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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/01/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.01.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 26.01.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1501 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi Parte_1
residente, in via Bellini n. 1, elettivamente domiciliato in Iglesias, via Roma n. 78,
presso lo Studio dell'Avv. Marco MELIS e dell'Avv. Federico MELIS, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Signor Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, voglia:
1. Accertare e dichiarare che è affetto da spondiloartrosi con Parte_1
discopatia L4-L5 e L5-S1, e da lesione completa tendinea del sottospinato,
sovraspinato e sottoscapolare della spalla dx e del capolungo bicipite omerale di
natura professionale.
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita CP_2
prevista per spondiloartrosi con discopatia L4-L5 e L5-S1, e per lesione completa
tendinea del sottospinato, sovraspinato e sottoscapolare della spalla dx e del
capolungo bicipite omerale di natura professionale, dall'art. 13 co. 2 sub 2) del
d.lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al
16%; in subordine: dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale CP_3
l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).
3. Disporre il conglobamento della richiesta rendita con il danno biologico nella
misura complessiva del 11% per deficit funzionale della spalla sinistra (8%) e per
frattura 9° - 10° costa dx (1%)
4. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in CP_3
subordine, l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
5. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa
pagina 2 Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato
che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
6. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di
soccombenza, non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili
IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione
sostitutiva che si produce”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè
infondata. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta esercente attività nel settore edile, e, dal 01.11.2003 ad oggi, di CP_4
espletare attività di lavoro autonomo presso la ditta omonima di cui egli ricorrente
è titolare, sempre operante nel settore edile;
− di utilizzare quotidianamente, in qualità di muratore, la mola smeriglio e la carrucola a mani per trasportare il materiale edile, come cemento, tubi, cavi elettrici, ai piani superiori, oltre che il moto picco ad aria compressa e di occuparsi
pagina 3 del carico e dello scarico dai mezzi e del trasporto a mani del materiale edile,
come mattoni e attrezzatura da lavoro, anche di peso consistente;
− di assumere posizioni incongrue durante i lavori, essendo costretto a stare bocconi, supino e in ginocchio e restando esposto a tutte le intemperie;
− di movimentare, nell'espletamento delle proprie mansioni, carichi pesanti, senza ausili, e di caricare, scaricare e trasportare sacchi di cemento, prima del peso di 50 kg e poi di 25 kg, mattoni e tegole, trasportandoli a diverse altezze;
− di avere contratto, in ragione dell'attività di lavoro svolta, la
“spondiloartrosi con discopatia L4-L5 e L5-S1, la lesione tendinea del
sottospinato, sovraspinato e sottoscapolare della spalla destra e del copolungo
bicipite”;
− di avere presentato, presso l'Istituto convenuto, il 01.09.2020, un'unica domanda amministrativa di indennizzo, scissa poi dall' in due distinte CP_2
pratiche, entrambe respinte il 24.11.2020;
− di avere presentato opposizione avverso i rigetti, il 09.03.2021, rimasta,
però, senza esito.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo (cfr. deposizione dei testi e rispettivamente sentiti nell'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 17.05.2022 e del 09.06.2022).
pagina 4 Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 03.12.2023, ha ritenuto che
“nella valutazione del caso in oggetto appare chiara la correlazione tra lo stato
patologico attualmente evidenziato nel Sig. e l'attività lavorativa Parte_1
svolta per un periodo continuativo di circa 48 anni. È pur vero che considerando
l'attuale età del periziato (67 anni) è verosimile che in parte la patologia
riscontrata [spondilodiscoartrosi del tratto lombo-sacrale associata a multiple
discopatie] sia concausata dalla fisiologica involuzione dei tessuti, tuttavia non
bisogna dimenticare che la maggior parte dei disturbi lamentati dal ricorrente, e
oggettivati dagli esami strumentali, confermano l'evoluzione in peggio del suo
stato di salute. Tali lesioni, tenendo nella dovuta considerazione l'attività
lavorativa svolta dal Sig. non possono essere correlabili ai fisiologici Pt_1
processi di invecchiamento dei tessuti, se non in parte, soprattutto in riferimento
ai molteplici rischi occupazionali [posture incongrue del tratto lombo-sacrale del
rachide vertebrale - movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili
efficaci] a cui è stato esposto in circa 48 anni di sollecitazioni. Poiché le
concause preesistenti e/o simultanee non escludono il nesso di causalità in tema
di tecnopatie e di infermità dipendenti da fatti di servizio, è possibile concludere
la presente relazione affermando che sussiste il nesso di causalità tra le suddette
infermità lamentate dal periziato e l'attività svolta dallo stesso, dal 1973 al
dicembre 2021, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri medico
pagina 5 legali di accertamento del nesso di causalità: cronologico, topografico, modale,
qualitativo e quantitativo. […] Si ritiene quindi di potere rispondere nel seguente
modo ai quesiti posti dal Giudice: sottoposto a visita il ricorrente, esaminata la
documentazione prodotta nei fascicoli e letti i verbali di udienza (prove testi), si
può affermare che il Sig. sia affetto da:
1. spondilodiscoartrosi Parte_1
del tratto lombo-sacrale associata a multiple discopatie;
2. lesione completa dei
tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra. In riferimento al quadro
algo/disfunzionale a carico della spalla destra la limitata documentazione in atti
consente di ipotizzare come - più probabile - della lesione completa ed inveterata
dei tendini del capo lungo del bicipite omerale, del sottospinato, del sovraspinato
e del sottoscapolare un pregresso evento infortunistico piuttosto che una genesi
degenerativa che avrebbe invece determinato una alterazione su base
infiammatoria cronica - difficilmente compatibile - con una rottura massiva e
contemporanea di tutti i tendini della cuffia dei rotatori. Il quadro
algo/disfunzionale a carico della colonna lombare può considerarsi perlomeno in
rapporto di concausalità con l'attività lavorativa svolta. Sulla base delle tabelle
di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico conseguente al quadro CP_2
algo/disfunzionale a carico della colonna lombare corrisponde al 6% (sei per
cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il
codice 213 [Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi
persistenti]. Avendo l' già riconosciuto al Sig. un danno CP_2 Parte_1
biologico dell'11% (undici per cento), adottando per la valutazione complessiva
dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni
pagina 6 coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico cumulativo corrisponde al
16% (sedici per cento) dalla data della domanda amministrativa (01.09.20)”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 16%, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 01.09.2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
16%, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data della domanda amministrativa del 01.09.2020.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
rendita commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 16%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 01.09.2020;
pagina 7 2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di in misura corrispondente al danno biologico accertato nella Parte_1
misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.905,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Marco MELIS e dell'Avv. Federico MELIS, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 26.01.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8