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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 157 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022 promosso da:
(C.F.: , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati prot. n. 01619/2022 del
27.04.2022, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto d'appello appellante contro
(P.I.: , nella Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marco Cogoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso per ingiunzione appellato
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “1) in via preliminare dichiarare estinto, revocare, e/o annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui all'espositiva;
2) nel merito: accertare quale sia la somma attualmente dovuta dalla Dott.ssa , Pt_1 disponendo le debite compensazioni fra la cifra a lei richiesta per il pagamento della quota
1 dei lavori straordinari e l'importo relativo al rifacimento dei lastrici e delle terrazze, lavorazioni delle quali si è fatta carico;
3) con vittoria di diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, e condanna del
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” CP_1
Nell'interesse dell'appellato: “1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto
d'appello per la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.;
2) dichiarare inammissibili le avverse produzioni documentali depositate oltre lo scadere dei termini di legge per le motivazioni indicate e le avverse domande siccome modificate per le motivazioni di cui al presente atto.
3) nel merito in via principale rigettare in quanto tardivo, inammissibile ed infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto l'appello presentato con integrale conferma della sentenza impugnata;
4) respingere e/o rigettare tutte le domande attrici poiché infondate in fatto ed in diritto,
e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'interposto gravame;
5) con vittoria di spese e di onorari del doppio giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 238/18 del 30.01.2018, con il quale il Tribunale di Cagliari ingiunse a il pagamento, in favore del Parte_1
Cagliari, della somma di € 11.705,58 a titolo di quote Controparte_2 dovute per i lavori di manutenzione straordinaria di cui ai preventivi e riparti approvati con le delibere assembleari del 20.04.2016, del 25.08.2016, del 19.07.2017 e del 07.12.2017.
2. Il decreto ingiuntivo fu opposto dalla , la quale, premesso di aver acquistato il Pt_1 giorno 20.05.2014, da l'appartamento ricompreso nel condominio opposto Persona_1
e di aver appreso per la prima volta in detta circostanza la necessità di svolgere i lavori di manutenzione straordinaria già discussi in assemblea – i cui oneri erano stati assunti dal in forza di clausola espressa inserita nell'atto di compravendita –, aveva eccepito Per_1 preliminarmente che l'amministratore aveva agito nei suoi confronti senza rispettare la condizione di procedibilità cui si era impegnato in occasione dell'assemblea del
25.08.2016, non avendole mai inviato una lettera di formale messa in mora e, inoltre, a prescindere dalla volontà espressa dai condomini, che, con delibera del 13.04.2017, avevano dato formale incarico all'amministratore di “agire nei confronti dei vecchi proprietari delle unità e ”. Pt_1 Controparte_3
Nel merito, oltre ad invocare la responsabilità contrattuale e precontrattuale del precedente proprietario, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa, espose che, a causa del
2 ritardo subito dall'esecuzione dei lavori condominiali, riverberatosi sull'inizio dei lavori riguardanti la ristrutturazione del proprio appartamento, poiché coinvolgenti la terrazza a livello ed il lastrico solare di sua esclusiva proprietà, aveva proposto ed ottenuto, con approvazione dell'assemblea, l'esclusione di tali specifiche opere dall'appalto condominiale conferito alla società accollandosene personalmente l'esecuzione CP_4 per la cifra corrispondente, pari a € 12.036,20, di poco superiore alla quota condominiale risultante a suo carico.
Tanto premesso, ritenuto di non dover anticipare alcunché al , pena un doppio CP_1 esborso, l'opponente concluse per la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento di quanto eventualmente dalla stessa dovuto, previa compensazione fra la cifra a lei richiesta per il pagamento dei lavori straordinari e l'importo relativo al rifacimento dei lastrici e delle terrazze che essa stava sostenendo, con la condanna del a tenerla indenne dal Per_1 relativo pagamento (domanda, quest'ultima, poi non effettivamente reiterata nelle prime memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa). Sin dall'udienza del
19.11.2019, antecedente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., allegò infatti di aver intrapreso, nelle more del giudizio, l'esecuzione dei lavori che interessavano il proprio appartamento, tra cui quelli concernenti il lastrico solare e la terrazza a livello, producendo le prime due fatture in acconto emesse nei suoi confronti dall'impresa incaricata (allegazioni e produzioni reiterate con la seconda memoria istruttoria).
3. Costituitosi in giudizio, il rilevò che l'approvazione definitiva dei lavori e CP_1 la relativa ripartizione delle spese erano state deliberate, in data 20.04.2016, anche dalla
, quale effettiva condomina e, dunque, tenuta al pagamento delle stesse, avendo Pt_1
l'eventuale impegno assunto dal in sede di rogito notarile efficacia inter partes, Per_1 peraltro limitata alle opere di messa in sicurezza. Evidenziò, inoltre, che la delibera del
19.07.2017 non avrebbe potuto escludere la condomina dalla ripartizione, poiché la stessa aveva partecipato alla votazione, dando luogo ad un conflitto di interessi e consentendo di raggiungere il quorum deliberativo richiesto, ragione, questa, per la quale la delibera era stata annullata in via di autotutela, in corso di causa, con altra delibera in data 24.06.2019.
Pertanto, ad avviso del la somma ingiunta, di poco inferiore a € 12.000,00, CP_1 corrispondeva all'importo dei soli lavori sulla terrazza e sul lastrico, senza giustificare alcuna compensazione con le spese condominiali riguardanti, tra l'altro, la manutenzione della facciata, dei prospetti e dell'androne, che restavano dovute.
3 4. Con sentenza n. 720/2022 del 13.03.2023, pubblicata il 18.03.2022, il Tribunale rigettò
l'opposizione sulla base delle produzioni documentali acquisite, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Affermò, in particolare, che il verbale dell'assemblea del 19.07.2017 non aveva approvato lo scorporo richiesto tout court, ma, con formulazione poco chiara, solo per l'ipotesi in cui fosse stato necessario;
pertanto, la non era stata autorizzata a non versare le CP_5 quote relative a tali lavori (vale a dire, quelli sulla terrazza a livello e sul lastrico), ma solo a farsi carico di pagare personalmente i relativi costi se vi fosse stata necessità di farlo, senza indicazione dei “criteri di necessità in forza dei quali si sarebbe avuto lo scorporo in discussione”. Né poteva essere addotta a motivo di opposizione la circostanza che, successivamente, ella avesse fatto eseguire i lavori che erano stati deliberati dall'assemblea con l'approvazione dei relativi documenti contabili.
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello , deducendo, in Parte_1 primo luogo, l'omessa pronuncia del giudice di primo grado rispetto alle questioni sollevate in via preliminare, specificamente reiterate e, in secondo luogo, l'erronea interpretazione della volontà espressa nella delibera del 19.07.2017, confermata anche dai comportamenti successivamente tenuti dalle parti. Come constatato dallo stesso giudice, ella aveva effettivamente curato l'esecuzione dei lavori sulla terrazza a livello e sul lastrico di pertinenza, vantando un credito nei confronti del medesimo, nei confronti CP_1 del quale, invece, era stata condannata per importi non dovuti perché inerenti a lavori mai eseguiti.
6. Il si è costituito per resistere al gravame, chiedendone, in via pregiudiziale, CP_1 la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 o ex art. 348 c.p.c. e, nel merito, il rigetto, anche in forza della novità delle produzioni documentali, asseritamente effettuate oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
7. La causa, in assenza di ulteriore istruzione, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
8. Pregiudizialmente, deve essere disattesa la duplice eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal CP_1
In primo luogo, si rileva che l'appellante ha formulato, in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., distinte censure sia con riferimento all'omessa pronuncia sulle questioni preliminari originariamente sollevate, sia con riguardo ai capi della decisione vertenti sull'interpretazione della delibera assembleare del 19.07.2017 e sulla ricostruzione della volontà delle parti compiuta dal giudice, riprendendone testualmente i passaggi
4 motivazionali e offrendo una prospettazione alternativa, così ponendo la parte appellata in grado di svolgere pertinenti difese (cfr. Cass. n. 7675/2019; Cass. n. 10916/17). Quanto alla dedotta mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, è sufficiente osservare che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia richiesta, relativamente alla quale si sarebbe dovuto provvedere con ordinanza all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
9. I primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per esigenze di sinteticità, sono privi di fondamento.
Quanto al primo, si evidenzia che la delibera del 25.08.2016, lungi dallo stabilire (e, per il vero, dalla possibilità di stabilire) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, si era limitata a contemplare il mero “impegno” dell'amministratore a far precedere il ricorso per ingiunzione dall'inoltro di una lettera di messa in mora, che, nella specie, risulta comunque esser stato effettuato, in data 18.12.2017, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dalla stessa condomina per la corrispondenza intercorsa con il in diverse occasioni (v. doc 10 in fasc. di parte del . CP_1 CP_1
Con riferimento alla seconda questione, è appena il caso di sottolineare che quella rilasciata dall'assemblea in data 13.04.2017 costituiva un'autorizzazione ad agire in giudizio nei confronti del precedente proprietario dell'unità immobiliare della , che certamente Pt_1 non era tale da escludere l'attribuzione dell'amministratore di riscuotere i contributi, senza bisogno di alcuna autorizzazione ex art. 63 disp. att. c.c., nei confronti di colei che già rivestiva la qualità di condomina al momento dell'adozione delle delibere del 20.04.2016
(recante l'approvazione del preventivo dei lavori straordinari predisposto dall'impresa e di quello relativo alla direzione lavori e sicurezza, ripartiti in base ai Controparte_6 millesimi in uso), del 13.04.2017 (di approvazione del contratto d'appalto con relativo computo metrico e relativa data di inizio dei lavori) e del 19.07.2017 (di approvazione del bilancio consuntivo gestione 01.01.2016 – 31.12.2016 e bilancio preventivo gestione
01.01.2017 – 31.12.2017).
10. Nel merito, l'appello è invece meritevole di accoglimento.
10.1. La succinta motivazione su cui si fonda l'impugnata sentenza non è condivisibile, in primis, quanto all'interpretazione offerta in relazione al contenuto della delibera del
19.07.2017.
Il verbale, con riferimento al corrispondente punto 3 dell'ordine del giorno – “Proposta di scorporo dei lavori del lastrico e della terrazza a livello da quelli condominiali e correzione delle proprietà lastrici – variazioni e decisioni in merito”, così recitava
5 testualmente: “[…] Per quanto concerne lo scorporo, la signora propone, nel caso Pt_1 in cui si renda necessario, di scorporare dal totale dell'importo lavori della manutenzione straordinaria i lavori relativi alle terrazze a livello ed al lastrico di pertinenza di accollarsi in propria persona l'onere per una cifra pari a quella approvata dall'assemblea. Per quanto sopra l'assemblea approva con unanimità dei presenti e dei millesimi.” In tal modo, l'assemblea, preso atto della proprietà esclusiva del lastrico solare e delle terrazze a livello in capo a , per l'appartamento di sua pertinenza, approvava la Parte_1 proposta della stessa di scorporare i lavori relativi a tali porzioni immobiliari dall'appalto condominiale e autorizzava la condomina ad eseguirli autonomamente, accollandosi l'onere economico per un importo pari a quello previsto nel computo metrico condominiale. Tale deliberazione, approvata all'unanimità dei presenti e dei millesimi, conteneva una manifestazione di volontà che andava oltre la mera gestione amministrativa, configurando un accordo collettivo tra il e la avente valore di CP_1 CP_5 negozio giuridico volto a modificare l'originaria ripartizione dell'appalto e a regolare in via consensuale l'esecuzione e il finanziamento di una parte dei lavori straordinari.
10.2. Non convince, al contrario, il ragionamento svolto dal primo giudice, che, senza risolvere l'ambiguità a suo dire insita nell'espressione “nel caso in cui si renda necessario”, isolatamente considerata, si è limitato a ritenerla inappagante ed ha omesso di fare ricorso agli ulteriori canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 ss. c.c., che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono governare analogicamente l'interpretazione delle delibere assembleari del aventi valore CP_1 negoziale (cfr. Cass. n. 4501 del 2006; Cass. n. 11427 del 2016; Cass. n. 28763 del 2017).
Se, infatti, l'interprete deve privilegiare, innanzitutto, l'elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volontà delle parti, qualora esso si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano ritenute equivoche o poco chiare, deve procedere all'indagine sulla volontà con l'ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico.
10.3. Nel caso di specie, anche a voler ammettere che la citata clausola, da un punto di vista strettamente letterale, non avesse un significato univoco, deve considerarsi, in primis, che la stessa si inseriva in un contesto fattuale caratterizzato dall'incertezza sul momento di effettivo avvio dei lavori condominiali (che non erano stati intrapresi entro la data del
6 26.06.2017, indicata nell'assemblea del 13.04.2017), con la conseguente eventualità che insorgesse la necessità di un intervento urgente da parte della la quale aveva CP_5 rappresentato più volte l'esigenza di eseguire le opere di ristrutturazione che interessavano l'appartamento di sua proprietà. È evidente, pertanto, dalla lettura sistematica e complessiva della verbalizzazione, che la comune intenzione delle parti fosse quella di semplificare, nell'interesse reciproco, l'intera operazione, definendo preventivamente anche le condizioni di una compensazione volontaria, onde evitare duplici versamenti in ragione della pressoché equivalenza degli importi posti, da un lato, a carico della , Pt_1 sulla base dello stato di ripartizione approvato (€ 11.705,58 comprensivi, per le quote di sua spettanza calcolate ex art. 1126 c.c., delle opere di impermeabilizzazione della terrazza a livello e del lastrico solare, oltre che, in base ai millesimi, delle opere relative alle restanti parti comuni) e, dall'altro, a carico del per gli specifici lavori inerenti al CP_1 lastrico solare e alla terrazza a livello di proprietà esclusiva della ammontanti, CP_5 secondo quanto previsto nel contratto d'appalto, a € 12.036,21.
Tale ricostruzione è suffragata dal comportamento tenuto successivamente dalle parti, idoneo a dimostrare la decisione di attuare l'accordo a fronte del concretizzarsi della
“necessità” prospettata, anche a causa dei ritardi subiti nell'esecuzione dei lavori di competenza della ditta appaltatrice: a) la ha effettivamente eseguito i suddetti CP_5 lavori, come assodato nella sentenza di primo grado e sufficientemente comprovato dalle fatture emesse a suo nome dalla società incaricata, recanti nella descrizione i lavori di manutenzione straordinaria del lastrico e della terrazza a livello (cfr. fatture in acconto n.
69 del 08.10.2019 e n. 77 del 07.11.2019, prodotte all'udienza del 19.11.2019 ed unitamente alle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., prima dello spirare delle preclusioni istruttorie); b) le opere in questione risultano esser state scorporate da quelle originariamente appaltate all'impresa a dispetto di quanto sostenuto dal CP_4
Condominio, come si evince dal raffronto tra l'importo distinto per le singole lavorazioni e quello indicato nello stato lavori prodotto dallo stesso (v. doc. 1 allegato CP_1 alle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), da cui risulta l'esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di una percentuale dello 0% quanto alle opere relative all'impermeabilizzazione del lastrico solare e della terrazza a livello della;
c) lo Pt_1 stesso ha in seguito approvato l'annullamento della delibera del 19.07.2017, CP_1 così riconoscendone implicitamente la valenza dispositiva.
Peraltro, al fine di dissipare ogni dubbio soccorrerebbe il criterio sussidiario della conservazione dell'atto, in forza del quale l'interpretazione deve privilegiare la validità e
7 l'efficacia dell'accordo, evitando letture che ne svuotino il contenuto. L'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale, che ha subordinato l'integrale efficacia della delibera del
19.07.2017 all'espressa indicazione di “criteri di necessità” non previsti, rendendola inutile e meramente astratta, contrasta con tale principio, esigendo l'adozione di una nuova delibera per la semplice presa d'atto del verificarsi di una condizione o dell'attualità di una determinata situazione;
parimenti, la pronuncia è incorsa nella violazione del canone di buona fede nel momento in cui non ha raccordato la clausola al contesto fattuale e comportamentale dei soggetti coinvolti, trascurando il legittimo affidamento riposto dalla condomina sull'effettivo raggiungimento dell'accordo e sulla sua conseguente attuazione.
10.4. Posto, dunque, che la compensazione volontaria disciplinata dall'art. 1252 c.c. può operare anche in presenza di crediti futuri o non ancora esigibili, purché determinabili, e che la sua approvazione ha trovato attuazione con l'esecuzione concreta delle opere,
l'importo ingiunto, pari a € 11.705,58, deve ritenersi in parte non dovuto per aver la condomina sostenuto, in prima persona, la quota parte degli oneri di sua competenza relativi all'impermeabilizzazione del lastrico solare e della terrazza a livello di sua proprietà, che avrebbe dovuto versare ai sensi dell'art. 1126 c.c. sulla base dello stato di ripartizione approvato (vale a dire, € 3.287,83 + € 1.013,18 + € 724,24 + € 223,18 = €
5.248,43) e, in altra parte – precisamente per il residuo di € 6.457,15, compresivi dei lavori relativi alle altre parti comuni, appaltati all'impresa degli oneri di direzione e CP_4 sicurezza - estinto per compensazione in ragione del controcredito sorto in suo favore, avendo anticipato, per conto del , quasi integralmente l'importo posto a carico CP_1 di quest'ultimo ex art. 1126 c.c. per i medesimi lavori incidenti su lastrico e terrazza
(ammontante, secondo la tabella di ripartizione, a € 5.562,49 + € 1.225,29 = € 6.787,47).
Risulta, infatti, debitamente documentato, tempestivamente, con la produzione delle indicate fatture in acconto n. 69 del 08.10.2019 e n. 77 del 07.11.2019, il pagamento di complessivi € 13.449,37 iva inclusa, da cui devono essere detratti gli importi relativi a
“risanamento mediante trattamento della trave in cemento armato estradossata sul solaio di copertura” e “messa in sicurezza antenna condominiale”, perché non afferenti ai lavori oggetto di accordo, per un importo sostenuto dalla condomina di € 11.799,37, di poco superiore all'importo posto a suo carico e azionato in via monitoria dal CP_1
10.5. L'accertamento, peraltro, non può spingersi sino al riconoscimento di un credito in eccedenza in capo alla , come parrebbe chiedere la stessa nell'atto d'appello, sia Pt_1 perché non era stata proposta, in primo grado, una domanda riconvenzionale in tal senso, essendo il presunto credito potenzialmente maturato nel corso del giudizio, sia perché il
8 thema decidendum cristallizzato con le prime memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. è limitato, in questa sede, entro i confini dell'accordo concluso tra le parti in data 19.07.2017, operante, per espressa determinazione, entro l'importo pari a quello approvato dall'assemblea e previsto nel computo metrico condominiale (pari a € 12.036,21). Ne consegue l'irrilevanza di ogni ulteriore spesa sostenuta in esubero, richiedente l'esame di allegazioni ed eventuali fatture a saldo prodotte dopo la scadenza dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c., perché funzionale ad una richiesta di accertamento e di rimborso soggetta ad altre regole e qui non sindacabile, analogamente a ogni altra questione concernente l'andamento e l'esito del rapporto contrattuale intercorso con l'impresa appaltatrice.
10.6. Preme, infine, osservare che non può attribuirsi rilievo, come prospettato dall'appellato, alla delibera condominiale del 24.06.2019, con cui l'assemblea ha approvato, non all'unanimità, l'“annullamento in autotutela” della precedente delibera del
19.07.2017, per un presunto (e non provato) conflitto di interessi della . È evidente, Pt_1 infatti, che la seconda delibera non è suscettibile di produrre effetti giuridici, trattandosi di un atto volto ad incidere su una delibera a contenuto negoziale e non meramente gestionale, in quanto tale modificabile o revocabile solo con il consenso di tutte le parti interessate o mediante azione giudiziale. L'accertamento incidentale in ordine alla relativa nullità ed inefficacia è possibile in questa sede, contrariamente a quanto dedotto dal CP_1 essendo tale tipo di decisione, non rientrante nelle competenze tipiche dell'assemblea, sottratta alle regole di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di cui all'art. 1137
c.c..
11. In conclusione, accertato che il debito gravante sulla condomina è in parte risultato non dovuto ed in parte estinto per compensazione con quello gravante sul Condominio, in riforma della impugnata sentenza, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo emesso conseguentemente revocato.
12. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico del in forza del CP_1 criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (€ 5.201,00 - € 26.000,00), secondo parametri medi per tutte le fasi in relazione al primo grado di giudizio (€ 5.000,00) e secondo parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quanto al presente grado di giudizio, con esclusione della fase istruttoria, assente quale fase autonoma (sin dalla prima udienza di comparizione la causa è stata direttamente fissata per la precisazione delle conclusioni). Poiché la parte vittoriosa ha presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data successiva all'iscrizione a ruolo dell'appello, il pagamento viene
9 disposto in suo favore con riferimento alle prime due fasi ed in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, senza riduzione (cfr. Corte Cost. n. 64/2024), con riferimento alla sola fase decisionale del presente grado di giudizio.
13. Non si ravvisano, infine, gli estremi della responsabilità processuale aggravata dell'appellato, in accoglimento all'istanza formulata in tal senso dall'appellante - da intendersi non quale domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., ma quale istanza volta a sollecitare il potere attribuito d'ufficio al giudice ai sensi del successivo terzo comma, nell'ipotesi di pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c. - in ragione del mutamento del quadro fattuale intervenuto solo nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto:
1. Accerta che il credito azionato dal in Cagliari nei Controparte_2 confronti di , pari all'importo di € 11.705,58, è in parte non dovuto ed in Parte_1 parte estinto per intervenuta compensazione con il controcredito vantato da quest'ultima nei confronti del condominio e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari;
2. Condanna il in Cagliari alla rifusione, in favore di Controparte_2
, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Parte_1
€ 5.000,00 per compensi professionali, in € 145,50 per spese vive, oltre spese generali al
15% e accessori di legge, in relazione al primo grado di giudizio e in € 3.966,00 per compensi, in € 382,50 per spese vive, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, quanto al secondo grado di giudizio, disponendone il pagamento, nei limiti dell'importo di
€ 1.911,00, direttamente in favore dello Stato.
3. Rigetta l'istanza di condanna dell'appellato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott.ssa Valentina Santa Cruz
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