Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1011/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22/03/2024, da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 23 - VILLA GUARDIA con l'Avv. VALERIA BRICCOLA
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 - VENEGONO SUPERIORE con l'Avv. CHRISTIAN MAZZEO
i quali hanno contratto matrimonio in Pakistan, in data 15/08/1990,
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo in data 18.9.2006 - anno 2006, atto n.
10, parte II, serie C);
SEPARAZIONE:
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli maggiorenni:
- nato il [...] - economicamente autonomo Per_1
- nato il [...] - economicamente autonomo Per_2
- nato il [...] - economicamente autonomo Per_3
- nata il [...] - non economicamente autonoma Per_4
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
• pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
• la casa coniugale resta assegnata alla ricorrente fino a quando l'ultima figlia, anch'ella maggiorenne e già laureata, non sarà divenuta economicamente autonoma;
• il resistente continuerà a contribuire al 50% al pagamento del mutuo della casa in comproprietà fino alla vendita;
• le parti si impegnano a vendere la casa coniugale non appena la figlia sarà divenuta economicamente autonoma;
• il contributo al mantenimento dei figli disposto in sede di separazione viene revocato.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in data 15/08/1990, in Pakistan con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANZO
(anno 2006, atto n. 10, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao