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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 191/2025 tra Parte_1
Parte_2
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11.04.25 ad ore 12,00 innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
l'avv FIORELLO ANGELA RITA per nonché la sig.ra ersonalmente Parte_1 Pt_1
l'avv Fiorello si riporta alle memorie a di depositare tica copia della citazione notificata ex art 143 cpc che esibisce in cartaceo nessuno compare per parte convenuta Il GI, vista la notifica ex art 143 cpc dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude: come da memoria integrativa depositata
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 11 aprile 2025, il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 15:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
C.F. ) e Parte_1 C.F._1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORELLO Parte_2 C.F._2 te do matico presso il difensore avv. FIORELLO ANGELA RITA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da udienza odierna riportandosi alla
“convalida dell'intimato sfratto per finita locazione e nella condanna di al rilascio Controparte_1 dell'immobile locatogli, .. fissare la data per l'esecuzione del prov li ta convalidare l'intimato sfratto per morosità, e [condanna] a carico del sig. CP_1
della somma di € 4.200,00 per canoni scaduti, ed € 11,35, oltre quella maggi
[...] fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre ulteriore somma per i canoni da scadere oltre interessi da computarsi dal momento della scadenza dei singoli canoni di locazione fino all'effettivo pagamento”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per convali e Parte_1 Parte_2 evocavano avanti a questo Tribunale ell Controparte_1 della morosità del conduttore
All'udienza fissata per la convalida, il GI rigettava la richiesta in quanto la notifica non si era perfezionata per “irreperibilità” del conduttore
Parte intimante chiedeva quindi, stante l'impossibilità di ottenere la convalida, che il GI disponesse il mutamento del rito pagina 2 Il GI disponeva quindi il mutamento del rito con termine per la notifica della citazione e del verbale, assegnando termini per memorie riepilogative
All'udienza odierna il GI verificata la notifica, avvenuta ex 143 cpc ad irreperibile ed il deposito della memoria integrative, dichiarava la contumacia del convenuto e tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Preliminarmente va confermata la contumacia di parte convenuta, a Controparte_1 seguito di notifica ex art 143 cpc, invitando la parte all'immediato dep a in udienza
Nel merito, ritenuta prevalente per il riconoscimento dello scioglimento del rapporto contrattuale in corso la dedotta morosità del conduttore, va dichiarata per tale motivazione la risoluzione del contratto, con condanna del convenuto all'immediato rilascio ed al pagamento dei canoni e delle utenze non corrisposte e fino all'effettiva riconsegna dell'immobile
Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, questa va integralmente imputata al conduttore ricordando che (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 settembre 2016, n. 18991) “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche' il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”. Ed in termini più stringenti (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.”
E' evidente come il conduttore, rimasto contumace, nulla ha opposto alla legittima richiesta di pagamento del locatore con ciò venendo meno al suo onere probatorio, sia per quanto attiene ai canoni sia per quanto attiene al pagamento delle utenze (rimaste intestate alla locatrice)
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità del conduttore
Da ciò discende l'obbligo del rilascio dell'immobile libero da cose e persone
Quanto al pagamento dei canoni, parte ricorrente ha quantificato la morosità ad oggi in € 4.200,00 a cui dovranno aggiungersi le successive mensilità per indebita occupazione sino all'effettivo rilascio da calcolarsi, ex art. 1591 c.c., con il pagamento di una somma pari al corrispettivo della locazione, per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito, oltre € 11,35 per oneri di utenze non corrisposti
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase monitoria, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile posto in Terranuova B.ni (AR) via Fausto Coppi n. 15, identificato al C.U al Foglio 34, Part. 140 Sub 6, rendita catastale € 284,05, con ogni accessorio e pertinenza pagina 3 Ordina al conduttore il rilascio del detto bene, libero e vacuo di persone o cose di sua proprietà, e fissa per il rilascio la data del 15 aprile 2025
al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
ad oggi per € 4.200,00 oltr Pt_2 ino all'effettivo rilascio da calcolarsi, ex art. 1591 c.c., con il pagamento di una somma pari al corrispettivo della locazione, ed € 11,35 per oneri di utenze non corrisposti, il tutto oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...] ntifica in € 512,00 per la fa Pt_2
( DM 55/2014 valore medio scaglione 1,1/5,2 senza istruttoria) oltre 15% per spese generali, € 100,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale informatico.
Arezzo, 11.04.2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 191/2025 tra Parte_1
Parte_2
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11.04.25 ad ore 12,00 innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
l'avv FIORELLO ANGELA RITA per nonché la sig.ra ersonalmente Parte_1 Pt_1
l'avv Fiorello si riporta alle memorie a di depositare tica copia della citazione notificata ex art 143 cpc che esibisce in cartaceo nessuno compare per parte convenuta Il GI, vista la notifica ex art 143 cpc dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude: come da memoria integrativa depositata
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 11 aprile 2025, il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 15:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
C.F. ) e Parte_1 C.F._1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORELLO Parte_2 C.F._2 te do matico presso il difensore avv. FIORELLO ANGELA RITA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da udienza odierna riportandosi alla
“convalida dell'intimato sfratto per finita locazione e nella condanna di al rilascio Controparte_1 dell'immobile locatogli, .. fissare la data per l'esecuzione del prov li ta convalidare l'intimato sfratto per morosità, e [condanna] a carico del sig. CP_1
della somma di € 4.200,00 per canoni scaduti, ed € 11,35, oltre quella maggi
[...] fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre ulteriore somma per i canoni da scadere oltre interessi da computarsi dal momento della scadenza dei singoli canoni di locazione fino all'effettivo pagamento”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per convali e Parte_1 Parte_2 evocavano avanti a questo Tribunale ell Controparte_1 della morosità del conduttore
All'udienza fissata per la convalida, il GI rigettava la richiesta in quanto la notifica non si era perfezionata per “irreperibilità” del conduttore
Parte intimante chiedeva quindi, stante l'impossibilità di ottenere la convalida, che il GI disponesse il mutamento del rito pagina 2 Il GI disponeva quindi il mutamento del rito con termine per la notifica della citazione e del verbale, assegnando termini per memorie riepilogative
All'udienza odierna il GI verificata la notifica, avvenuta ex 143 cpc ad irreperibile ed il deposito della memoria integrative, dichiarava la contumacia del convenuto e tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Preliminarmente va confermata la contumacia di parte convenuta, a Controparte_1 seguito di notifica ex art 143 cpc, invitando la parte all'immediato dep a in udienza
Nel merito, ritenuta prevalente per il riconoscimento dello scioglimento del rapporto contrattuale in corso la dedotta morosità del conduttore, va dichiarata per tale motivazione la risoluzione del contratto, con condanna del convenuto all'immediato rilascio ed al pagamento dei canoni e delle utenze non corrisposte e fino all'effettiva riconsegna dell'immobile
Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, questa va integralmente imputata al conduttore ricordando che (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 settembre 2016, n. 18991) “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche' il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”. Ed in termini più stringenti (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.”
E' evidente come il conduttore, rimasto contumace, nulla ha opposto alla legittima richiesta di pagamento del locatore con ciò venendo meno al suo onere probatorio, sia per quanto attiene ai canoni sia per quanto attiene al pagamento delle utenze (rimaste intestate alla locatrice)
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità del conduttore
Da ciò discende l'obbligo del rilascio dell'immobile libero da cose e persone
Quanto al pagamento dei canoni, parte ricorrente ha quantificato la morosità ad oggi in € 4.200,00 a cui dovranno aggiungersi le successive mensilità per indebita occupazione sino all'effettivo rilascio da calcolarsi, ex art. 1591 c.c., con il pagamento di una somma pari al corrispettivo della locazione, per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito, oltre € 11,35 per oneri di utenze non corrisposti
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase monitoria, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile posto in Terranuova B.ni (AR) via Fausto Coppi n. 15, identificato al C.U al Foglio 34, Part. 140 Sub 6, rendita catastale € 284,05, con ogni accessorio e pertinenza pagina 3 Ordina al conduttore il rilascio del detto bene, libero e vacuo di persone o cose di sua proprietà, e fissa per il rilascio la data del 15 aprile 2025
al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
ad oggi per € 4.200,00 oltr Pt_2 ino all'effettivo rilascio da calcolarsi, ex art. 1591 c.c., con il pagamento di una somma pari al corrispettivo della locazione, ed € 11,35 per oneri di utenze non corrisposti, il tutto oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...] ntifica in € 512,00 per la fa Pt_2
( DM 55/2014 valore medio scaglione 1,1/5,2 senza istruttoria) oltre 15% per spese generali, € 100,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale informatico.
Arezzo, 11.04.2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
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