Art. 4.
All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.