Articolo 4 della Legge 13 dicembre 1964, n. 1403
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 gennaio 1965
Art. 4.
All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1965