Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1969, n. 751
Articolo 1
Versione
23 novembre 1969
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 novembre 1969