Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6308 del 2024, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, Istituto Comprensivo-OMISSIS- di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota prot. n.-OMISSIS-del 06.12.2024 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che non è stato assegnato il sostegno scolastico alla minore-OMISSIS-;
in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
e per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno, necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica;
e per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e Istituto Comprensivo-OMISSIS- Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. ON NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatrice di handicap (art. 3 comma 1 l. 104/92) e d’invalidità con indennità di frequenza della propria figlia minore, agisce per l’annullamento della nota del d.s. dell’Istituto Scolastico in epigrafe, relativa al corrente a.s. 2024/2025, nella quale non si assegnano ore di sostegno scolastico, in suo favore, affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 27 ore.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2025 la Sezione accoglieva la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione di assegnarne alla minore le ore necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica e rinviando la causa, per la verifica dell’ottemperanza alla citata ordinanza, anche ai fini del regolamento delle spese di fase, alla camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Con note di udienza del 17 luglio 2025 il procuratore costituito per la ricorrente ha rappresentato al Collegio che l’Amministrazione resistente ha eseguito il decreto cautelare n. -OMISSIS-confermato con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2025, integrando il sostegno scolastico, ed ha conseguentemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’Amministrazione stessa per soccombenza virtuale.
Alla Camera di consiglio del 23 luglio 2025 la causa è passata in decisione previo avviso dato alle parti presenti, come da verbale, in ordine alla possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto inoltre che il ricorso, depositato il 9 dicembre 2024, abbia avuto efficacia causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione al minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero stabilito con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2025, va accolta la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Ciro Santonicola, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
ON NO, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NO | AO VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.