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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1683/2025 RG promossa da Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo Parte_1 e
AZ presso il cui studio in Firenze sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1 nata a [...] il [...], residente in [...]
INTERDICENDA
Oggetto: interdizione
Conclusioni: come da verbale del 1.10.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Parte_1 e Parte_2Con ricorso notificato alle parti interessate, promovevano la interdizione della figlia CP_1 assumendo che a causa delle conseguenze di un gravissimo
,
incidente stradale in data 09/11/2024, si trovava in condizione di infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi che ne comprometteva integralmente la capacità di discernimento e la rendeva incapace di provvedere ai propri interessi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Nessuno si costituiva per la parte interdicenda la quale veniva sentita dal Giudice Istruttore, mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 473 bis n. 54 cpc trovandosi la stessa ricoverata presso l'Ospedale DO NO di Scandicci (FI) ed essendo intrasportabile, unitamente alle parti interessate comparse. All'esito dell'interrogatorio e alla luce della documentazione medica in atti la domanda deve trovare accoglimento.
L'interdicenda, allettata e con PEG, non ha articolato alcuna risposta a nessuna delle domande che le venivano poste ed è apparsa del tutto assente e non in grado di rendersi conto di ciò che le accadeva.
Dalla documentazione medica in atti (relazione di dimissione DO NO) risulta che la interdicenda è affetta, tra gli altri, da esiti di Politrauma stradale determinante trauma cranico severo con danno assonale diffuso. Dalle dichiarazioni rilasciate dal medico referente del reparto
Ospedaliero risulta che l'interdicenda "non ha autonomia decisionale, non è in grado di comunicare con terze persone, né in grado di gestirsi in qualsiasi attività della vita quotidiana".
Tali risultati inducono a ritenere verificatisi i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per procedere alla dichiarazione di interdizione di parte convenuta, nel senso che ella versa in uno stato di grave ed abituale infermità psico-fisica e non appare in grado di provvedere neppure in minima parte ai propri interessi anche di natura economica e patrimoniale e soprattutto alle esigenze di cura della propria persona;
pertanto la misura della interdizione è quella adeguata per la sua protezione.
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza, attesa la natura e scopo del procedimento
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
A) dichiara la interdizione di CP_1 (CF: C.F. 1 ), nata a [...] il
23.11.1990, residente in [...]
B) ordina che, a cura della cancelleria, vengano eseguite le forme di pubblicità relative alla presente sentenza di cui agli art. 423 cod. civ., art. 42 disp. att. cod. civ. e 49 DPR 396/2000 ed ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di nascita dell'intedetta l'annotazione nell'atto di nascita e che venga data entro il medesimo termine comunicazione al Giudice Tutelare;
E) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.10.2025 su relazione della Dott.ssa Serena
Lorenzetti.
La Presidente La Giudice on. rel.
Dott.ssa Monica Tarchi Dott.ssa Serena Lorenzetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1683/2025 RG promossa da Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo Parte_1 e
AZ presso il cui studio in Firenze sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1 nata a [...] il [...], residente in [...]
INTERDICENDA
Oggetto: interdizione
Conclusioni: come da verbale del 1.10.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Parte_1 e Parte_2Con ricorso notificato alle parti interessate, promovevano la interdizione della figlia CP_1 assumendo che a causa delle conseguenze di un gravissimo
,
incidente stradale in data 09/11/2024, si trovava in condizione di infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi che ne comprometteva integralmente la capacità di discernimento e la rendeva incapace di provvedere ai propri interessi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Nessuno si costituiva per la parte interdicenda la quale veniva sentita dal Giudice Istruttore, mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 473 bis n. 54 cpc trovandosi la stessa ricoverata presso l'Ospedale DO NO di Scandicci (FI) ed essendo intrasportabile, unitamente alle parti interessate comparse. All'esito dell'interrogatorio e alla luce della documentazione medica in atti la domanda deve trovare accoglimento.
L'interdicenda, allettata e con PEG, non ha articolato alcuna risposta a nessuna delle domande che le venivano poste ed è apparsa del tutto assente e non in grado di rendersi conto di ciò che le accadeva.
Dalla documentazione medica in atti (relazione di dimissione DO NO) risulta che la interdicenda è affetta, tra gli altri, da esiti di Politrauma stradale determinante trauma cranico severo con danno assonale diffuso. Dalle dichiarazioni rilasciate dal medico referente del reparto
Ospedaliero risulta che l'interdicenda "non ha autonomia decisionale, non è in grado di comunicare con terze persone, né in grado di gestirsi in qualsiasi attività della vita quotidiana".
Tali risultati inducono a ritenere verificatisi i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per procedere alla dichiarazione di interdizione di parte convenuta, nel senso che ella versa in uno stato di grave ed abituale infermità psico-fisica e non appare in grado di provvedere neppure in minima parte ai propri interessi anche di natura economica e patrimoniale e soprattutto alle esigenze di cura della propria persona;
pertanto la misura della interdizione è quella adeguata per la sua protezione.
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza, attesa la natura e scopo del procedimento
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
A) dichiara la interdizione di CP_1 (CF: C.F. 1 ), nata a [...] il
23.11.1990, residente in [...]
B) ordina che, a cura della cancelleria, vengano eseguite le forme di pubblicità relative alla presente sentenza di cui agli art. 423 cod. civ., art. 42 disp. att. cod. civ. e 49 DPR 396/2000 ed ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di nascita dell'intedetta l'annotazione nell'atto di nascita e che venga data entro il medesimo termine comunicazione al Giudice Tutelare;
E) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.10.2025 su relazione della Dott.ssa Serena
Lorenzetti.
La Presidente La Giudice on. rel.
Dott.ssa Monica Tarchi Dott.ssa Serena Lorenzetti