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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 353/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difesa dall'avv. prof. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Carraro Aventi e dall'avv. Roberta Brigato, domiciliata in
Padova presso lo studio del secondo difensore
(appellante)
nei confronti di
1
dall'avv. Marco Romanato, domiciliata in Santorso (Vi) presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante [conclusioni contenute in atto di citazione in appello]:
- in riforma integrale della impugnata sentenza, accogliersi l'opposizione e, per
l'effetto, annullarsi l'atto di esclusione 23 dicembre 2019, per i motivi esposti in citazione, e reintegrarsi con efficacia ex tunc l'opponente nella pregressa posizione di socia amministratrice;
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuto scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, a causa del dissidio insanabile insorto tra soci;
- in via istruttoria, ammettersi la prova contraria indiretta dedotta dalla odierna appellante con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3,
c.p.c.;
- rifuse le spese dei due gradi.
per l'appellata:
Rigettare l'appello e confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona, n.
2/2023 del 13.1.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
socia con e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di con sede in CA d'ZZ (avente ad oggetto
[...] Controparte_1
l'espletamento di mandati di agenzia o sub-agenzia assicuratrice),
2 proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Verona, alla delibera assembleare del 23 dicembre 2019, con cui era stata esclusa dalla società.
L'opponente narrava che, con precedente delibera del 2 ottobre 2018, già era stata esclusa dalla società, ma la delibera era stata opposta e, con ordinanza 3 agosto 2019, il Tribunale ne aveva sospeso l'efficacia.
sosteneva che gli adempimenti che le erano stati contestati, di Parte_1
cui negava la commissione, si collocavano “durante l'intervallo di tempo successivo all'esclusione ed anteriore all'ordinanza”, ossia in un periodo in cui non aveva obblighi nei confronti della società, in specie l'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2301 c.c.
sosteneva ancora che la società doveva considerarsi sciolta ai Parte_1
sensi dell'art. 2272 c.c., considerato “l'evidente stallo gestionale conclamato sin dal 16 luglio 2018”, dovuto “al dissidio insanabile tra i soci-amministratori”, e l'intervenuto recesso della principale compagnia mandante ( con la quale era prodotto il 90% del Controparte_2
fatturato. chiedeva che fosse annullata la deliberazione opposta Parte_1
e accertato l'intervenuto scioglimento della società.
Si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
La convenuta evidenziava le condotte dannose per la società poste in essere dall'attrice e affermava che la società proseguiva la propria attività, non potendosi ritenere sciolta.
Con ordinanza 27 novembre 2020, il giudice ammetteva le prove orali richieste dalla convenuta, mentre non ammetteva la prova contraria richiesta dall'attrice.
Nelle more del giudizio il Tribunale di Verona, con sentenza n. 695/2021, depositata il 7 aprile 2021, annullava la delibera 2 ottobre 2018.
3 Era assunta la testimonianza di e svolto Testimone_1
l'interrogatorio formale dell'attrice.
Con sentenza n. 3/2023, depositata il 3 gennaio 2022, il Tribunale di
Verona rigettava la domanda di accertamento dello scioglimento di e rigettava l'opposizione alla delibera 23 dicembre Controparte_1
2019 di esclusione di da Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale, dopo avere escluso che si fosse formato un giudicato sullo scioglimento della società e dopo avere ritenuto che lo scioglimento non fosse provato, giudicava infondata l'opposizione alla delibera 23 dicembre 2019 di esclusione di da così Parte_1 Controparte_1
motivando:
“Al riguardo si condividono i rilievi svolti dal giudice istruttore nell'ordinanza del 07.07.2020, che ha respinto l'istanza di sospensiva, osservando in estrema sintesi: a) che la seconda delibera di esclusione del socio non appariva di per sé elusiva dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precedente atto di esclusione, siccome fondata su contestazioni relative a fatti diversi e successivi, temporalmente collocabili nel periodo compreso tra il momento in cui la prima esclusione aveva iniziato a produrre i suoi effetti, ovvero decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso (a partire dal 08.12.2018), sino alla comunicazione dell'ordinanza di sospensiva dell'efficacia della prima delibera di esclusione, datata 03.08.2019; b) che l'attività professionale in concorrenza con la società convenuta, svolta dall'attrice nelle more del provvedimento cautelare sulla prima delibera di esclusione, non poteva dirsi di per sé vietata dall'art. 2301 c.c., visto che, ratione temporis, all'epoca non era socia di Parte_1 proprio in ragione della volontà espressa dagli altri soci;
c) CP_1 che la perdita della qualità di socia, determinata dalla delibera di esclusione, svincolava l'esclusa dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c., tuttavia non la esimeva dal rispetto di regole di buona fede e correttezza, oltre che di lealtà, la cui obbligatorietà permane anche quando l'ex socia svolga attività in concorrenza;
e) che, se è vero che l'attrice avrebbe potuto svolgere attività concorrenziale, detta attività doveva però essere svolta nei limiti della concorrenza leale, secondo buona fede, senza fini ulteriori, se non quello, qui dichiarato, di volersi assicurare un lavoro ed un reddito nelle more del giudizio e conseguire, una volta annullata la delibera di esclusione, la messa in liquidazione
4 della società consente di escludere l'applicazione dell'art. 2286 c.c. (v. Cass., Sez. 1, n. 8860 del 01/06/2012, secondo cui “la messa in liquidazione della società di persone non osta all'applicazione dell'art. 2286 c.c.”). Ferme tali premesse, le risultanze processuali forniscono il riscontro delle seguenti condotte tra quelle contestate nell'atto impugnato:
- dimissioni dal mandato conferito a da CP_1 CP_3
rassegnate in data 17.02.2019 a mezzo PEC, senza alcun tipo di
[...] preavviso ai soci e alla società;
- utilizzo della posta elettronica della società al punto da CP_1 modificarne i parametri di accesso, sì da impedire agli ex soci di accedervi;
- spendita nelle mail della denominazione nei confronti Controparte_1 dei clienti, anche in relazione ai rapporti con che Controparte_2 già che aveva revocato il mandato alla CP_1
- occupazione della sede secondaria di Soave, impiegata nella nuova attività assicurativa prestata de facto per un'agenzia mandataria di
Controparte_2
Quanto alla prima, si rinvengono agli atti sia il mandato assicurativo conferito da ad nelle persone dei tre soci CP_3 CP_1
ed , con procura Parte_2 Parte_3 Parte_1 notarile del 24.09.2013, sia la PEC inviata dalla socia per formalizzare le proprie dimissioni e le comunicazioni successivamente intercorse tra la convenuta e per addivenire ad una modifica della procura (v. doc. 5 CP_3
e 17, 18 convenuta). In merito alla vicenda l'attrice ha sostenuto che, essendo stata esclusa dalla società, non vedeva la ragione per la quale avrebbe dovuto agire diversamente, ma tale tesi confligge con l'intento di rientrare nella compagine sociale manifestato mediante l'impugnativa dell'atto di esclusione e, in ogni caso, non elide la necessità che le dimissioni fossero rassegnate con modalità tali da evitare il rischio di una revoca del mandato alla società convenuta, con preavviso ai soci e adeguata informativa alla mandante.
Quanto alla seconda e alla terza tra le condotte enumerate, risulta documentato che la socia abbia utilizzato nella sua attività, Parte_1 successivamente all'esclusione del 02.10.2018 e prima dell'ordinanza di sospensione, la casella di posta elettronica della società CP_1 emmepieffesnc@gmail.com, inserendo nelle e-mail anche la dicitura di
“Il messaggio pur partendo da una casella di posta elettronica CP_2 che riporta un riferimento a proviene da agenzia Controparte_2 incaricata dalla stessa (…)” (v. doc. 7 e 8 convenuta). Inoltre la modifica dei parametri di accesso all'account non è stata specificamente contestata da , la quale ha rivendicato Parte_1
5 la propria libertà di gestione (v. atto di opposizione: “L'account
risulta registrato al nome (e sotto la Email_1 responsabilità) della persona fisica , ed a costei Parte_1 appartiene (…). Del resto, trattandosi di account gratuito, esso non può che appartenere ad una persona fisica;
estromessa quest'ultima dalla società, non si comprende di che cosa la società stessa si possa dolere”), senza peraltro negare che la mail fosse stata aperta per conto della e che, fin d'allora, la l'avesse utilizzata per CP_1 CP_1 comunicazioni con la clientela, fatto, questo, riconosciuto anche in sede di interpello (v. interpello reso all'udienza del 02/03/2021 “A questo indirizzo è stata aggiunta nell'ultimo periodo anche la mail
). Email_2
La variazione dei parametri è stata altresì riportata dal teste
[...]
che ha dichiarato: “I clienti mi avevano detto che avevano Tes_1 mandato una mail, cui non avevano ricevuto risposta. Così io parlai con e e loro verificarono di non potere accedere Parte_3 Pt_2 all'indirizzo di posta elettronica, perché la password era stata modificata (…). So che loro (n.d.r. i soci e hanno anche provato Parte_3 Pt_2 tramite PEC a sbloccare la password, ma mi hanno fatto vedere delle risposte dal gestore della posta elettronica secondo cui erano stati cambiati i parametri di accesso. Ricordo che ad un certo punto si è verificato che la password era stata sostituita”. A fronte di questo l'attrice non ha fornito alcuna prova di quanto dichiarato in sede di interpello, là dove si è riferita ad un tentativo d'intrusione di un qualche terzo e ad un intervento autonomo del provider per l'innalzamento del livello di sicurezza dell'account, in contrasto peraltro con la risposta data ai soci che, nell'immediatezza, le chiedevano se avesse modificato la password (v. screenshot messaggi whatsup, ove si legge “ho solo aumentato la sicurezza per l'uso improprio dell'account”, doc. 6 convenuta), e non ha comunque precisato quali azioni abbia poi intrapreso per assicurare che gli altri soci della potessero CP_1 continuare ad usufruire della mail, registrata a suo nome, risultando, al contrario, che abbia rifiutato la trasmissione dei nuovi codici (v. ancora doc. 6 convenuta). Ebbene, il fatto che, in qualità di socia, le fosse stato riconosciuto il compito di occuparsi degli aspetti tecnico-informatici relativi all'apertura degli indirizzi di posta elettronica ed alla loro gestione, non toglie, comunque, che la conoscenza dei dati necessari all'utilizzo di tali strumenti debba essere, a richiesta, comunicata ai soci, posto che la mancata condivisione di tali dati comporta difficoltà e disguidi nelle comunicazioni con clienti e con le stesse compagnie mandanti, come documentato dalla convenuta (v. denuncia di sinistro del cliente doc. 21 convenuta). Per_1
6 Non rientra, poi, nell'attività di concorrenza lecita l'utilizzo della mail della società, di cui non si fa più parte, per contattare i clienti, tanto più se il contatto è destinato alla gestione di polizze di Controparte_2 che a suo tempo aveva già revocato il mandato ad CP_1
Quanto alla sede secondaria di Soave, la società convenuta ha dimesso sia il contratto di locazione, sia un estratto di conto corrente con la registrazione delle movimentazioni in uscita relative al pagamento del canone, con ciò dimostrando la qualità di conduttrice rivestita e la destinazione esclusiva dell'immobile all'esercizio della sua attività. Sennonché, risulta documentalmente l'utilizzo di tale sede ad opera dell'attrice per lo svolgimento della nuova attività di collaborazione con l'agenzia mandataria di (v. mail del 15.03.2019: “puoi passare CP_2 dall'ufficio di Soave venerdì mattina (…)”, doc. 27 convenuta), confermato anche dalla testimonianza del sig. il quale, Tes_1 presente il giorno in cui il socio entrò nell'immobile e la Pt_2
chiamò i Carabinieri, ha ricordato: “Io e andammo a Parte_1 Pt_2
Soave e trovammo nei locali la signora . Confermo che c'era Parte_1 ancora l'insegna la stampante di , le Controparte_2 CP_2 brochure di , cioè non era stato cambiato nulla, pur sapendo CP_2 che non c'era più il mandato di . (…) la rispose di CP_2 Parte_1 non sapere che l'insegna andasse tolta e che la stampante le era stata regalata”. Le condotte così riscontrate configurano senz'altro gravi inadempienze, tali da legittimare l'esclusione della socia, in quanto esulano dai limiti della legittima attività di concorrenza che questa ben avrebbe potuto esercitare nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, denotando un abuso del diritto, e sono tali da pregiudicare l'andamento della società. Il dato, come già rilevato nell'ordinanza di diniego della sospensiva, è ancora più evidente ove si consideri che l'attrice ha agito anche per conseguire la liquidazione della società per impossibilità di funzionamento, vale a dire non in una prospettiva di futura attività dell'ente, ma di sua dismissione. Di per sé tali intendimenti sono pienamente legittimi, qualora non si rinvengano condotte tese, anche nelle more dell'eventuale liquidazione della società, a neutralizzarne le potenzialità economiche della società stessa, e, nel contempo, ad utilizzare risorse sue proprie nell'implementare l'occupazione lavorativa alternativa”.
Si doleva della decisione formulando i seguenti Parte_1
motivi di impugnazione: 1) il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di giudicato, essendo già stato appurato che la società era
7 ingovernabile “nella composizione a tre” sino dalla primavera del 2018;
2) il giudice era incorso in falsa applicazione dell'art. 2286 c.c., poiché i comportamenti tenuti da erano avvenuti al di fuori del Parte_1
rapporto societario e, qualora così non fosse, “la società avrebbe potuto e dovuto agire con i rimedi extracontrattuali previsti dagli art. 2598 ss.
c.c.”; 3) vi era stata errata applicazione del principio di correttezza e buona fede, in quanto inadempienti erano stati gli altri soci, mentre veniva tenuta lontana dalla società, dalla sua gestione e dai Parte_1
suoi utili, ad opera degli altri soci”, sicché il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'exceptio doli sollevata dall'opponente; 4) il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove richieste dall'opponente, intese a dimostrare accadimenti incompatibili con quelli che controparte voleva dimostrare, ed era “chiaro l'interesse dell'appellante ad ottenere l'escussione della prova testimoniale contraria, pur regolarmente richiesta, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si è basata anche e proprio sulle deposizioni dei testi dedotti dalla sola . CP_1
L'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Verona, fosse annullato l'atto di esclusione 23 dicembre 2019 e fosse reintegrata, con efficacia ex tunc, nella pregressa posizione di socia amministratrice;
fosse dichiarato l'intervenuto scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale a causa del dissidio insanabile insorto tra soci;
fosse ammessa la prova contraria indiretta, dedotta con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
L'appellata affermava: - che non si fosse formato alcun giudicato, poiché
, nel giudizio conclusosi con sentenza 17 marzo 2021 del Parte_1
Tribunale di Verona, non aveva richiesto l'accertamento dello
8 scioglimento della società; - che la società continuava ad operare con i due soci rimasti e non ricorreva una causa di scioglimento;
- che la delibera di esclusione aveva preso in considerazione gravi inadempienze
(la dismissione dell'incarico di;
la variazione delle CP_3
credenziali dell'account e-mail; l'utilizzo esclusivo della sede sociale, allestita con materiale di la collaborazione Controparte_2
instaurata con Asservice s.a.s.; la consegna a quest'ultima del data base di il tentativo di sottrarre i clienti di , le quali CP_1 CP_1
giustificavano la cessazione del rapporto sociale;
- che le istanze istruttorie formulate dall'opponente con la terza memoria fossero state rinunciate e comunque fossero inammissibili.
Solo l'appellata precisava le conclusioni all'udienza del 31 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte.
La causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
1. Il primo motivo di impugnazione di è Parte_1
manifestamente infondato.
Sostiene l'appellante che il giudice veronese avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di giudicato, sollevata dall'attrice con comparsa conclusionale, in quanto la sentenza n. 695/2021, pronunciata dallo stesso
Tribunale di Verona, aveva accertato l'esistenza di una causa di scioglimento di Controparte_1
La sentenza suddetta si è limitata ad accogliere l'opposizione alla delibera di esclusione del 2 ottobre 2018, annullandola. Non vi è stato accertamento dello scioglimento della società, ma neppure era stata formulata da una domanda intesa all'ottenimento della Parte_1
9 pronuncia (una statuizione di scioglimento, in difetto di domanda, sarebbe stata evidentemente nulla per vizio di ultrapetizione).
Nell'ultima parte della motivazione si legge: “Invero l'impossibilità di gestione della società nel perseguimento unitario dello scopo sociale sembra precedere i fatti addebitati alla socia , sì da non Parte_1
essere la conseguenza delle condotte descritte nella delibera impugnata: tale situazione di difficoltà è precedente, e quanto ascritto alla socia
si colloca in una fase, in cui la crisi societaria era già Parte_1
conclamata [..]. L'omesso riparto tra i soci del portafoglio clienti, che si prospettava quale soluzione dei dissidi già nella primavera del 2018, di fatto ha protratto, e protrae tuttora, in modo deleterio la sopravvivenza della società, per lo meno nell'attuale composizione, favorendo continue reciproche contestazioni”.
E' evidente che il Tribunale, lungi dall'accertare lo scioglimento della società, ha preso in considerazione la situazione di crisi per valutare le condotte di e stabilire se concretizzassero grave Parte_1
inadempimento.
Non vi è perciò stata alcuna statuizione circa il verificarsi di una causa di scioglimento della società, tantomeno una decisione suscettibile di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Quindi, lo stesso Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di formulata con atto di citazione del 22 gennaio 2020, Parte_1
era libero di valutarne la fondatezza, accertando se si fosse verificato lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
2. Occorre anticipare l'esame del quarto motivo di impugnazione, con cui si lamenta del rigetto della richiesta di prova Parte_1
testimoniale, formulata con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
10 Il giudice, con ordinanza 27 novembre 2020, non ammise “la prova contraria (indiretta), richiesta dall'attrice nella memoria n. 3, art. 183 co. 6 c.p.c., in quanto avente ad oggetto circostanze di per sé incompatibili o in contrasto con i fatti di prova capitolati da parte convenuta”.
E' agevole constatare che, nell'ordinanza suddetta, manca - verosimilmente per un mero errore materiale - la negazione “non”, dovendosi piuttosto leggere: “in quanto non avente ad oggetto circostanze di per sé incompatibili o in contrasto”.
L'attrice nulla eccepì alle successive udienze, ma neppure al momento della precisazione delle conclusioni, allorché precisò “come da atto di citazione”: atto privo di istanze istruttorie.
A prescindere da ciò, la decisione di non ammettere la prova, corretta nella motivazione dall'errore materiale sopra evidenziato, è condivisibile.
Infatti, i tre capitoli di prova testimoniale non erano formulati a prova contraria rispetto a fatti dedotti dalla convenuta e vertevano comunque su circostanze irrilevanti.
Era incontroverso che fosse receduta dal rapporto Controparte_2
di agenzia.
La convenuta ha formulato capitoli relativi al fatto che i clienti di passarono a LI RO & C., con cui iniziò a CP_2 Parte_1
collaborare dal novembre 2018 (capitoli 16 e 17, ammessi ma sui quali il testimone neppure è stato sentito).
si offrì invece di provare che un funzionario di , Parte_1 CP_2
dopo avere comunicato che era venuto meno il rapporto fiduciario, suggerì la “separazione della parte di portafoglio riconducibile alla sig.
” (primo capitolo) e poi sollecitò la suddivisione dei Parte_1
11 portafogli (secondo capitolo), che tuttavia non avvenne (neppure fu presentato un progetto a : terzo e ultimo capitolo). CP_2
E' indiscusso che il portafoglio non venne diviso, rimanendo perciò di perlomeno fino all'esercizio del recesso da parte della Controparte_1
compagnia mandante, sicché non si comprende la rilevanza delle circostanze suddette. Non si trattava, comunque, di prova contraria, e pertanto non era ammissibile che la testimonianza fosse richiesta con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
3. Ipotizzato che i tre capitoli di prova testimoniale dell'attrice (in particolare il primo) fossero volti a dimostrare che era Controparte_1
impossibilitata ad operare a causa del dissidio dei soci, il quale aveva causato la rottura del rapporto fiduciario con la principale compagnia mandante, si trattava di prova diretta a sostegno della domanda di accertamento della causa di scioglimento della società, e perciò la testimonianza doveva essere richiesta, a pena di decadenza, al più tardi con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Ciò premesso, senz'altro il dissidio tra e i due rimanenti soci Parte_1
era esistente, ma che ciò impedisse alla società di esercitare l'attività
d'impresa e con ciò conseguire l'oggetto sociale rimane indimostrato, come già rilevato dal Tribunale di Verona.
E' poi certo che l'attività è proseguita sia prima che dopo l'esclusione della socia . Parte_1
In ogni caso, il motivo di impugnazione, per come formulato (v. pagg. 6-
13 dell'atto di citazione in appello), non censura la decisione del
Tribunale che ha ritenuto mancante la prova, di cui era onerata l'attrice, del verificarsi della causa di scioglimento della società, ma fa perno sul giudicato della sentenza n. 695/2021: si rimanda perciò a quanto esposto al punto 1.
12 4. Con il secondo motivo di impugnazione, afferma che, Parte_1
poiché era stata esclusa dalla società, il rapporto sociale era estinto e, conseguentemente, non aveva più obblighi contrattuali nei confronti di
Controparte_1
Il motivo è a dir poco singolare, se solo si considera che Parte_1
aveva opposto la delibera del 2 ottobre 2018 perché ne fosse riconosciuta l'invalidità e venisse dichiarata la persistenza del rapporto sociale.
Poiché l'esclusione era sub iudice e ciò per iniziativa giudiziaria intrapresa da , quest'ultima avrebbe dovuto rispettare i doveri Parte_1
di socia ed astenersi dal pregiudicare la società.
Volendo tuttavia ipotizzare, per mera completezza di ragionamento, che l'esclusione comportasse, per quanto provvisoriamente, l'estinzione del rapporto sociale, le condotte poste in essere da Parte_1
assumerebbero maggiore gravità, poiché essa non aveva più titolo per intrattenere rapporti con gli assicurati, per spendere il nome di per accedere al sistema informatico della società, per Controparte_1
utilizzarne la mail, per occupare i locali della sede secondaria della società (di cui la società e non era conduttrice): tutti Parte_1
comportamenti accertati dal giudice veronese.
Dunque, la condotta di , da qualunque prospettiva la si voglia Parte_1
considerare, non è stata improntata a buona fede ed era incompatibile con la sua permanenza nella compagine sociale. E' perciò condivisibile quanto il giudice veronese ebbe a motivare già con l'ordinanza del 6 luglio 2020, ossia che le condotte erano state lesive dei doveri di buona fede e “confliggevano con l'intento dichiarato di volere rientrare – sia pure a fini di successiva liquidazione – nella compagine societaria, posto che si tratta di comportamenti che vanno oltre i limiti della concorrenza legittima e sono lesivi degli interessi della società medesima”.
13 5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, afferma che Parte_1
“i primi inadempienti sono gli altri soci e la società” poiché con la prima illegittima delibera l'avevano esclusa dalla società, sicché “non potevano pretendere dalla l'adempimento di nessun obbligo Parte_1
contrattuale”. Il giudice avrebbe dovuto applicare “il generale principio di autotutela privata inadimplenti non est adimplendum, sotteso all'art. 1460
c.c. e del resto già dalla stessa opponente opportunamente richiamato”
(pag. 20 dell'atto di citazione in appello).
Anche questo motivo di impugnazione non può essere accolto.
Occorre premettere che l'appellante non ha formulato alcun specifico motivo di impugnazione circa l'accertamento, compiuto dal Tribunale, delle condotte dannose per la società poste in essere da nel Parte_1
corso del 2019, ossia dopo la prima delibera di esclusione del 2 ottobre
2018 (il recesso del gennaio 2019 dal mandato di Controparte_3
compiuto senza concordarlo con i soci e senza avvisarli;
la gestione di polizze di , che già aveva revocato il mandato alla società; i CP_2
rapporti intrattenuti con i clienti di l'utilizzo della sede Controparte_1
di Soave, senza rimuovere le insegne di;
la modifica CP_2
dell'account di posta elettronica della società).
Se a ciò si aggiunge che ha ammesso, nel corso Parte_1
dell'interrogatorio formale, la collaborazione (che ella indicò iniziata nel gennaio 2019) con la società LI RO & C., mentre Controparte_1
ha documentalmente provato che i nominativi dei propri clienti, tratti dal gestionale “Omnia” della società, furono passati a LI (doc. 28 fasc. di primo grado), si comprende che vi è stato un serio tentativo di storno della clientela.
A fronte di ciò, l'eccezione d'inadempimento è priva di fondamento in fatto e in diritto.
14 L'esclusione dalla società non è configurabile come inadempimento della società e non legittimava le condotte suddette.
Invero, l'adozione della prima delibera di esclusione dell'ottobre 2018 neppure rappresentava un inadempimento dei due rimanenti soci, ma più semplicemente un atto illegittimo da loro compiuto, che andava rimosso.
L'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. consente di sospendere l'adempimento dell'obbligazione in attesa dell'adempimento di controparte, ma non anche di compiere comportamenti pregiudizievoli per l'altro contraente, il cui interesse dev'essere sempre tutelato.
Quindi, poteva sospendere la prestazione, a favore di Parte_1
di attività lavorativa (il che non avrebbe costituito Controparte_1
inadempimento, fintanto che gli effetti della prima delibera di esclusione non vennero sospesi, ossia dal 2 ottobre 2018 al 3 agosto 2019), ma non poteva porre in essere condotte pregiudizievoli per la società.
In definitiva, l'art. 1460 c.c. non esonerava dal Parte_1
dovere di astenersi da comportamenti dannosi per i Controparte_1
quali giustificano l'esclusione dalla società.
6. Per quanto sopra esposto l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria, applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
15 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civili n. 353/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha
[...]
deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 21 gennaio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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