Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8018 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05546/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5546 del 2022, proposto da
Comune di Cassano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Montalto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
Ente ID AM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 433 del 3/08/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la memoria 20 ottobre 2025 nella quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. OM De IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La causa è stata trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione con memoria 20 ottobre 2025 della parte ricorrente sull’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenienze normative e provvedimentali atte a soddisfare l’interesse azionato con il ricorso introduttivo.
Ritiene quindi il Collegio che debba dichiararsi, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, CPA la cessazione della materia del contendere.
Non c’è quindi poi luogo e utilità a pronunciarsi sulla richiesta di estromissione dell’evocato Comune di Napoli.
In considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetta equa la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
OM De IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De IN | LO NI |
IL SEGRETARIO