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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/03/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 15.11.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2763/2020 R.G. e vertente
TRA
nato a [...], l'[...], c.f. , residente ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Acquedolci (ME), Via Trento n.4, ivi elettivamente domiciliato in Via Cesare Battisti n.24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo (c.f. pec: CodiceFiscale_2 [...]
, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, C.F._4 [...]
, C.F. , C.F. , nella qualità CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6
di eredi di , C.F. , deceduto il 17 Febbraio 2016 a Durban Persona_1 C.F._7 nella Repubblica Sudafricana, già titolare dell'omonima TA individuale, P.IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliate in C.da Cavarretta, n. 11 di Sant'Agata di Militello, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Faraci, C.F. , (PEC FAX C.F._8 Email_2
0941703082) dal quale sono rappresentate e difese giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 26.8.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e n.q. di eredi di , Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4 Persona_1 titolare dell'omonima Ditta individuale, esponendo di essere stato assunto il 6.11.1989, in apprendistato, dalla , con sede in S.Agata Militello (ME), Via Asmara, con la Organizzazione_1 mansione di Elettromeccanico” e inquadrato dal 1/1/1994 sino alla data di cessazione Parte_2
del rapporto lavorativo il 20/9/2014 nel quinto livello del Organizzazione_2
[...]
Sosteneva di avere lavorato, durante tutto l'intercorso rapporto di lavoro, oltre le 40 ore contrattualmente previste, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Rilevava di avere svolto, di fatto, dall'1.1.1994 al mese di febbraio 1997, le mansioni di
“quadrista”, all'interno dell'officina, affiancato e sotto le direttive di un collega inquadrato alla quinta categoria contrattuale. Successivamente, a seguito del pensionamento del superiore, da marzo 1997 fino al 31.12.1999, sosteneva di avere svolto le medesime mansioni di quadrista, in piena autonomia.
Adduceva, inoltre, di avere svolto da Gennaio 2000 fino alla data del licenziamento, la propria attività in totale autonomia e perizia esecutiva, anche all'esterno dell'azienda, essendo stato incaricato di eseguire lavori particolarmente specifici sui quadri elettrici, quali progettazione su richiesta dei clienti e installazione in loco, oltre che incarichi di riparazione, manutenzione e collaudo anche di macchinari e macchine elettriche aventi natura complessa.
Tanto premesso, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto all'inquadramento, a partire da
Marzo 1997 a dicembre 1999, nella 4^ categoria del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti, da Gennaio 2000 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nella 3^ categoria del CCNL di riferimento, con la conseguente la condanna della società datrice di lavoro al pagamento al pagamento di tutte le spettanze dovute a titolo di differenze retributive sulla mansione effettivamente svolta e per le ore di straordinario lavorate, per le ferie non godute, TFR e per ogni altra indennità spettante, da calcolarsi anche sulla base del giusto inquadramento contrattuale acquisito.
nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3 CP_4 Persona_1
titolare dell'omonima TA individuale, si costituivano in giudizio con memoria del
[...]
12.03.2021, mentre si costituiva in giudizio con memoria del 21.05.202. CP_2
Le resistenti contestavano la fondatezza delle pretese avversarie, rappresentando che il lavoratore sarebbe stato correttamente retribuito per le mansioni svolte e che l'orario osservato dalla TA era quello contrattualmente stabilito.
Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso. Indi, istruita a mezzo prova per testi e ctu, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni. sostiene che, nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato con la Parte_1 Org_1
sin dal 1989, avrebbe svolto dall'1.1.1994 al mese di febbraio 1997 le mansioni di
[...]
quadrista, agendo in piena autonomia all'interno dell'officina a far data dal marzo 1997 fino
31.12.1999; mentre, da Gennaio 2000 e fino al 20.9.2014, data del licenziamento, avrebbe svolto la medesima attività in totale autonomia e perizia esecutiva, anche all'esterno dell'azienda, eseguendo lavori particolarmente specifici sui quadri elettrici, quali progettazione, realizzazione, e installazione nei vari siti.
Sarebbe stato altresì impiegato nella riparazione, manutenzione e collaudo di macchinari e macchine elettriche aventi natura complessa, eseguendo interventi altamente specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria su gruppi elettrogeni dei ripetitori (antenne) telefonici di
Org_ tutta la Sicilia e catene alberghiere, su macchinari presso centrali e a bordo di navi ed aliscafi
Org_4
Avrebbe anche effettuato interventi ad alto rischio nelle cabine elettriche a 20.000 W.
Conseguentemente, ha chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, ritenendo che le caratteristiche dell'attività lavorativa effettivamente svolta corrisponderebbero alle seguenti categorie contrattuali:
- dal marzo del 1997 a dicembre 1999, nella IV categoria, del CCNL di riferimento, la cui declaratoria comprende “I lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali;
- I lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione;
- I lavoratori che, sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di lavorazione e con pratica e metodi operativi eseguono lavori di saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per l'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione”.; - da gennaio 2000 e fino al 20.9.2014, nella III Categoria del CCNL, alla quale appartengo: “- I lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della quarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze)”.
Ciò posto, giova rammentare che, secondo l'art. 2103 c.c. “ Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte….Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”
A fronte di ciò, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass. Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale".
(Cass. Ordinanza n. 5536/ 2021)
In definitiva, grava sul ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Tanto premesso, va rilevato che dal quadro probatorio risultante dalla prova testimoniale è emerso lo svolgimento da parte di di attività inquadrabili nella IV categoria. T_
, premettendo di avere frequentato dal 1992 al 1999, l'officina di parte Parte_3 resistente per scopi formativi, nel tempo libero dalla scuola e nel periodo estivo, ha affermato: “nel periodo in cui ho frequentato l'officina di il sig. lavorava CP_2 Parte_1 all'assemblaggio dei quadri elettrici affiancando il sig. .. non ricordo quando il Persona_2
Sig. ha lasciato l'officina, posso dire che il realizzava i quadri elettrici ma Per_2 T_ non so dire se era lui a progettarli, visto che c'erano schemi elettrici, modelli da seguire”.
Anche il teste , dopo aver affermato di essere stato assunto tra il 1997 e il 1998, ha Testimone_1 confermato: “Dopo che andò via lavorava da solo progettando e realizzando Per_2 T_
i quadri elettrici preciso che per progettazione intendo che predisponeva lo schizzo del T_ quadro specificando i vari componenti che necessariamente veniva stampato nell'ufficio per essere montato dal a volte con il mio aiuto” ha inoltre aggiunto: “ io mi sono licenziato nel T_
2004, posso dire che in questo periodo il sig. lavorava principalmente all'interno T_ dell'officina, occupandosi dei quadri elettrici, qualche volta faceva manutenzione ordinaria e straordinaria di gruppi elettrogeni e pompe sommerse”.
, dopo aver rammentato di aver lavorato per la TA dal settembre 2004 Parte_4 CP_2 al settembre 2014, ha affermato: “il signor assemblava i quadri, alcune volte progettava T_
il quadro e poi si consultava con i colleghi del reparto commerciale che facevano i preventivi.
Ricordo che il signor realizzava anche i quadri di grosse dimensioni, ricordo che insieme T_
al signor mi sono recato in più posti in particolare ad T_ Organizzazione_5 [...]
dove signor effettuava la manutenzione di pompe sommerse gruppo Parte_5 T_ elettrogeno e cabina ad alta tensione”.
Infine, anche i testi di parte resistente, confermando i capitolati di prova di parte resistente concernenti le mansioni, hanno affermato che il in autonomia si occupava della T_
riparazione di gruppi elettrogeni, della sostituzione delle batterie ai gruppi di continuità e dell'assemblaggio dei quadri elettrici.
In definitiva, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto in maniera prevalente dal 1997, in autonomia sulla base di schemi già predisposti e di indicazioni fornite l'attività di realizzazione dei quadri elettrici, riparazione e manutenzione, mansioni riconducibili alla IV categoria del CCNL. Di contro, non è emerso in maniera altrettanto netta e chiara la prova dello svolgimento da parte del delle mansioni riconducibili alla III categoria del CCNL, atteso che la prova testimoniale T_
assunta non offre un quadro univocamente coerente dal quale desumere che il ricorrente abbia svolto, all'esterno dell'officina, interventi di elevata perizia tecnica afferenti “la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali” .
Conseguentemente, spettano al ricorrente le relative differenze retributive per l'inquadramento nella
IV categoria del CCNL dal marzo del1997 sino alla cessazione del rapporto di lavoro. ha sostenuto, inoltre, di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente previste per tutta T_
la durata del rapporto di lavoro, rivendicando il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, Tfr, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Tanto premesso, giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
In particolare, al giudice dovrà essere la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Tale onere probatorio risulta assolto dalla prova testimoniale offerta dal ricorrente in riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato durante tutta la durata della sua attività lavorativa a favore della TA , che, secondo le sue allegazioni sarebbe stato il seguente: dal Persona_1
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; e il sabato, dalle ore 8:00 alle
13:00.
Infatti, tutti i testi escussi hanno confermato la veridicità di tale ricostruzione, sostenendo concordemente che l'officina osservava il suddetto orario lavorativo.
Il teste che ha dichiarato di avere frequentato l'officina dal 1992 al 1999, ha dichiarato: Pt_3
“da quando io ho frequentato l'officina del sig. si lavorava da lunedì a venerdì l'intera CP_2 giornata e il sabato mezza giornata ossia dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30/ 18.00”.
Anche il teste il quale ha riferito di aver lavorato presso la TA tra il 1997 o 1998 e Tes_1 CP_2 sino al 2004, ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, affermando: “in ordine alla circostanza sub 7) che mi viene letta posso dire che risponde al vero. L'orario di lavoro per il periodo in cui io ho lavorato era dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 da lunedì al venerdì mentre il sabato dalle 8.00 alle 13.00.” , dichiarando di avere lavorato dal 1985 al 1997, ha dichiarato: “in ordine alla Persona_2 circostanza sub 7) che mi viene letta posso dire che risponde al vero. L'orario di lavoro fino a quando ho lavorato per la TA 1997, da lunedì al venerdì era dalle 8.00 alle 13.00 e dalle CP_2
14.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00.”
Infine, , dipendente della da settembre 2004 a settembre 2014, ha Parte_4 Org_1 confermato che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente e dalla TA era quello indicato al capitolato 7 del ricorso per l'intera durata del suo rapporto di lavoro.
Orbene, appare evidente come tali dichiarazioni offrano un quadro probatorio univoco circa l'orario osservato dall'officina, confermando le allegazioni del ricorrente. Org_ In particolare, tutti i testi escussi sono stati dipendenti della resistente e ognuno ha idoneamente contestualizzato le circostanze di prova riferendo della propria conoscenza diretta dell'orario di lavoro osservato.
Pertanto, dalla prova testimoniale è emerso un quadro complessivo coerente e sufficiente, da integrare con il dovuto grado di univocità, concretezza e precisione la necessaria e rigorosa prova dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario.
Tale quadro probatorio peraltro, sufficientemente solido e coerente e proveniente da molteplici fonti di prova che coprono l'intero periodo lavorativo del ricorrente, non può ritenersi significativamente inficiato dalle dichiarazioni di segno contrario dei testi di parte resistente, posto che gli stessi sono tutti attualmente dipendenti della e uno, il teste è coniuge Organizzazione_6 Tes_2
della resistente sicché, a fronte della rilevata solidità del quadro probatorio emerso CP_2
dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente, è lecito dubitare sulla genuinità e attendibilità di tale contributo probatorio.
Conseguentemente, la prova relativa allo svolgimento del lavoro straordinario può ritenersi raggiunta.
Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto di avere fruito soltanto di due settimane di ferie nel mese di agosto e di non avere goduto, durante l'intercorso rapporto di lavoro delle ulteriori due settimane previste dal CCNL, pertanto ne chiedeva il pagamento.
Tale domanda risulta univocamente confortata dal risultato della prova testimoniale offerta dal ricorrente, atteso che i testi escussi hanno confermato le relative circostanze dedotte nei capitolati di prova specificamente articolati ai punti 8 e 9 del ricorso.
, sentito a prova del contrario ha inoltre affermato: “riguardo alla circostanza 4) Parte_4
della memoria, posso dire che è vera anzi preciso che le altre due settimane di ferie Oddo non ce le dava” Di contro parte resistente non è riuscita a provare il contrario, atteso che i testi escussi confermando la circostanza articolata nel capitolato di prova, hanno riferito in merito alla propria posizione personale, affermando che per consuetudine, della , gli operai fruissero delle quattro Org_1
settimane di ferie previste dalla vigente normativa, per due settimane consecutive nel mese agosto e per le restanti due settimane, nel periodo di Natale o di Pasqua di ogni anno o in altro periodo dell'anno.
Dunque, confermando la circostanza che due settimane di ferie venivano fruite ad agosto, per le restanti due settimane non hanno saputo riferire, in merito alla specifica posizione del ricorrente, nulla di rilevante e idoneo a dimostrare in maniera certa, l'effettiva fruizione delle restanti due settimane annue.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie, devono riconoscersi a le Parte_1 differenze retributive dovute in ragione, dell'inquadramento nella IV categoria Ccnl di riferimento da marzo 1997, e del lavoro straordinario secondo l'orario indicato per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, oltre ferie non godute, al netto delle assenze e dei periodi di malattia, secondo il quesito conferito al Ctu.
Va difatti, rilevato che le contestazione di parte resistente sulla consulenza del CTU, appaiono generiche e infondate, atteso che l'arco temporale tenuto in considerazione dal consulente tecnico ai fini del calcolo delle differenze retributive per l'inquadramento nella categoria superiore e per lo straordinario è conforme all'incarico conferito, ugualmente con riferimento alle ferie non godute, in difetto della prova dell'effettiva fruizione dell'intero periodo feriale previsto nel CCNL, il consulente nominato ha tenuto in considerazione solo il periodo fruito incontestato.
Quanto al calcolo del lavoro straordinario, le eccezioni sollevate da parte resistente si appalesano infondata a fronte della mancata prova, gravante a carico del resistente, di aver fatto fruire il lavoratore del riposo compensativo, previsto contrattualmente.
Conseguentemente vanno riconosciute al ricorrente le differenze retributive complessivamente spettanti secondo l'inquadramento nella IV categoria dal 1997 e per il lavoro straordinario reso nell'intercorso rapporto di lavoro, oltre ferie non godute, che secondo il calcolo effettuato dal CTU, sono pari a € 134.928,64, al cui pagamento in favore di dovranno essere condannata parte T_
resistente, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Condanna Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nella qualità di eredi di , titolare dell'omonima TA individuale, a CP_4 Persona_1 pagare a la complessiva somma di € 134.928,64, dovuta per le causali Parte_1
meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo;
- Condanna Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nella qualità di eredi di a pagare a le spese di CP_4 Persona_1 Parte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 6.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- Pone a carico di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nella qualità di eredi di , le spese di CTU, separatamente liquidate. CP_4 Persona_1
Patti, 20.3.2024.
Il Giudice del Lavoro
dr. Fabio Licata