Ordinanza cautelare 21 novembre 2019
Sentenza 18 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/01/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2025REG.PROV.COLL.
N. 04899/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4899 del 2021, proposto da Società Porta Rossa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo, Alberto Romano, Alberto Leone, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Romano in Roma, via Claudio Monteverdi, 16;
contro
VA NE, CA LE, IM LL, AD UC, Condominio “Residenza Paradiso”, AR NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Biscaglino in Roma, c.so V. Emanuele II, n. 154/3de;
Comune di Limone Piemonte, Regione Piemonte, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Alessandria Asti e Cuneo, Provincia di Cuneo, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, in data 18 gennaio 2021, n. 53.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VA NE e di CA LE e di IM LL e di AD UC e di Condominio “Residenza Paradiso” e di AR NI e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata, tra l’altro, per l’annullamento della determinazione comunale n.159/VAS del 26 giugno del 2019 che ha escluso la necessità di assoggettare il progetto di cui al Piano esecutivo convenzionato da realizzare da parte dell’odierno appellante in zona “Maneggio” e “Campo Principe” del comune di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a. Erronea affermazione della ammissibilità del ricorso del Condominio ricorrente in relazione alla legittimazione e all’interesse. b2. Erronea affermazione della ammissibilità del ricorso del Condominio ricorrente in relazione alla legittimazione e all’interesse sotto altro profilo.
c. Nel merito erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti, violazione della normativa edilizia ed ambientale e infondatezza del ricorso introduttivo.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica province di Asti, Alessandria e Cuneo, nonché VA NE, CA LE, IM LL, AD UC, AR NI ed il Condominio “Residenza Paradiso” tutti contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In diritto si osserva che con nota depositata il 15 novembre del 2024, la parte appellante, per il tramite del suo difensore, ha rappresentato che nel frattempo è stato approvato un nuovo PEC, che la parte appellata ha già impugnato con un nuovo ed autonomo ricorso dinanzi al TAR Piemonte.
Tale circostanza – giusto quanto espressamente affermato dalla parte appellante – palesa la sua carenza di interesse rispetto al presente contenzioso, che per tali motivi, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art.84 comma 4 del c.p.a. .
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
IM Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO