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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 868 R.G.L. del 2018, promossa
D A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caristia, C.F._1
giusta procura su documento informatico allegato al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Samperi n. 266, Niscemi;
- ricorrente -
C O N T R O
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
), nella qualità di titolare della Ditta Raiss Caffè con sede C.F._2 in Niscemi, via Ponte Olivo n. 89, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Vincenzo Arcerito per procura apposta a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Crescimone n. 177,
Niscemi;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'11/12/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/06/2018 la parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato dal 30 maggio 2017 al 12 novembre 2017 alle dipendenze di , quale titolare Parte_1 della ditta individuale Raiss Caffè, svolgendo mansioni di “aiuto barista” inquadrabili nel V livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, conveniva in giudizio quest'ultima per sentirla condannare alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, previa declaratoria di nullità del licenziamento irrogatole oralmente in data 12.11.2017, oltre al pagamento in proprio favore della somma di euro
9.434,69 a titolo di differenze retributive (per lavoro ordinario, straordinario, notturno e festivo) e di mancata erogazione del T.F.R.; chiedeva inoltre, in via gradata, la condanna della resistente alla corresponsione di un'indennità sostitutiva del reintegrazione pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento, in ogni caso, di un'indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Deduceva di essere stata originariamente assunta senza regolare contratto e di avere sempre osservato un orario lavorativo andante dal lunedì alla domenica dalle ore
1:30 alle ore 12:30, per quanto concerne il periodo dal 30.05.2017 al 12.08.2017, e dal lunedì alla domenica dalle ore 13:20 alle ore 22:00 dal 13.08.2017 sino alla cessazione del rapporto, senza percepire alcuna retribuzione eccettuati degli acconti di esiguo importo che le venivano consegnati saltuariamente ed in contanti. Soggiungeva che la ditta resistente aveva provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro solo a seguito di denuncia presentata dalla stessa lavoratrice dopo la cessazione del rapporto lavorativo e sfociata nella notifica di verbale ispettivo da parte dell' , come ricavabile dalla Certificazione Unilav resa solo in data 22.02.2018 e sorretta dalla Pt_3 causale “Assunzione forza maggiore – Verbale Ispettorato Territoriale del Lavoro”.
Con memoria dell'11.02.2019 si costituiva in giudizio la parte resistente, deducendo che l'attività lavorativa svolta dalle el periodo dedotto era sempre stata connotata dall'occasionalità Pt_1
e dall'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, essendo peraltro l'interruzione del rapporto di lavoro dipesa da una libera scelta della lavoratrice la quale, a seguito di un diverbio con la stessa intercorso in data 12.11.2017, aveva deciso di abbandonare il locale profferendo parole ingiuriose nei confronti della datrice di lavoro, non facendovi più ritorno.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande, in quanto infondate, con vittoria di spese.
La causa, assunte le prove testimoniali ammesse, veniva parzialmente decisa all'udienza del
4/07/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con sentenza non definitiva che dichiarava il rigetto della domanda avente ad oggetto la nullità del licenziamento comminato a in data 12.11.2017. Con separata ordinanza resa in pari data si disponeva in ordine al Parte_1
prosieguo del giudizio. Espletata c.t.u. contabile, la causa veniva dunque rinviata all'udienza dell'11.12.2024, poi sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., quindi decisa con la presente sentenza.
La domanda di pagamento delle differenze retributive è parzialmente fondata e va pertanto accolta, per quanto di ragione.
Innanzitutto, la prova della sussistenza e della complessiva durata del rapporto di lavoro svolto dalla dal 30.05.2017 al 12.11.2017 alle dipendenze della società Raiss Cafè di Gatto Rosaria, Pt_1
che la parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, può dirsi solo in parte raggiunta, sulla base del compendio documentale in atti (Comunicazione Unilav) e delle difese svolte dalla parte resistente, nonché delle deposizioni dei testi escussi.
Questi ultimi, in particolare, hanno confermato solo parzialmente le allegazioni attoree in ordine al periodo ed all'orario lavorativo osservato.
È emerso, in particolare, volendo mediare tra quanto dichiarato dai testi sentiti in ordine al numero di giornate lavorative, che la veva lavorato alle dipendenze della società resistente per Pt_1
complessivi quaranta giorni, e segnatamente: per dieci giorni nel mese di settembre 2017, per diciotto giorni nel mese di ottobre 2017 e per dodici giorni nel mese di novembre. Invero, le dichiarazioni rese dalla società in ordine all'intervenuta chiusura del bar per lavori di ristrutturazione dal
20.09.2017 al 12.10.2017, oltre a non essere state debitamente contestate dalla ricorrente e pertanto da ritenersi pacifiche ex art. 115 c.p.c., sono state anche confermate dai testi.
Il ST , dipendente della società datrice di lavoro all'incirca dal 2012, ha Testimone_1
confermato che la ra stata assunta dal mese di febbraio 2017 (non potendosi tuttavia tener conto Pt_1
del periodo febbraio 2017-30.05.2017, avendo la parte domandato il riconoscimento del rapporto lavorativo solo a partire dal tale data, con conseguente carattere ultra petita di un'eventuale pronuncia che tenesse conto anche del periodo precedente) e che tuttavia aveva prestato la propria attività lavorativa per un massimo di due-tre giorni la settimana ed al più per due-tre ore al giorno. Ha soggiunto che “Nei tre mesi estivi la ricorrente non è venuta a lavorare al bar perché è venuto il suo fidanzato dalla Germania. Lei ci aveva detto che lo avrebbe raggiunto in Germania, poi venne lui in
Italia … preciso che non si è fatta vedere sin da giugno e per tutti i mesi estivi”. Da tali dichiarazioni si desume dunque prudentemente che la ricorrente non ebbe a lavorare nei mesi giugno, luglio ed agosto 2017.
Di contenuto pienamente sintonico sono le dichiarazioni del ST cliente Testimone_2
abituale del bar, il quale ha confermato che la ricorrente mediamente lavorava per non più di due giorni la settimana, precisando che “Io mi recavo al bar sempre la mattina, dal lunedì al venerdì, prima di andare a lavoro (tra le ore 6:00 e le ore 8:00). Tuttavia non la vedevo sempre. Diciamo che, orientativamente, erano di più le volte in cui non la vedevo che quelle in cui la vedevo. Ad esempio, due giorni su cinque c'era e tre su cinque no”.
Tali convergenti dichiarazioni vanno, peraltro, coordinate con quanto riferito dal ST di parte ricorrente, anch'egli cliente abituale del bar nel periodo oggetto di causa e Testimone_3
pienamente attendibile in quanto del tutto estraneo alla vicenda lavorativa, il quale ha affermato: “la signora lavorava al bar io la vedevo che lavorava, ci andavo tutti i giorni verso le 9.00 e me ne andavo a mezzogiorno per andare a pranzare e la signora andava via verso le 10.00-10,30 . ADR: non la vedevo tutti i giorni a volte c'era a volta non c'era, io ci andavo tutti i giorni perché essendo disoccupato e invalido civile perché ho avuto un incidente con la moto e come ho riferito sono stato in coma, non posso lavorare e trascorrevo il tempo al bar ma non lo ricordo il periodo in cui la signora ci lavorava … posso dire che nel mese di agosto non c'era perché stava con il fidanzato, lo so perché ho assistito ad una discussione tra e e io ero presente e l'ho Parte_1 Parte_2 capito”. Con riferimento al periodo di chiusura del bar per lavori di ristrutturazione ha inoltre dichiarato: “posso dire che è stato chiuso per fare alcuni lavori ma non so dire se era settembre – ottobre del 2017, può essere ma non ne sono sicuro ”.
Dall'istruttoria svolta è emerso altresì che alla ricorrente veniva corrisposta, in contanti, la somma di 25 euro l'ora. Circostanza, quest'ultima, dedotta dalla società datoriale e non contestata dalla Pt_2
la quale ha peraltro, in sede di interrogatorio formale, confermato che “Il sig. mi pagava, ma Pt_4 mi dava ogni tanto qualcosa quando mi lamentavo, ma non so quantificarlo”. Donde la verosimiglianza di quanto dedotto dalla resistente.
Nessun riscontro hanno trovato le deduzioni attoree in ordine al lavoro notturno asseritamente prestato dal 30.05.2017 al 12.08.2017, avendo anzi i testi recisamente contestato che la stessa abbia mai lavorato in quel periodo.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, tutta adeguatamente attendibili in ragione della convergenza delle dichiarazioni, della vicinanza ai fatti di prova e dell'assenza di evidenti interessi anche solo di mero fatto nel giudizio, veniva dunque, giusta ordinanza del 19.07.2023, disposta
C.T.U. contabile sottoponendo al consulente il seguente quesito: “determini il Consulente quanto eventualmente dovuto alla ricorrente a titolo di:
1. differenze retributive per lavoro ordinario;
2.
TFR; per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta Raiss Caffè di Gatto Rosaria per un totale di 40 giorni nell'arco temporale ricompreso tra il 30.05.3017 e il 12.11.2017, per due giorni la settimana e per un totale di due ore al giorno, con la qualifica di “barista” di cui al 5° livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo del 19.12.2016 (all. n. 2 al ricorso). Decurti dalla somma così computata la somma già percepita dalla ricorrente pari ad euro 25 l'ora. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali sino alla data del deposito della relazione”;
Venendo dunque alla quantificazione delle somme dovute, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo in conformità dei quesiti posti, redatto alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti, che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni (cfr. relazione in atti, depositata in data 19.12.2023). Il consulente ha, in particolare, riscontrato un residuale credito della lavoratrice per l'esigua somma di euro 58,72, comprensiva di
T.F.R.
Prive di pregio paiono, infine, le osservazioni rese dalla parte ricorrente in ordine all'irrilevanza delle risultanze dell'espletata C.T.U., la quale ha riscontrato la sussistenza di un credito notevolmente inferiore a quello accertato dall' di Caltanissetta in sede di diffida accertativa. Nella Pt_3
prospettazione attorea, in sostanza, la prova che la abbia lavorato in nero dal 30/05/2017 Parte_1
al 12/11/2017 osservando i giorni e l'orario lavorativo dedotti in ricorso e, dunque, della sussistenza di un credito in proprio favore pari ad euro 9.200,31 (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 04.07.2023), sarebbe costituita dal contenuto della diffida accertativa per crediti patrimoniali del 27 agosto 2018, emessa dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Caltanissetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 124/2004, a valle dell'attività istruttoria compiuta su denuncia della lavoratrice (cfr. diffida accertativa depositata dalla difesa di parte ricorrente in data 22.09.2019).
L'assunto non è condivisibile. Giacché, infatti, i verbali ispettivi rivestono fede privilegiata solo in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, occorre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in corso di causa, dovendosi escludere dunque che il provvedimento di diffida accertativa che su tali verbali ispettivi si fondi, in quanto di formazione stragiudiziale, sia capace di acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata
(arg. ex Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 24/11/2017). Specie ove, come nel caso in esame, la diffida venga emessa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del procedimento giudiziale (che non potrebbe dunque subire alcun condizionamento dalla procedura amministrativa successivamente svoltasi. Cfr. sul punto Corte d'Appello Firenze, Sez. lavoro, Sent., 05/04/2012, n.
387), peraltro sulla scorta di non meglio precisate “dichiarazioni raccolte”, della cui provenienza e contenuto non è dato conoscere per non essere state riportate nel provvedimento (cfr. diffida accertative depositata dalla parte ricorrente in data 22.02.2019).
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 58,72, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario nonché di trattamento di fine rapporto. Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze sino al saldo.
Appare equo, in relazione al valore della domanda accolta e al rigetto della domanda relativa alla nullità del licenziamento, compensare integralmente le spese di lite
Vanno infine poste definitivamente le spese di ctu contabile, già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta Raiss Caffè di Gatto Rosaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro € 58,72, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario nonché di trattamento di fine rapporto, in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti dal 30.05.2017 al 12.11.2017, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul rivalutato dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429, comma terzo c.p.c.;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. per intero a carico della società convenuta.
Così deciso in Gela il 13/01/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi