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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6804/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210012706227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002201957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002201957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220018610187001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005711474000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011647306000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034202490107845 04/000, notificata in data 9.07.2024 a mezzo pec, con la quale viene richiesto il pagamento della somma di
€ 1.975,28, avente come presupposto le seguenti cartelle di pagamento:
- 03420220018610187001, notificata il 23.09.2022, per “Controllo tasse e imposte indirette anno 2018 - Atto anno 18 serie 1T numero 012692 sottonumero 000”;
- 03420210012706227000, presumibilmente notificata il 11/06/2022, bolli auto 2016;
- 03420220002201957000, presumibilmente notificata il 04/04/2022, bolli auto 2017 e 2018;
- 03420230005711474000, presumibilmente notificata il 25/04/2023, eccedenza versamenti ritenute lavoratori dipendenti anno 2018;
- 03420230011647306000, presumibilmente notificata il 04/08/2023, IRAP 2019
e ne ha chiesto l'annullamento, eccependo per quanto riguarda la cartella di pagamento n.
03420220018610187001, la pendenza di giudizio avverso la cartella di pagamento.
Con riferimento alle altre cartelle, invece, ha eccepito 1) l'intervenuta prescrizione;
2) sulla richiesta di "ecc. versam.riten.lav .dip., assim.e ass.fisc. da dich.770 semp imposta richiesta anno 2018 e irap 2019" l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e delle due presunte notifiche richiamate nell'atto impugnato ovvero l'illegittimità e irregolarità della notifica;
3) mancata notifica avviso di accertamento;
4) incompletezza dell'atto per mancata indicazione calcolo interessi.
Agenzia delle Entrate non ha presentato controdeduzioni. Regione CA e Agenzia delle Entrate – OS si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la cartella di pagamento n. 03420220018610187001 è stata annullata con la sentenza n.9284/2024 del 16.12.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza e di conseguenza l'atto impugnato deve essere annullato in questa parte.
Con riferimento alle altre cartelle, la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti delle cartelle portate nell'intimazione.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata da DE si evince che
-la cartella 03420210012706227000 è stata notificata regolarmente il 11/06/2022 mediante pec;
-la cartella n.03420220002201957000 è stata notificata regolarmente il 04/04/2022, mediante pec;
-la cartella 03420230005711474000, è stata notificata regolarmente il 25/04/2023, mediante pec;
-la cartella 03420230011647306000 è stata notificata regolarmente il 04/08/2023, mediante consegna del plico a persona di famiglia.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione maturata eventualmente prima della notifica delle predette cartelle così come l'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti di tali cartelle ovvero quella relativa all'illeggibilità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate con cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento, prodotte dalla Regione CA sono inammissibili, poiché con tali doglianze la ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale sottostante e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito alle cartelle sopra menzionate, si esauriscono in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Né può ritenersi che la ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione delle predette cartelle, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data
9/7/2024, il termine di prescrizione triennale per i bolli auto o decennale per i tributi erariali, decorrente dalla notifica delle cartelle rispettivamente il 11.6.2022, 4.4.2022, 25.4.2023 e 28.1.2024 non era ancora decorso.
Con l'ultimo motivo, la ricorrente ha contestato l'incompletezza dell'atto per mancata indicazione calcolo interessi. Il motivo è infondato, atteso che l'atto impugnato alle pagg. 2 e 15 fornisce al contribuente ogni ragguaglio in ordine agli interessi da esso scaturente, mentre ogni questione concernente gli interessi riportati negli atti presupposti non può essere proposta in questo giudizio, per la ragione sopra detta.
Atteso l'esito del giudizio appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
annulla l'intimazione con riferimento alla cartella n. 0342022001 8610187001, confermandola in ordine alle altre cartelle;
dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6804/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010784504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210012706227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002201957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002201957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220018610187001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005711474000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011647306000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034202490107845 04/000, notificata in data 9.07.2024 a mezzo pec, con la quale viene richiesto il pagamento della somma di
€ 1.975,28, avente come presupposto le seguenti cartelle di pagamento:
- 03420220018610187001, notificata il 23.09.2022, per “Controllo tasse e imposte indirette anno 2018 - Atto anno 18 serie 1T numero 012692 sottonumero 000”;
- 03420210012706227000, presumibilmente notificata il 11/06/2022, bolli auto 2016;
- 03420220002201957000, presumibilmente notificata il 04/04/2022, bolli auto 2017 e 2018;
- 03420230005711474000, presumibilmente notificata il 25/04/2023, eccedenza versamenti ritenute lavoratori dipendenti anno 2018;
- 03420230011647306000, presumibilmente notificata il 04/08/2023, IRAP 2019
e ne ha chiesto l'annullamento, eccependo per quanto riguarda la cartella di pagamento n.
03420220018610187001, la pendenza di giudizio avverso la cartella di pagamento.
Con riferimento alle altre cartelle, invece, ha eccepito 1) l'intervenuta prescrizione;
2) sulla richiesta di "ecc. versam.riten.lav .dip., assim.e ass.fisc. da dich.770 semp imposta richiesta anno 2018 e irap 2019" l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e delle due presunte notifiche richiamate nell'atto impugnato ovvero l'illegittimità e irregolarità della notifica;
3) mancata notifica avviso di accertamento;
4) incompletezza dell'atto per mancata indicazione calcolo interessi.
Agenzia delle Entrate non ha presentato controdeduzioni. Regione CA e Agenzia delle Entrate – OS si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la cartella di pagamento n. 03420220018610187001 è stata annullata con la sentenza n.9284/2024 del 16.12.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza e di conseguenza l'atto impugnato deve essere annullato in questa parte.
Con riferimento alle altre cartelle, la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti delle cartelle portate nell'intimazione.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata da DE si evince che
-la cartella 03420210012706227000 è stata notificata regolarmente il 11/06/2022 mediante pec;
-la cartella n.03420220002201957000 è stata notificata regolarmente il 04/04/2022, mediante pec;
-la cartella 03420230005711474000, è stata notificata regolarmente il 25/04/2023, mediante pec;
-la cartella 03420230011647306000 è stata notificata regolarmente il 04/08/2023, mediante consegna del plico a persona di famiglia.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione maturata eventualmente prima della notifica delle predette cartelle così come l'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti di tali cartelle ovvero quella relativa all'illeggibilità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate con cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento, prodotte dalla Regione CA sono inammissibili, poiché con tali doglianze la ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale sottostante e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito alle cartelle sopra menzionate, si esauriscono in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Né può ritenersi che la ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione delle predette cartelle, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data
9/7/2024, il termine di prescrizione triennale per i bolli auto o decennale per i tributi erariali, decorrente dalla notifica delle cartelle rispettivamente il 11.6.2022, 4.4.2022, 25.4.2023 e 28.1.2024 non era ancora decorso.
Con l'ultimo motivo, la ricorrente ha contestato l'incompletezza dell'atto per mancata indicazione calcolo interessi. Il motivo è infondato, atteso che l'atto impugnato alle pagg. 2 e 15 fornisce al contribuente ogni ragguaglio in ordine agli interessi da esso scaturente, mentre ogni questione concernente gli interessi riportati negli atti presupposti non può essere proposta in questo giudizio, per la ragione sopra detta.
Atteso l'esito del giudizio appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
annulla l'intimazione con riferimento alla cartella n. 0342022001 8610187001, confermandola in ordine alle altre cartelle;
dichiara le spese integralmente compensate.