Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4890 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale dinanzi al
Giudice Delegato e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Carmine Puca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato come Controparte_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Filomena D'Antò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024 i procuratori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 12.06.2024, Parte_1
, in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola
[...]
(NA) il 12.07.2008 con , e precisando che dalla loro unione erano Controparte_1 nati due figli, entrambi minorenni, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 19.06.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 19.11.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_2 depositata in data 18.10.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo allegato alla comparsa.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 19.11.2024 le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al documento allegato alla comparsa di costituzione del resistente ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sul visto del P.M. che ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i
2 coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo di cui al verbale allegato alla comparsa di costituzione di parte resistente, qui di seguito integralmente trascritto:
a) I coniugi vivranno separati, fissando in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto. All'uopo il IG.
si obbliga a cambiare la propria residenza e fissarla in luogo diverso Controparte_1 dalla casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale.
b) La casa familiare sita in AR (Na) alla via Benevento n. 21, condotta in locazione dal IG. , continuerà ad essere abitata dalla IG.ra Controparte_1 unitamente ai figli minori e . A tal fine la IG.ra Parte_1 Per_1 Per_2 Parte_1
si obbliga a dare luogo alla procedura di subentro nel contratto di locazione
[...] in essere entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo e per l'effetto il si obbliga a versare il 50% del canone di locazione pari ad CP_1
Euro 250,00; si precisa che il canone di locazione ammonta ad € 470, 00 mensili oltre oneri condominiali pari ad € 30,00. Pertanto, la spesa a carico di ciascun coniuge sarà pari ad € 250,00 mensili da versarsi entro e non oltre la data di scadenza mensile prevista nel contratto di locazione in essere.
c) I figli minori, al fine di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi, saranno affidati ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà in capo ad entrambi i genitori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e nei giorni di Per_1 Per_2 mercoledì dalle ore 17,00 alle 20,00 circa;
il sabato dalle ore 10:00 alle 20:00 e la domenica dalle ore 10,00 alle 13:30 circa senza obbligo di pernottamento, al momento, in quanto il vivrà temporaneamente presso l'abitazione della CP_1 famiglia di origine;
ogni eventuale cambiamento sui giorni di visita del padre saranno
3 comunicati con congruo preavviso alla madre. Il padre terrà con sé i figli minori nei giorni di sua spettanza presso la propria abitazione ovvero presso l'abitazione della di lui famiglia e non condurrà i figli minori presso altre terze persone.
e) Per le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli minori dal 24 al 26 Dicembre secondo la regola dell'alternanza e senza obbligo di pernottamento e così pure i giorni del 30, 31 e 1Gennaio, nonché il 6 Gennaio ad anni alterni se il padre non è fuori città per eIGenza di trasferta lavorativa;
per le vacanze pasquali, la domenica di
Pasqua ed il Lunedì (in Albis) con il padre ad anni alterni. Per le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli minori per 15 giorni di cui 7 (sette) giorni consecutivi con il pernottamento e successivi 8 giorni senza obbligo di pernottamento, che saranno comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno. I predetti ultimi 8 giorni sono soggetti a rimodulazione se la madre raggiunge la propria famiglia di origine in Calabria.
f) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 omnicomprensivo di alimenti e mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) ossia Euro 200,00 a figlio soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, che la IG.ra si impegna ad amministrare nell'interesse dei figli stessi, i quali saranno Parte_1 versati non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante il versamento sul conto corrente (che sarà indicato dalla IG.ra oltre all'obbligo di contribuire Parte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli minori ivi comprese le spese mediche e scolastiche (secondo il Protocollo Nazionale
Forense); le predette spese saranno preventivamente concordate, e debitamente documentate. Le spese ordinarie saranno a carico di ciascun genitore in relazione ai giorni e/o periodi che i minori trascorreranno con la madre ovvero con il padre.
g) Il IG. si impegna, altresì, a versare alla IG.ra il 50% Controparte_1 Parte_1 dell'assegno unico dallo stesso percepito pari ad € 398,00, che la medesima si impegnerà ad utilizzare nell'esclusivo interesse dei figli minori e per finalità solo ad essi connesse.
Il IG. si impegna, altresì, a versare alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo ominacomprensivo di alimenti e mantenimento della stessa un assegno di
Euro 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente (che sarà indicato dalla IG.ra , almeno sin Parte_1 tanto che la stessa non avrà trovato un'idonea occupazione lavorativa.
Le spese relative alle utenze di cui all'abitazione familiare saranno ripartite nella
4 misura del 50% in capo a ciascun coniuge i quali si impegnano ad effettuare le relative volture entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo. •
Per effetto del presente accordo la IG.ra rinuncia a qualsivoglia Parte_1 domanda di addebito della separazione e ad ogni domanda risarcitoria e diritti mediamente e immediatamente connessi ad essa.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) (Atto n.149,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 7.1.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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