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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1457 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 4.02.2025 ai sensi degli artt. 281 sexies e 350
bis c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Martina Marino. Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN REVOCAZIONE
pagina 1 di 6 E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Lara Giovane e Gaia Silvi.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
L'attrice in revocazione ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni diversa contraria deduzione, domanda
e istanza anche istruttoria,
In via preliminare,
- sospendere immediatamente e inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma, sezione II specializzata in materia di impresa, n. 6068 del 26 settembre 2023, non notificata, emessa in seno al giudizio di appello rgn. 2404/2021, la cui scadenza è prevista per il giorno 26 marzo 2024. per le ragioni esposte in narrativa e, se del caso, il relativo procedimento per cassazione nel frattempo instaurato;
- sempre in via preliminare ma subordinata nella fase rescindente, sospendere l'attuale giudizio al fine di veder esaurite le fasi penali che connotano la vicenda così come argomentato nel presente atto.
Nel merito,
- in via rescindente, revocare la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione II specializzata in materia di impresa, n. 6068 del 26 settembre 2023, non notificata, emessa in seno al giudizio di appello rgn. 2404/2021, per i motivi esposti in narrativa;
- in via rescissoria, in accoglimento delle conclusioni formulate da con la comparsa di Pt_1 costituzione in appello, rigettare il gravame con conferma della prima pronuncia.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, oneri e accessori come per legge, di tutti i gradi del giudizio, inclusa la presente fase."
La convenuta in revocazione ha così concluso:
“ come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta Corte voglia dichiarare CP_1 inammissibile e/o infondata, ovvero rigettare la proposta revocazione, confermando integralmente la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 26 settembre 2023 n. 6068, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 2 di 6 1. La società in proprio e quale rappresentante dell costituita con la Parte_1 CP_2
, conveniva dinnanzi al Tribunale di Roma al fine Controparte_3 CP_1
di ottenere in via principale la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti,
quantificati in € 25.949.094,48, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, a causa dell'inesatto adempimento contrattuale del contratto di appalto concluso con la convenuta in data 20.10.2011 per la realizzazione delle opere riguardanti la Autostrada
A3 Salerno- Reggio Calabria- Lavori di ammodernamento e adeguamento del tipo 1/B della norme CNR/80 Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° Stralcio C, dal km 382 +475al km 383+000, per l'importo di € 9.495. 393,35.
In particolare, l'attrice deduceva il mancato pagamento da parte della società convenuta delle riserve iscritte nel contratto d'appalto.
si costituiva eccependo l'inammissibilità delle riserve, in quanto iscritte CP_1
tardivamente, e chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14507/2020, accoglieva parzialmente le domande attoree, riconoscendo in favore dell' e il credito di € Controparte_4 CP_3
1.800.420,30 per le riserve iscritte n. 1, 8,9,10, 15,21, 24, 26, 27 ,30,32, 33, 35, 38 ,40 e 41, oltre interessi di mora e rivalutazione.
2. L' proponeva appello deducendo l'infondatezza delle riserve 8-9-16-26-27-30- CP_1
32-35-38 e 40 poiché fondate esclusivamente sulla Relazione riservata del Direttore dei Lavori,
ing. (classe 1978), da ritenere inattendibile a causa del processo penale Persona_1
che vedeva coinvolto quest'ultimo insieme a , amministratore della Controparte_3 Pt_1
per i reati di corruzione in concorso fra di loro relativamente a vicende afferenti
[...]
all'appalto in esame. Inoltre contestava nel merito la fondatezza delle riserve.
3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6068/2023, accoglieva l'appello, rigettando le domande proposte dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_1
La Corte riteneva insufficienti le attestazioni contenute nella Relazione riservata del
Direttore dei Lavori a dimostrare la fondatezza delle riserve in assenza di altre risultanze pagina 3 di 6 probatorie, in quanto inattendibili per via del procedimento penale a carico dell''ing.
. Persona_1
Riteneva poi inammissibile la domanda relativa alla riserva n. 1, in quanto iscritta tardivamente.
Rigettava inoltre nel merito le domande relative alle riserve n. 10, 24, 33, 21 e 41.
3. La ha proposto revocazione della sentenza per errore sul fatto ex art. 395, n. 4 Parte_1
c.p.c., lamentando che la Corte di Appello non si era avveduta del susseguirsi di due Direttori
dei Lavori omonimi, il primo nato nel 1970 e il secondo nel 1978.
Tale errore avrebbe indotto la Corte a considerare inattendibili anche le dichiarazioni contenute nella Relazione riservata del Direttore dei Lavori (classe 1970) non sottoposto al processo penale.
La ha lamentato, altresì, che nella pronuncia di appello ai fini della valutazione Parte_1
della credibilità delle dichiarazioni non si fosse tenuto conto dei provvedimenti cautelari con cui il giudice penale aveva revocato la misura degli arresti domiciliari.
4. La domanda di revocazione è infondata.
Non emerge l'errore di fatto richiesto per l'ipotesi di revocazione della sentenza di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c..
La Corte infatti ha fondato la propria decisione sulle conclusioni della nota integrativa della C.T.U., redatta in ragione della sopravvenuta conoscenza del processo penale a carico dell'ing. (classe 1978), Direttore dei Lavori dell per condotte riferite Persona_1 CP_1
all'appalto per cui è causa.
Al C.T.U. veniva chiesto di chiarire se le attività peritali previamente espletate fossero state condizionate dalle valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori, sotto forma di
“controdeduzioni” alle riserve, tratte dalla Relazione riservata dallo stesso stilata e contenute nella “proposta di accordo bonario”.
Nella nota integrativa viene rilevato che l'ing. (classe 1978) aveva Persona_1
seguito parte rilevante dei lavori d'appalto, tra l'altro “elaborando direttamente le
controdeduzioni di 24 Riserve” e “partecipando alla procedura per l'accordo bonario ex art. 280 con
pagina 4 di 6 l'aggiornamento delle controdeduzioni alle riserve espresse dal precedente Direttore dei Lavori Ing.
(classe 1970), revocato in data 09/01/2013.” (nota integrativa della C.T.U. Persona_1
pagg. 4-5).
La sentenza della Corte d'Appello non distingue la posizione dei due Direttori dei Lavori,
ma non per errore di fatto, ma perché si riferisce espressamente alla nota integrativa del
C.T.U. che identifica chiaramente la persona del Direttore dei Lavori la rilevanza delle cui dichiarazioni doveva essere esplicitata.
In ogni caso occorre sottolineare come la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n.
4, cod. proc. civ. può essere disposta solo se sussiste un rapporto di causalità necessaria di carattere logico-giuridico fra l'errore di fatto e la pronuncia in concreto resa dal giudice (Cfr.
Cass. n. 6038 del 29/03/2016).
Nel caso di specie, l'attrice in revocazione ha solo genericamente dedotto l'errore sull'identità del Direttore dei Lavori in cui sarebbe incorsa la Corte senza precisare in che modo la decisione della causa sarebbe mutata, in mancanza di quell'errore.
In particolare la non ha indicato quali fossero le dichiarazioni contenute nella Parte_1
Relazione riservata del precedente Direttore dei Lavori (classe 1970) da prendere in considerazione e in che modo le stesse avrebbero potuto corroborare la fondatezza delle riserve.
Non può infine condividersi la contestazione afferente all'omesso esame dei provvedimenti di revoca delle misure cautelari ai fini della valutazione della credibilità delle dichiarazioni del Direttore dei Lavori.
Difatti risulta che la Corte ha basato la propria decisione sull'esistenza in generale del procedimento penale a carico del Direttore dei Lavori e non specificamente sulla emissione delle misure cautelari.
5. La domanda di revocazione, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art.13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'attrice in revocazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 6068/2023 emessa dalla Corte di
Appello di Roma;
2) Condanna la al pagamento in favore della convenuta in revocazione delle Parte_1
spese di lite che liquida complessivamente, anche per la fase cautelare, in € 28.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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