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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2110/2023 R.G., promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. TAMBERI C.F._2
MARIO;
RICORRENTI contro
Ing. (C.F. ) e Ing. CP_1 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: liquidazione dei compensi del CT.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 13.05.2025, sostituita dalla trattazione scritta, i ricorrenti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei resistenti in quanto non costituiti in giudizio, sebbene evocati ritualmente in esso.
Ciò posto, gli odierni ricorrenti, riassumendo il processo in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 26846 pubblicata il 19 settembre 2023 della Corte di Cassazione, hanno adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale condannare il convenuto
Ing. a pagare loro i compensi (onorari e spese) di assistenza e difesa del CP_1
giudizio (gli onorari maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, della Cassa
Avvocati e dell'IVA, nonché le spese vive) sopra specificati, con il favore delle spese di questa fase”.
Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che nell'ambito del giudizio n.
160/2010 RG, svoltosi dinanzi a questo Tribunale tra gli odierni ricorrenti e il resistente è stato nominato, quale CT, l'Ing. , Controparte_2 CP_1
a cui è stato liquidato, a titolo di compenso, l'importo di 6.800,00 euro, oltre
IVA e onorari come per legge, oltre a 47,50 euro a titolo di spese, con decreto del 23.10.2012 (cfr. all. 1 fasc. ricorrenti).
Avverso il suddetto decreto è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 dai ricorrenti, instaurandosi in tal modo il procedimento n. 3086/2012 R.G. dinanzi a questo Tribunale, chiedendosi l'annullamento del decreto e la rideterminazione del compenso spettante al
CT (cfr. ricorso depositato nel fascicolo n. 3086/2012 RG).
All'udienza di comparizione le parti resistenti non sono comparse e il
Presidente del Tribunale ha riservato la decisione della causa.
Con ordinanza de 04.01.2013 il ricorso in opposizione è stato rigettato (cfr. all. 2 fasc. ricorrenti).
Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto dai ricorrenti ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., instaurando il procedimento n. 4058/2013 R.G. (ricorso nel fascicolo di causa). Il ricorso suddetto è stato accolto con ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 28.02.2017 (cfr. all. 3 fasc. ricorrenti).
Come si desume dalla lettura dell'ordinanza, gli intimati e CP_1
non svolsero difese nel suddetto procedimento. Controparte_2
Inoltre, va osservato che l'ordinanza suddetta ha annullato l'ordinanza di questo Tribunale del 04.01.2013, in quanto priva di motivazione effettiva e gli atti sono stati rimessi a questo Tribunale per un nuovo giudizio, rimettendo allo stesso, anche la liquidazione delle spese relative al processo in Cassazione.
La causa è stata riassunta dai ricorrenti, instaurando il procedimento n.
393/2017 R.G. dinanzi a questo Tribunale (cfr. ricorso in riassunzione nel fascicolo cartaceo).
All'udienza del 07.07.2017 non comparvero i resistenti e, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata riservata in decisione dal Presidente del Tribunale.
Con ordinanza del 16.11.2017, il Presidente del Tribunale di Grosseto ha determinato il compenso del CT Ing. in complessivi 3.274,68 euro, CP_1
oltre accessori di legge e ha condannato il resistente Ing. a rifondere ai CP_1
ricorrenti le spese dello stesso procedimento, liquidate in 400,00 euro oltre accessori di legge (cfr. all. 4 fasc. ricorrenti).
Proposto un nuovo ricorso in Cassazione dai ricorrenti avverso l'ordinanza sopra indicata del 16.11.2017, all'esito di procedimento, rubricato con il n.
15582/2018 R.G., in cui gli intimati e non si CP_1 Controparte_2
sono costituiti, la Suprema Corte, con ordinanza depositata il 07.11.2019, (cfr. all. 5 fasc. ricorrenti), ha respinto il primo motivo di ricorso, concernente la statuizione del Tribunale sulla rideterminazione del compenso del CT, e ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui era stata contestata l'omessa pronuncia ad opera dell'ordinanza gravata sulle spese di lite, evidenziandosi come l'ordinanza impugnata non aveva provveduto in relazione alle spese del giudizio di legittimità e non vi era motivazione sulle spese della prima fase presidenziale dell'opposizione.
La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti della motivazione, cassando il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Grosseto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
I ricorrenti hanno successivamente riassunto il giudizio in sede di rinvio dinanzi a questo Tribunale, instaurando il procedimento n. 167/2020 R.G., chiedendo la liquidazione delle spese relative alla prima fase di opposizione, al primo e al secondo giudizio di Cassazione, e con vittoria delle spese del secondo processo di rinvio instaurato (cfr. ricorso in fascicolo cartaceo).
Non risultano costituiti in detto giudizio i resistenti e CP_1 CP_2
[...]
Con ordinanza resa in data 22.06.2020, depositata il 02.08.2021, la Presidente del Tribunale di Grosseto, in accoglimento del ricorso in riassunzione, ha proceduto alla liquidazione delle spese processuali in favore dei ricorrenti in relazione ai procedimenti n. 3086/2012 R.G., al procedimento suddetto n.
167/2020 R.G. e ai due procedimenti svoltisi in Cassazione n. 4058/2013
R.G. e 15582/2018 R.G., sia per quanto attiene ai compensi, sia per quanto attiene agli esborsi (cfr. all. 6 fasc. ricorrenti).
Avverso il suddetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario in Cassazione, instaurando il procedimento n. 5797/2022 R.G., in cui non risultano essersi costituiti gli intimati e CP_1 CP_2
lamentando l'erronea applicazione, per la liquidazione dei compensi
[...]
del difensore, dei parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione, l'errata individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese delle fasi presidenziali e dei giudizi di legittimità (cfr. ricorso straordinario in atti). Con ordinanza dell'08.09.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, in relazione al primo motivo proposto, con assorbimento degli altri due motivi, evidenziando che la liquidazione dei compensi relativi ai giudizi di opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi del CT deve avvenire secondo la tabella n. 2 del D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale (cfr. all. 7 fasc. ricorrenti).
L'ordinanza in esame ha pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rimessione degli atti a questo Tribunale, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio in Cassazione.
Con ricorso depositato il 22.11.2023, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, in sede di rinvio all'esito dell'ordinanza sopra richiamata della Suprema Corte, chiedendo la condanna del solo resistente al pagamento “degli onorari (essendo le spese già state liquidate) relativi CP_1
alla prima fase di opposizione RG 3086/2012, alla precedente fase di riassunzione RG
167/2020 ed ai due ricorsi in Cassazione RG 4058/2013 e RG 15582/2018, nonché degli onorari e delle spese relativi/e al ricorso in Cassazione RG 5797/2022 all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza rescindente n. 26846/2023 e della presente fase, applicando la tabella 2 dei parametri forensi relativa ai giudizi ordinari in riferimento al valore della causa”.
Ciò chiarito, va evidenziato, in punto di diritto, che “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (Cass. Civ. n. 37200/2022). Secondo l'art. 394 c.p.c., “In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Inoltre, va evidenziato che, in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 384
c.p.c., laddove il pregresso provvedimento sia stato cassato per violazione di legge, il Giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento dei fatti acquisiti al processo.
In particolare, è stato precisato che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione
o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. Civ. n. 17240/2023; Cass. Civ. n.
14076/2023). Ciò chiarito, va osservato che l'ordinanza di rimessione della Corte di
Cassazione ha annullato l'ordinanza resa in data 22.06.2020 da questo
Tribunale per violazione della normativa di legge concernente l'applicazione dei parametri per la liquidazione del compenso legale, sancendo il principio di diritto per cui i compensi del difensore, nei giudizi di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, deve avvenire secondo la tabella n. 2 del D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale, non invece secondo i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
Tenuto conto dell'esito dei precedenti giudizi e della domanda proposta dagli odierni ricorrenti, oggetto del presente giudizio di rinvio deve ritenersi la liquidazione, in favore degli stessi, delle spese processuali dei precedenti giudizi di merito e di legittimità, in particolare, del compenso del difensore relativo al giudizio n. 3086/2012 R.G. e al giudizio n. 167/2020 R.G. e dei procedimenti relativi ai ricorsi in Cassazione R.G. n. 4058/2013 e R.G. n.
15582/2018, nonché del compenso del difensore e degli esborsi relativi al procedimento in Cassazione R.G. n. 5797/2022; infine, il difensore, in ragione della fondatezza della domanda proposta, chiede la liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.
La decisione delle domande suddette dei ricorrenti deve avvenire in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione dell'08.09.2023, in precedenza descritto.
Ciò chiarito, va osservato, in relazione alla disciplina della liquidazione dei compensi dei difensori per l'attività di assistenza giudiziale, che l'art. 4 comma
1 del D.M. n. 55/2014 stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni
e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Infine, deve rilevarsi che ai fini della liquidazione del compenso in favore del difensore, il valore della causa si determina ai sensi del codice di procedura civile.
In ordine alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della controversia si desume dalla somma indicata o dichiarata dall'attore (art. 14 c.p.c.).
Ad ogni modo, secondo l'art. 5 comma 1 del D.M. n. 55/2014, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Ciò posto, va osservato che i ricorrenti, con la nota conclusiva, hanno chiesto applicarsi i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi richiesti.
Ciò rende superflua la valutazione della qualità delle prestazioni rese dal difensore nei giudizi cui i compensi si riferiscono, essendo inderogabili i parametri minimi derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014.
Venendo alla valutazione dei compensi spettanti al difensore, in ordine al giudizio n. 3086/2012, il valore della causa è pari a 6.859,00 euro, come si desume dal fascicolo della relativa causa.
Le attività svolte dal difensore dei ricorrenti sono consistite nello studio della causa e nell'introduzione del relativo giudizio.
All'udienza di comparizione la parte ricorrente risulta avere richiesto la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Non risulta che nel suddetto procedimento siano state assunte prove o disposto il deposito di ulteriori scritti difensivi o celebrate altre udienze, né risultano che i resistenti si costituirono nel giudizio.
Alla luce dei rilievi in esame, deve ritenersi che la fase istruttoria del procedimento non è stata svolta, avendo in udienza la parte ricorrente proceduto alla richiesta di decisione, in tal modo integrandosi l'attività propria della fase decisionale.
In conformità all'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014, quindi, deve ritenersi che la fase istruttoria non sia stata effettivamente svolta in modo significativo, sicché non è possibile liquidare il compenso per tale fase.
Va osservato che tale valutazione è stata effettuata anche nell'ordinanza resa da questo Tribunale in data 22.06.2020 nel procedimento n. 167/2020 RG, in cui sono stati riconosciuti i compensi solo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e non risulta che tale profilo sia stato oggetto di contestazione nel successivo giudizio di Cassazione.
Ciò chiarito, tenuto conto dei compensi di fase indicati nella tabella n. 2 del
D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale e rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 3086/2012 R.G., l'importo di
1.700,00 euro (460+389+851 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
In ordine al primo giudizio di Cassazione, recante il n. 4058/2013 R.G., il valore della causa deve ritenersi pari al valore del credito contestato nel giudizio di merito, ossia quello di 6.800,00 euro, in coerenza con quanto argomentato in modo condivisibile anche dalla stessa parte ricorrente con il ricorso in cassazione del 28.02.2022.
Tenuto conto delle attività espletate dal difensore in relazione al suddetto procedimento, deve ritenersi che possa riconoscersi allo stesso i compensi relativi alla fase di studio, di introduzione e alla fase decisionale.
Inoltre, deve ritenersi che il compenso vada liquidato secondo i parametri previsti dalla tabella n. 13 allegata al D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Ciò chiarito, rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 4058/2013 R.G., l'importo di 1.541,00 euro (638+567+336 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
In ordine al secondo giudizio di Cassazione, recante il n. 15582/2018 R.G., il valore della causa deve ritenersi pari al valore del credito riconosciuto nell'ordinanza impugnata e pari a 3.274,68 euro, somma indicata in ricorso come valore della causa, come attestato dalla stessa parte ricorrente nel ricorso in cassazione del 28.02.2022, e in cui si afferma che il valore di riferimento per il giudizio sopra indicato è da ritenersi quello di 3.274,68 euro.
Ciò chiarito, tenuto conto delle attività espletate dal difensore in relazione al suddetto procedimento, deve ritenersi che possa riconoscersi allo stesso i compensi relativi alla fase di studio, di introduzione e alla fase decisionale.
Inoltre, deve ritenersi che il compenso vada liquidato secondo i parametri previsti dalla tabella n. 13 allegata al D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Ciò posto, rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 15582/2018 R.G., l'importo di 939,00 euro
(355+389+195 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
In ordine al giudizio n. 167/2020 R.G., il valore della causa è pari a 6.800,00 euro, come si desume dal valore dichiarato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.
Le attività svolte dal difensore dei ricorrenti sono consistite nello studio della causa, nell'introduzione del relativo giudizio e nello svolgimento delle attività funzionali al sollecito della decisione. Non risulta che nel suddetto procedimento siano state assunte prove o disposto il deposito di ulteriori scritti difensivi o celebrate altre udienze, né risultano che i resistenti si costituirono nel giudizio.
In conformità all'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014, quindi, deve ritenersi che la fase istruttoria non sia stata effettivamente svolta in modo significativo, sicché non è possibile liquidare il compenso per tale fase.
Ciò chiarito, tenuto conto dei compensi di fase indicati nella tabella n. 2 del
D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale e rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 167/2020 R.G., l'importo di
1.700,00 euro (460+389+851 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
Venendo al procedimento n. 5797/2022 R.G., svoltosi dinanzi alla Corte di
Cassazione, il valore della causa deve ritenersi pari a 3.386,75 euro, somma indicata nel ricorso del 28.02.2022 come valore della causa dalla parte ricorrente.
Ciò chiarito, tenuto conto delle attività espletate dal difensore in relazione al suddetto procedimento, deve ritenersi che possano riconoscersi i compensi relativi alla fase di studio, di introduzione e alla fase decisionale.
Inoltre, deve ritenersi che il compenso vada liquidato secondo i parametri previsti dalla tabella n. 13 allegata al D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Ciò posto, rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 5797/2022 R.G., l'importo di 939,00 euro
(355+389+195 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, oltre esborsi per 423,00 euro come dedotto da parte ricorrente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, in sede di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 26846/2023 della Corte di Cassazione, devono riconoscersi in favore dei ricorrenti le seguenti spese processuali in relazione ai seguenti giudizi:
- Tribunale di Grosseto - R.G. n. 3086/2012: 1.700,00 euro per compensi;
- Tribunale di Grosseto - R.G. n. 167/2020: 1.700,00 euro per compensi;
- Corte di Cassazione – R.G. 4058/2013: 1.541,00 euro per compensi;
- Corte di Cassazione – R.G. 15582/2018: 939,00 euro per compensi;
- Corte di Cassazione – R.G. n. 5797/2022: 939,00 euro, per compensi, oltre
423,00 euro per esborsi;
il tutto per l'importo complessivo di 6.819,00 euro, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, a titolo di compensi, e 423,00 euro, a titolo di esborsi.
Ciò posto, poiché nel presente giudizio si è proceduto alla regolazione delle spese processuali dei pregressi procedimenti sopra richiamati;
poiché le spese processuali vanno imputate secondo il criterio di soccombenza, profilo quest'ultimo mai contestato nei giudizi pregressi e in quelli di legittimità; tenuto conto che i giudizi pregressi hanno riguardato un giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CT Ing.
; rilevato che la parte ricorrente ha chiesto porsi le spese dei vari CP_1
giudizi a carico del solo Ing. , deve concludersi che quest'ultimo CP_1
va condannato al pagamento dell'importo di 6.819,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, per compensi, e 423,00 euro, per esborsi, a titolo di rifusione delle spese processuali relativi ai procedimenti in precedenza descritti.
Le spese del presente procedimento devono regolarsi secondo il criterio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità alla richiesta di parte ricorrente, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, e del valore della controversia, desumibile dal valore della causa dichiarato in atti dalla parte ricorrente (6.800,00 euro), ponendosi le stesse a carico del resistente Ing. , come da richiesta di parte ricorrente. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2110/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 26846/2023 della Corte di Cassazione:
1) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1
dell'importo di 6.819,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, per compensi, e ulteriori 423,00 euro, per esborsi, a titolo di rifusione delle spese processuali relative ai procedimenti descritti in motivazione;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali di CP_1
questo processo in favore dei ricorrenti che si liquidano nella somma di
125,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 2.540,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
3) nulla sulle spese per il resistente Controparte_2
Grosseto, 21.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2110/2023 R.G., promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. TAMBERI C.F._2
MARIO;
RICORRENTI contro
Ing. (C.F. ) e Ing. CP_1 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: liquidazione dei compensi del CT.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 13.05.2025, sostituita dalla trattazione scritta, i ricorrenti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei resistenti in quanto non costituiti in giudizio, sebbene evocati ritualmente in esso.
Ciò posto, gli odierni ricorrenti, riassumendo il processo in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 26846 pubblicata il 19 settembre 2023 della Corte di Cassazione, hanno adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale condannare il convenuto
Ing. a pagare loro i compensi (onorari e spese) di assistenza e difesa del CP_1
giudizio (gli onorari maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, della Cassa
Avvocati e dell'IVA, nonché le spese vive) sopra specificati, con il favore delle spese di questa fase”.
Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che nell'ambito del giudizio n.
160/2010 RG, svoltosi dinanzi a questo Tribunale tra gli odierni ricorrenti e il resistente è stato nominato, quale CT, l'Ing. , Controparte_2 CP_1
a cui è stato liquidato, a titolo di compenso, l'importo di 6.800,00 euro, oltre
IVA e onorari come per legge, oltre a 47,50 euro a titolo di spese, con decreto del 23.10.2012 (cfr. all. 1 fasc. ricorrenti).
Avverso il suddetto decreto è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 dai ricorrenti, instaurandosi in tal modo il procedimento n. 3086/2012 R.G. dinanzi a questo Tribunale, chiedendosi l'annullamento del decreto e la rideterminazione del compenso spettante al
CT (cfr. ricorso depositato nel fascicolo n. 3086/2012 RG).
All'udienza di comparizione le parti resistenti non sono comparse e il
Presidente del Tribunale ha riservato la decisione della causa.
Con ordinanza de 04.01.2013 il ricorso in opposizione è stato rigettato (cfr. all. 2 fasc. ricorrenti).
Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto dai ricorrenti ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., instaurando il procedimento n. 4058/2013 R.G. (ricorso nel fascicolo di causa). Il ricorso suddetto è stato accolto con ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 28.02.2017 (cfr. all. 3 fasc. ricorrenti).
Come si desume dalla lettura dell'ordinanza, gli intimati e CP_1
non svolsero difese nel suddetto procedimento. Controparte_2
Inoltre, va osservato che l'ordinanza suddetta ha annullato l'ordinanza di questo Tribunale del 04.01.2013, in quanto priva di motivazione effettiva e gli atti sono stati rimessi a questo Tribunale per un nuovo giudizio, rimettendo allo stesso, anche la liquidazione delle spese relative al processo in Cassazione.
La causa è stata riassunta dai ricorrenti, instaurando il procedimento n.
393/2017 R.G. dinanzi a questo Tribunale (cfr. ricorso in riassunzione nel fascicolo cartaceo).
All'udienza del 07.07.2017 non comparvero i resistenti e, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata riservata in decisione dal Presidente del Tribunale.
Con ordinanza del 16.11.2017, il Presidente del Tribunale di Grosseto ha determinato il compenso del CT Ing. in complessivi 3.274,68 euro, CP_1
oltre accessori di legge e ha condannato il resistente Ing. a rifondere ai CP_1
ricorrenti le spese dello stesso procedimento, liquidate in 400,00 euro oltre accessori di legge (cfr. all. 4 fasc. ricorrenti).
Proposto un nuovo ricorso in Cassazione dai ricorrenti avverso l'ordinanza sopra indicata del 16.11.2017, all'esito di procedimento, rubricato con il n.
15582/2018 R.G., in cui gli intimati e non si CP_1 Controparte_2
sono costituiti, la Suprema Corte, con ordinanza depositata il 07.11.2019, (cfr. all. 5 fasc. ricorrenti), ha respinto il primo motivo di ricorso, concernente la statuizione del Tribunale sulla rideterminazione del compenso del CT, e ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui era stata contestata l'omessa pronuncia ad opera dell'ordinanza gravata sulle spese di lite, evidenziandosi come l'ordinanza impugnata non aveva provveduto in relazione alle spese del giudizio di legittimità e non vi era motivazione sulle spese della prima fase presidenziale dell'opposizione.
La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti della motivazione, cassando il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Grosseto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
I ricorrenti hanno successivamente riassunto il giudizio in sede di rinvio dinanzi a questo Tribunale, instaurando il procedimento n. 167/2020 R.G., chiedendo la liquidazione delle spese relative alla prima fase di opposizione, al primo e al secondo giudizio di Cassazione, e con vittoria delle spese del secondo processo di rinvio instaurato (cfr. ricorso in fascicolo cartaceo).
Non risultano costituiti in detto giudizio i resistenti e CP_1 CP_2
[...]
Con ordinanza resa in data 22.06.2020, depositata il 02.08.2021, la Presidente del Tribunale di Grosseto, in accoglimento del ricorso in riassunzione, ha proceduto alla liquidazione delle spese processuali in favore dei ricorrenti in relazione ai procedimenti n. 3086/2012 R.G., al procedimento suddetto n.
167/2020 R.G. e ai due procedimenti svoltisi in Cassazione n. 4058/2013
R.G. e 15582/2018 R.G., sia per quanto attiene ai compensi, sia per quanto attiene agli esborsi (cfr. all. 6 fasc. ricorrenti).
Avverso il suddetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario in Cassazione, instaurando il procedimento n. 5797/2022 R.G., in cui non risultano essersi costituiti gli intimati e CP_1 CP_2
lamentando l'erronea applicazione, per la liquidazione dei compensi
[...]
del difensore, dei parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione, l'errata individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese delle fasi presidenziali e dei giudizi di legittimità (cfr. ricorso straordinario in atti). Con ordinanza dell'08.09.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, in relazione al primo motivo proposto, con assorbimento degli altri due motivi, evidenziando che la liquidazione dei compensi relativi ai giudizi di opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi del CT deve avvenire secondo la tabella n. 2 del D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale (cfr. all. 7 fasc. ricorrenti).
L'ordinanza in esame ha pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rimessione degli atti a questo Tribunale, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio in Cassazione.
Con ricorso depositato il 22.11.2023, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, in sede di rinvio all'esito dell'ordinanza sopra richiamata della Suprema Corte, chiedendo la condanna del solo resistente al pagamento “degli onorari (essendo le spese già state liquidate) relativi CP_1
alla prima fase di opposizione RG 3086/2012, alla precedente fase di riassunzione RG
167/2020 ed ai due ricorsi in Cassazione RG 4058/2013 e RG 15582/2018, nonché degli onorari e delle spese relativi/e al ricorso in Cassazione RG 5797/2022 all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza rescindente n. 26846/2023 e della presente fase, applicando la tabella 2 dei parametri forensi relativa ai giudizi ordinari in riferimento al valore della causa”.
Ciò chiarito, va evidenziato, in punto di diritto, che “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (Cass. Civ. n. 37200/2022). Secondo l'art. 394 c.p.c., “In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Inoltre, va evidenziato che, in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 384
c.p.c., laddove il pregresso provvedimento sia stato cassato per violazione di legge, il Giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento dei fatti acquisiti al processo.
In particolare, è stato precisato che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione
o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. Civ. n. 17240/2023; Cass. Civ. n.
14076/2023). Ciò chiarito, va osservato che l'ordinanza di rimessione della Corte di
Cassazione ha annullato l'ordinanza resa in data 22.06.2020 da questo
Tribunale per violazione della normativa di legge concernente l'applicazione dei parametri per la liquidazione del compenso legale, sancendo il principio di diritto per cui i compensi del difensore, nei giudizi di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, deve avvenire secondo la tabella n. 2 del D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale, non invece secondo i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
Tenuto conto dell'esito dei precedenti giudizi e della domanda proposta dagli odierni ricorrenti, oggetto del presente giudizio di rinvio deve ritenersi la liquidazione, in favore degli stessi, delle spese processuali dei precedenti giudizi di merito e di legittimità, in particolare, del compenso del difensore relativo al giudizio n. 3086/2012 R.G. e al giudizio n. 167/2020 R.G. e dei procedimenti relativi ai ricorsi in Cassazione R.G. n. 4058/2013 e R.G. n.
15582/2018, nonché del compenso del difensore e degli esborsi relativi al procedimento in Cassazione R.G. n. 5797/2022; infine, il difensore, in ragione della fondatezza della domanda proposta, chiede la liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.
La decisione delle domande suddette dei ricorrenti deve avvenire in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione dell'08.09.2023, in precedenza descritto.
Ciò chiarito, va osservato, in relazione alla disciplina della liquidazione dei compensi dei difensori per l'attività di assistenza giudiziale, che l'art. 4 comma
1 del D.M. n. 55/2014 stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni
e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Infine, deve rilevarsi che ai fini della liquidazione del compenso in favore del difensore, il valore della causa si determina ai sensi del codice di procedura civile.
In ordine alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della controversia si desume dalla somma indicata o dichiarata dall'attore (art. 14 c.p.c.).
Ad ogni modo, secondo l'art. 5 comma 1 del D.M. n. 55/2014, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Ciò posto, va osservato che i ricorrenti, con la nota conclusiva, hanno chiesto applicarsi i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi richiesti.
Ciò rende superflua la valutazione della qualità delle prestazioni rese dal difensore nei giudizi cui i compensi si riferiscono, essendo inderogabili i parametri minimi derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014.
Venendo alla valutazione dei compensi spettanti al difensore, in ordine al giudizio n. 3086/2012, il valore della causa è pari a 6.859,00 euro, come si desume dal fascicolo della relativa causa.
Le attività svolte dal difensore dei ricorrenti sono consistite nello studio della causa e nell'introduzione del relativo giudizio.
All'udienza di comparizione la parte ricorrente risulta avere richiesto la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Non risulta che nel suddetto procedimento siano state assunte prove o disposto il deposito di ulteriori scritti difensivi o celebrate altre udienze, né risultano che i resistenti si costituirono nel giudizio.
Alla luce dei rilievi in esame, deve ritenersi che la fase istruttoria del procedimento non è stata svolta, avendo in udienza la parte ricorrente proceduto alla richiesta di decisione, in tal modo integrandosi l'attività propria della fase decisionale.
In conformità all'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014, quindi, deve ritenersi che la fase istruttoria non sia stata effettivamente svolta in modo significativo, sicché non è possibile liquidare il compenso per tale fase.
Va osservato che tale valutazione è stata effettuata anche nell'ordinanza resa da questo Tribunale in data 22.06.2020 nel procedimento n. 167/2020 RG, in cui sono stati riconosciuti i compensi solo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e non risulta che tale profilo sia stato oggetto di contestazione nel successivo giudizio di Cassazione.
Ciò chiarito, tenuto conto dei compensi di fase indicati nella tabella n. 2 del
D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale e rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 3086/2012 R.G., l'importo di
1.700,00 euro (460+389+851 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
In ordine al primo giudizio di Cassazione, recante il n. 4058/2013 R.G., il valore della causa deve ritenersi pari al valore del credito contestato nel giudizio di merito, ossia quello di 6.800,00 euro, in coerenza con quanto argomentato in modo condivisibile anche dalla stessa parte ricorrente con il ricorso in cassazione del 28.02.2022.
Tenuto conto delle attività espletate dal difensore in relazione al suddetto procedimento, deve ritenersi che possa riconoscersi allo stesso i compensi relativi alla fase di studio, di introduzione e alla fase decisionale.
Inoltre, deve ritenersi che il compenso vada liquidato secondo i parametri previsti dalla tabella n. 13 allegata al D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Ciò chiarito, rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 4058/2013 R.G., l'importo di 1.541,00 euro (638+567+336 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
In ordine al secondo giudizio di Cassazione, recante il n. 15582/2018 R.G., il valore della causa deve ritenersi pari al valore del credito riconosciuto nell'ordinanza impugnata e pari a 3.274,68 euro, somma indicata in ricorso come valore della causa, come attestato dalla stessa parte ricorrente nel ricorso in cassazione del 28.02.2022, e in cui si afferma che il valore di riferimento per il giudizio sopra indicato è da ritenersi quello di 3.274,68 euro.
Ciò chiarito, tenuto conto delle attività espletate dal difensore in relazione al suddetto procedimento, deve ritenersi che possa riconoscersi allo stesso i compensi relativi alla fase di studio, di introduzione e alla fase decisionale.
Inoltre, deve ritenersi che il compenso vada liquidato secondo i parametri previsti dalla tabella n. 13 allegata al D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Ciò posto, rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 15582/2018 R.G., l'importo di 939,00 euro
(355+389+195 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
In ordine al giudizio n. 167/2020 R.G., il valore della causa è pari a 6.800,00 euro, come si desume dal valore dichiarato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.
Le attività svolte dal difensore dei ricorrenti sono consistite nello studio della causa, nell'introduzione del relativo giudizio e nello svolgimento delle attività funzionali al sollecito della decisione. Non risulta che nel suddetto procedimento siano state assunte prove o disposto il deposito di ulteriori scritti difensivi o celebrate altre udienze, né risultano che i resistenti si costituirono nel giudizio.
In conformità all'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014, quindi, deve ritenersi che la fase istruttoria non sia stata effettivamente svolta in modo significativo, sicché non è possibile liquidare il compenso per tale fase.
Ciò chiarito, tenuto conto dei compensi di fase indicati nella tabella n. 2 del
D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale e rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 167/2020 R.G., l'importo di
1.700,00 euro (460+389+851 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
Venendo al procedimento n. 5797/2022 R.G., svoltosi dinanzi alla Corte di
Cassazione, il valore della causa deve ritenersi pari a 3.386,75 euro, somma indicata nel ricorso del 28.02.2022 come valore della causa dalla parte ricorrente.
Ciò chiarito, tenuto conto delle attività espletate dal difensore in relazione al suddetto procedimento, deve ritenersi che possano riconoscersi i compensi relativi alla fase di studio, di introduzione e alla fase decisionale.
Inoltre, deve ritenersi che il compenso vada liquidato secondo i parametri previsti dalla tabella n. 13 allegata al D.M. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Ciò posto, rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione dei parametri minimi, derivanti dalla riduzione alla metà dei compensi previsti in tabella, alla luce del valore della causa sopra richiamato e dello scaglione di riferimento conseguente (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), è possibile liquidare, a titolo di compensi, per il giudizio n. 5797/2022 R.G., l'importo di 939,00 euro
(355+389+195 euro), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, oltre esborsi per 423,00 euro come dedotto da parte ricorrente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, in sede di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 26846/2023 della Corte di Cassazione, devono riconoscersi in favore dei ricorrenti le seguenti spese processuali in relazione ai seguenti giudizi:
- Tribunale di Grosseto - R.G. n. 3086/2012: 1.700,00 euro per compensi;
- Tribunale di Grosseto - R.G. n. 167/2020: 1.700,00 euro per compensi;
- Corte di Cassazione – R.G. 4058/2013: 1.541,00 euro per compensi;
- Corte di Cassazione – R.G. 15582/2018: 939,00 euro per compensi;
- Corte di Cassazione – R.G. n. 5797/2022: 939,00 euro, per compensi, oltre
423,00 euro per esborsi;
il tutto per l'importo complessivo di 6.819,00 euro, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, a titolo di compensi, e 423,00 euro, a titolo di esborsi.
Ciò posto, poiché nel presente giudizio si è proceduto alla regolazione delle spese processuali dei pregressi procedimenti sopra richiamati;
poiché le spese processuali vanno imputate secondo il criterio di soccombenza, profilo quest'ultimo mai contestato nei giudizi pregressi e in quelli di legittimità; tenuto conto che i giudizi pregressi hanno riguardato un giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CT Ing.
; rilevato che la parte ricorrente ha chiesto porsi le spese dei vari CP_1
giudizi a carico del solo Ing. , deve concludersi che quest'ultimo CP_1
va condannato al pagamento dell'importo di 6.819,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, per compensi, e 423,00 euro, per esborsi, a titolo di rifusione delle spese processuali relativi ai procedimenti in precedenza descritti.
Le spese del presente procedimento devono regolarsi secondo il criterio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità alla richiesta di parte ricorrente, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, e del valore della controversia, desumibile dal valore della causa dichiarato in atti dalla parte ricorrente (6.800,00 euro), ponendosi le stesse a carico del resistente Ing. , come da richiesta di parte ricorrente. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2110/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 26846/2023 della Corte di Cassazione:
1) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1
dell'importo di 6.819,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti, per compensi, e ulteriori 423,00 euro, per esborsi, a titolo di rifusione delle spese processuali relative ai procedimenti descritti in motivazione;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali di CP_1
questo processo in favore dei ricorrenti che si liquidano nella somma di
125,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 2.540,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
3) nulla sulle spese per il resistente Controparte_2
Grosseto, 21.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia