Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.331 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Formisano Carlo, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Cilea n.240
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Mariarosaria Costanzo, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via Calata Capodichino n.243
NONCHE'
- in persona Controparte_2 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7399/2023,
[...] pubblicata il 5/12/23, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Controparte_1 all'intimazione di pagamento notificata il 14/2/2022, aveva dichiarato non dovute le somme vantate dall' nelle due cartelle CP_3 esattoriali indicate, nonchè dall' negli avvisi di addebito che CP_2 lo riguardavano;
conseguentemente aveva dichiarato inesistente il diritto dell' di agire in via esecutiva per i crediti vantati Pt_1 in relazione alle due cartelle e ai due avvisi, condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione sostenendo che Pt_1 risultava per tabulas la rituale notifica non solo delle due cartelle esattoriali ma anche dell'intimazione di pagamento n.071 2017 900209838500, con la quale era stata interrotta la prescrizione quinquennale. I tre atti in questione erano stati notificati per irreperibilità assoluta all'indirizzo della società risultante dalla visura prodotta in atti e poichè l'indirizzo non era mutato al momento della notifica, non poteva dubitarsi che la stessa fosse andata a buon fine e fosse produttiva dei relativi effetti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dalla società, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato per i motivi indicati in memoria.
L' si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento del CP_2 gravame.
L' è rimasto contumace. CP_3
All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è infondato e pertanto va rigettato. Pt_1
Il Tribunale ha accolto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata dall' per intervenuta Controparte_4 prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle due cartelle riguardanti premi e accessori nonchè dei due avvisi di CP_3 addebito riguardanti contributi previdenziali CP_2
A tale conclusione è pervenuto dopo avere rilevato che della cartella n. 071 2022 0252606945 non era stata fornita alcuna prova della notifica, mentre per l'altra cartella era stata prodotta la relata di notifica non andata a buon fine per trasferimento della sede della società dichiarata dal portiere;
di qui l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi a premi e accessori relativi agli anni CP_3 dal 2009 al 2012.
Ha poi rilevato che nessuna valenza interruttiva poteva avere l'intimazione di pagamento del 2017, di cui non era tata fornita la prova della notifica, in quanto era stata prodotta solo la comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione ex art. 26, comma 2, DPR 602/73, senza che fosse stata documentata l'eventuale antecedente notifica;
ha altresì rilevato che in ogni caso erano sicuramente prescritti i crediti maturati fino al 2011. CP_3
Quanto invece alla posizione dell' ha affermato l'intervenuta CP_2 prescrizione dei crediti di cui ai due avvisi di addebito per mancata prova della loro rituale notifica.
Orbene, con un unico motivo di censura, l' sostiene Pt_1 l'erroneità della decisione nella sola parte che investe la posizione dell' , mentre nulla obietta in relazione alla posizione dei CP_3 crediti , sicchè in tale parte la sentenza è passata in CP_2 giudicato.
Quanto alla posizione , il motivo di censura fatto valere è CP_3 infondato e comunque inidoneo a travolgere la motivazione posta alla base della statuizione di accoglimento della proposta opposizione.
Ed invero in primo luogo la censura non investe la parte motiva secondo cui, a prescindere dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 2017, i crediti maturati entro il 2011 erano comunque prescritti, con la conseguenza che in questa sede si potrebbe parlare solo di quelli del 2012.
In ogni caso, non può che concordarsi con il primo giudice circa la mancata prova della regolare notifica di tale intimazione, in assenza di qualsivoglia elemento per ritenere la sussistenza, nella fattispecie concreta, di una ipotesi di irreperibilità assoluta, come sostenuto dall' , mancando qualsiasi allegazione e prova Pt_1 delle ricerche effettuate e dei tentativi di notifica precedenti al deposito e pubblicazione ex art. 26 comma 2 DPR 602/73.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado sono a carico dell' soccombente. Pt_1
Ratione temporis è applicabile alla fattispecie il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte soccombente ( e CP_2
sia tenuta al pagamento di un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado che liquida in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avv. Costanzo Mariarosaria.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Così deciso in Napoli il 21/3/2025
Il Presidente rel. est.