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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 111/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 111 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in San Bartolomeo in Galdo (Bn), Parte_1 C.F._1
alla via Variante n. 115, presso lo studio dell'avv. Lina Fiorilli, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Taurasi (Av), alla via CP_1 C.F._2
Piano D'Angelo s.n.c., presso lo studio dell'avv. Ciriaco Martino, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 7.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1
pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio concordatario da ella contratto in IE (Bn), in data 26.8.2000, con – atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato civile del Comune di Benevento al n. 54, parte II, serie B, anno 2000.
Al riguardo, esponeva: 1) che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (n. il 2.9.2003), Per_1
(n. il 23.4.2005) e (n. il 3.10.2012); 2) di aver stabilito la residenza Per_2 Per_3
familiare in Benevento, alla c.da San Vitale snc, presso una casa di sua proprietà; 3) che il era dipendente del Csa, mentre lei gestiva una piccola azienda agricola di famiglia;
4) CP_1
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e che il aveva assunto CP_1
atteggiamenti di violenza, verbale e fisica, nei confronti della moglie e dei figli, cessati solamente con la proposizione di una denuncia.
Chiedeva quindi: pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito;
disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale;
disporsi a carico del l'obbligo di corresponsione, per il mantenimento CP_1
della prole, della somma di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il il quale contestava l'avverso dedotto e chiedeva: pronunciarsi la CP_1 separazione con addebito a carico della ricorrente;
disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione del solo figlio presso di lui;
assegnarsi la casa coniugale alla Per_2 Pt_1
salvo parte della medesima a lui;
disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli e di € 200,00. Per_1 Per_3
Acquisite informazioni dai servizi sociali competenti, con ordinanza del 16.11.2020, il
Presidente del Tribunale: autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso con collocazione della prole presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre;
assegnava la casa familiare alla ricorrente;
poneva a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) per il mantenimento della prole.
Rimessa la causa sul ruolo del g.i., depositate le memorie integrative (con le quali il resistente chiedeva l'addebito della separazione alla ricorrente, il collocamento paritario della prole e la riduzione del quantum di mantenimento ad € 300,00), concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e riassegnata il fascicolo a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. Tuttavia, stante il trasferimento ad altro ufficio del g.i., essa veniva rimessa sul ruolo,
- Pagina 2 - assegnata a nuovo giudice istruttore, il quale la rinviava nuovamente per conclusioni per, poi, riservarla in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sull'addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevato che alcun valore sul punto, ai fini di un'eventuale cessazione della materia del contendere, spiega la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano
Beneventano di II Istanza, depositata solamente con le comparse di replica dalla ricorrente, di nullità del matrimonio “per incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” da parte del non essendo stata prodotta la sentenza, CP_1
passata in giudicato, della corte distrettuale che rende esecutiva nello Stato italiano la pronuncia ecclesiastica (Cass. nn. 17094/2013, 30496/2017, 11553/2018).
Nel merito, le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di distacco ormai irreversibilmente creatosi tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuto del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
In ordine alle reciproche richieste di addebito (cfr. Cass. n. 17590/2019 per la legittimità di quella formulata dal resistente con la comparsa di costituzione), esse sono infondate.
Va ricordato che l'art. 151, co. 2 c.c. recita che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal
- Pagina 3 - matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2 che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata la causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 39232018).
Nel caso che occupa, le presunte violenze da parte del resistente a danno della ricorrente - le quali, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona ed oltrepassando la soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, ben possono costituire motivo di addebito: Cass. n. 8548/2011 - non hanno trovato riscontro in istruttoria, come emerso anche dalla sentenza del Tribunale penale di Benevento del 26.4.2024 (il cui deposito è, pertanto, ammissibile perché successivo al maturare delle preclusioni) di assoluzione del dal reato di maltrattamenti per Pt_1
insussistenza del fatto.
Parimenti, la richiesta del resistente è stata genericamente avanzata, essendosi prospettata una non meglio precisata violazione dei doveri coniugali senza specificare quali e senza darne dimostrazione.
Alla luce di tali considerazioni, deve, pertanto, convenirsi che nessun addebito vada riconosciuto.
Sull'affido e il collocamento del minore (n. il 3.10.2012) e Persona_4 sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata l'ordinanza presidenziale del 16.11.2020, la quale ha affidato il figlio minore
(nulla vi è più a provvedere sui figli e , oramai maggiorenni) a Per_3 Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione presso la madre - cui è stato assegnato il godimento della casa familiare, di proprietà della ricorrente, sita in Benevento, alla c.da San Vitale (né tantomeno potendo addivenirsi, come già evidenziato in fase presidenziale, all'assegnazione parziale, chiesta dal resistente, in mancanza di concreta ed agevole divisibilità: Cass. nn.
22226/2021, 11294/2023) - e diritto di frequentazione in favore del padre ogni qualvolta il figlio lo voglia e, comunque, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 e a weekend alternati dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni il 24, 25 e 26 dicembre con un genitore e l'1 e il 2 con l'altro, così, sempre ad anni alterni, il sabato santo, la Pasqua e il lunedì in albis; inoltre, il minore trascorrerà con ogni
- Pagina 4 - genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi e da concordare entro il 30 giugno, durante il periodo estivo.
Invero, nessuna sopravvenienza di fatto è intervenuta nelle more, indi per cui le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale vanno confermate.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiori (n. il 2.9.2003) e Persona_5
(n. il 23.4.2005) e del figlio minore (n. il 3.10.2012) e Persona_6 Persona_4
sulla domanda di mantenimento della ricorrente Parte_1
L'ordinanza presidenziale ha stabilito, in favore della prole, l'obbligo per il padre di corrispondere, a titolo di mantenimento, la somma di € 450,00, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie, di cui la ricorrente ha chiesto, in sede di memoria integrativa, la conferma e il resistente, in sede di comparsa di costituzione, una diminuzione ad € 300,00.
Orbene, deve rammentarsi che l'art. 337 ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, nonché le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto per il mantenimento della prole, occorre attenersi al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (cfr. Cass. nn. 17089/2013, 4811/2018).
Né, tantomeno, può dirsi che la solidarietà che permea il rapporto di filiazione e, quindi, il mantenimento della prole cessi con il raggiungimento della maggiore età dei figli. Difatti, il compito dei genitori di provvedere all'educazione e alla crescita dei figli, favorendo la formazione della loro personalità in modo da renderli autonomi e autosufficienti, giustifica un'estensione del dovere di mantenimento anche oltre il raggiungimento della maggiore età. E proprio in ragione della funzione suddetta, in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'art. 337 septies c.c., spetta al giudice valutare se, tenendo conto delle peculiarità del singolo caso concreto, anche con il raggiungimento della maggiore età persista il dovere di mantenimento a carico dei genitori.
Tornando al caso di specie, l'ordinanza presidenziale ha motivato la determinazione della misura di € 450,00 posta a carico del resistente sulla base del fatto che la titolare Pt_1 dell'azienda agricola di famiglia, aveva dichiarato redditi molto modesti, laddove il CP_1
- Pagina 5 - dipendente statale, aveva un reddito complessivo di circa € 20.000,00, oltre a esposizioni debitorie per circa € 650,00 mensili.
Orbene, entro le preclusioni istruttorie non è stata prodotta dalle parti alcuna documentazione reddituale che permetta di ritenere mutato il quadro delineatosi, indi per cui l'ordinanza va confermata con un'unica differenziazione in punto di riparto interno. Invero, deve presumersi che le esigenze del minore , in età adolescenziale, siano aumentate con l'avanzare Per_3
del tempo, laddove, per converso, quelle dei figli maggiorenni e per quanto Per_2 Per_1
ancora giovani, non possono, in assenza di informazioni circa un loro impegno professionale o di studi, accollarsi in egual misura a carico dei genitori. Si ritiene, pertanto, che il contributo al mantenimento del minore vada innalzato ad € 200,00, mentre quello per i figli Per_3
e diminuito ad € 125,00 ciascuno. Per_2 Per_1
Per le medesime considerazioni, l'ordinanza presidenziale va confermata anche in relazione al rigetto della richiesta di mantenimento da parte della ricorrente, non essendo venuta meno la mancanza di asimmetria economica tra i coniugi che, ai sensi dell'art. 156 c.c., permetterebbe alla in mancanza di adeguati redditi propri, di beneficiare di un assegno di Pt_1
mantenimento.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, la reciproca parziale soccombenza e le ragioni della decisione ne giustificano la compensazione totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra (n. a Benevento il 13.10.1974) e Parte_1
(n. a Benevento il 26.11.1965) in relazione al matrimonio da loro contratto in CP_1
IE (Bn) il 26.8.2000;
2. rigetta le reciproche richieste di addebito;
3. dispone l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_4
presso il domicilio materno e diritto di frequentazione in favore del padre secondo il calendario stabilito nell'ordinanza presidenziale e riportato in parte motiva;
4. dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Benevento alla c.da San Vitale, alla ricorrente Parte_1
5. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 450,00, a titolo di mantenimento dei figli (€ 125,00), (€ Per_1 Per_2
- Pagina 6 - 125,00) e (€ 200,00), entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e Per_3
oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento;
6. rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
7. compensa integralmente le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 54, parte
II, serie B, anno 2000).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 111 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in San Bartolomeo in Galdo (Bn), Parte_1 C.F._1
alla via Variante n. 115, presso lo studio dell'avv. Lina Fiorilli, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Taurasi (Av), alla via CP_1 C.F._2
Piano D'Angelo s.n.c., presso lo studio dell'avv. Ciriaco Martino, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 7.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1
pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio concordatario da ella contratto in IE (Bn), in data 26.8.2000, con – atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato civile del Comune di Benevento al n. 54, parte II, serie B, anno 2000.
Al riguardo, esponeva: 1) che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (n. il 2.9.2003), Per_1
(n. il 23.4.2005) e (n. il 3.10.2012); 2) di aver stabilito la residenza Per_2 Per_3
familiare in Benevento, alla c.da San Vitale snc, presso una casa di sua proprietà; 3) che il era dipendente del Csa, mentre lei gestiva una piccola azienda agricola di famiglia;
4) CP_1
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e che il aveva assunto CP_1
atteggiamenti di violenza, verbale e fisica, nei confronti della moglie e dei figli, cessati solamente con la proposizione di una denuncia.
Chiedeva quindi: pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito;
disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale;
disporsi a carico del l'obbligo di corresponsione, per il mantenimento CP_1
della prole, della somma di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il il quale contestava l'avverso dedotto e chiedeva: pronunciarsi la CP_1 separazione con addebito a carico della ricorrente;
disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione del solo figlio presso di lui;
assegnarsi la casa coniugale alla Per_2 Pt_1
salvo parte della medesima a lui;
disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli e di € 200,00. Per_1 Per_3
Acquisite informazioni dai servizi sociali competenti, con ordinanza del 16.11.2020, il
Presidente del Tribunale: autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso con collocazione della prole presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre;
assegnava la casa familiare alla ricorrente;
poneva a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) per il mantenimento della prole.
Rimessa la causa sul ruolo del g.i., depositate le memorie integrative (con le quali il resistente chiedeva l'addebito della separazione alla ricorrente, il collocamento paritario della prole e la riduzione del quantum di mantenimento ad € 300,00), concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e riassegnata il fascicolo a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. Tuttavia, stante il trasferimento ad altro ufficio del g.i., essa veniva rimessa sul ruolo,
- Pagina 2 - assegnata a nuovo giudice istruttore, il quale la rinviava nuovamente per conclusioni per, poi, riservarla in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sull'addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevato che alcun valore sul punto, ai fini di un'eventuale cessazione della materia del contendere, spiega la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano
Beneventano di II Istanza, depositata solamente con le comparse di replica dalla ricorrente, di nullità del matrimonio “per incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” da parte del non essendo stata prodotta la sentenza, CP_1
passata in giudicato, della corte distrettuale che rende esecutiva nello Stato italiano la pronuncia ecclesiastica (Cass. nn. 17094/2013, 30496/2017, 11553/2018).
Nel merito, le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di distacco ormai irreversibilmente creatosi tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuto del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
In ordine alle reciproche richieste di addebito (cfr. Cass. n. 17590/2019 per la legittimità di quella formulata dal resistente con la comparsa di costituzione), esse sono infondate.
Va ricordato che l'art. 151, co. 2 c.c. recita che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal
- Pagina 3 - matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2 che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata la causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 39232018).
Nel caso che occupa, le presunte violenze da parte del resistente a danno della ricorrente - le quali, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona ed oltrepassando la soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, ben possono costituire motivo di addebito: Cass. n. 8548/2011 - non hanno trovato riscontro in istruttoria, come emerso anche dalla sentenza del Tribunale penale di Benevento del 26.4.2024 (il cui deposito è, pertanto, ammissibile perché successivo al maturare delle preclusioni) di assoluzione del dal reato di maltrattamenti per Pt_1
insussistenza del fatto.
Parimenti, la richiesta del resistente è stata genericamente avanzata, essendosi prospettata una non meglio precisata violazione dei doveri coniugali senza specificare quali e senza darne dimostrazione.
Alla luce di tali considerazioni, deve, pertanto, convenirsi che nessun addebito vada riconosciuto.
Sull'affido e il collocamento del minore (n. il 3.10.2012) e Persona_4 sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata l'ordinanza presidenziale del 16.11.2020, la quale ha affidato il figlio minore
(nulla vi è più a provvedere sui figli e , oramai maggiorenni) a Per_3 Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione presso la madre - cui è stato assegnato il godimento della casa familiare, di proprietà della ricorrente, sita in Benevento, alla c.da San Vitale (né tantomeno potendo addivenirsi, come già evidenziato in fase presidenziale, all'assegnazione parziale, chiesta dal resistente, in mancanza di concreta ed agevole divisibilità: Cass. nn.
22226/2021, 11294/2023) - e diritto di frequentazione in favore del padre ogni qualvolta il figlio lo voglia e, comunque, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 e a weekend alternati dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni il 24, 25 e 26 dicembre con un genitore e l'1 e il 2 con l'altro, così, sempre ad anni alterni, il sabato santo, la Pasqua e il lunedì in albis; inoltre, il minore trascorrerà con ogni
- Pagina 4 - genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi e da concordare entro il 30 giugno, durante il periodo estivo.
Invero, nessuna sopravvenienza di fatto è intervenuta nelle more, indi per cui le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale vanno confermate.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiori (n. il 2.9.2003) e Persona_5
(n. il 23.4.2005) e del figlio minore (n. il 3.10.2012) e Persona_6 Persona_4
sulla domanda di mantenimento della ricorrente Parte_1
L'ordinanza presidenziale ha stabilito, in favore della prole, l'obbligo per il padre di corrispondere, a titolo di mantenimento, la somma di € 450,00, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie, di cui la ricorrente ha chiesto, in sede di memoria integrativa, la conferma e il resistente, in sede di comparsa di costituzione, una diminuzione ad € 300,00.
Orbene, deve rammentarsi che l'art. 337 ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, nonché le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto per il mantenimento della prole, occorre attenersi al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (cfr. Cass. nn. 17089/2013, 4811/2018).
Né, tantomeno, può dirsi che la solidarietà che permea il rapporto di filiazione e, quindi, il mantenimento della prole cessi con il raggiungimento della maggiore età dei figli. Difatti, il compito dei genitori di provvedere all'educazione e alla crescita dei figli, favorendo la formazione della loro personalità in modo da renderli autonomi e autosufficienti, giustifica un'estensione del dovere di mantenimento anche oltre il raggiungimento della maggiore età. E proprio in ragione della funzione suddetta, in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'art. 337 septies c.c., spetta al giudice valutare se, tenendo conto delle peculiarità del singolo caso concreto, anche con il raggiungimento della maggiore età persista il dovere di mantenimento a carico dei genitori.
Tornando al caso di specie, l'ordinanza presidenziale ha motivato la determinazione della misura di € 450,00 posta a carico del resistente sulla base del fatto che la titolare Pt_1 dell'azienda agricola di famiglia, aveva dichiarato redditi molto modesti, laddove il CP_1
- Pagina 5 - dipendente statale, aveva un reddito complessivo di circa € 20.000,00, oltre a esposizioni debitorie per circa € 650,00 mensili.
Orbene, entro le preclusioni istruttorie non è stata prodotta dalle parti alcuna documentazione reddituale che permetta di ritenere mutato il quadro delineatosi, indi per cui l'ordinanza va confermata con un'unica differenziazione in punto di riparto interno. Invero, deve presumersi che le esigenze del minore , in età adolescenziale, siano aumentate con l'avanzare Per_3
del tempo, laddove, per converso, quelle dei figli maggiorenni e per quanto Per_2 Per_1
ancora giovani, non possono, in assenza di informazioni circa un loro impegno professionale o di studi, accollarsi in egual misura a carico dei genitori. Si ritiene, pertanto, che il contributo al mantenimento del minore vada innalzato ad € 200,00, mentre quello per i figli Per_3
e diminuito ad € 125,00 ciascuno. Per_2 Per_1
Per le medesime considerazioni, l'ordinanza presidenziale va confermata anche in relazione al rigetto della richiesta di mantenimento da parte della ricorrente, non essendo venuta meno la mancanza di asimmetria economica tra i coniugi che, ai sensi dell'art. 156 c.c., permetterebbe alla in mancanza di adeguati redditi propri, di beneficiare di un assegno di Pt_1
mantenimento.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, la reciproca parziale soccombenza e le ragioni della decisione ne giustificano la compensazione totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra (n. a Benevento il 13.10.1974) e Parte_1
(n. a Benevento il 26.11.1965) in relazione al matrimonio da loro contratto in CP_1
IE (Bn) il 26.8.2000;
2. rigetta le reciproche richieste di addebito;
3. dispone l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_4
presso il domicilio materno e diritto di frequentazione in favore del padre secondo il calendario stabilito nell'ordinanza presidenziale e riportato in parte motiva;
4. dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Benevento alla c.da San Vitale, alla ricorrente Parte_1
5. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 450,00, a titolo di mantenimento dei figli (€ 125,00), (€ Per_1 Per_2
- Pagina 6 - 125,00) e (€ 200,00), entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e Per_3
oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento;
6. rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
7. compensa integralmente le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 54, parte
II, serie B, anno 2000).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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