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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 663\2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Paulis, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Ludovici, in virtù di mandato rilasciato CP_1 in calce all'atto di citazione in primo grado
- appellata -
[...]
Controparte_2
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 304\2021, depositata in data
05.05.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“- Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, “rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e comunque totalmente infondata sia in fatto che in diritto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il sig. CP_3
[...] è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dei terreni siti in L'Aquila
[...] fraz. Paganica censita al N.C.T. fg. 19, part.lle 2605 e 2606 e conseguentemente, ordinare agli organi competenti di provvedere a tutti i necessari incombenti di legge con vittoria di spese di primo e secondo grado in favore del sig. ”. - Inoltre con il presente atto ed alla luce di quanto Parte_1 sopra esposto, si chiede che l'On.le Corte di Appello di L' Aquila Voglia disporre la rinnovazione dell'istruttoria con ammissione della prova per testi così come richiesta ed articolata dalla difesa del nelle memorie presentate in primo grado e non ammessa senza alcuna motivazione Parte_1
e nonostante l'esito contraddittorio della prova testimoniale di parte attrice durante la fase istruttoria del primo grado”.
Per l'appellata:
“dichiarare l'appello proposto dal Sig. inammissibile in parte ed infondato e, quindi, Parte_1 rigettarlo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, in primo grado, , ed CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2 chiedendo - previo accertamento, in suo favore, della proprietà dei fondi siti in L'Aquila loc.
Paganica e distinti in NCT al foglio 19, partt. 2605 e 2606, a lei pervenuti per successione testamentaria di e - la declaratoria di nullità della donazione per atto Per_1 Persona_2
a rogito notaio del 10.04.2015 con il quale affittuario, aveva disposto dei due Per_3 Parte_1 terreni in favore dei figli ed , dichiarandosene proprietario per maturata CP_2 CP_2 usucapione, nonché l'accertamento dell'inesistenza di ogni pretesa dei convenuti sui predetti immobili.
Nel costituirsi in giudizio contestando le domande, il convenuto spiegava domanda Parte_1 riconvenzionale di acquisto dei fondi per cui è causa per usucapione.
Rimanevano contumaci e . Controparte_2 Controparte_2
2. La sentenza qui impugnata ha accolto la domanda di parte attrice e, previamente accertata, in favore di questa, la proprietà dei terreni per cui è causa, ha dichiarato la nullità dell'atto di donazione a rogito Notaio respingendo contestualmente la riconvenzionale proposta dal convenuto, Per_3 condannato, in solido con i contumaci, alla rifusione delle spese di lite.
2.1 Queste sinteticamente le ragioni del decidere espresse con la motivazione.
2.2 Il Tribunale ha, in primo luogo, qualificato la domanda proposta dall'attrice quale actio rei vindicatio, ritenendo assolto l'onere probatorio, c.d. attenuato, in ordine alla titolarità dei beni immobili, con la produzione del valido titolo di acquisto da parte di e CP_1 dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella assunta dal convenuto quale esordio del possesso ad usucapionem.
2 2.3 In secondo luogo, ha reputato di valenza dirimente ai fini della decisione l'accertamento della natura della condotta tenuta dal se di possesso della res o di mera detenzione qualificata Pt_1 in ragione dell'esistenza di un contratto di affitto dei fondi, e ha ritenuto provato il rapporto di affitto tra il convenuto ed i danti causa dell'attrice, tale da rendere la situazione di fatto inidonea a determinare l'acquisto dei fondi a titolo originario, in quanto non connotata da animus possidendi.
Ciò alla stregua delle risultanze istruttorie documentali e orali.
Quanto alle prime, avuto riguardo al verbale redatto da agenti di P.S. intervenuti in loco nel 2012 su denuncia di ed ai quali il riferiva di essere affittuario: verbale sorretto da CP_1 Pt_1 fede privilegiata fino a querela di falso (non proposta) e non inficiato dalle mere contestate anomalie di carattere formale (carenza di timbri o numero di protocollo), piuttosto rilevando la natura confessoria delle dichiarazioni rese.
Quanto alle seconde, con riferimento alla deposizione del teste collaboratrice Testimone_1 domestica dei danti causa dell'attrice, che dichiarava di avere, in alcune occasioni, ricevuto dalla madre del somme che la stessa riferiva essere destinate a pagamento del canone di affitto Pt_1 per i terreni in contestazione.
3. ha interposto gravame, censurando la pronuncia per motivi che, pur non Parte_1 analiticamente esposti, possono essere così riassunti:
a) erroneità nella parte in cui, ai fini dell'esclusione dell'animus possidendi, ha ritenuto inammissibilmente dimostrata, a mezzo testi, l'esistenza di contratto di affitto, atto la cui forma scritta è richiesta ad substantiam;
b) erroneità e malgoverno delle prove documentali ed orali;
c) carenza di motivazione quanto alla richiesta di ammissione di prove testimoniali che reitera, chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria.
4. Si è costituita insistendo per il rigetto dell'impugnazione, inammissibile e CP_1 infondata.
5. All'udienza del 24.02.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. Con ordinanza dell'11 dicembre 2024, la Corte ha disposto integrarsi il contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di e , già parti convenute contumaci in Controparte_2 Controparte_2 primo grado e nei cui confronti l'appello principale non è stato notificato.
7. L'udienza dell'11 giugno 2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., è stata svolta in forma cartolare, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa con il deposito telematico della sentenza con contestuale motivazione.
3 8. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e , citati Controparte_2 Controparte_2 dall'appellante con atto di integrazione del contraddittorio tempestivamente notificato ad entrambi a mezzo PEC in data 13.02.2025.
9. Ciò premesso, l'appello non merita di essere accolto.
10. Anzitutto, la Corte rileva che l'appellante, benché in gravame dichiari di impugnare la sentenza, riportando la parte motiva con la quale il Tribunale ha accertato e dichiarato la proprietà esclusiva dei fondi per cui è causa in capo all'attrice, qualificando la domanda quale actio rei vindicatio, in realtà non muova contestazione precipua alcuna alla ratio decidendi sottesa a tale accoglimento, contestandola solo in comparsa conclusionale, ivi sostenendo non potersi ritenere assolto da l'onere probatorio di cui è rimasta gravata solo offrendo dimostrazione del suo CP_1 titolo di acquisto, posto che – in specie – non ricorrerebbe l'ipotesi dell'attenuazione per avere esso appellante provato che il possesso dei terreni per cui è causa è risalente al proprio bisnonno e, pertanto, non successivo al titolo della rivendicante.
10.1 Detta contestazione, in disparte ragioni di infondatezza, è inammissibile in quanto tardivamente proposta e, sul punto, pertanto, deve ritenersi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
11. Ferma, pertanto, la statuizione, in ogni caso alla riforma della sentenza nell'invocato senso dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione neppure può pervenirsi all'esito dell'esame degli articolati motivi di appello che sono infondati per le ragioni di seguito esposte e conducono al complessivo rigetto del gravame.
12. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura il rigetto della domanda di usucapione dei fondi per cui è causa e sostiene l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stato escluso che la detenzione dei terreni de quibus non fosse accompagnata dall'animus possidendi: contesta, in tal senso, il valore attribuito all'incarto istruttorio orale, reputando inammissibili le testimonianze assunte con riguardo all'esistenza di un contratto di affitto intercorso con i danti causa di perché quest'ultimo è atto negoziale la cui forma scritta è richiesta ad CP_1 substantiam ex art. 1350 c.c..
12.1 Il motivo è infondato, sul semplice rilievo che il contratto di affitto agrario non rientra tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 1350 c.c., sia obbligatoria la forma scritta a pena di nullità (e, pertanto, come tale rilevabile d'ufficio): ai fini della validità del relativo rapporto contrattuale, infatti, esso può essere concluso anche in forma verbale, atteso il disposto di cui all'art. 41 L. n.
203\1982, in forza del quale i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali, sono validi ed hanno effetto anche riguardi ai terzi.
4 Solo nel caso in cui il contratto agrario sia stipulato in favore di conduttore non coltivatore diretto, allora per il disposto di cui all'art. 3 L. n. 606\66, non abrogato dalla L. n. 203\1982, si esige la forma scritta ad probationem atto.
Tuttavia, non ricorrendo in specie tale ipotesi, atteso il pacifico ammesso esercizio di attività di coltivazione dei fondi in questione da parte dell'appellante, l'eccezione sollevata circa l'inammissibilità della prova testimoniale è del tutto priva di pregio anche sotto tale profilo.
12.2 Profilo rispetto al quale, ad abundantiam, giova osservare come l'eccezione, anche ove ritenuta
– e così non è - la necessità di forma scritta ad probationem dello stipulato contratto, sarebbe comunque inammissibile, in quanto tardivamente sollevata.
Infatti, “l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art.
2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione” (Cass. SS.UU. 16723\2020).
12.2.1 L'appellante, in primo grado, ha sì eccepito l'inammissibilità della prova articolata dalla attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ma l'eccezione è stata disattesa dal Giudice con ordinanza del 22.11.2018; né all'udienza del 21.02.2019, all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, né con le note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.01.2020, egli ne ha opposto la nullità ex art. 157, comma 2, c.p.c. e, pertanto, la prova assunta deve ritenersi acquisita in via definitiva, dovendo conclusivamente respingersi, per infondatezza ed inammissibilità, il mezzo di censura.
13. Anche il secondo motivo va disatteso siccome inammissibile in alcuni suoi articolati profili ed infondato per altri.
13.1 Ancora con riferimento al compendio probatorio, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle emergenze documentali e, segnatamente, del rapporto di servizio redatto dagli operanti della
Polizia di Stato – intervenuti per accertamenti sui fondi in contesa su denuncia dell'appellata – con specifico riferimento alle ivi riportate sue dichiarazioni in merito alla esistenza del contratto di affitto.
Contesta l'idoneità del documento a surrogare la prova scritta del contratto de quo, tanto più in quanto privo di timbri e sottoscrizioni delle parti coinvolte e, in particolare, della propria sottoscrizione, sì da non potersi valutare in termini probatori della tesi sostenuta dalla parte attrice in primo grado.
Richiama, viepiù, l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 18757\2017) a mente del quale a quel documento non potesse attribuirsi la natura di atto pubblico, siccome qualificabile
5 come mera “relazione di servizio” e, pertanto, non formato in esecuzione di funzione pubblica certificativa.
13.1.1 La Corte osserva come il citato orientamento giurisprudenziale risulti confermato anche in più recenti arresti: in particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative” (Cass. n. 19032\2021).
13.1.2 Tuttavia, il principio è inconferente e non applicabile alla fattispecie per cui è causa, posto che la redazione della relazione de qua è connessa all'intervento richiesto da che CP_1 lamentava l'occupazione sine titulo dei fondi da parte di;
ne consegue come il Parte_1 documento prodotto in atti altro non rappresenta se non la conclusione del dovuto intervento posto in essere dagli operanti e non già un mero atto interno dell'ufficio e che e, per tale ragione, detta relazione è certamente assistita da fede privilegiata, non solo per la provenienza da pubblico ufficiale, ma anche e soprattutto (per quanto qui di rilievo) per le informazioni e gli accertamenti in esso contenuti, nonché per le dichiarazioni raccolte e ciò fino a querela di falso che, non proposta, rende del tutto irrilevanti le contestate anomalie formali che l'appellante si limita meramente a reiterare.
In via ulteriore, l'evidenza della valenza certificativa dell'annotazione de qua si evince anche dagli avvertimenti dati dagli operanti alle parti presenti (tutte identificate) circa le facoltà di legge loro riconosciute.
Ne discende la congruità della decisione nella parte in cui ha attribuito alle dichiarazioni rese dal agli agenti operanti, così come riportate in quella relazione di servizio, valore confessorio Pt_1 in ordine all'esistenza di un contratto di affitto dei fondi per cui è causa (che, repetita iuvant, non necessita di forma scritta ad substantiam o ad probationem) e, viepiù, di ricevute di pagamento del canone.
13.2 Tanto già basterebbe a confermare la sentenza gravata.
13.3 Nondimeno, l'appellante si duole anche della rilevanza attribuita alle risultanze istruttorie orali e contesta, in particolare, la deposizione della teste ritenuta inammissibile per non Testimone_1 potersi affidare a prova testi l'esistenza del contratto di affitto (profilo, per quanto già sopra argomentato, del tutto infondato); opina, inoltre, l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste per avere questa chiarito di non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza di contratti intercorsi tra le parti e tanto a riprova del fatto che, in specie, di altro non potesse trattarsi se non di rapporto con la res esercitato con animus possidendi da oltre 40 anni. Da ciò derivando la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale di acquisto dei fondi per maturata usucapione.
6 In via ulteriore, denuncia l'evidente falsità della deposizione nella parte in cui la teste, persona a servizio presso l'abitazione dei fratelli e (danti causa dell'appellata), Per_1 Persona_2 ha rappresentato di avere fatto accomodare (madre dell'appellante) nello studio di Persona_4
fino al 2007, e di avere ricevuto dalla stessa , nel 2008 e nel 2009, Controparte_4 Persona_4 somme di denaro, a titolo di pagamento per l'affitto dei terreni, da lei lasciate a nel Controparte_4 cassetto del suo studio, mentre è dato incontroverso il decesso dello stesso nel Controparte_4
2005.
13.3.1 Ebbene, anche queste argomentazioni poste a fondamento della censura si rivelano prive di pregio.
13.3.2 Anzitutto, giova osservare come la deposizione testimoniale sia oggetto di una non attenta o comunque in parte travisata lettura da parte dell'appellante, non rinvenendo la Corte alcun mendacio nelle dichiarazioni rese da , limitatasi a riferire quali fossero i suoi compiti: Testimone_1 aprire la porta di casa e (per quanto di importanza nella fattispecie per cui è causa) far CP_1 entrare , ricevuta nella stanza da;
la Corte ritiene priva di rilievo, ai Persona_4 Controparte_4 fini del decidere, quanto asserito in ordine al fatto che detto ricevimento si sarebbe protratto fino al 2007, avendo in ogni caso la teste chiarito di non avere mai assistito agli incontri.
13.3.3 Nè falsità è riscontrabile nell'asserzione della teste di avere lasciato le somme ricevute dalla a titolo di affitto per i terreni per cui è causa, nel 2008 e nel 2009 “nel cassetto dello studio del Per_4 dottor ”, perché tale circostanza non è affatto incompatibile con il decesso dello stesso Controparte_4 nel 2005. CP_1
13.3.4 Non è, pertanto, con riferimento a tali affermazioni che la testimonianza può ritenersi inattendibile e perdere, così, la rilevanza giudizialmente attribuitale, soprattutto non avendo l'appellante contrastato la dichiarazione della teste di avere ricevuto dalla somme Per_4 imputabili ad affitto dei fondi con idonee e convincenti argomentazioni contrarie.
Per quanto sopra, è da escludersi che la testimonianza si presti ad una lettura favorevole al Pt_1 in termini di prova dell'animus possidendi, non certo evincibile solo perché non dimostrata (ancorché tale dimostrazione non necessaria) l'esistenza di un contratto scritto di affitto.
14. A tale proposito, viene in rilievo il contestato rigetto delle richieste istruttorie orali avanzate dall'appellante in primo grado ed asseritamente volte alla prova del possesso dei terreni esercitato uti dominus a fini di coltivazione protratta nel tempo.
, sul punto articola specifica censura (la terza) e lamenta l'omessa motivazione del Parte_1 rigetto, ma la doglianza è infondata, per avere il primo giudice ritenuto, in via espressa,
l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dal convenuto (odierno appellante), giacché vertenti su circostanze di fatto non contestate dall'attrice - ovverosia la materiale detenzione dei fondi da
7 parte del medesimo - senza tuttavia essere utili alla diversa qualificazione in termini di Pt_1 possesso utile ad usucapionem.
14.1 Al riguardo, va richiamata una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di usucapione di fondo agricolo, secondo la quale “In relazione alla domanda di accertamento della intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”
(Cass. ord. n. 1796/22).
Prosegue la Corte nomofilattica, chiarendo che la coltivazione deve essere accompagnata da "univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso" (in senso conforme, anche Cass. ord. n. 17376\2018).
Ebbene, posto che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (ius excludendi alios), il soggetto che si trova in relazione materiale con la res deve dimostrare non solo di averla utilizzata, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione e nel caso di fondi agricoli la recinzione materiale del fondo rappresenta la più importante e non equivoca manifestazione della volontà del soggetto di escludere i terzi dal godimento del bene.
14.2 Va anche detto che la prova del comportamento escludente può ben essere conseguita aliunde, ma in specie l'appellante di tale comportamento non ha offerto alcuna dimostrazione: egli, infatti, si è limitato ad allegare la coltivazione e l'utilizzazione dei fondi in contesa, tali tuttavia da integrare l'esercizio della mera attività di gestione ordinaria secondo la naturale destinazione agricola dei terreni, offrendo di provare (con i non ammessi capitoli di prova) detta attività pluriennale, ma in soli ed evidenti termini di “corpus possessionis”, e non già atti o fatti rilevanti ai fini dell'esclusione del godimento altrui ed a valere come esteriorizzazione dell'animus rem sibi habendi. Per che, ad ogni buon conto, è obiettivamente escluso dalle dichiarazioni confessorie rese Per_6 nella relazione di P.S., deponenti per una ammessa relazione con i terreni che non può che rientrare nella mera detenzione in nomine alieno, rispetto alla quale non è stato allegato e men che meno provato o offerto di provare un'interversione in possesso.
8 14.4 La carenza assoluta degli “univoci indizi” di un possesso dei fondi uti dominus, anzi, la sussistenza di elementi contrari che tale possesso qualificato sostanzialmente smentiscono esclude che possa farsi luogo alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria.
15. In conclusione, l'appello va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia - non già, come dichiarato “indeterminabile”, ma diversamente ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, siccome da individuarsi ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., trattandosi in specie, di giudizio avente ad oggetto la proprietà di beni immobili il cui valore, dato dalla rendita dominicale dei fondi, risulta indicato nell'atto di donazione per rispettivi € 36,73 ed €
17,93 - e delle attività effettivamente espletate e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria.
16. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di nonché di e avverso la
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_2 sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 304\2021, depositata in data 05.05.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita facendo delle stesse liquidazione in € 3.966,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della
L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello,
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11.06.2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 663\2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Paulis, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Ludovici, in virtù di mandato rilasciato CP_1 in calce all'atto di citazione in primo grado
- appellata -
[...]
Controparte_2
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 304\2021, depositata in data
05.05.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“- Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, “rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e comunque totalmente infondata sia in fatto che in diritto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il sig. CP_3
[...] è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dei terreni siti in L'Aquila
[...] fraz. Paganica censita al N.C.T. fg. 19, part.lle 2605 e 2606 e conseguentemente, ordinare agli organi competenti di provvedere a tutti i necessari incombenti di legge con vittoria di spese di primo e secondo grado in favore del sig. ”. - Inoltre con il presente atto ed alla luce di quanto Parte_1 sopra esposto, si chiede che l'On.le Corte di Appello di L' Aquila Voglia disporre la rinnovazione dell'istruttoria con ammissione della prova per testi così come richiesta ed articolata dalla difesa del nelle memorie presentate in primo grado e non ammessa senza alcuna motivazione Parte_1
e nonostante l'esito contraddittorio della prova testimoniale di parte attrice durante la fase istruttoria del primo grado”.
Per l'appellata:
“dichiarare l'appello proposto dal Sig. inammissibile in parte ed infondato e, quindi, Parte_1 rigettarlo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, in primo grado, , ed CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2 chiedendo - previo accertamento, in suo favore, della proprietà dei fondi siti in L'Aquila loc.
Paganica e distinti in NCT al foglio 19, partt. 2605 e 2606, a lei pervenuti per successione testamentaria di e - la declaratoria di nullità della donazione per atto Per_1 Persona_2
a rogito notaio del 10.04.2015 con il quale affittuario, aveva disposto dei due Per_3 Parte_1 terreni in favore dei figli ed , dichiarandosene proprietario per maturata CP_2 CP_2 usucapione, nonché l'accertamento dell'inesistenza di ogni pretesa dei convenuti sui predetti immobili.
Nel costituirsi in giudizio contestando le domande, il convenuto spiegava domanda Parte_1 riconvenzionale di acquisto dei fondi per cui è causa per usucapione.
Rimanevano contumaci e . Controparte_2 Controparte_2
2. La sentenza qui impugnata ha accolto la domanda di parte attrice e, previamente accertata, in favore di questa, la proprietà dei terreni per cui è causa, ha dichiarato la nullità dell'atto di donazione a rogito Notaio respingendo contestualmente la riconvenzionale proposta dal convenuto, Per_3 condannato, in solido con i contumaci, alla rifusione delle spese di lite.
2.1 Queste sinteticamente le ragioni del decidere espresse con la motivazione.
2.2 Il Tribunale ha, in primo luogo, qualificato la domanda proposta dall'attrice quale actio rei vindicatio, ritenendo assolto l'onere probatorio, c.d. attenuato, in ordine alla titolarità dei beni immobili, con la produzione del valido titolo di acquisto da parte di e CP_1 dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella assunta dal convenuto quale esordio del possesso ad usucapionem.
2 2.3 In secondo luogo, ha reputato di valenza dirimente ai fini della decisione l'accertamento della natura della condotta tenuta dal se di possesso della res o di mera detenzione qualificata Pt_1 in ragione dell'esistenza di un contratto di affitto dei fondi, e ha ritenuto provato il rapporto di affitto tra il convenuto ed i danti causa dell'attrice, tale da rendere la situazione di fatto inidonea a determinare l'acquisto dei fondi a titolo originario, in quanto non connotata da animus possidendi.
Ciò alla stregua delle risultanze istruttorie documentali e orali.
Quanto alle prime, avuto riguardo al verbale redatto da agenti di P.S. intervenuti in loco nel 2012 su denuncia di ed ai quali il riferiva di essere affittuario: verbale sorretto da CP_1 Pt_1 fede privilegiata fino a querela di falso (non proposta) e non inficiato dalle mere contestate anomalie di carattere formale (carenza di timbri o numero di protocollo), piuttosto rilevando la natura confessoria delle dichiarazioni rese.
Quanto alle seconde, con riferimento alla deposizione del teste collaboratrice Testimone_1 domestica dei danti causa dell'attrice, che dichiarava di avere, in alcune occasioni, ricevuto dalla madre del somme che la stessa riferiva essere destinate a pagamento del canone di affitto Pt_1 per i terreni in contestazione.
3. ha interposto gravame, censurando la pronuncia per motivi che, pur non Parte_1 analiticamente esposti, possono essere così riassunti:
a) erroneità nella parte in cui, ai fini dell'esclusione dell'animus possidendi, ha ritenuto inammissibilmente dimostrata, a mezzo testi, l'esistenza di contratto di affitto, atto la cui forma scritta è richiesta ad substantiam;
b) erroneità e malgoverno delle prove documentali ed orali;
c) carenza di motivazione quanto alla richiesta di ammissione di prove testimoniali che reitera, chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria.
4. Si è costituita insistendo per il rigetto dell'impugnazione, inammissibile e CP_1 infondata.
5. All'udienza del 24.02.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. Con ordinanza dell'11 dicembre 2024, la Corte ha disposto integrarsi il contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di e , già parti convenute contumaci in Controparte_2 Controparte_2 primo grado e nei cui confronti l'appello principale non è stato notificato.
7. L'udienza dell'11 giugno 2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., è stata svolta in forma cartolare, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa con il deposito telematico della sentenza con contestuale motivazione.
3 8. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e , citati Controparte_2 Controparte_2 dall'appellante con atto di integrazione del contraddittorio tempestivamente notificato ad entrambi a mezzo PEC in data 13.02.2025.
9. Ciò premesso, l'appello non merita di essere accolto.
10. Anzitutto, la Corte rileva che l'appellante, benché in gravame dichiari di impugnare la sentenza, riportando la parte motiva con la quale il Tribunale ha accertato e dichiarato la proprietà esclusiva dei fondi per cui è causa in capo all'attrice, qualificando la domanda quale actio rei vindicatio, in realtà non muova contestazione precipua alcuna alla ratio decidendi sottesa a tale accoglimento, contestandola solo in comparsa conclusionale, ivi sostenendo non potersi ritenere assolto da l'onere probatorio di cui è rimasta gravata solo offrendo dimostrazione del suo CP_1 titolo di acquisto, posto che – in specie – non ricorrerebbe l'ipotesi dell'attenuazione per avere esso appellante provato che il possesso dei terreni per cui è causa è risalente al proprio bisnonno e, pertanto, non successivo al titolo della rivendicante.
10.1 Detta contestazione, in disparte ragioni di infondatezza, è inammissibile in quanto tardivamente proposta e, sul punto, pertanto, deve ritenersi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
11. Ferma, pertanto, la statuizione, in ogni caso alla riforma della sentenza nell'invocato senso dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione neppure può pervenirsi all'esito dell'esame degli articolati motivi di appello che sono infondati per le ragioni di seguito esposte e conducono al complessivo rigetto del gravame.
12. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura il rigetto della domanda di usucapione dei fondi per cui è causa e sostiene l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stato escluso che la detenzione dei terreni de quibus non fosse accompagnata dall'animus possidendi: contesta, in tal senso, il valore attribuito all'incarto istruttorio orale, reputando inammissibili le testimonianze assunte con riguardo all'esistenza di un contratto di affitto intercorso con i danti causa di perché quest'ultimo è atto negoziale la cui forma scritta è richiesta ad CP_1 substantiam ex art. 1350 c.c..
12.1 Il motivo è infondato, sul semplice rilievo che il contratto di affitto agrario non rientra tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 1350 c.c., sia obbligatoria la forma scritta a pena di nullità (e, pertanto, come tale rilevabile d'ufficio): ai fini della validità del relativo rapporto contrattuale, infatti, esso può essere concluso anche in forma verbale, atteso il disposto di cui all'art. 41 L. n.
203\1982, in forza del quale i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali, sono validi ed hanno effetto anche riguardi ai terzi.
4 Solo nel caso in cui il contratto agrario sia stipulato in favore di conduttore non coltivatore diretto, allora per il disposto di cui all'art. 3 L. n. 606\66, non abrogato dalla L. n. 203\1982, si esige la forma scritta ad probationem atto.
Tuttavia, non ricorrendo in specie tale ipotesi, atteso il pacifico ammesso esercizio di attività di coltivazione dei fondi in questione da parte dell'appellante, l'eccezione sollevata circa l'inammissibilità della prova testimoniale è del tutto priva di pregio anche sotto tale profilo.
12.2 Profilo rispetto al quale, ad abundantiam, giova osservare come l'eccezione, anche ove ritenuta
– e così non è - la necessità di forma scritta ad probationem dello stipulato contratto, sarebbe comunque inammissibile, in quanto tardivamente sollevata.
Infatti, “l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art.
2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione” (Cass. SS.UU. 16723\2020).
12.2.1 L'appellante, in primo grado, ha sì eccepito l'inammissibilità della prova articolata dalla attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ma l'eccezione è stata disattesa dal Giudice con ordinanza del 22.11.2018; né all'udienza del 21.02.2019, all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, né con le note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.01.2020, egli ne ha opposto la nullità ex art. 157, comma 2, c.p.c. e, pertanto, la prova assunta deve ritenersi acquisita in via definitiva, dovendo conclusivamente respingersi, per infondatezza ed inammissibilità, il mezzo di censura.
13. Anche il secondo motivo va disatteso siccome inammissibile in alcuni suoi articolati profili ed infondato per altri.
13.1 Ancora con riferimento al compendio probatorio, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle emergenze documentali e, segnatamente, del rapporto di servizio redatto dagli operanti della
Polizia di Stato – intervenuti per accertamenti sui fondi in contesa su denuncia dell'appellata – con specifico riferimento alle ivi riportate sue dichiarazioni in merito alla esistenza del contratto di affitto.
Contesta l'idoneità del documento a surrogare la prova scritta del contratto de quo, tanto più in quanto privo di timbri e sottoscrizioni delle parti coinvolte e, in particolare, della propria sottoscrizione, sì da non potersi valutare in termini probatori della tesi sostenuta dalla parte attrice in primo grado.
Richiama, viepiù, l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 18757\2017) a mente del quale a quel documento non potesse attribuirsi la natura di atto pubblico, siccome qualificabile
5 come mera “relazione di servizio” e, pertanto, non formato in esecuzione di funzione pubblica certificativa.
13.1.1 La Corte osserva come il citato orientamento giurisprudenziale risulti confermato anche in più recenti arresti: in particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative” (Cass. n. 19032\2021).
13.1.2 Tuttavia, il principio è inconferente e non applicabile alla fattispecie per cui è causa, posto che la redazione della relazione de qua è connessa all'intervento richiesto da che CP_1 lamentava l'occupazione sine titulo dei fondi da parte di;
ne consegue come il Parte_1 documento prodotto in atti altro non rappresenta se non la conclusione del dovuto intervento posto in essere dagli operanti e non già un mero atto interno dell'ufficio e che e, per tale ragione, detta relazione è certamente assistita da fede privilegiata, non solo per la provenienza da pubblico ufficiale, ma anche e soprattutto (per quanto qui di rilievo) per le informazioni e gli accertamenti in esso contenuti, nonché per le dichiarazioni raccolte e ciò fino a querela di falso che, non proposta, rende del tutto irrilevanti le contestate anomalie formali che l'appellante si limita meramente a reiterare.
In via ulteriore, l'evidenza della valenza certificativa dell'annotazione de qua si evince anche dagli avvertimenti dati dagli operanti alle parti presenti (tutte identificate) circa le facoltà di legge loro riconosciute.
Ne discende la congruità della decisione nella parte in cui ha attribuito alle dichiarazioni rese dal agli agenti operanti, così come riportate in quella relazione di servizio, valore confessorio Pt_1 in ordine all'esistenza di un contratto di affitto dei fondi per cui è causa (che, repetita iuvant, non necessita di forma scritta ad substantiam o ad probationem) e, viepiù, di ricevute di pagamento del canone.
13.2 Tanto già basterebbe a confermare la sentenza gravata.
13.3 Nondimeno, l'appellante si duole anche della rilevanza attribuita alle risultanze istruttorie orali e contesta, in particolare, la deposizione della teste ritenuta inammissibile per non Testimone_1 potersi affidare a prova testi l'esistenza del contratto di affitto (profilo, per quanto già sopra argomentato, del tutto infondato); opina, inoltre, l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste per avere questa chiarito di non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza di contratti intercorsi tra le parti e tanto a riprova del fatto che, in specie, di altro non potesse trattarsi se non di rapporto con la res esercitato con animus possidendi da oltre 40 anni. Da ciò derivando la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale di acquisto dei fondi per maturata usucapione.
6 In via ulteriore, denuncia l'evidente falsità della deposizione nella parte in cui la teste, persona a servizio presso l'abitazione dei fratelli e (danti causa dell'appellata), Per_1 Persona_2 ha rappresentato di avere fatto accomodare (madre dell'appellante) nello studio di Persona_4
fino al 2007, e di avere ricevuto dalla stessa , nel 2008 e nel 2009, Controparte_4 Persona_4 somme di denaro, a titolo di pagamento per l'affitto dei terreni, da lei lasciate a nel Controparte_4 cassetto del suo studio, mentre è dato incontroverso il decesso dello stesso nel Controparte_4
2005.
13.3.1 Ebbene, anche queste argomentazioni poste a fondamento della censura si rivelano prive di pregio.
13.3.2 Anzitutto, giova osservare come la deposizione testimoniale sia oggetto di una non attenta o comunque in parte travisata lettura da parte dell'appellante, non rinvenendo la Corte alcun mendacio nelle dichiarazioni rese da , limitatasi a riferire quali fossero i suoi compiti: Testimone_1 aprire la porta di casa e (per quanto di importanza nella fattispecie per cui è causa) far CP_1 entrare , ricevuta nella stanza da;
la Corte ritiene priva di rilievo, ai Persona_4 Controparte_4 fini del decidere, quanto asserito in ordine al fatto che detto ricevimento si sarebbe protratto fino al 2007, avendo in ogni caso la teste chiarito di non avere mai assistito agli incontri.
13.3.3 Nè falsità è riscontrabile nell'asserzione della teste di avere lasciato le somme ricevute dalla a titolo di affitto per i terreni per cui è causa, nel 2008 e nel 2009 “nel cassetto dello studio del Per_4 dottor ”, perché tale circostanza non è affatto incompatibile con il decesso dello stesso Controparte_4 nel 2005. CP_1
13.3.4 Non è, pertanto, con riferimento a tali affermazioni che la testimonianza può ritenersi inattendibile e perdere, così, la rilevanza giudizialmente attribuitale, soprattutto non avendo l'appellante contrastato la dichiarazione della teste di avere ricevuto dalla somme Per_4 imputabili ad affitto dei fondi con idonee e convincenti argomentazioni contrarie.
Per quanto sopra, è da escludersi che la testimonianza si presti ad una lettura favorevole al Pt_1 in termini di prova dell'animus possidendi, non certo evincibile solo perché non dimostrata (ancorché tale dimostrazione non necessaria) l'esistenza di un contratto scritto di affitto.
14. A tale proposito, viene in rilievo il contestato rigetto delle richieste istruttorie orali avanzate dall'appellante in primo grado ed asseritamente volte alla prova del possesso dei terreni esercitato uti dominus a fini di coltivazione protratta nel tempo.
, sul punto articola specifica censura (la terza) e lamenta l'omessa motivazione del Parte_1 rigetto, ma la doglianza è infondata, per avere il primo giudice ritenuto, in via espressa,
l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dal convenuto (odierno appellante), giacché vertenti su circostanze di fatto non contestate dall'attrice - ovverosia la materiale detenzione dei fondi da
7 parte del medesimo - senza tuttavia essere utili alla diversa qualificazione in termini di Pt_1 possesso utile ad usucapionem.
14.1 Al riguardo, va richiamata una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di usucapione di fondo agricolo, secondo la quale “In relazione alla domanda di accertamento della intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”
(Cass. ord. n. 1796/22).
Prosegue la Corte nomofilattica, chiarendo che la coltivazione deve essere accompagnata da "univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso" (in senso conforme, anche Cass. ord. n. 17376\2018).
Ebbene, posto che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (ius excludendi alios), il soggetto che si trova in relazione materiale con la res deve dimostrare non solo di averla utilizzata, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione e nel caso di fondi agricoli la recinzione materiale del fondo rappresenta la più importante e non equivoca manifestazione della volontà del soggetto di escludere i terzi dal godimento del bene.
14.2 Va anche detto che la prova del comportamento escludente può ben essere conseguita aliunde, ma in specie l'appellante di tale comportamento non ha offerto alcuna dimostrazione: egli, infatti, si è limitato ad allegare la coltivazione e l'utilizzazione dei fondi in contesa, tali tuttavia da integrare l'esercizio della mera attività di gestione ordinaria secondo la naturale destinazione agricola dei terreni, offrendo di provare (con i non ammessi capitoli di prova) detta attività pluriennale, ma in soli ed evidenti termini di “corpus possessionis”, e non già atti o fatti rilevanti ai fini dell'esclusione del godimento altrui ed a valere come esteriorizzazione dell'animus rem sibi habendi. Per che, ad ogni buon conto, è obiettivamente escluso dalle dichiarazioni confessorie rese Per_6 nella relazione di P.S., deponenti per una ammessa relazione con i terreni che non può che rientrare nella mera detenzione in nomine alieno, rispetto alla quale non è stato allegato e men che meno provato o offerto di provare un'interversione in possesso.
8 14.4 La carenza assoluta degli “univoci indizi” di un possesso dei fondi uti dominus, anzi, la sussistenza di elementi contrari che tale possesso qualificato sostanzialmente smentiscono esclude che possa farsi luogo alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria.
15. In conclusione, l'appello va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia - non già, come dichiarato “indeterminabile”, ma diversamente ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, siccome da individuarsi ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., trattandosi in specie, di giudizio avente ad oggetto la proprietà di beni immobili il cui valore, dato dalla rendita dominicale dei fondi, risulta indicato nell'atto di donazione per rispettivi € 36,73 ed €
17,93 - e delle attività effettivamente espletate e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria.
16. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di nonché di e avverso la
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_2 sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 304\2021, depositata in data 05.05.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita facendo delle stesse liquidazione in € 3.966,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della
L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello,
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11.06.2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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