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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 442/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIMINI sez. 2 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BG00656 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dal dott. Difensore_1, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini e dall'avv. Difensore_2, con studio in Rimini, presso la quale veniva eletto domicilio ai fini del presente ricorso, impugnava la sentenza n. 223/2022 emessa il 27.10.2022 dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rimini.
Il contenzioso traeva origine da una verifica fiscale effettuata nel 2019 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti della società italiana Società_2 SRL alla quale i verificatori ritenevano riconducibile anche la società Società_1 avente sede in San Marino. Per tali ragioni venivano emessi avvisi di accertamento per gli anni 2013 – 2014 - 2015 contestando a quest'ultima l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia nonché
l'omesso versamento delle imposte;
con relative sanzioni e interessi.
Inoltre, con riferimento al 2015, l'Ufficio affermava che gli utili conseguiti dalla società dovessero essere attribuiti al sig. Ricorrente_1, in quanto deteneva l'intero capitale sociale della Società_1, e pertanto contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con conseguente pretesa fiscale.
Tali determinazioni venivano contestate dall'appellante, che sottolineava:
la tempestività del ricorso presentato in primo grado;
l'illegittimità della pretesa fiscale, basata su una sequenza di presunzioni prive di riscontro;
l'intervenuta archiviazione del procedimento penale in relazione all'ipotizzata esterovestizione.
Chiedeva conclusivamente la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendosi attendere la definitività del contenzioso afferente alla società Società_1; l'annullamento dell'avviso di accertamento;
la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 52 d.lvo 546/1992.
L'Ufficio resistente contestava integralmente le richieste ed argomentazioni di parte avversa, e ne chiedeva il rigetto.
Ribadiva la legittimità del proprio operato, sia per quanto attiene ai presupposti della contestazioni sia in relazione alla quantificazione della pretesa fiscale, operata nel rispetto della vigente disciplina.
Evidenziava di non avere affermato l'inesistenza della società avente sede in San Marino bensì di avere sostenuto che il controllo e la direzione di essa avveniva in Italia. Affermava altresì l'irrilevanza degli esiti del procedimento penale, trattandosi di percorsi separati aventi diversi presupposti e finalità. Eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Questo Collegio giudicante, avendo già in precedenza disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza emessa in relazione alla società Società_1, accoglieva l'analoga istanza di sospensione presentata dall'appellante.
All'udienza di trattazione del merito, celebrata il 17.6.24, le parti ribadivano le proprie posizioni. L'Ufficio tuttavia non si opponeva alla sospensione del processo sino alla definizione irrevocabile dei contenziosi relativi alla società; sospensione che veniva concessa ai sensi degli artt. 39 d.lvo 546/1992, 295 c.p.c., in attesa delle determinazioni della Cassazione relative alla società.
Le determinazioni della SC pervenivano con decreto 28.10.2025 con il quale veniva dichiarato estinto il giudizio in Cassazione relativamente al ricorso n. 484/2025 presentato dall'Ufficio tributario avverso la sentenza pronunciata da questa di Corte di giustizia tributaria di secondo grado n. 985/2024 con la quale era stato accolto l'appello della società Società_1 relativamente all'annualità 2015.
Il procedimento n. 442/2024 iscritto a seguito del ricorso del sign. Ricorrente_1 veniva dunque rimesso in trattazione all'udienza del 26.1.2026, nel corso della quale le parti ribadivano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello presentato dalla parte privata è fondato e deve pertanto essere accolto.
In primo luogo, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio resistente: come illustrato dalla parte privata, il termine decorreva dal 31.12.2022 espressamente indicato nell'avviso recapitato dall'operatore postale, e dunque i 60 giorni per la presentazione del ricorso scadevano in data 11.3.2022. Ma anche laddove si intendesse individuare la data dell'8.1.2022 per la compiuta giacenza, in ogni caso il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 10.3.2022 in considerazione del fatto che l'8 gennaio 2022 era sabato e dunque la decorrenza doveva essere calcolata ex art. 155 c.p.c.
Ciò premesso, nel merito l'appello non può che essere accolto ove si consideri che le statuizioni afferenti alla società sono pervenute ad irrevocabilità, e ad esse ovviamente occorre fare riferimento.
Come anticipato in premessa, il presente procedimento 442/24 aveva ad oggetto l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio tributario, in relazione all'annualità 2015, attribuiva gli utili conseguiti dalla società
Società_1 all'appellante Ricorrente_1, in quanto deteneva l'intero capitale sociale di essa;
e per tali ragioni, l'Ufficio aveva contestato al suddetto l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con correlate pretese fiscali e sanzioni.
Il contenzioso afferente alla società si è tuttavia concluso con l'annullamento delle contestazioni formalizzate a carico della stessa, disposto da questa Corte con la sentenza 985/2024 pronunciata il
28.10.2024; sentenza con la quale, in conformità con quanto statuito dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è stata esclusa, con motivazioni articolate cui si rimanda e che qui vengono ribadite, la sussistenza di fenomeni di esterovestizione della soc. Società_1.
Proprio tale sentenza è pervenuta ad irrevocabilità con il citato decreto della cassazione 28.10.2025 con il quale il giudizio è stato dichiarato estinto ex art. 380 bis c.p.c. (essendo evidentemente stati ravvisati profili di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso), a seguito del decorso del termine di giorni 40 senza che la parte ricorrente (l'Ufficio tributario) chiedesse la decisione del ricorso;
con effetti di sostanziale rinuncia. La caducazione delle contestazioni a carico della società Società_1 comporta inevitabilmente analoghi effetti con riferimento all'appellante Ricorrente_1 che di tale società deteneva, all'epoca dei fatti (2015) l'intero capitale sociale, essendo stati a lui addebitati gli utili asseritamente conseguiti dalla stessa;
e la necessaria connessione tra i due contenziosi è del resto confermata proprio dalla sospensione del processo in attesa della decisione della cassazione, cui lo stesso Ufficio aveva dato parere favorevole.
L'appello va dunque accolto.
Le spese vanno compensate, in ragione della complessità della vicenda sottoposta al vaglio della giustizia tributaria.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 442/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIMINI sez. 2 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BG00656 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dal dott. Difensore_1, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini e dall'avv. Difensore_2, con studio in Rimini, presso la quale veniva eletto domicilio ai fini del presente ricorso, impugnava la sentenza n. 223/2022 emessa il 27.10.2022 dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rimini.
Il contenzioso traeva origine da una verifica fiscale effettuata nel 2019 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti della società italiana Società_2 SRL alla quale i verificatori ritenevano riconducibile anche la società Società_1 avente sede in San Marino. Per tali ragioni venivano emessi avvisi di accertamento per gli anni 2013 – 2014 - 2015 contestando a quest'ultima l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia nonché
l'omesso versamento delle imposte;
con relative sanzioni e interessi.
Inoltre, con riferimento al 2015, l'Ufficio affermava che gli utili conseguiti dalla società dovessero essere attribuiti al sig. Ricorrente_1, in quanto deteneva l'intero capitale sociale della Società_1, e pertanto contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con conseguente pretesa fiscale.
Tali determinazioni venivano contestate dall'appellante, che sottolineava:
la tempestività del ricorso presentato in primo grado;
l'illegittimità della pretesa fiscale, basata su una sequenza di presunzioni prive di riscontro;
l'intervenuta archiviazione del procedimento penale in relazione all'ipotizzata esterovestizione.
Chiedeva conclusivamente la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendosi attendere la definitività del contenzioso afferente alla società Società_1; l'annullamento dell'avviso di accertamento;
la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 52 d.lvo 546/1992.
L'Ufficio resistente contestava integralmente le richieste ed argomentazioni di parte avversa, e ne chiedeva il rigetto.
Ribadiva la legittimità del proprio operato, sia per quanto attiene ai presupposti della contestazioni sia in relazione alla quantificazione della pretesa fiscale, operata nel rispetto della vigente disciplina.
Evidenziava di non avere affermato l'inesistenza della società avente sede in San Marino bensì di avere sostenuto che il controllo e la direzione di essa avveniva in Italia. Affermava altresì l'irrilevanza degli esiti del procedimento penale, trattandosi di percorsi separati aventi diversi presupposti e finalità. Eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Questo Collegio giudicante, avendo già in precedenza disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza emessa in relazione alla società Società_1, accoglieva l'analoga istanza di sospensione presentata dall'appellante.
All'udienza di trattazione del merito, celebrata il 17.6.24, le parti ribadivano le proprie posizioni. L'Ufficio tuttavia non si opponeva alla sospensione del processo sino alla definizione irrevocabile dei contenziosi relativi alla società; sospensione che veniva concessa ai sensi degli artt. 39 d.lvo 546/1992, 295 c.p.c., in attesa delle determinazioni della Cassazione relative alla società.
Le determinazioni della SC pervenivano con decreto 28.10.2025 con il quale veniva dichiarato estinto il giudizio in Cassazione relativamente al ricorso n. 484/2025 presentato dall'Ufficio tributario avverso la sentenza pronunciata da questa di Corte di giustizia tributaria di secondo grado n. 985/2024 con la quale era stato accolto l'appello della società Società_1 relativamente all'annualità 2015.
Il procedimento n. 442/2024 iscritto a seguito del ricorso del sign. Ricorrente_1 veniva dunque rimesso in trattazione all'udienza del 26.1.2026, nel corso della quale le parti ribadivano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello presentato dalla parte privata è fondato e deve pertanto essere accolto.
In primo luogo, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio resistente: come illustrato dalla parte privata, il termine decorreva dal 31.12.2022 espressamente indicato nell'avviso recapitato dall'operatore postale, e dunque i 60 giorni per la presentazione del ricorso scadevano in data 11.3.2022. Ma anche laddove si intendesse individuare la data dell'8.1.2022 per la compiuta giacenza, in ogni caso il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 10.3.2022 in considerazione del fatto che l'8 gennaio 2022 era sabato e dunque la decorrenza doveva essere calcolata ex art. 155 c.p.c.
Ciò premesso, nel merito l'appello non può che essere accolto ove si consideri che le statuizioni afferenti alla società sono pervenute ad irrevocabilità, e ad esse ovviamente occorre fare riferimento.
Come anticipato in premessa, il presente procedimento 442/24 aveva ad oggetto l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio tributario, in relazione all'annualità 2015, attribuiva gli utili conseguiti dalla società
Società_1 all'appellante Ricorrente_1, in quanto deteneva l'intero capitale sociale di essa;
e per tali ragioni, l'Ufficio aveva contestato al suddetto l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con correlate pretese fiscali e sanzioni.
Il contenzioso afferente alla società si è tuttavia concluso con l'annullamento delle contestazioni formalizzate a carico della stessa, disposto da questa Corte con la sentenza 985/2024 pronunciata il
28.10.2024; sentenza con la quale, in conformità con quanto statuito dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è stata esclusa, con motivazioni articolate cui si rimanda e che qui vengono ribadite, la sussistenza di fenomeni di esterovestizione della soc. Società_1.
Proprio tale sentenza è pervenuta ad irrevocabilità con il citato decreto della cassazione 28.10.2025 con il quale il giudizio è stato dichiarato estinto ex art. 380 bis c.p.c. (essendo evidentemente stati ravvisati profili di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso), a seguito del decorso del termine di giorni 40 senza che la parte ricorrente (l'Ufficio tributario) chiedesse la decisione del ricorso;
con effetti di sostanziale rinuncia. La caducazione delle contestazioni a carico della società Società_1 comporta inevitabilmente analoghi effetti con riferimento all'appellante Ricorrente_1 che di tale società deteneva, all'epoca dei fatti (2015) l'intero capitale sociale, essendo stati a lui addebitati gli utili asseritamente conseguiti dalla stessa;
e la necessaria connessione tra i due contenziosi è del resto confermata proprio dalla sospensione del processo in attesa della decisione della cassazione, cui lo stesso Ufficio aveva dato parere favorevole.
L'appello va dunque accolto.
Le spese vanno compensate, in ragione della complessità della vicenda sottoposta al vaglio della giustizia tributaria.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, accoglie l'appello e compensa le spese.