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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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28 agosto 2022
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Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, e' attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 . Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.
2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa.
3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica.
n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.
4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.
5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.
6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78 , e all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360 , calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennita' di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.
8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove piu' favorevole.
8-bis. Ai ((graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti)) e ai primi luogotenenti e ((qualifiche)) corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai ((graduati aiutanti e)) corrispondenti;
b) euro 350,00 ai ((sergenti maggiori aiutanti)) e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica ((di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti)) ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:
a) euro 250,00 ai ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.
8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno 2020;
b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno 2020;
c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno 2020.
2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa.
3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica.
n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.
4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.
5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.
6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78 , e all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360 , calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennita' di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.
8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove piu' favorevole.
8-bis. Ai ((graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti)) e ai primi luogotenenti e ((qualifiche)) corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai ((graduati aiutanti e)) corrispondenti;
b) euro 350,00 ai ((sergenti maggiori aiutanti)) e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica ((di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti)) ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:
a) euro 250,00 ai ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.
8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno 2020;
b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno 2020;
c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno 2020.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 126Provvedimento: Pubblicato il 25/01/2022 N. 00126/2022 REG.PROV.COLL. N. 01284/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2020, proposto da DA LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ; per l'annullamento del decreto di …Leggi di più...
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- violazione art. 41 della Carta di Nizza·
- cessazione della materia del contendere·
- eccesso di potere