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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1377/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15141/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250002416930214610535 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1115/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione ad adempiere n.20250002416930214610535 notificatogli da Società_1 S.R.L., in qualità di Concessionario per la riscossione del Comune di Napoli, dell'importo complessivo di € 348,71, relativo a TARI 2015.
A motivi deduce:
- nullita' dell'atto impugnato per assoluto deficit motivazionale per omessa notifica dell'accertamento esecutivo n.: 078699781495.
- nullita' del ruolo esattoriale sotteso all'atto impugnato per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Si sono costituite Napoli Obiettivo Valore e MUNICIPIA che hanno eccepito la legittimazione del Comune di Napoli in ordine alla prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Chiedono il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si è costituito anche il Comune di Napoli che ha dedotto la legittimità del proprio operato affermando l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata a.r., in data 21/12/2020, che non essendo stato impugnato ha determinato il consolidamento della pretesa.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa sostenendo che non era stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero le relate di notifica prodotte dimostrano che l'avviso di accertamento è stato notificato direttamente dal concessionario a mezzo posta, mediante immissione della cartolina in cassetta in data 21.12.2020, non avendo potuto il destinatario riceverla personalmente per via delle restrizioni dettate per la pandemia da covid-19.
L'avvenuta consegna al destinatario mediante immissione in cassetta ha perfezionato la notifica e, pertanto, l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato e, non essendo stato impugnato la pretesa si è consolidata e la prescrizione è stata interrotta, pertanto il ricorso è infondato.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite che liquida, per ciascuna di esse, in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15141/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250002416930214610535 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1115/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione ad adempiere n.20250002416930214610535 notificatogli da Società_1 S.R.L., in qualità di Concessionario per la riscossione del Comune di Napoli, dell'importo complessivo di € 348,71, relativo a TARI 2015.
A motivi deduce:
- nullita' dell'atto impugnato per assoluto deficit motivazionale per omessa notifica dell'accertamento esecutivo n.: 078699781495.
- nullita' del ruolo esattoriale sotteso all'atto impugnato per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Si sono costituite Napoli Obiettivo Valore e MUNICIPIA che hanno eccepito la legittimazione del Comune di Napoli in ordine alla prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Chiedono il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si è costituito anche il Comune di Napoli che ha dedotto la legittimità del proprio operato affermando l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata a.r., in data 21/12/2020, che non essendo stato impugnato ha determinato il consolidamento della pretesa.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa sostenendo che non era stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero le relate di notifica prodotte dimostrano che l'avviso di accertamento è stato notificato direttamente dal concessionario a mezzo posta, mediante immissione della cartolina in cassetta in data 21.12.2020, non avendo potuto il destinatario riceverla personalmente per via delle restrizioni dettate per la pandemia da covid-19.
L'avvenuta consegna al destinatario mediante immissione in cassetta ha perfezionato la notifica e, pertanto, l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato e, non essendo stato impugnato la pretesa si è consolidata e la prescrizione è stata interrotta, pertanto il ricorso è infondato.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite che liquida, per ciascuna di esse, in euro 200,00 oltre accessori di legge.