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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2543/2024 promossa da:
nata a Torino il 03.06.1970, Parte_1 Per_1 Per_2
e
, , nato a [...] il [...], Parte_2 Per_3 CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giulio Fumero che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_2
, , hanno esposto:
[...] Per_3 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in Faule (CN) il 24.09.2005, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte I, dell'anno
2005; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli , a Torino l'1.02.2008, e Persona_4 Persona_5
, a Torino il 26.07.2011;
[...]
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo innanzi al Presidente del Tribunale di
Cuneo in data 20.02.2014 e che la separazione è stata omologata con decreto del 03.03.2014, che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio dichiarando di nulla opporre.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 24.09.2005 in Faule da Parte_1
nata a Torino il 03.06.1970 e da e , nato a [...] il Per_1 Per_2 Parte_2 Per_3 CP_1
03.06.1962, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Faule al N. 1, parte I, dell'anno 2005 alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_4 Persona_5
genitori, ma vivranno stabilmente con la madre presso la quale avranno anche residenza anagrafica.
2) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le stesse verranno prese separatamente da entrambi i genitori a seconda dei rispettivi periodi di coabitazione con i figli.
3) Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni di vita dei figli, potrà vedere e secondo le modalità che i genitori avranno cura di Persona_4 Persona_5
concordare direttamente tra loro di volta in volta.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli:
- tre volte la settimana il pomeriggio con eventuale possibilità di cenare con loro;
- a weekend alternati il sabato e/o la domenica pomeriggio;
- durante le festività di Natale e Pasqua i genitori avranno cura di concordare le relative modalità di visita in modo che il padre in quei periodi possa trascorrere oltre a quelli già stabiliti alcuni pomeriggi con i figli.
4) Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile pari ad
Euro 600,00 (seicento/00), per titolo di contributo al mantenimento dei figli, tale determinata in considerazione della attuale situazione economica/patrimoniale dei coniugi, oltre a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, alle spese occorrenti ai figli ed in particolare alle spese mediche non coperte dal S.S.N., alle spese scolastiche (di ogni genere ed in particolare rette, tasse, libri, cancelleria, mensa, corsi anche parascolastici, gite ...), alle vacanze e/o ai corsi studio,
a quelle ricreative purché preventivamente concordate e successivamente documentate, nonché le spese sportive di ogni genere occorrenti ai figli (corsi, iscrizioni a circoli e/o competizioni, attrezzatura, abbigliamento, eventuali divise) anche queste purché preventivamente concordate e successivamente documentate.
6) L'abitazione ex coniugale sita in Faule (CN), Via San Marco n. 3, ora di proprietà esclusiva della
IG.ra , rimane a lei assegnata, insieme a tutto il mobilio ivi contenuto, quale Parte_1
genitore presso cui i figli hanno residenza e dimora abituale.
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere definito in sede di separazione i rapporti pagina 3 di 4 patrimoniali sorti dal coniugio e di avere adempiuto alle condizioni nn. 4 e 5 del verbale di separazione omologato, specificamente ad essi afferenti.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non rivendicare alcuna forma di contributo per il reciproco mantenimento.
9) Le parti si concedono, sin d'ora, il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei rispettivi passaporti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faule di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 23 ottobre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2543/2024 promossa da:
nata a Torino il 03.06.1970, Parte_1 Per_1 Per_2
e
, , nato a [...] il [...], Parte_2 Per_3 CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giulio Fumero che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_2
, , hanno esposto:
[...] Per_3 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in Faule (CN) il 24.09.2005, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte I, dell'anno
2005; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli , a Torino l'1.02.2008, e Persona_4 Persona_5
, a Torino il 26.07.2011;
[...]
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo innanzi al Presidente del Tribunale di
Cuneo in data 20.02.2014 e che la separazione è stata omologata con decreto del 03.03.2014, che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio dichiarando di nulla opporre.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 24.09.2005 in Faule da Parte_1
nata a Torino il 03.06.1970 e da e , nato a [...] il Per_1 Per_2 Parte_2 Per_3 CP_1
03.06.1962, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Faule al N. 1, parte I, dell'anno 2005 alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_4 Persona_5
genitori, ma vivranno stabilmente con la madre presso la quale avranno anche residenza anagrafica.
2) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le stesse verranno prese separatamente da entrambi i genitori a seconda dei rispettivi periodi di coabitazione con i figli.
3) Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni di vita dei figli, potrà vedere e secondo le modalità che i genitori avranno cura di Persona_4 Persona_5
concordare direttamente tra loro di volta in volta.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli:
- tre volte la settimana il pomeriggio con eventuale possibilità di cenare con loro;
- a weekend alternati il sabato e/o la domenica pomeriggio;
- durante le festività di Natale e Pasqua i genitori avranno cura di concordare le relative modalità di visita in modo che il padre in quei periodi possa trascorrere oltre a quelli già stabiliti alcuni pomeriggi con i figli.
4) Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile pari ad
Euro 600,00 (seicento/00), per titolo di contributo al mantenimento dei figli, tale determinata in considerazione della attuale situazione economica/patrimoniale dei coniugi, oltre a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, alle spese occorrenti ai figli ed in particolare alle spese mediche non coperte dal S.S.N., alle spese scolastiche (di ogni genere ed in particolare rette, tasse, libri, cancelleria, mensa, corsi anche parascolastici, gite ...), alle vacanze e/o ai corsi studio,
a quelle ricreative purché preventivamente concordate e successivamente documentate, nonché le spese sportive di ogni genere occorrenti ai figli (corsi, iscrizioni a circoli e/o competizioni, attrezzatura, abbigliamento, eventuali divise) anche queste purché preventivamente concordate e successivamente documentate.
6) L'abitazione ex coniugale sita in Faule (CN), Via San Marco n. 3, ora di proprietà esclusiva della
IG.ra , rimane a lei assegnata, insieme a tutto il mobilio ivi contenuto, quale Parte_1
genitore presso cui i figli hanno residenza e dimora abituale.
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere definito in sede di separazione i rapporti pagina 3 di 4 patrimoniali sorti dal coniugio e di avere adempiuto alle condizioni nn. 4 e 5 del verbale di separazione omologato, specificamente ad essi afferenti.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non rivendicare alcuna forma di contributo per il reciproco mantenimento.
9) Le parti si concedono, sin d'ora, il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei rispettivi passaporti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faule di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 23 ottobre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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