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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17173/2023 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI Parte_1
59 40033 CASALECCHIO DI RENO presso lo studio dell'Avv. FINARELLI ESTER che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 26.03.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/12/2023 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 06/04/2013 in BOLOGNA.
Dall'unione dei coniugi non nascevano figli.
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 14.07.2021, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 157/2023.
All'udienza del 26 marzo 2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provat a l a suss ist enza dei requisiti di cui all 'art . 3 n. 2) l ett. b) dell a L.
n. 898/1970 e succes sive modifi che.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile in data 06/04/2013 in BOLOGNA vivono separati sin dal 14.07.2021, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi in forza di sentenza n. 157/2023.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre un anno, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 06/04/2013 in BOLOGNA tra pagina 2 di 3 (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
[nata a [...] il [...]], iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, al n. 83, parte I, anno 2013 ;
2. DIC HIAR A che l a mogli e perde il cognom e del marito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasmet tere copia autenti ca dell a present e sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data 27 marzo 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17173/2023 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI Parte_1
59 40033 CASALECCHIO DI RENO presso lo studio dell'Avv. FINARELLI ESTER che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 26.03.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/12/2023 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 06/04/2013 in BOLOGNA.
Dall'unione dei coniugi non nascevano figli.
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 14.07.2021, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 157/2023.
All'udienza del 26 marzo 2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provat a l a suss ist enza dei requisiti di cui all 'art . 3 n. 2) l ett. b) dell a L.
n. 898/1970 e succes sive modifi che.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile in data 06/04/2013 in BOLOGNA vivono separati sin dal 14.07.2021, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi in forza di sentenza n. 157/2023.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre un anno, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 06/04/2013 in BOLOGNA tra pagina 2 di 3 (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
[nata a [...] il [...]], iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, al n. 83, parte I, anno 2013 ;
2. DIC HIAR A che l a mogli e perde il cognom e del marito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasmet tere copia autenti ca dell a present e sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data 27 marzo 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3