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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/02/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
dott. Luisa Mosna Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n. 34/2022 RGL promossa da
da
c.f. e p.i. Parte_1
, in persona del legale rappresentante signor P.IVA_1
, con sede legale in 39027 Curon Venosta (BZ), Parte_2
Frazione Resia 14, EN UM, c.f. C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in
[...]
39027 Curon Venosta (BZ), Frazione Resia, Via Nazionale 14,
, c.f. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Venosta (BZ) il 15.02.1962, residente in 39027 Curon Venosta
(BZ), Frazione Resia, Via Nazionale 14, tutti rappresentati e difesi giusta procure separate allegate alla comparsa di costituzione del 16.12.2020 dall'avv. Erwin TZ ed
1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
39028 Silandro (BZ), Via Principale 129
- appellanti -
contro
, c.f. , nata in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
il 13.10.1964 e residente in 36100 Vicenza (VI), Contrà Dei
Torretti 27 int. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina
Brusaferro del Foro di Padova, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al ruolo il giorno 23.10.2020, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore, sito in 35121 Padova (PD), Via Trieste
20
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 45/2022 di data 22.03.2022 -
retribuzione -
Causa decisa all'udienza del 20.12.2023 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori delle parti appellanti:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso ed in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
I. In via principale:
- rigettare, per i motivi sopra esposti, tutte le domande
2 avanzate in primo grado dalla SI.ra nei Controparte_1
confronti degli odierni appellanti;
II. In via istruttoria:
- stante la relativa esclusione in primo grado, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
3. Vero che alla SI , nell'ambito del Controparte_1
rapporto di lavoro con la società Parte_1
nel periodo lavorativo dal 25.05.2019
[...]
al 16.07.2019, è stata corrisposta integralmente la retribuzione per tutte le ore di lavoro prestate, incluse le ore di lavoro straordinario, queste ultime anche conguagliate con le ferie non godute? (Si mostrino al testimone i documenti nn. 6, 7, 8,9).
5. Vero che la SI , nell'ambito del Controparte_1
rapporto di lavoro con la società Parte_1
nel periodo lavorativo dal 25.05.2019
[...]
al 16.07.2019, e in particolare a partire dall'inizio di luglio 2019, ha litigato frequentemente con un'altra dipendente dell'albergo, la SI Parte_3
6. Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la società
nel periodo Parte_1
lavorativo dal 25.05.2019 al 16.07.2019, in particolare poco prima della metà di luglio 2019, si è verificata un'aspra lite tra la SI e la SI Controparte_1
e che in tale occasione la SI EN Parte_3
3 UM è intervenuta per separare le due lavoratrici?
7. Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con la
SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 12.07.2019 la SI CP_1
ha annunciato alla SI EN UM
[...]
la propria intenzione di rassegnare le dimissioni?
8. Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con la
SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 16.07.2019 la SI CP_1
ha abbandonato il proprio posto di lavoro presso la
[...]
società .? Parte_1
9. Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la società
durante tutto Parte_1
il periodo lavorativo dal 25.05.2019 al 16.07.2019, la
SI è stata trattata con rispetto dai titolari CP_1
della società datrice, al pari degli altri membri del personale della struttura alberghiera?
Si indicano come testi:
1. Parte_3 CP_2
2. DE TZ, Resia;
3. AN TZ, Resia.
III. In ogni caso:
- condannare la SI.ra alla restituzione di Controparte_1
tutte le somme corrisposte dagli odierni appellanti in
4 esecuzione della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Illustre Corte di Appello adita, rigettata ogni diversa e/o contraria istanza e/o deduzione, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- Respingere tutte le domande svolte dagli appellanti di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano come in epigrafe indicata n. 45/2022 pubblicata il 22.03.2022 per i motivi e le causali esposte in narrativa;
- Confermare la sentenza di primo grado come in epigrafe indicata n. 45/2022
pubblicata il 22.03.2022 in ogni suo ulteriore aspetto;
- Condannare l'appellante alla rifusione di tutte le spese e le competenze legali per i compensi di ambo i giudizi;
In via Istruttoria
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado e si rinnovano le istanze tutte già formulate in giudizio di primo grado.
- Si chiede che l'Ill.ma Corte Voglia ordinare l'esibizione delle contabili comprovanti i saldi delle contribuzioni spettanti alla
SInora in forza della sentenza nr. 45/2022. Controparte_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi e le eccezioni già dedotte in narrativa, oltre che per i motivi già
esposti in sede di primo grado, da intendersi qui integralmente
5 richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello dd. 20 settembre 2022
EN Parte_1
UM e proponevano impugnazione Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 45/2022 con cui era stato accertato il diritto della lavoratrice
[...]
all'inquadramento superiore, livello 6 Super, del CP_1
CCNL con conseguente condanna al Organizzazione_1
pagamento da parte degli odierni appellanti in solido tra loro al pagamento in favore della donna dell'importo di € 2.792,05,
oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive e TFR, nonché condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della lavoratrice;
inoltre il Tribunale con la Controparte_1
sentenza gravata, ritenuto giustificato il recesso della lavoratrice dal contratto di lavoro ha disposto la condanna di e Parte_1 Parte_2
UM EN in solido a pagare a , a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno per giustificato recesso dal contratto di lavoro, l'importo di € 3.676,88, oltre interessi legali dal 16/07/2019 al saldo;
nonché l'ulteriore condanna nei confronti solamente di a pagare a Parte_2 CP_1
, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito,
[...]
l'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della
6 sentenza al saldo;
ed infine , ai sensi dell'art. 91 cpc ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di gravame, gli odierni appellanti censurano in buona sostanza la pretesa erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado, ed in particolare in quanto avrebbe ritenuto “i testimoni di parte
resistente meno attendibili rispetto a quelli di parte ricorrente”,
Con la seconda censura Parte_1
e UM EN lamentano la
[...] Parte_2
mancata ammissione dei capitoli di prova n. 3,5,6,7,8 e 9,
dedotti nella memoria di costituzione in primo grado.
Il terzo motivo di appello riguarda un preteso improprio utilizzo della prova presuntiva, nonché un'asserita violazione del principio dell'onere della prova, dell'art. 40, D.lgs. n.
198/2006, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.
Si costituiva nel presente grado di giudizio
[...]
resistendo in fatto e in diritto alle censure formulate CP_1
dagli appellanti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dd. 20.12.2023, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima articolata censura gli appellanti lamentano
7 una pretesa errata valutazione sull'attendibilità dei testimoni di parte resistente che sarebbero stati giudicati “meno attendibili”
in base al fatto che rispettivamente socio e Controparte_3
dipendente degli odierni appellanti siano Controparte_4
anche figli dei resistenti e UM EN. Parte_2
Analoga errata valutazione riguarderebbe la teste Pt_3
giudicata totalmente inattendibile in quanto legata
[...]
alla ricorrente da motivi di inimicizia;
mentre con riguardo ai testi di parte ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che sia e Persona_1 CP_5 [...]
, anch'essi dipendenti degli odierni appellanti Persona_2
nello stesso periodo della “avevano in realtà motivi CP_1
di avversione e di ostilità” nei confronti dei loro datori di lavoro,
in quanto “delusi ed insoddisfatti del proprio posto di lavoro,
avendo criticato aspramente vitto, alloggio e gravosità della
prestazione lavorativa…”; nello specifico relativamente alla teste il Tribunale non avrebbe valutato che questa Persona_1
sarebbe una stretta amica della essendo emerso in CP_1
sede di istruttoria orale una particolare confidenza tra le due in quanto “..chiacchieravano spesso durante il lavoro, facevano
colazione insieme e si confidavano…”.
Inoltre gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe omesso di decidere in sentenza in merito alla domanda di parte ricorrente di espunzione della comunicazione della SI.ra allegata alla citazione testi di parte Parte_3
8 resistente, come emergerebbe dal verbale d'udienza dd.
16.06.2021 e che in ogni caso, tale comunicazione sarebbe stata trascurata al fine della decisione, omettendo qualsiasi motivazione in merito.
Infine gli appellanti criticano sul piano processuale, il fatto che le prove orali sono state assunte da un magistrato diverso rispetto al redattore della sentenza e che quest'ultimo si sarebbe “limitato a valutare le prove orali assunte sulla base dei
soli atti scritti della pregressa istruzione da altri condotta, in un
giudizio che dovrebbe essere ispirato al massimo dell'oralità,
della concentrazione e dell'immediatezza, ed in cui essenziale
risulta essere la coincidenza della persona del giudice che
assume le prove e decide la controversia, specialmente in casi,
come quello di specie, in cui tale decisione dipende
essenzialmente dalle prove orali”.
Il motivo di impugnazione non convince.
In ordine alla valutata inammissibilità della testimonianza resa da che nelle more del Testimone_1
procedimento di primo grado, e segnatamente in data
15.03.2021, è stato nominato socio della società in nome collettivo, odierna appellante, questa Corte rileva quanto segue.
La capacità a testimoniare dei soci si considera ammissibile esclusivamente con riferimento a quelle società
dotate di personalità giuridica, stante la relativa autonomia patrimoniale;
al contrario, negli altri casi, come quello di specie,
9 trattandosi di una società in nome collettivo, ed essendo il socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni societarie, questi risulta portatore di un interesse giuridico e non di mero fatto in relazione all'esito del giudizio. La ratio giustificatrice che sottende a tale limite è costituita dalla sussistenza di un interesse in capo al terzo tale da legittimarne la partecipazione al processo, volendo in tal modo escludere dall'esperimento della prova testimoniale tutti i soggetti terzi che a qualsiasi titolo potrebbero divenire parte del processo.
In ogni caso anche sotto il profilo dell'attendibilità e dell'inconferenza delle dichiarazioni rese sia da Testimone_1
che dal fratello , quest'ultimo in precedenza CP_4
dipendente della società appellante, risultano corrette le valutazioni operate a riguardo dal Tribunale;
invero deve essere evidenziata non solo la circostanza che entrambi sono figli degli appellanti e UM EN, ma che Parte_2
inoltre hanno tutti e due partecipato, sotto il profilo dell'apporto lavorativo, seppur in maniera diversa, alla società dei genitori;
non solo: dalle testimonianze rese emergono elementi tali che,
come correttamente giudicato dal Giudice di primo grado,
compromettono la credibilità di entrambi i testi , alla luce Tes_1
del quadro probatorio d'insieme, considerando che i restanti testimoni sono ex colleghi di lavoro della ricorrente, non parenti delle parti in causa ed indifferenti;
sul punto la contestazione degli appellanti per cui “tutti i testi di parte ricorrente
10 ( e ) Persona_1 CP_5 Persona_2
avevano in realtà motivi di avversione e di ostilità” nei loro confronti, non coglie nel segno.
In realtà quali ex dipendenti della struttura alberghiera hanno potuto constatare concretamente le condizioni lavorative all'interno dell'hotel nello stesso periodo in cui prestava la propria attività la , confermando tutti le loro CP_1
esperienze negative, la violazione degli obblighi di legge e contrattuali per quanto riguarda gli orari, le mansioni, l'alloggio che gli veniva messo a disposizione, nonché in generale il clima sussistente all'interno della struttura ricettizia sulle modalità
comportamentali tenute dai titolari nei confronti dei dipendenti,
quali l'atteggiamento “brusco e duro” tenuto nei loro confronti,
nonché la “gravosità delle prestazioni lavorative” che li ha determinati tutti a rassegnare le dimissioni, gravosità questa riconosciuta e giustificata dagli stessi appellanti quale
“circostanza” “che non può considerarsi straordinaria, trattandosi
di albergo sito in località turistica in piena stagione estiva” (cfr.
pag. 11 atto di impugnazione).
Si evidenzia inoltre che:
con riferimento agli orari di lavoro: solamente i figli degli appellanti hanno dichiarato che la ha svolto un CP_1
orario inferiore rispetto invece a quanto riferito dagli altri testimoni che hanno al contrario tutti confermato le deduzioni della ricorrente, indicando un orario di 12-13 ore;
11 con riferimento alle mansioni: entrambi i figli degli appellanti hanno affermato genericamente che la donna “faceva
un po' di tutto: lavava i piatti, in cucina pelava patate e aglio,
puliva i pavimenti, l'ho vista tagliare l'erba…” (così CP_3
) e che “aiutava un po' in cucina, ad esempio preparando le
[...]
patate, lavando l'insalata” (…) “non era molto in grado di fare
l'aiuto in cucina, si occupava solo delle cose più semplici. Non mi
ricordo che preparasse i contorni…” (così . Controparte_4
Quanto dichiarato dai testi , figli degli odierni Pt_1
appellanti, deve essere oggetto di valutazione secondo equo apprezzamento ai sensi dell'art. 116 cpc, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 37226/2021) per cui: ” quanto al rapporto di parentela, va rilevato che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n.
248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti
dall'art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito
un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni
rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude
che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in
concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal
giudice di merito … ai fini della verifica della maggiore o minore
attendibilità delle deposizioni stesse (Cassazione civile sez. VI,
04/01/2019, n. 98)”.;
Nel caso all'esame la minore attendibilità delle loro deposizioni emerge dalla genericità delle risposte, nonchè dalla
12 contraddittorietà delle stesse rispetto al quadro probatorio emerso complessivamente.
Anche Per quanto riguarda la teste la stessa Parte_3
non può essere valutato pienamente attendibile.
In primo luogo i rapporti tra la e la cerano Pt_3 CP_1
caratterizzati da forti tensioni circostanza questa riconosciuta dagli stessi appellanti che con la seconda censura criticano la mancata ammissione dei capitoli di prova n. 5, 6, 7 e 8 a conferma di tale inimicizia, nonché lamentano la mancata considerazione da parte del Tribunale della comunicazione via email, a cura della stessa in cui la donna dichiara, tra Pt_3
l'altro, di aver lavorato con l'appellata e che questa “si è
comportata molto male, una volta ha cercato di schiaffenggiarmi,
e una persona molto aggressiva…”
Inoltre la ha dichiarato che la avrebbe Pt_3 CP_1
lavorato in albergo “per poco tempo, dopo due o tre settimane da
quando ha iniziato ha detto che se ne sarebbe andata”, mentre al contrario emerge quale circostanza pacifica che l'appellata ha prestato la propria attività lavorativa presso la struttura alberghiera dal 25.05.2019 al 16.07.2019, e quindi per un periodo di quasi due mesi. Non solo la ha riferito in Pt_3
merito alle mansioni svolte dalla che quest'ultima CP_1
lavorava quale lavapiatti e che l'appellante la sostituiva nelle pulizie delle camere quando la aveva il giorno libero, Pt_3
aggiungendo che “Non l'ho mai vista fare altro”; tale
13 affermazione è smentita non solo da tutti gli altri testimoni compresi i figli dei titolari che hanno riconosciuto la molteplicità delle mansioni svolte dalla donna, ma anche dagli orari di lavoro, non essendo verosimile che dalle 9.00 alle 13.00
la potesse essere occupata esclusivamente con tale CP_1
attività.
Inoltre si aggiunge che la teste dipendente Persona_1
nell'estate 2019, presso la struttura alberghiera è ha riferito che: “… l'orario della ricorrente era praticamente infinito: iniziava
la mattina alle 7.00 / 7.30 e terminava alle 14.00 e anche più
tardi a volte;
poi riprendeva alle 18.00 e terminava verso le 22.30
/ 23.00” (…) “se mi si chiede quante volte a settimana la
ricorrente lavorasse anche oltre le 14 o riprendesse prima delle
18, dico che due o tre volte a settimana un tanto avveniva e in
quelle occasioni lavorava un paio d'ore in più e faceva sfalcio
dell'erba, pulizia parcheggio, lavare vetri, stendere biancheria.
(…) aveva un solo giorno di riposo, come tutti. Mi sembra che lei
avesse in genere il giovedì. Durante la settimana se la sig.ra
delle pulizie era libera, la sostituiva nella pulizia delle camere.” E
ancora, in ordine alle mansioni svolte dalla la teste CP_1
ha dichiarato: “lavava i piatti, le stoviglie, puliva i pavimenti e
teneva puliti tutti gli ambienti, la cella frigorifera, i piani cottura e
tutto quello che c'era in cucina;
aiutava i cuochi nel pelare le
patate, preparare il prezzemolo, lavare le verdure;
doveva
occuparsi delle immondizie. Si occupava del taglio dell'erba del
14 giardino e della casa di proprietà, puliva il parcheggio, teneva
pulito il terrazzo;
aiutava la sig.ra che puliva le camere a mettere
su le lavatrici e stendere la biancheria. ” (…) lavava CP_6
frutta e verdura e la tagliava all'occorrenza per la successiva
preparazione dei piatti a cura dei cuochi”.
Anche in relazione al comportamento disdicevole tenuto dal signor nei confronti della ed in Parte_2 CP_1
particolare a quanto descritto nel capitolo di prova n. 6 (“Vero
che da fine giugno il titolare umiliava la ricorrente sul posto di
lavoro: si rivolgeva a lei con parolacce;
la sovraccaricava di lavori
che era impossibile per lei svolgere contemporaneamente e poi la
riprendeva per non averli fatti. Le diceva: “sei un'insulsa, non sei
capace di fare nulla, sei una puttana”. Aveva delle esplosioni di
nervoso, che erano incontrollabili.”) la teste ha confermato che
“si comportava così solo nei confronti della ricorrente;
ci sono
stati un paio di episodi anche con me.”
La ha anche confermato che , apostrofava la Per_1 Parte_2
con epiteti quali: “Sei una puttana, una ladra, una CP_1
troia, vuoi scopare o vuoi andare a letto con altri uomini” e che la minacciava dicendole: “ non troverai mai lavoro a Merano e nei
dintorni fino a quando sarò vivo”; ha dichiarato altresì “che il
titolare non faceva attenzione a dove lanciava le stoviglie sporche
e che può essere capitato che abbia urtato la ricorrente;
non
posso confermare che abbia colpito col getto della canna
dell'acqua la ricorrente.” “ricordo però che il titolare mandava la
15 ricorrente fuori a pulire il parcheggio e terrazzo anche quando
pioveva.”
Con riguardo alla pretesa inattendibilità della teste sulla Per_1
base di asserite contraddizioni circa quanto riferito dalla donna in udienza, rispetto a quanto descritto in una nota scritta indirizzata al legale di parte appellata, ed in particolare che: “…
il signor (…) le buttava sul lavandino le pentole anche Pt_1
colpendola con queste sulle braccia” (cfr. allegato dd.
22.10.2020) – non coglie nel segno, non sussistendo alcuna contraddizione, rimanendo le affermazioni della coerenti Per_1
tra loro nel descrivere i comportamenti al limite del maltrattamento subiti dalla da parte di CP_1 [...]
. Parte_2
Anche la teste che ha lavorato presso la CP_5
medesima struttura per circa 10/15 giorni, tra il mese di maggio e giugno 2019, ha confermato che l'appellante prestava servizio dalle ore 8:00 fino alle ore 15:00-16:00, per poi riprendere alle ore 18:00-18:30, fino alle ore 23:00-24:00 e che alla lavoratrice, come peraltro agli altri dipendenti veniva concesso un pomeriggio di riposo a settimana, di due, tre ore,
pomeriggio questo che veniva deciso di settimana in settimana dai datori di lavoro.
Infatti la testimone ha dichiarato: ”io incominciavo a lavorare
alle 7 di mattina fino alle 10,30 / 11,00 quando sparecchiavo i
tavoli. A quell'ora facevo colazione con qualcosa da mangiare che
16 avevo comprato fuori. La SI incominciava un po' più CP_1
̀ tardi di me, ossia verso le otto, ossia quando si iniziava a
sparecchiare i tavoli e si incominciava a lavare i piatti. Alle undici
io staccavo per due ore, mentre la ricorrente rimaneva là a
sbucciare le patate, le carote a preparare il pranzo. Ricordo che
faceva giusto dieci minuti di stacco. Io rientravo verso le 12,30 /
13,00 e facevo da cameriera per il pranzo e da barista. Verso le
due io sparecchiavo e pulivo la sala con la scopa. Nel frattempo
non staccava, aveva da fare altre preparazioni, da pulire i CP_1
piatti e la cucina. Ricordo che la ricorrente era piena di lavoro e
spesso non riusciva neanche a sedersi per mangiare. e CP_1
erano altresì impegnate a stendere la biancheria. La Pt_3
ricorrente si fermava il pomeriggio, verso le 15,00 / le 16,00. Si
fermava per due ore, perché il pomeriggio si iniziava a cenare
alle 18,00 / 18,30. Anche per la cena , unica assistente in CP_1
cucina, aiutava ad impiattare ed a preparare i piatti. Era un
albergo di un certo livello e le pietanze erano elaborate, ad
esempio elaborati. Per questo, c'era tantissimo lavoro. Io finivo
alle 23,00 o a mezzanotte. La ricorrente finiva di lavorare insieme
a me o poco prima.” (…) “Non esisteva giorno libero. Almeno
quando ci sono stata io, veniva concesso riposo solo in un
pomeriggio a caso della settimana, quando non c'era tanta gente
o il tempo era bruttino. Nulla era programmato e si trattava di
due - tre ore. La sera, ovviamente, si riprendeva a lavorare”.
17 Inoltre in merito alla domanda “vero che nel periodo 25 Maggio
2019 - 16 Luglio 2019 la Ricorrente ogni giorno si è occupata
della pulizia ed igienizzazione del magazzino e delle celle
frigorifere, ove era tenuta a sistemare i materiali di consumo e gli
alimenti, della divisione e del trasporto dei rifiuti, dello sfalcio
dell'erba, non solo nelle aree di pertinenza della struttura
alberghiera, ma anche nel cortile dell'abitazione dei titolari, della
cura dei giardini, della pulizia delle terrazze e dei parcheggi,
della pulizia delle camere dell'albergo, dell'attività ̀ di cucina?”,
la testimone ha risposto:
“confermo il capitolo di prova. Ricordo che la lavastoviglie rimase
rotta per alcuni giorni e, prima che fosse riparata, la ricorrente
lavava a mano pentole, tegami, circa 200 piatti. Ricordo che in
struttura c'era gente. Ricordo che sistemava gli alimenti nella
cella frigorifero ed anche io, come , venivo mandata lì a CP_1
prendere prosciutto o altre cose necessarie per la colazione.
Confermo che la ricorrente si occupava anche dei rifiuti, secondo
le regole della raccolta differenziata. Fuori alla struttura, nella
parte opposta rispetto all'ingresso, ho visto la ricorrente
occuparsi del prato. I titolari abitavano in una villa dall'altra
parte e non so se la ricorrente si sia occupata anche di quegli
spazi. Non so se la ricorrente si sia occupata anche della pulizia
delle camere. Quando staccava, andava l'altra ragazza a CP_1
fare le pulizie della cucina.”
18 Anche la testimonianza di , occupato Persona_2
presso l'hotel degli appellanti per soli quattro giorni, dal 14 al
19 giugno 2019 ha dato ulteriore riscontro a quanto descritto da parte appellata. In particolare l'uomo ha sostanzialmente confermato gli orari di lavoro svolti dalla così come CP_1
dedotti dalla donna: “io cominciavo a lavorare la mattina alle 7
meno un quarto e la ricorrente era già lì,in cucina. La vedevo
lavare per terra. Io lavoravo la mattina fino alle 11,00 circa, nel
frattempo la ricorrente era sempre lì intenta a svolgere i suoi
compiti. Io poi riattaccavo dopo 40 - 50 minuti, per il pranzo, e
finivo intorno alle 14,30, massimo 15,00. Confermo che la
SI lavorava sino alle 16,00, per poi ricominciare CP_1
intorno alle 18,00 - 18,30. Io finivo alle 22,30 - 23,00 e ricordo
che la SI era ancora lì a lavare. Le pentole ed i piatti erano
infatti parecchi”
Così come per quanto riguarda le mansioni svolte dalla il teste ha confermato che questa si occupava della CP_1
pulizia ed igienizzazione sia del magazzino che delle celle frigorifere, sistemando i diversi alimenti, nonché della divisione e trasporto dei rifiuti, del taglio dell'erba anche oltre le zone di pertinenza dell'hotel; inoltre puliva le terrazze, i parcheggi, le camere degli ospiti, aiutando anche nell'attività di cucina;
in particolare alla domanda: “vero che la SInora Controparte_1
venne occupata come lavapiatti, adibita alla preparazione dei
contorni, alle operazioni di lavorazione di frutta e verdura,
19 incluse pulitura, calibratura, sgusciatura, pelatura,
denocciolatura, taglio, cubettatura, operando anche quale aiuto
cuoco?” Il testimone ha confermato integralmente il capitolo di prova. Aggiungendo che: ”Ad esempio, la vedevo sbucciare le
patate, aiutare nella preparazione dei piatti, sostanzialmente
faceva un po' di tutto.
In cucina, oltre alla SI, c'era lo chef, che era anche il titolare,
ed il figlio dello chef.”
Il teste ha altresì riferito dei tentativi di Persona_2
approccio fisico di con la “..ricordo Parte_2 CP_1
che aveva atteggiamenti di approccio fisico alla Parte_2
ricorrente, quando quest'ultima lavorava in cucina. Ho
personalmente visto il signore palpeggiare la ricorrente
avvicinarsi in modo non normale. Lei cercava di allontanarsi,
ovviamente. Ricordo che il SInor metteva un braccio Pt_1
intorno alla ricorrente e avvicinava la mano al suo seno. Il signor
aveva questo approccio solo con ” Pt_1 Controparte_1
E ancora: “Per il periodo in cui sono stato lì a lavorare, non ho
avuto conoscenza di un tentativo di rapporto sessuale da parte
del . Posso però riferire che quest'ultimo aveva un modo di Pt_1
fare brusco, ad esempio quando lasciava le pentole che dovevano
essere lavate alla ricorrente”.
Ne consegue che le testimonianze assunte in primo grado conferiscono pieno riscontro a quanto sostenuto dalla non potendo essere accolta la contestazione degli CP_1
20 appellanti in ordine all'asserita inattendibilità di tutti i testi di controparte che avrebbero “reso dichiarazioni oltremodo
contraddittorie, specialmente in merito agli orari di lavoro
osservati dalla SI.ra , non essendoci perfetta CP_1
corrispondenza sull'orario mattutino iniziale e finale (“secondo
la teste , l'appellata “iniziava la mattina alle 7:00/7:30 e Per_1
terminava alle 14:00”; secondo la teste “La CP_5
SI incominciava un po' più tardi di me, ossia verso le CP_1
8:00 (…) La ricorrente si fermava il pomeriggio, verso le
15:00/16:00”; secondo il teste : “io Persona_2
cominciavo a lavorare alle 7 meno un quarto e la ricorrente era
già lì in cucina (…) Confermo che la SI lavorava CP_1
sino alle 16:00”)
In realtà i testimoni hanno confermato che l'orario di lavoro abitualmente osservato dalla era di almeno 12-13 ore, per sei giorni a settimana (e non 5 e mezzo come previsto dal CCLN
applicato), conferendo pieno sostegno a quanto dedotto da parte appellante;
anche le competenze e la versatilità della che è stata impiegata dagli appellanti in attività CP_1
diversificate (addetta ai servizi mensa, aiuto in cucina nella preparazione dei cibi, addetta alla pulizia dei locali cucina e delle attrezzature, impiegata nel taglio dell'erba, nella pulizia delle terrazze, nonchè delle camere per gli ospiti dell'hotel)
consentono di ritenere corretto l'inquadramento nella qualifica
21 6° livello super, in luogo del 7° livello in cui è stata inquadrata,
così come statuito dal giudice di primo grado.
In merito alla contestazione circa l'omessa motivazione da parte del Tribunale sulla richiesta di espunzione della comunicazione della la Corte precisa quanto segue: Pt_3
Trattasi di un'email dd. 13.04.2021 in cui Parte_3
afferma di aver lavorato in qualità di cameriera ai piani insieme alla ricorrente, dichiarandosi soddisfatta del trattamento ricevuto dai proprietari dell'hotel; con riferimento alla collega riferisce che questa si sarebbe comportata “molto CP_1
male, una volta ha cercato di schiaffeggiarmi” e che sarebbe
”una persona molto aggressiva”, nonché avrebbe “sempre creato
problemi in albergo”. Tale comunicazione conferma quanto dichiarato dalla anche in sede di escussione Pt_3
testimoniale, andando a corroborare che la donna nutriva un forte risentimento nei confronti della ex collega e che pertanto le relative dichiarazioni non possono che risultare inattendibili,
posto che è l'unica voce all'interno del coro dipendenti a descrivere una situazione lavorativa rosea, rispetto al resto dei lavoratori.
Infine per quanto riguarda la critica riferita alla circostanza che il Giudice dell'assunzione delle prove orali sia una persona diversa rispetto a colui che ha redatto la sentenza si rileva come nel rito del lavoro, non è necessario, a differenza del processo penale, procedere alla rinnovazione delle prove.
22 Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la mancata ammissione dei capitoli di prova n.
3,5,6,7,8 e 9, dedotti nel giudizio di primo grado.
La censura non è fondata.
Come correttamente già disposto dal Tribunale con ordinanza dd.19.01.2021, questa Corte rileva, in ordine a ciascun capitolo, le seguenti considerazioni:
Capitolo n. 3 “Vero che alla SI nell'ambito del Pt_5
rapporto di lavoro con la società ., nel periodo Parte_1
lavorativo dal 25.05.2019 al 16.07.2019, è stata corrisposta
integralmente la retribuzione per tutte le ore di lavoro prestate,
incluse le ore di lavoro straordinario, queste ultime anche
conguagliate con le ferie non godute?”
Si conferma che il capitolo n. 3 è valutativo in quanto il teste dovrebbe esprimere il proprio giudizio con riguardo al pagamento integrale della retribuzione valutandone la relativa correttezza in ordine sia al lavoro straordinario, sia alla correttezza o meno con le ferie non godute;
in ogni caso,
potendo essere oggetto di CTU, il capitolo risulta funzionale a sopperire una carenza probatoria;
capitolo n. 5 “Vero che la SI nell'ambito del rapporto Pt_6
di lavoro con la società , nel periodo lavorativo Parte_1
dal 25.05.2019 al 16.07.2019, e in particolare a partire
dall'inizio di luglio 2019, ha litigato frequentemente con un'altra
dipendente dell'albergo, la SI ?” Parte_3
23 Si conferma che il capitolo 5 è irrilevante ed inconferente, anzi conferma la sussistenza di un'inimicizia tra la teste e la Pt_3
circostanza questa che va a corroborare il giudizio CP_1
del Tribunale sulla mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese dalla Pt_3
Capitolo n. 6 “Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la
società ., nel periodo lavorativo dal 25.05.2019 Parte_1
al 16.07.2019, in particolare poco prima della metà di luglio
2019, si è verificata un'aspra lite tra la signor e la SI CP_7
e che in tale occasione la SI EN Parte_3
UM è intervenuta per separare le due lavoratrici?”.
Anche per il capitolo n. 6 valgono le considerazioni svolte per il capitolo n. 5.
Capitolo n. 7 “Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con la SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 12.07.2019 la SI ha Controparte_1
annunciato alla SI EN UM la propria intenzione di rassegnare le dimissioni?”
Anche per questo capitolo valgono le considerazioni svolte per il capitolo n. 5.
Capitolo n. 8 “Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con
la SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 16.07.2019 la SI ha Controparte_1
abbandonato il proprio posto di lavoro presso la società
” Parte_1
24 Anche per questo capitolo valgono le considerazioni svolte per il capitolo n. 5.
Capitolo n. 9 “Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la
società ., durante tutto il periodo lavorativo dal Parte_1
25.05.2019 al 16.07.2019, la SI è stata trattata CP_1
con rispetto dai titolari della società datrice, al pari degli altri
membri del personale della struttura alberghiera?”.
Il capitolo risulta inammissibile, in quanto valutativo per il teste che dovrebbe esprimere un giudizio discrezionale sulle modalità
di gestione del personale da parte dei datori di lavoro, giudizio questo riservato all'organo giudicante.
In ogni caso la mancata ammissione dei capitoli sopra descritti,
pienamente condivisa da questa Corte, non rileva al fine di contestare il ragionamento del Tribunale, posto che l'inimicizia tra le due donne rappresenta circostanza pacifica ed acquisita,
su cui lo stesso Giudice di primo grado ha basato il proprio percorso motivazionale.
Circostanza pacifica è costituita anche dalla volontà della di dimettersi, come effettivamente accaduto in data Per_3
16.07.2019.
Infine si rileva che le risultanze istruttorie hanno pienamente provato quanto sostenuto dalla ricorrente, sia in ordine alla ricorrenza della giusta causa del licenziamento della donna,
nonché in relazione alla violazione da parte degli odierni appellanti degli obblighi di legge e contrattuali, per quanto
25 riguarda l'esatto inquadramento della dipendente correlato alle prestazioni lavorative effettivamente svolte dalla CP_1
nonché l'orario di lavoro, anche straordinario, prestato, con conseguente diritto alle differenze retributive;
infine risultano altrettanto provate le condotte irrispettose della dignità della lavoratrice dipendente.
Gli appellanti sostengono inoltre che proprio l'ammissione dei capitoli di prova n. 5 e n. 9 avrebbero loro consentito l'accertamento della mancanza dei comportamenti vessatori denunciati da controparte, in quanto le reali motivazioni che hanno determinato la a recedere anticipatamente CP_1
dal rapporto di lavoro sarebbero costituite dalle forti tensioni con la collega Un tanto troverebbe conferma sia Parte_3
da quanto espressamente segnalato da parte appellata nel modulo di recesso trasmesso al proprio datore di lavoro che alla voce “Tipo comunicazione” ha indicato la dicitura “Dimissioni
Volontarie” e non quella “Giusta Causa”, (che invece “la
lavoratrice avrebbe invece potuto selezionare attraverso il
sistema di inoltro telematico previsto dalla vigente normativa”),
sia le dichiarazioni rese da la quale all'udienza Parte_3
dd. 16.06.2021 ha riferito sulle volontà espresse dalla
“(…) dopo due o tre settimane da quando ha iniziato CP_1
ha detto che se ne sarebbe andata”.
26 In realtà l'assunto degli appellanti non coglie nel segno, alla luce delle considerazioni sviluppate nell'esame del primo motivo di impugnazione.
Il recesso anticipato della lavoratrice dal contratto di lavoro stagionale è pienamente legittimo, essendo stato risolto dalla donna in quanto sussistevano motivi di gravità plurimi, dalle molestie, allo sfruttamento del lavoro della dipendente, che risultava occupata per oltre 12 ore al giorno, senza percepire adeguata retribuzione corrispondente all'impegno profuso.
Recesso pertanto legittimo che comporta il diritto per la alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto CP_1
dagli appellanti a titolo di mancato preavviso nel cedolino paga di luglio 2019, ossia l'importo di euro 857,94.-.
Infine si evidenzia che l'art. 50 del CCNL applicato, prevede l'obbligo di preavviso solamente in relazione ai contratti a tempo indeterminato: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso
all'altra parte (…) La comunicazione di recesso, senza preavviso,
da parte del datore di lavoro può avvenire per qualunque causa
che giustifichi il licenziamento in tronco…”
Ne consegue pertanto l'erroneità della prospettazione offerta dagli appellanti, posto che alla luce di tale disposizione spettava in ogni caso alla lavoratrice il diritto alla trattenuta del preavviso.
Con la terza censura gli appellanti lamentano la pretesa
27 violazione degli artt. 40 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente applicato il regime probatorio di cui all'art. 40 del D.lgs 198/2006, considerando equiparate le molestie denunciate dalla alle discriminazioni di CP_1
genere, di cui all'art. 26 del medesimo decreto. Tale regime consente alla vittima di discriminazioni, quale conseguenza dell'appartenenza di genere, di provare i comportamenti discriminatori attraverso presunzioni, e quindi fornendo al giudice elementi di fatto, precisi e concordanti, idonei a far presumere la sussistenza nel caso concreto di condotte discriminatorie basate sul sesso.
Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che le dichiarazioni del teste integrassero Persona_2
“elementi chiari, precisi e concordanti da cui derivare la
dimostrazione presuntiva che il SI. avrebbe posto in essere Pt_1
molestie sessuali nei confronti della SI.ra . CP_1
Gli appellanti lamentano altresì che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto come provato in via presuntiva il danno non patrimoniale determinato dai pretesi comportamenti discriminatori, sottolineando che il danno non può essere considerato in re ipsa, dovendo essere allegato e provato dal danneggiato medesimo, quale “radicale cambiamento di vita, in
un'alterazione della personalità e in uno sconvolgimento
dell'esistenza del soggetto”; la non avrebbe, a detta CP_1
28 degli appellanti, in sede di ricorso di primo grado, fornito la necessaria allegazione del danno che “deve essere circostanziata
e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere
affermazioni di carattere generico ed astratto” e nemmeno
“neppure specificamente allegato l'incidenza negativa delle
asserite condotte vessatorie sugli aspetti dinamico-relazionali e
sulle attività quotidiane della sua vita.”
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Invero correttamente il giudice di primo grado, alla luce del quadro probatorio emerso, ha applicato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che equipara alle
“discriminazioni di genere” anche le molestie sessuali, come disposto espressamente all'art. 26 (”Sono considerate come
discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.”); tale equiparazione comporta la conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 40
del medesimo Codice che testualmente prevede: “Quando il
ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi,
all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti,
29 patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta
al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.” Un tanto premesso, nel caso all'esame era che avrebbe dovuto provare l'insussistenza delle Parte_2
condotte discriminatorie di cui veniva accusato dalla lavoratrice
CP_1
Invero l'istruttoria di causa ha confermato quanto denunciato dalla donna e in particolare le dichiarazioni del teste
, che contrariamente a quanto sostenuto dagli Persona_2
appellanti non si è affatto contraddetto nelle proprie affermazioni;
invero lo stesso ha riferito di aver assistito personalmente a comportamenti molesti e reiterati tenuti da nei confronti della “Ho personalmente CP_8 CP_1
visto il signore palpeggiare la ricorrente o avvicinarsi in modo non
normale. Lei cercava di allontanarsi, ovviamente. Ricordo che il
sig. metteva un braccio intorno alla ricorrente e avvicinava Pt_1
la mano al suo seno.” (…) In ogni caso, ricordo che Parte_2
aveva atteggiamenti di approccio fisico alla ricorrente, quando
quest'ultima lavorava in cucina.”; mentre non ha potuto dichiarare nulla in merito ad un episodio specifico correlato al capitolo di prova n. 5 (“dica il Teste se alla fine del mese di
giugno 2019 il SInor , poco dopo la mezzanotte, Parte_2
tentò di approcciare sessualmente la SInora Controparte_1
raggiungendola nella camera occupata da questa al terzo piano
della struttura ricettiva, e la Lavoratrice rifiutò le avances”), in
30 quanto era stato alloggiato ”in un seminterrato, mentre la
ricorrente dormiva al terzo piano.
In ordine poi a quanto dichiarato dalla teste Parte_3
che ha invece categoricamente negato gli approcci a sfondo sessuale di nei confronti della dipendente Parte_2
(“Questo non è vero. Lei aveva la camera vicino a me e non ho
mai visto salire in quel piano. Io sono sempre stata trattata Pt_1
con rispetto, anche dopo che la ricorrente è andata via” (…) “Non
ho mai visto episodi del genere, anche io sono sempre stata
trattata con rispetto. (…) Non ho mai visto episodi del genere.”),
la Corte rinvia a quanto già espresso sulla inattendibilità della teste legata da una profonda inimicizia con la ricorrente. Pt_3
Alla luce di quanto sopra devono ritenersi acquisiti elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere provate, in mancanza di attendibili contestazioni e prove di segno opposto da parte dell'appellante, le dedotte reiterate molestie sessuali.
La è stata destinataria di attenzioni indesiderate e di CP_1
approcci sessuali fisici da parte del datore di lavoro
[...]
, che forte della sua posizione gerarchica nei confronti Parte_2
della donna, agli espressi rifiuti della stessa, ha reagito con violenza verbale, diventando la donna vittima di vere e proprie umiliazioni;
invero lo stesso ha minacciato la Parte_2
dipendente avvertendola che non avrebbe trovato un altro lavoro in caso di licenziamento dalla struttura turistica “
[...]
[...] (“non troverai mai lavoro a Merano e nei dintorni fino Org_2
a quando sarò vivo …”; cfr. testimonianza di . Persona_1
Le reiterate molestie poste in essere da , Parte_2
minacciose e oltraggiose dell'essere donna, lesive dei confini personali, hanno costituito inevitabile causa di malessere sul luogo di lavoro, sottraendo tranquillità alla lavoratrice, un tanto anche in violazione dell'obbligo sussistente in capo al datore di lavoro di tutela dell'integrità psico-fisica dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2087cc., nonché dell'art. 2049 cc.
Invero l'art. 2087 c.c., supportato del disposto dell'art. 41, 2°
comma, Cost., impone al datore di lavoro di approntare le misure di sicurezza indispensabili alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ed inoltre di predisporre ogni tipo di accorgimento necessario al fine di tutelare la personalità morale del dipendente medesimo;
pertanto, addirittura nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza di molestie sessuali perpetrate da un dipendente a danno di un altro, è tenuto,
secondo lo schema della "massima sicurezza fattibile", a mettere in atto tutto il necessario per impedire il reiterarsi delle molestie.
Ne consegue che se è lo stesso datore di lavoro a tenere condotte di molestia e/o abuso nei confronti del dipendente, la responsabilità deve essere oggetto di un giudizio più severo,
nell'ottica della volontà stessa del legislatore.
32 Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità “In fattispecie
di molestie sessuali, la liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale può essere effettuata sulla base di criteri che
alludono esplicitamente, in particolare, per ciò che riguarda il c.d.
danno morale da reato, alla odiosità della condotta lesiva,
connessa allo stato di soggezione economica della vittima e, per
quanto concerne il c.d. danno esistenziale, al clima di
intimidazione creato all'interno dell'ambiente lavorativo dal
comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle
relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice in
conseguenza di esso.” (Cass. 19/5/2010 n. 12318).
Nel caso concreto risulta corretta la liquidazione del danno, così
come operata dal giudice di primo grado.
Invero innanzitutto le condotte tenute da Parte_2
rientrano astrattamente nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 609bis c.p., aggravate dall'art. 61 n.11 c.p., e, in ogni caso,
risulta confermato che tali comportamenti chiaramente a sfondo sessuale hanno violato la dignità stessa della dipendente, e hanno alterato il clima lavorativo, trasformandolo in un contesto umiliante ed ostile per la stessa CP_1
ha in tal modo, approfittando del suo ruolo di Parte_2
datore di lavoro, abusato del proprio potere, pretendendo che la donna assecondasse le sue richieste a sfondo sessuale e le sue avances, e reiterando tali comportamenti, nella convinzione di rimanere comunque impunito.
33 Pertanto, se è ben vero che il danno non può considerarsi in re ipsa, e quindi solo in base alla sussistenza della condotta illecita, tuttavia, nel caso all'esame, alla luce delle circostanze concrete in cui tali condotte sono state poste in essere, e segnatamente il luogo di lavoro e contemporaneamente anche di dimora della donna, dello stato di subordinazione e soggezione della medesima che non le hanno permesso di difendersi adeguatamente, e che l'hanno costretta all'abbandono del posto di lavoro, condizionandola nelle scelte lavorative, il pregiudizio sofferto dalla stessa, conseguente al discredito causato dalle molestie reiterate, deve ritenersi provato.
Per quanto sopra esposto l'appello non è fondato e deve essere disatteso, con conseguente condanna di e Parte_7 Parte_2
UM EN in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della controversia è individuato nello scaglione di riferimento (valore compreso tra € 5.201,00.- ad € 26.000,00.-),
sulla base del decisum, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, non svolta nel presente grado di giudizio. A parte appellata vengono pertanto liquidati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, così come novellato con D.M. n. 147 del 13.08.2022, i seguenti compensi: €
1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per quella
34 introduttiva ed € 1.911,00.- per quella decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.966,00.- per compensi, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge, da distrarre a favore del procuratore di dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
Si dà atto che per mero errore materiale nel
dispositivo non sono stati inseriti i nominativi degli
appellanti, rispettivamente e UM Parte_2
EN, quali condannati in solido con
[...]
sia al pagamento in favore di Parte_7
delle spese del presente grado, sia al Controparte_1
versamento, in solido tra loro, ai sensi del co. 1-quater
dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_7
, con ricorso in appello depositato in data Controparte_1
22.09.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n.
45/2022 dd. 22.03.2022,
35 disattende
l'appello,
condanna
l'appellante a Parte_7
rifondere a parte appellata le spese del Controparte_1
presente giudizio d'appello, che liquida in € 3.966,00.- per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 20.12.2023.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott.ssa Luisa Mosna
Il Funzionario Giudiziario
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
dott. Luisa Mosna Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n. 34/2022 RGL promossa da
da
c.f. e p.i. Parte_1
, in persona del legale rappresentante signor P.IVA_1
, con sede legale in 39027 Curon Venosta (BZ), Parte_2
Frazione Resia 14, EN UM, c.f. C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in
[...]
39027 Curon Venosta (BZ), Frazione Resia, Via Nazionale 14,
, c.f. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Venosta (BZ) il 15.02.1962, residente in 39027 Curon Venosta
(BZ), Frazione Resia, Via Nazionale 14, tutti rappresentati e difesi giusta procure separate allegate alla comparsa di costituzione del 16.12.2020 dall'avv. Erwin TZ ed
1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
39028 Silandro (BZ), Via Principale 129
- appellanti -
contro
, c.f. , nata in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
il 13.10.1964 e residente in 36100 Vicenza (VI), Contrà Dei
Torretti 27 int. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina
Brusaferro del Foro di Padova, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al ruolo il giorno 23.10.2020, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore, sito in 35121 Padova (PD), Via Trieste
20
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 45/2022 di data 22.03.2022 -
retribuzione -
Causa decisa all'udienza del 20.12.2023 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori delle parti appellanti:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso ed in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
I. In via principale:
- rigettare, per i motivi sopra esposti, tutte le domande
2 avanzate in primo grado dalla SI.ra nei Controparte_1
confronti degli odierni appellanti;
II. In via istruttoria:
- stante la relativa esclusione in primo grado, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
3. Vero che alla SI , nell'ambito del Controparte_1
rapporto di lavoro con la società Parte_1
nel periodo lavorativo dal 25.05.2019
[...]
al 16.07.2019, è stata corrisposta integralmente la retribuzione per tutte le ore di lavoro prestate, incluse le ore di lavoro straordinario, queste ultime anche conguagliate con le ferie non godute? (Si mostrino al testimone i documenti nn. 6, 7, 8,9).
5. Vero che la SI , nell'ambito del Controparte_1
rapporto di lavoro con la società Parte_1
nel periodo lavorativo dal 25.05.2019
[...]
al 16.07.2019, e in particolare a partire dall'inizio di luglio 2019, ha litigato frequentemente con un'altra dipendente dell'albergo, la SI Parte_3
6. Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la società
nel periodo Parte_1
lavorativo dal 25.05.2019 al 16.07.2019, in particolare poco prima della metà di luglio 2019, si è verificata un'aspra lite tra la SI e la SI Controparte_1
e che in tale occasione la SI EN Parte_3
3 UM è intervenuta per separare le due lavoratrici?
7. Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con la
SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 12.07.2019 la SI CP_1
ha annunciato alla SI EN UM
[...]
la propria intenzione di rassegnare le dimissioni?
8. Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con la
SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 16.07.2019 la SI CP_1
ha abbandonato il proprio posto di lavoro presso la
[...]
società .? Parte_1
9. Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la società
durante tutto Parte_1
il periodo lavorativo dal 25.05.2019 al 16.07.2019, la
SI è stata trattata con rispetto dai titolari CP_1
della società datrice, al pari degli altri membri del personale della struttura alberghiera?
Si indicano come testi:
1. Parte_3 CP_2
2. DE TZ, Resia;
3. AN TZ, Resia.
III. In ogni caso:
- condannare la SI.ra alla restituzione di Controparte_1
tutte le somme corrisposte dagli odierni appellanti in
4 esecuzione della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Illustre Corte di Appello adita, rigettata ogni diversa e/o contraria istanza e/o deduzione, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- Respingere tutte le domande svolte dagli appellanti di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano come in epigrafe indicata n. 45/2022 pubblicata il 22.03.2022 per i motivi e le causali esposte in narrativa;
- Confermare la sentenza di primo grado come in epigrafe indicata n. 45/2022
pubblicata il 22.03.2022 in ogni suo ulteriore aspetto;
- Condannare l'appellante alla rifusione di tutte le spese e le competenze legali per i compensi di ambo i giudizi;
In via Istruttoria
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado e si rinnovano le istanze tutte già formulate in giudizio di primo grado.
- Si chiede che l'Ill.ma Corte Voglia ordinare l'esibizione delle contabili comprovanti i saldi delle contribuzioni spettanti alla
SInora in forza della sentenza nr. 45/2022. Controparte_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi e le eccezioni già dedotte in narrativa, oltre che per i motivi già
esposti in sede di primo grado, da intendersi qui integralmente
5 richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello dd. 20 settembre 2022
EN Parte_1
UM e proponevano impugnazione Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 45/2022 con cui era stato accertato il diritto della lavoratrice
[...]
all'inquadramento superiore, livello 6 Super, del CP_1
CCNL con conseguente condanna al Organizzazione_1
pagamento da parte degli odierni appellanti in solido tra loro al pagamento in favore della donna dell'importo di € 2.792,05,
oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive e TFR, nonché condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della lavoratrice;
inoltre il Tribunale con la Controparte_1
sentenza gravata, ritenuto giustificato il recesso della lavoratrice dal contratto di lavoro ha disposto la condanna di e Parte_1 Parte_2
UM EN in solido a pagare a , a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno per giustificato recesso dal contratto di lavoro, l'importo di € 3.676,88, oltre interessi legali dal 16/07/2019 al saldo;
nonché l'ulteriore condanna nei confronti solamente di a pagare a Parte_2 CP_1
, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito,
[...]
l'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della
6 sentenza al saldo;
ed infine , ai sensi dell'art. 91 cpc ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di gravame, gli odierni appellanti censurano in buona sostanza la pretesa erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado, ed in particolare in quanto avrebbe ritenuto “i testimoni di parte
resistente meno attendibili rispetto a quelli di parte ricorrente”,
Con la seconda censura Parte_1
e UM EN lamentano la
[...] Parte_2
mancata ammissione dei capitoli di prova n. 3,5,6,7,8 e 9,
dedotti nella memoria di costituzione in primo grado.
Il terzo motivo di appello riguarda un preteso improprio utilizzo della prova presuntiva, nonché un'asserita violazione del principio dell'onere della prova, dell'art. 40, D.lgs. n.
198/2006, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.
Si costituiva nel presente grado di giudizio
[...]
resistendo in fatto e in diritto alle censure formulate CP_1
dagli appellanti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dd. 20.12.2023, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima articolata censura gli appellanti lamentano
7 una pretesa errata valutazione sull'attendibilità dei testimoni di parte resistente che sarebbero stati giudicati “meno attendibili”
in base al fatto che rispettivamente socio e Controparte_3
dipendente degli odierni appellanti siano Controparte_4
anche figli dei resistenti e UM EN. Parte_2
Analoga errata valutazione riguarderebbe la teste Pt_3
giudicata totalmente inattendibile in quanto legata
[...]
alla ricorrente da motivi di inimicizia;
mentre con riguardo ai testi di parte ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che sia e Persona_1 CP_5 [...]
, anch'essi dipendenti degli odierni appellanti Persona_2
nello stesso periodo della “avevano in realtà motivi CP_1
di avversione e di ostilità” nei confronti dei loro datori di lavoro,
in quanto “delusi ed insoddisfatti del proprio posto di lavoro,
avendo criticato aspramente vitto, alloggio e gravosità della
prestazione lavorativa…”; nello specifico relativamente alla teste il Tribunale non avrebbe valutato che questa Persona_1
sarebbe una stretta amica della essendo emerso in CP_1
sede di istruttoria orale una particolare confidenza tra le due in quanto “..chiacchieravano spesso durante il lavoro, facevano
colazione insieme e si confidavano…”.
Inoltre gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe omesso di decidere in sentenza in merito alla domanda di parte ricorrente di espunzione della comunicazione della SI.ra allegata alla citazione testi di parte Parte_3
8 resistente, come emergerebbe dal verbale d'udienza dd.
16.06.2021 e che in ogni caso, tale comunicazione sarebbe stata trascurata al fine della decisione, omettendo qualsiasi motivazione in merito.
Infine gli appellanti criticano sul piano processuale, il fatto che le prove orali sono state assunte da un magistrato diverso rispetto al redattore della sentenza e che quest'ultimo si sarebbe “limitato a valutare le prove orali assunte sulla base dei
soli atti scritti della pregressa istruzione da altri condotta, in un
giudizio che dovrebbe essere ispirato al massimo dell'oralità,
della concentrazione e dell'immediatezza, ed in cui essenziale
risulta essere la coincidenza della persona del giudice che
assume le prove e decide la controversia, specialmente in casi,
come quello di specie, in cui tale decisione dipende
essenzialmente dalle prove orali”.
Il motivo di impugnazione non convince.
In ordine alla valutata inammissibilità della testimonianza resa da che nelle more del Testimone_1
procedimento di primo grado, e segnatamente in data
15.03.2021, è stato nominato socio della società in nome collettivo, odierna appellante, questa Corte rileva quanto segue.
La capacità a testimoniare dei soci si considera ammissibile esclusivamente con riferimento a quelle società
dotate di personalità giuridica, stante la relativa autonomia patrimoniale;
al contrario, negli altri casi, come quello di specie,
9 trattandosi di una società in nome collettivo, ed essendo il socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni societarie, questi risulta portatore di un interesse giuridico e non di mero fatto in relazione all'esito del giudizio. La ratio giustificatrice che sottende a tale limite è costituita dalla sussistenza di un interesse in capo al terzo tale da legittimarne la partecipazione al processo, volendo in tal modo escludere dall'esperimento della prova testimoniale tutti i soggetti terzi che a qualsiasi titolo potrebbero divenire parte del processo.
In ogni caso anche sotto il profilo dell'attendibilità e dell'inconferenza delle dichiarazioni rese sia da Testimone_1
che dal fratello , quest'ultimo in precedenza CP_4
dipendente della società appellante, risultano corrette le valutazioni operate a riguardo dal Tribunale;
invero deve essere evidenziata non solo la circostanza che entrambi sono figli degli appellanti e UM EN, ma che Parte_2
inoltre hanno tutti e due partecipato, sotto il profilo dell'apporto lavorativo, seppur in maniera diversa, alla società dei genitori;
non solo: dalle testimonianze rese emergono elementi tali che,
come correttamente giudicato dal Giudice di primo grado,
compromettono la credibilità di entrambi i testi , alla luce Tes_1
del quadro probatorio d'insieme, considerando che i restanti testimoni sono ex colleghi di lavoro della ricorrente, non parenti delle parti in causa ed indifferenti;
sul punto la contestazione degli appellanti per cui “tutti i testi di parte ricorrente
10 ( e ) Persona_1 CP_5 Persona_2
avevano in realtà motivi di avversione e di ostilità” nei loro confronti, non coglie nel segno.
In realtà quali ex dipendenti della struttura alberghiera hanno potuto constatare concretamente le condizioni lavorative all'interno dell'hotel nello stesso periodo in cui prestava la propria attività la , confermando tutti le loro CP_1
esperienze negative, la violazione degli obblighi di legge e contrattuali per quanto riguarda gli orari, le mansioni, l'alloggio che gli veniva messo a disposizione, nonché in generale il clima sussistente all'interno della struttura ricettizia sulle modalità
comportamentali tenute dai titolari nei confronti dei dipendenti,
quali l'atteggiamento “brusco e duro” tenuto nei loro confronti,
nonché la “gravosità delle prestazioni lavorative” che li ha determinati tutti a rassegnare le dimissioni, gravosità questa riconosciuta e giustificata dagli stessi appellanti quale
“circostanza” “che non può considerarsi straordinaria, trattandosi
di albergo sito in località turistica in piena stagione estiva” (cfr.
pag. 11 atto di impugnazione).
Si evidenzia inoltre che:
con riferimento agli orari di lavoro: solamente i figli degli appellanti hanno dichiarato che la ha svolto un CP_1
orario inferiore rispetto invece a quanto riferito dagli altri testimoni che hanno al contrario tutti confermato le deduzioni della ricorrente, indicando un orario di 12-13 ore;
11 con riferimento alle mansioni: entrambi i figli degli appellanti hanno affermato genericamente che la donna “faceva
un po' di tutto: lavava i piatti, in cucina pelava patate e aglio,
puliva i pavimenti, l'ho vista tagliare l'erba…” (così CP_3
) e che “aiutava un po' in cucina, ad esempio preparando le
[...]
patate, lavando l'insalata” (…) “non era molto in grado di fare
l'aiuto in cucina, si occupava solo delle cose più semplici. Non mi
ricordo che preparasse i contorni…” (così . Controparte_4
Quanto dichiarato dai testi , figli degli odierni Pt_1
appellanti, deve essere oggetto di valutazione secondo equo apprezzamento ai sensi dell'art. 116 cpc, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 37226/2021) per cui: ” quanto al rapporto di parentela, va rilevato che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n.
248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti
dall'art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito
un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni
rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude
che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in
concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal
giudice di merito … ai fini della verifica della maggiore o minore
attendibilità delle deposizioni stesse (Cassazione civile sez. VI,
04/01/2019, n. 98)”.;
Nel caso all'esame la minore attendibilità delle loro deposizioni emerge dalla genericità delle risposte, nonchè dalla
12 contraddittorietà delle stesse rispetto al quadro probatorio emerso complessivamente.
Anche Per quanto riguarda la teste la stessa Parte_3
non può essere valutato pienamente attendibile.
In primo luogo i rapporti tra la e la cerano Pt_3 CP_1
caratterizzati da forti tensioni circostanza questa riconosciuta dagli stessi appellanti che con la seconda censura criticano la mancata ammissione dei capitoli di prova n. 5, 6, 7 e 8 a conferma di tale inimicizia, nonché lamentano la mancata considerazione da parte del Tribunale della comunicazione via email, a cura della stessa in cui la donna dichiara, tra Pt_3
l'altro, di aver lavorato con l'appellata e che questa “si è
comportata molto male, una volta ha cercato di schiaffenggiarmi,
e una persona molto aggressiva…”
Inoltre la ha dichiarato che la avrebbe Pt_3 CP_1
lavorato in albergo “per poco tempo, dopo due o tre settimane da
quando ha iniziato ha detto che se ne sarebbe andata”, mentre al contrario emerge quale circostanza pacifica che l'appellata ha prestato la propria attività lavorativa presso la struttura alberghiera dal 25.05.2019 al 16.07.2019, e quindi per un periodo di quasi due mesi. Non solo la ha riferito in Pt_3
merito alle mansioni svolte dalla che quest'ultima CP_1
lavorava quale lavapiatti e che l'appellante la sostituiva nelle pulizie delle camere quando la aveva il giorno libero, Pt_3
aggiungendo che “Non l'ho mai vista fare altro”; tale
13 affermazione è smentita non solo da tutti gli altri testimoni compresi i figli dei titolari che hanno riconosciuto la molteplicità delle mansioni svolte dalla donna, ma anche dagli orari di lavoro, non essendo verosimile che dalle 9.00 alle 13.00
la potesse essere occupata esclusivamente con tale CP_1
attività.
Inoltre si aggiunge che la teste dipendente Persona_1
nell'estate 2019, presso la struttura alberghiera è ha riferito che: “… l'orario della ricorrente era praticamente infinito: iniziava
la mattina alle 7.00 / 7.30 e terminava alle 14.00 e anche più
tardi a volte;
poi riprendeva alle 18.00 e terminava verso le 22.30
/ 23.00” (…) “se mi si chiede quante volte a settimana la
ricorrente lavorasse anche oltre le 14 o riprendesse prima delle
18, dico che due o tre volte a settimana un tanto avveniva e in
quelle occasioni lavorava un paio d'ore in più e faceva sfalcio
dell'erba, pulizia parcheggio, lavare vetri, stendere biancheria.
(…) aveva un solo giorno di riposo, come tutti. Mi sembra che lei
avesse in genere il giovedì. Durante la settimana se la sig.ra
delle pulizie era libera, la sostituiva nella pulizia delle camere.” E
ancora, in ordine alle mansioni svolte dalla la teste CP_1
ha dichiarato: “lavava i piatti, le stoviglie, puliva i pavimenti e
teneva puliti tutti gli ambienti, la cella frigorifera, i piani cottura e
tutto quello che c'era in cucina;
aiutava i cuochi nel pelare le
patate, preparare il prezzemolo, lavare le verdure;
doveva
occuparsi delle immondizie. Si occupava del taglio dell'erba del
14 giardino e della casa di proprietà, puliva il parcheggio, teneva
pulito il terrazzo;
aiutava la sig.ra che puliva le camere a mettere
su le lavatrici e stendere la biancheria. ” (…) lavava CP_6
frutta e verdura e la tagliava all'occorrenza per la successiva
preparazione dei piatti a cura dei cuochi”.
Anche in relazione al comportamento disdicevole tenuto dal signor nei confronti della ed in Parte_2 CP_1
particolare a quanto descritto nel capitolo di prova n. 6 (“Vero
che da fine giugno il titolare umiliava la ricorrente sul posto di
lavoro: si rivolgeva a lei con parolacce;
la sovraccaricava di lavori
che era impossibile per lei svolgere contemporaneamente e poi la
riprendeva per non averli fatti. Le diceva: “sei un'insulsa, non sei
capace di fare nulla, sei una puttana”. Aveva delle esplosioni di
nervoso, che erano incontrollabili.”) la teste ha confermato che
“si comportava così solo nei confronti della ricorrente;
ci sono
stati un paio di episodi anche con me.”
La ha anche confermato che , apostrofava la Per_1 Parte_2
con epiteti quali: “Sei una puttana, una ladra, una CP_1
troia, vuoi scopare o vuoi andare a letto con altri uomini” e che la minacciava dicendole: “ non troverai mai lavoro a Merano e nei
dintorni fino a quando sarò vivo”; ha dichiarato altresì “che il
titolare non faceva attenzione a dove lanciava le stoviglie sporche
e che può essere capitato che abbia urtato la ricorrente;
non
posso confermare che abbia colpito col getto della canna
dell'acqua la ricorrente.” “ricordo però che il titolare mandava la
15 ricorrente fuori a pulire il parcheggio e terrazzo anche quando
pioveva.”
Con riguardo alla pretesa inattendibilità della teste sulla Per_1
base di asserite contraddizioni circa quanto riferito dalla donna in udienza, rispetto a quanto descritto in una nota scritta indirizzata al legale di parte appellata, ed in particolare che: “…
il signor (…) le buttava sul lavandino le pentole anche Pt_1
colpendola con queste sulle braccia” (cfr. allegato dd.
22.10.2020) – non coglie nel segno, non sussistendo alcuna contraddizione, rimanendo le affermazioni della coerenti Per_1
tra loro nel descrivere i comportamenti al limite del maltrattamento subiti dalla da parte di CP_1 [...]
. Parte_2
Anche la teste che ha lavorato presso la CP_5
medesima struttura per circa 10/15 giorni, tra il mese di maggio e giugno 2019, ha confermato che l'appellante prestava servizio dalle ore 8:00 fino alle ore 15:00-16:00, per poi riprendere alle ore 18:00-18:30, fino alle ore 23:00-24:00 e che alla lavoratrice, come peraltro agli altri dipendenti veniva concesso un pomeriggio di riposo a settimana, di due, tre ore,
pomeriggio questo che veniva deciso di settimana in settimana dai datori di lavoro.
Infatti la testimone ha dichiarato: ”io incominciavo a lavorare
alle 7 di mattina fino alle 10,30 / 11,00 quando sparecchiavo i
tavoli. A quell'ora facevo colazione con qualcosa da mangiare che
16 avevo comprato fuori. La SI incominciava un po' più CP_1
̀ tardi di me, ossia verso le otto, ossia quando si iniziava a
sparecchiare i tavoli e si incominciava a lavare i piatti. Alle undici
io staccavo per due ore, mentre la ricorrente rimaneva là a
sbucciare le patate, le carote a preparare il pranzo. Ricordo che
faceva giusto dieci minuti di stacco. Io rientravo verso le 12,30 /
13,00 e facevo da cameriera per il pranzo e da barista. Verso le
due io sparecchiavo e pulivo la sala con la scopa. Nel frattempo
non staccava, aveva da fare altre preparazioni, da pulire i CP_1
piatti e la cucina. Ricordo che la ricorrente era piena di lavoro e
spesso non riusciva neanche a sedersi per mangiare. e CP_1
erano altresì impegnate a stendere la biancheria. La Pt_3
ricorrente si fermava il pomeriggio, verso le 15,00 / le 16,00. Si
fermava per due ore, perché il pomeriggio si iniziava a cenare
alle 18,00 / 18,30. Anche per la cena , unica assistente in CP_1
cucina, aiutava ad impiattare ed a preparare i piatti. Era un
albergo di un certo livello e le pietanze erano elaborate, ad
esempio elaborati. Per questo, c'era tantissimo lavoro. Io finivo
alle 23,00 o a mezzanotte. La ricorrente finiva di lavorare insieme
a me o poco prima.” (…) “Non esisteva giorno libero. Almeno
quando ci sono stata io, veniva concesso riposo solo in un
pomeriggio a caso della settimana, quando non c'era tanta gente
o il tempo era bruttino. Nulla era programmato e si trattava di
due - tre ore. La sera, ovviamente, si riprendeva a lavorare”.
17 Inoltre in merito alla domanda “vero che nel periodo 25 Maggio
2019 - 16 Luglio 2019 la Ricorrente ogni giorno si è occupata
della pulizia ed igienizzazione del magazzino e delle celle
frigorifere, ove era tenuta a sistemare i materiali di consumo e gli
alimenti, della divisione e del trasporto dei rifiuti, dello sfalcio
dell'erba, non solo nelle aree di pertinenza della struttura
alberghiera, ma anche nel cortile dell'abitazione dei titolari, della
cura dei giardini, della pulizia delle terrazze e dei parcheggi,
della pulizia delle camere dell'albergo, dell'attività ̀ di cucina?”,
la testimone ha risposto:
“confermo il capitolo di prova. Ricordo che la lavastoviglie rimase
rotta per alcuni giorni e, prima che fosse riparata, la ricorrente
lavava a mano pentole, tegami, circa 200 piatti. Ricordo che in
struttura c'era gente. Ricordo che sistemava gli alimenti nella
cella frigorifero ed anche io, come , venivo mandata lì a CP_1
prendere prosciutto o altre cose necessarie per la colazione.
Confermo che la ricorrente si occupava anche dei rifiuti, secondo
le regole della raccolta differenziata. Fuori alla struttura, nella
parte opposta rispetto all'ingresso, ho visto la ricorrente
occuparsi del prato. I titolari abitavano in una villa dall'altra
parte e non so se la ricorrente si sia occupata anche di quegli
spazi. Non so se la ricorrente si sia occupata anche della pulizia
delle camere. Quando staccava, andava l'altra ragazza a CP_1
fare le pulizie della cucina.”
18 Anche la testimonianza di , occupato Persona_2
presso l'hotel degli appellanti per soli quattro giorni, dal 14 al
19 giugno 2019 ha dato ulteriore riscontro a quanto descritto da parte appellata. In particolare l'uomo ha sostanzialmente confermato gli orari di lavoro svolti dalla così come CP_1
dedotti dalla donna: “io cominciavo a lavorare la mattina alle 7
meno un quarto e la ricorrente era già lì,in cucina. La vedevo
lavare per terra. Io lavoravo la mattina fino alle 11,00 circa, nel
frattempo la ricorrente era sempre lì intenta a svolgere i suoi
compiti. Io poi riattaccavo dopo 40 - 50 minuti, per il pranzo, e
finivo intorno alle 14,30, massimo 15,00. Confermo che la
SI lavorava sino alle 16,00, per poi ricominciare CP_1
intorno alle 18,00 - 18,30. Io finivo alle 22,30 - 23,00 e ricordo
che la SI era ancora lì a lavare. Le pentole ed i piatti erano
infatti parecchi”
Così come per quanto riguarda le mansioni svolte dalla il teste ha confermato che questa si occupava della CP_1
pulizia ed igienizzazione sia del magazzino che delle celle frigorifere, sistemando i diversi alimenti, nonché della divisione e trasporto dei rifiuti, del taglio dell'erba anche oltre le zone di pertinenza dell'hotel; inoltre puliva le terrazze, i parcheggi, le camere degli ospiti, aiutando anche nell'attività di cucina;
in particolare alla domanda: “vero che la SInora Controparte_1
venne occupata come lavapiatti, adibita alla preparazione dei
contorni, alle operazioni di lavorazione di frutta e verdura,
19 incluse pulitura, calibratura, sgusciatura, pelatura,
denocciolatura, taglio, cubettatura, operando anche quale aiuto
cuoco?” Il testimone ha confermato integralmente il capitolo di prova. Aggiungendo che: ”Ad esempio, la vedevo sbucciare le
patate, aiutare nella preparazione dei piatti, sostanzialmente
faceva un po' di tutto.
In cucina, oltre alla SI, c'era lo chef, che era anche il titolare,
ed il figlio dello chef.”
Il teste ha altresì riferito dei tentativi di Persona_2
approccio fisico di con la “..ricordo Parte_2 CP_1
che aveva atteggiamenti di approccio fisico alla Parte_2
ricorrente, quando quest'ultima lavorava in cucina. Ho
personalmente visto il signore palpeggiare la ricorrente
avvicinarsi in modo non normale. Lei cercava di allontanarsi,
ovviamente. Ricordo che il SInor metteva un braccio Pt_1
intorno alla ricorrente e avvicinava la mano al suo seno. Il signor
aveva questo approccio solo con ” Pt_1 Controparte_1
E ancora: “Per il periodo in cui sono stato lì a lavorare, non ho
avuto conoscenza di un tentativo di rapporto sessuale da parte
del . Posso però riferire che quest'ultimo aveva un modo di Pt_1
fare brusco, ad esempio quando lasciava le pentole che dovevano
essere lavate alla ricorrente”.
Ne consegue che le testimonianze assunte in primo grado conferiscono pieno riscontro a quanto sostenuto dalla non potendo essere accolta la contestazione degli CP_1
20 appellanti in ordine all'asserita inattendibilità di tutti i testi di controparte che avrebbero “reso dichiarazioni oltremodo
contraddittorie, specialmente in merito agli orari di lavoro
osservati dalla SI.ra , non essendoci perfetta CP_1
corrispondenza sull'orario mattutino iniziale e finale (“secondo
la teste , l'appellata “iniziava la mattina alle 7:00/7:30 e Per_1
terminava alle 14:00”; secondo la teste “La CP_5
SI incominciava un po' più tardi di me, ossia verso le CP_1
8:00 (…) La ricorrente si fermava il pomeriggio, verso le
15:00/16:00”; secondo il teste : “io Persona_2
cominciavo a lavorare alle 7 meno un quarto e la ricorrente era
già lì in cucina (…) Confermo che la SI lavorava CP_1
sino alle 16:00”)
In realtà i testimoni hanno confermato che l'orario di lavoro abitualmente osservato dalla era di almeno 12-13 ore, per sei giorni a settimana (e non 5 e mezzo come previsto dal CCLN
applicato), conferendo pieno sostegno a quanto dedotto da parte appellante;
anche le competenze e la versatilità della che è stata impiegata dagli appellanti in attività CP_1
diversificate (addetta ai servizi mensa, aiuto in cucina nella preparazione dei cibi, addetta alla pulizia dei locali cucina e delle attrezzature, impiegata nel taglio dell'erba, nella pulizia delle terrazze, nonchè delle camere per gli ospiti dell'hotel)
consentono di ritenere corretto l'inquadramento nella qualifica
21 6° livello super, in luogo del 7° livello in cui è stata inquadrata,
così come statuito dal giudice di primo grado.
In merito alla contestazione circa l'omessa motivazione da parte del Tribunale sulla richiesta di espunzione della comunicazione della la Corte precisa quanto segue: Pt_3
Trattasi di un'email dd. 13.04.2021 in cui Parte_3
afferma di aver lavorato in qualità di cameriera ai piani insieme alla ricorrente, dichiarandosi soddisfatta del trattamento ricevuto dai proprietari dell'hotel; con riferimento alla collega riferisce che questa si sarebbe comportata “molto CP_1
male, una volta ha cercato di schiaffeggiarmi” e che sarebbe
”una persona molto aggressiva”, nonché avrebbe “sempre creato
problemi in albergo”. Tale comunicazione conferma quanto dichiarato dalla anche in sede di escussione Pt_3
testimoniale, andando a corroborare che la donna nutriva un forte risentimento nei confronti della ex collega e che pertanto le relative dichiarazioni non possono che risultare inattendibili,
posto che è l'unica voce all'interno del coro dipendenti a descrivere una situazione lavorativa rosea, rispetto al resto dei lavoratori.
Infine per quanto riguarda la critica riferita alla circostanza che il Giudice dell'assunzione delle prove orali sia una persona diversa rispetto a colui che ha redatto la sentenza si rileva come nel rito del lavoro, non è necessario, a differenza del processo penale, procedere alla rinnovazione delle prove.
22 Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la mancata ammissione dei capitoli di prova n.
3,5,6,7,8 e 9, dedotti nel giudizio di primo grado.
La censura non è fondata.
Come correttamente già disposto dal Tribunale con ordinanza dd.19.01.2021, questa Corte rileva, in ordine a ciascun capitolo, le seguenti considerazioni:
Capitolo n. 3 “Vero che alla SI nell'ambito del Pt_5
rapporto di lavoro con la società ., nel periodo Parte_1
lavorativo dal 25.05.2019 al 16.07.2019, è stata corrisposta
integralmente la retribuzione per tutte le ore di lavoro prestate,
incluse le ore di lavoro straordinario, queste ultime anche
conguagliate con le ferie non godute?”
Si conferma che il capitolo n. 3 è valutativo in quanto il teste dovrebbe esprimere il proprio giudizio con riguardo al pagamento integrale della retribuzione valutandone la relativa correttezza in ordine sia al lavoro straordinario, sia alla correttezza o meno con le ferie non godute;
in ogni caso,
potendo essere oggetto di CTU, il capitolo risulta funzionale a sopperire una carenza probatoria;
capitolo n. 5 “Vero che la SI nell'ambito del rapporto Pt_6
di lavoro con la società , nel periodo lavorativo Parte_1
dal 25.05.2019 al 16.07.2019, e in particolare a partire
dall'inizio di luglio 2019, ha litigato frequentemente con un'altra
dipendente dell'albergo, la SI ?” Parte_3
23 Si conferma che il capitolo 5 è irrilevante ed inconferente, anzi conferma la sussistenza di un'inimicizia tra la teste e la Pt_3
circostanza questa che va a corroborare il giudizio CP_1
del Tribunale sulla mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese dalla Pt_3
Capitolo n. 6 “Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la
società ., nel periodo lavorativo dal 25.05.2019 Parte_1
al 16.07.2019, in particolare poco prima della metà di luglio
2019, si è verificata un'aspra lite tra la signor e la SI CP_7
e che in tale occasione la SI EN Parte_3
UM è intervenuta per separare le due lavoratrici?”.
Anche per il capitolo n. 6 valgono le considerazioni svolte per il capitolo n. 5.
Capitolo n. 7 “Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con la SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 12.07.2019 la SI ha Controparte_1
annunciato alla SI EN UM la propria intenzione di rassegnare le dimissioni?”
Anche per questo capitolo valgono le considerazioni svolte per il capitolo n. 5.
Capitolo n. 8 “Vero che appena pochi giorni dopo l'aspra lite con
la SI avvenuta poco prima della metà di Parte_3
luglio 2019, in data 16.07.2019 la SI ha Controparte_1
abbandonato il proprio posto di lavoro presso la società
” Parte_1
24 Anche per questo capitolo valgono le considerazioni svolte per il capitolo n. 5.
Capitolo n. 9 “Vero che nell'ambito del rapporto di lavoro con la
società ., durante tutto il periodo lavorativo dal Parte_1
25.05.2019 al 16.07.2019, la SI è stata trattata CP_1
con rispetto dai titolari della società datrice, al pari degli altri
membri del personale della struttura alberghiera?”.
Il capitolo risulta inammissibile, in quanto valutativo per il teste che dovrebbe esprimere un giudizio discrezionale sulle modalità
di gestione del personale da parte dei datori di lavoro, giudizio questo riservato all'organo giudicante.
In ogni caso la mancata ammissione dei capitoli sopra descritti,
pienamente condivisa da questa Corte, non rileva al fine di contestare il ragionamento del Tribunale, posto che l'inimicizia tra le due donne rappresenta circostanza pacifica ed acquisita,
su cui lo stesso Giudice di primo grado ha basato il proprio percorso motivazionale.
Circostanza pacifica è costituita anche dalla volontà della di dimettersi, come effettivamente accaduto in data Per_3
16.07.2019.
Infine si rileva che le risultanze istruttorie hanno pienamente provato quanto sostenuto dalla ricorrente, sia in ordine alla ricorrenza della giusta causa del licenziamento della donna,
nonché in relazione alla violazione da parte degli odierni appellanti degli obblighi di legge e contrattuali, per quanto
25 riguarda l'esatto inquadramento della dipendente correlato alle prestazioni lavorative effettivamente svolte dalla CP_1
nonché l'orario di lavoro, anche straordinario, prestato, con conseguente diritto alle differenze retributive;
infine risultano altrettanto provate le condotte irrispettose della dignità della lavoratrice dipendente.
Gli appellanti sostengono inoltre che proprio l'ammissione dei capitoli di prova n. 5 e n. 9 avrebbero loro consentito l'accertamento della mancanza dei comportamenti vessatori denunciati da controparte, in quanto le reali motivazioni che hanno determinato la a recedere anticipatamente CP_1
dal rapporto di lavoro sarebbero costituite dalle forti tensioni con la collega Un tanto troverebbe conferma sia Parte_3
da quanto espressamente segnalato da parte appellata nel modulo di recesso trasmesso al proprio datore di lavoro che alla voce “Tipo comunicazione” ha indicato la dicitura “Dimissioni
Volontarie” e non quella “Giusta Causa”, (che invece “la
lavoratrice avrebbe invece potuto selezionare attraverso il
sistema di inoltro telematico previsto dalla vigente normativa”),
sia le dichiarazioni rese da la quale all'udienza Parte_3
dd. 16.06.2021 ha riferito sulle volontà espresse dalla
“(…) dopo due o tre settimane da quando ha iniziato CP_1
ha detto che se ne sarebbe andata”.
26 In realtà l'assunto degli appellanti non coglie nel segno, alla luce delle considerazioni sviluppate nell'esame del primo motivo di impugnazione.
Il recesso anticipato della lavoratrice dal contratto di lavoro stagionale è pienamente legittimo, essendo stato risolto dalla donna in quanto sussistevano motivi di gravità plurimi, dalle molestie, allo sfruttamento del lavoro della dipendente, che risultava occupata per oltre 12 ore al giorno, senza percepire adeguata retribuzione corrispondente all'impegno profuso.
Recesso pertanto legittimo che comporta il diritto per la alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto CP_1
dagli appellanti a titolo di mancato preavviso nel cedolino paga di luglio 2019, ossia l'importo di euro 857,94.-.
Infine si evidenzia che l'art. 50 del CCNL applicato, prevede l'obbligo di preavviso solamente in relazione ai contratti a tempo indeterminato: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso
all'altra parte (…) La comunicazione di recesso, senza preavviso,
da parte del datore di lavoro può avvenire per qualunque causa
che giustifichi il licenziamento in tronco…”
Ne consegue pertanto l'erroneità della prospettazione offerta dagli appellanti, posto che alla luce di tale disposizione spettava in ogni caso alla lavoratrice il diritto alla trattenuta del preavviso.
Con la terza censura gli appellanti lamentano la pretesa
27 violazione degli artt. 40 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente applicato il regime probatorio di cui all'art. 40 del D.lgs 198/2006, considerando equiparate le molestie denunciate dalla alle discriminazioni di CP_1
genere, di cui all'art. 26 del medesimo decreto. Tale regime consente alla vittima di discriminazioni, quale conseguenza dell'appartenenza di genere, di provare i comportamenti discriminatori attraverso presunzioni, e quindi fornendo al giudice elementi di fatto, precisi e concordanti, idonei a far presumere la sussistenza nel caso concreto di condotte discriminatorie basate sul sesso.
Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che le dichiarazioni del teste integrassero Persona_2
“elementi chiari, precisi e concordanti da cui derivare la
dimostrazione presuntiva che il SI. avrebbe posto in essere Pt_1
molestie sessuali nei confronti della SI.ra . CP_1
Gli appellanti lamentano altresì che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto come provato in via presuntiva il danno non patrimoniale determinato dai pretesi comportamenti discriminatori, sottolineando che il danno non può essere considerato in re ipsa, dovendo essere allegato e provato dal danneggiato medesimo, quale “radicale cambiamento di vita, in
un'alterazione della personalità e in uno sconvolgimento
dell'esistenza del soggetto”; la non avrebbe, a detta CP_1
28 degli appellanti, in sede di ricorso di primo grado, fornito la necessaria allegazione del danno che “deve essere circostanziata
e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere
affermazioni di carattere generico ed astratto” e nemmeno
“neppure specificamente allegato l'incidenza negativa delle
asserite condotte vessatorie sugli aspetti dinamico-relazionali e
sulle attività quotidiane della sua vita.”
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Invero correttamente il giudice di primo grado, alla luce del quadro probatorio emerso, ha applicato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che equipara alle
“discriminazioni di genere” anche le molestie sessuali, come disposto espressamente all'art. 26 (”Sono considerate come
discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.”); tale equiparazione comporta la conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 40
del medesimo Codice che testualmente prevede: “Quando il
ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi,
all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti,
29 patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta
al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.” Un tanto premesso, nel caso all'esame era che avrebbe dovuto provare l'insussistenza delle Parte_2
condotte discriminatorie di cui veniva accusato dalla lavoratrice
CP_1
Invero l'istruttoria di causa ha confermato quanto denunciato dalla donna e in particolare le dichiarazioni del teste
, che contrariamente a quanto sostenuto dagli Persona_2
appellanti non si è affatto contraddetto nelle proprie affermazioni;
invero lo stesso ha riferito di aver assistito personalmente a comportamenti molesti e reiterati tenuti da nei confronti della “Ho personalmente CP_8 CP_1
visto il signore palpeggiare la ricorrente o avvicinarsi in modo non
normale. Lei cercava di allontanarsi, ovviamente. Ricordo che il
sig. metteva un braccio intorno alla ricorrente e avvicinava Pt_1
la mano al suo seno.” (…) In ogni caso, ricordo che Parte_2
aveva atteggiamenti di approccio fisico alla ricorrente, quando
quest'ultima lavorava in cucina.”; mentre non ha potuto dichiarare nulla in merito ad un episodio specifico correlato al capitolo di prova n. 5 (“dica il Teste se alla fine del mese di
giugno 2019 il SInor , poco dopo la mezzanotte, Parte_2
tentò di approcciare sessualmente la SInora Controparte_1
raggiungendola nella camera occupata da questa al terzo piano
della struttura ricettiva, e la Lavoratrice rifiutò le avances”), in
30 quanto era stato alloggiato ”in un seminterrato, mentre la
ricorrente dormiva al terzo piano.
In ordine poi a quanto dichiarato dalla teste Parte_3
che ha invece categoricamente negato gli approcci a sfondo sessuale di nei confronti della dipendente Parte_2
(“Questo non è vero. Lei aveva la camera vicino a me e non ho
mai visto salire in quel piano. Io sono sempre stata trattata Pt_1
con rispetto, anche dopo che la ricorrente è andata via” (…) “Non
ho mai visto episodi del genere, anche io sono sempre stata
trattata con rispetto. (…) Non ho mai visto episodi del genere.”),
la Corte rinvia a quanto già espresso sulla inattendibilità della teste legata da una profonda inimicizia con la ricorrente. Pt_3
Alla luce di quanto sopra devono ritenersi acquisiti elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere provate, in mancanza di attendibili contestazioni e prove di segno opposto da parte dell'appellante, le dedotte reiterate molestie sessuali.
La è stata destinataria di attenzioni indesiderate e di CP_1
approcci sessuali fisici da parte del datore di lavoro
[...]
, che forte della sua posizione gerarchica nei confronti Parte_2
della donna, agli espressi rifiuti della stessa, ha reagito con violenza verbale, diventando la donna vittima di vere e proprie umiliazioni;
invero lo stesso ha minacciato la Parte_2
dipendente avvertendola che non avrebbe trovato un altro lavoro in caso di licenziamento dalla struttura turistica “
[...]
[...] (“non troverai mai lavoro a Merano e nei dintorni fino Org_2
a quando sarò vivo …”; cfr. testimonianza di . Persona_1
Le reiterate molestie poste in essere da , Parte_2
minacciose e oltraggiose dell'essere donna, lesive dei confini personali, hanno costituito inevitabile causa di malessere sul luogo di lavoro, sottraendo tranquillità alla lavoratrice, un tanto anche in violazione dell'obbligo sussistente in capo al datore di lavoro di tutela dell'integrità psico-fisica dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2087cc., nonché dell'art. 2049 cc.
Invero l'art. 2087 c.c., supportato del disposto dell'art. 41, 2°
comma, Cost., impone al datore di lavoro di approntare le misure di sicurezza indispensabili alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ed inoltre di predisporre ogni tipo di accorgimento necessario al fine di tutelare la personalità morale del dipendente medesimo;
pertanto, addirittura nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza di molestie sessuali perpetrate da un dipendente a danno di un altro, è tenuto,
secondo lo schema della "massima sicurezza fattibile", a mettere in atto tutto il necessario per impedire il reiterarsi delle molestie.
Ne consegue che se è lo stesso datore di lavoro a tenere condotte di molestia e/o abuso nei confronti del dipendente, la responsabilità deve essere oggetto di un giudizio più severo,
nell'ottica della volontà stessa del legislatore.
32 Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità “In fattispecie
di molestie sessuali, la liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale può essere effettuata sulla base di criteri che
alludono esplicitamente, in particolare, per ciò che riguarda il c.d.
danno morale da reato, alla odiosità della condotta lesiva,
connessa allo stato di soggezione economica della vittima e, per
quanto concerne il c.d. danno esistenziale, al clima di
intimidazione creato all'interno dell'ambiente lavorativo dal
comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle
relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice in
conseguenza di esso.” (Cass. 19/5/2010 n. 12318).
Nel caso concreto risulta corretta la liquidazione del danno, così
come operata dal giudice di primo grado.
Invero innanzitutto le condotte tenute da Parte_2
rientrano astrattamente nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 609bis c.p., aggravate dall'art. 61 n.11 c.p., e, in ogni caso,
risulta confermato che tali comportamenti chiaramente a sfondo sessuale hanno violato la dignità stessa della dipendente, e hanno alterato il clima lavorativo, trasformandolo in un contesto umiliante ed ostile per la stessa CP_1
ha in tal modo, approfittando del suo ruolo di Parte_2
datore di lavoro, abusato del proprio potere, pretendendo che la donna assecondasse le sue richieste a sfondo sessuale e le sue avances, e reiterando tali comportamenti, nella convinzione di rimanere comunque impunito.
33 Pertanto, se è ben vero che il danno non può considerarsi in re ipsa, e quindi solo in base alla sussistenza della condotta illecita, tuttavia, nel caso all'esame, alla luce delle circostanze concrete in cui tali condotte sono state poste in essere, e segnatamente il luogo di lavoro e contemporaneamente anche di dimora della donna, dello stato di subordinazione e soggezione della medesima che non le hanno permesso di difendersi adeguatamente, e che l'hanno costretta all'abbandono del posto di lavoro, condizionandola nelle scelte lavorative, il pregiudizio sofferto dalla stessa, conseguente al discredito causato dalle molestie reiterate, deve ritenersi provato.
Per quanto sopra esposto l'appello non è fondato e deve essere disatteso, con conseguente condanna di e Parte_7 Parte_2
UM EN in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della controversia è individuato nello scaglione di riferimento (valore compreso tra € 5.201,00.- ad € 26.000,00.-),
sulla base del decisum, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, non svolta nel presente grado di giudizio. A parte appellata vengono pertanto liquidati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, così come novellato con D.M. n. 147 del 13.08.2022, i seguenti compensi: €
1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per quella
34 introduttiva ed € 1.911,00.- per quella decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.966,00.- per compensi, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge, da distrarre a favore del procuratore di dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
Si dà atto che per mero errore materiale nel
dispositivo non sono stati inseriti i nominativi degli
appellanti, rispettivamente e UM Parte_2
EN, quali condannati in solido con
[...]
sia al pagamento in favore di Parte_7
delle spese del presente grado, sia al Controparte_1
versamento, in solido tra loro, ai sensi del co. 1-quater
dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_7
, con ricorso in appello depositato in data Controparte_1
22.09.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n.
45/2022 dd. 22.03.2022,
35 disattende
l'appello,
condanna
l'appellante a Parte_7
rifondere a parte appellata le spese del Controparte_1
presente giudizio d'appello, che liquida in € 3.966,00.- per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 20.12.2023.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott.ssa Luisa Mosna
Il Funzionario Giudiziario
36