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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3353 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
NA PE CE
Benedetta Fattori CE rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 07/10/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1997 rappresentata e difesa dall' avv. BARSOTTI FRANCESCO , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI CRISTINA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
• , nato a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 07/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:”
1. “il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocazione abitativa presso la casa della madre;
2. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo cosicché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano e si impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di;
le decisioni che Per_1
lo riguarderanno verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore. In buona sostanza, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti la vita quotidiana del figlio minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche ed urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, ecc.) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise;
3. fermo il libero diritto di visita del padre al minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , il Sig. preleverà, come già avviene, il figlio Per_1 CP_1
da scuola ogni giovedì pomeriggio, lo accompagnerà agli allenamenti di calcio, che svolge quel pomeriggio, riaccompagnerà il figlio a scuola il giorno seguente, per poi prelevarlo e riportarlo a casa della madre il sabato mattina;
i fine settimana saranno, come già sono, alternati tra i due genitori, per cui, quando è con il padre il giovedì, lo riaccompagnerà Per_1
a casa della madre direttamente la domenica sera;
nel caso la madre decidesse di trascorre un fine settimana “lungo” (venerdì, sabato e domenica), fuori Crema, la cosa dovrà essere preventivamente concordata ed sarà riportato a casa della stessa la sera del giovedì. Per_1
Naturalmente al sig. verrà data la possibilità di recuperare il suo diritto di visita con CP_1
un altro giorno su cui entrambi i genitori si dovranno accordare in base agli impegni lavorativi del padre ed alle esigenze del minore. E' comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente le sopraindicate modalità di visita, previo accordo.
In caso di eccezionali e motivate esigenze di lavoro o di salute del padre, da comunicarsi con congruo anticipo, il medesimo potrà modificare i giorni di permanenza del minore presso di lui, recuperando quelli eventualmente mancati, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
4. per le festività natalizie, come già avviene, le passerà alternativamente con uno dei Per_1
genitori (per esempio, il prossimo 25 dicembre è previsto lo passi con la madre, mentre il 26 dicembre con il padre);
5. durante il periodo estivo, potrà stare, anche non continuativamente, con ciascun Per_1
genitore, per un totale di quindici giorni;
6. anche i ponti scolastici e le festività pasquali verranno gestiti con il criterio dell'alternanza;
7. ciascun genitore si impegna a comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di utenza telefonica;
8. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio minore;
entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ed eventuali contrasti tra i Per_1
genitori non dovranno ripercuotersi sui rapporti con il loro figlio.
In particolare, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro tutte le informazioni relative a ovvero relative a situazioni personali, di educazione e crescita, stato di salute e Per_1
scolastiche, ad eccezione di quelle accessibili mediante consultazione dei registri elettronici scolastici;
9. i genitori continueranno ad essere coadiuvati nell'assistenza e nella cura di dai nonni Per_1
e/o dagli zii i quali continueranno ad accudire il minore nel periodo di assenza dei genitori, anche presso la propria abitazione;
10. a titolo di concorso al mantenimento del figlio , il sig. corrisponderà Per_1 Controparte_1
alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Parte_1
di Euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come indicato nel Protocollo AIAF adottato dal
Tribunale di Cremona, in data 28.11.24, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
11. le deduzioni fiscali per oneri familiari, per le spese mediche relative al figlio e le altre spese fiscalmente detraibili saranno a carico del padre al 100% fino a quando la madre resterà a partita IVA-regime forfettario;
quando invece la madre non sarà più in detto regime e dimostrerà di avere un lavoro dipendente, per le suddette detrazioni concorreranno per ogni genitore in ragione della metà ciascuno;
al genitore convivente con il minore competeranno, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo, se previsti dall'ordinamento nazionale;
”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano al deposito della documentazione elencata all'art. 473 bis.12
c.p.c.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore. Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto del minore
(art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Reputa infine il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
[...]
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
2) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il CE est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
NA PE CE
Benedetta Fattori CE rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 07/10/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1997 rappresentata e difesa dall' avv. BARSOTTI FRANCESCO , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI CRISTINA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
• , nato a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 07/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:”
1. “il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocazione abitativa presso la casa della madre;
2. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo cosicché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano e si impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di;
le decisioni che Per_1
lo riguarderanno verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore. In buona sostanza, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti la vita quotidiana del figlio minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche ed urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, ecc.) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise;
3. fermo il libero diritto di visita del padre al minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , il Sig. preleverà, come già avviene, il figlio Per_1 CP_1
da scuola ogni giovedì pomeriggio, lo accompagnerà agli allenamenti di calcio, che svolge quel pomeriggio, riaccompagnerà il figlio a scuola il giorno seguente, per poi prelevarlo e riportarlo a casa della madre il sabato mattina;
i fine settimana saranno, come già sono, alternati tra i due genitori, per cui, quando è con il padre il giovedì, lo riaccompagnerà Per_1
a casa della madre direttamente la domenica sera;
nel caso la madre decidesse di trascorre un fine settimana “lungo” (venerdì, sabato e domenica), fuori Crema, la cosa dovrà essere preventivamente concordata ed sarà riportato a casa della stessa la sera del giovedì. Per_1
Naturalmente al sig. verrà data la possibilità di recuperare il suo diritto di visita con CP_1
un altro giorno su cui entrambi i genitori si dovranno accordare in base agli impegni lavorativi del padre ed alle esigenze del minore. E' comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente le sopraindicate modalità di visita, previo accordo.
In caso di eccezionali e motivate esigenze di lavoro o di salute del padre, da comunicarsi con congruo anticipo, il medesimo potrà modificare i giorni di permanenza del minore presso di lui, recuperando quelli eventualmente mancati, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
4. per le festività natalizie, come già avviene, le passerà alternativamente con uno dei Per_1
genitori (per esempio, il prossimo 25 dicembre è previsto lo passi con la madre, mentre il 26 dicembre con il padre);
5. durante il periodo estivo, potrà stare, anche non continuativamente, con ciascun Per_1
genitore, per un totale di quindici giorni;
6. anche i ponti scolastici e le festività pasquali verranno gestiti con il criterio dell'alternanza;
7. ciascun genitore si impegna a comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di utenza telefonica;
8. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio minore;
entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ed eventuali contrasti tra i Per_1
genitori non dovranno ripercuotersi sui rapporti con il loro figlio.
In particolare, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro tutte le informazioni relative a ovvero relative a situazioni personali, di educazione e crescita, stato di salute e Per_1
scolastiche, ad eccezione di quelle accessibili mediante consultazione dei registri elettronici scolastici;
9. i genitori continueranno ad essere coadiuvati nell'assistenza e nella cura di dai nonni Per_1
e/o dagli zii i quali continueranno ad accudire il minore nel periodo di assenza dei genitori, anche presso la propria abitazione;
10. a titolo di concorso al mantenimento del figlio , il sig. corrisponderà Per_1 Controparte_1
alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Parte_1
di Euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come indicato nel Protocollo AIAF adottato dal
Tribunale di Cremona, in data 28.11.24, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
11. le deduzioni fiscali per oneri familiari, per le spese mediche relative al figlio e le altre spese fiscalmente detraibili saranno a carico del padre al 100% fino a quando la madre resterà a partita IVA-regime forfettario;
quando invece la madre non sarà più in detto regime e dimostrerà di avere un lavoro dipendente, per le suddette detrazioni concorreranno per ogni genitore in ragione della metà ciascuno;
al genitore convivente con il minore competeranno, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo, se previsti dall'ordinamento nazionale;
”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano al deposito della documentazione elencata all'art. 473 bis.12
c.p.c.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore. Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto del minore
(art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Reputa infine il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
[...]
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
2) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il CE est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato