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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/05/2025 al n. 1371/2025 R.G. avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Nola (NA) alla Via Dei
Mille n. 7, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MOLARO FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21.05.2025, gli epigrafati ricorrenti instavano per la modifica delle disposizioni circa alcuni trasferimenti immobiliari di cui avevano dato impegno, trasfuse nel decreto di omologazione del 26.02.2014 emesso dal Tribunale di Nola e relativo alla procedura recante n. R.G. 4568/2013, stante il mutato assetto patrimoniale dei coniugi e chiedevano:
1) la sig.ra si obbliga a trasferire con separato atto notarile ed a titolo gratuito in Parte_2 favore del sig. la piena proprietà dell'unità abitativa sita in San Nicola Arcella (Cs) Parte_1 alla via del Telegrafo, località Dino, identificata al catasto fabbricati con fl. 11, p.lla 219 sub 3, cat.
A3, classe 1; piano T1-2, int. 8 fl.11, p.lla 219 sub. 13, cat. CO e fl. 11, p.lla 219 sub. 27 cat.
CO.
2) la sig.ra dichiara, e si obbliga, di rinunciare espressamente e senza riserva al Parte_2 trasferimento di proprietà in suo favore della quota del cinquanta (50) % del terreno ubicato alla via
Vicinale De Simone, identificato al Catasto Terreni del Comune di Comiziano al fl. 4, p.lla 6, a modifica di quanto previsto al capo 2 del ricorso di separazione omologato;
3) La sig.ra si obbliga a trasferire, all'avv. con separato atto Parte_2 Parte_1 notarile ed a titolo gratuito la quota di sua proprietà (pari al 50 (cinquanta) %) del terreno ubicato alla via Vicinale De Simone, identificato al Catasto Terreni del Comune di Comiziano al fl. 4, p.lla
6, come indicato al capo 2 del ricorso di separazione omologato;
4) La sig.ra si obbliga a trasferire con separato atto notarile ed a titolo gratuito al Parte_2 sig. l'unità immobiliare ubicata in Comiziano (Na) alla P.zza Marconi identificata Parte_1 al fl.1 p.lla 208 sub. 14, cat. A/4 , classe 1 piano 2 e p.lla 212 sub 3, giusto atto per notaio Per_1 del 22/02/2010 rep. 8736 Racc. 4552 registrato presso Agenzia delle Entrate di Nola in data
23/02/2010 al n. 514 serie 1 T.
5) A fronte delle concessioni-modificazioni di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, anche a modifica dei patti della separazione omologata, l'avv. rinuncia a chiedere in restituzione alla sig.ra Parte_1 Parte_3
[..
[...] ogni qualsiasi somma versata in nome e per suo conto per le causali di cui ai capi e, f, g, h del
[...] presente ricorso, qui da intendersi per ripetuti e trascritti, per un totale di circa € 133.437,65.
6) Per quanto al precedente capo 4 l'avv. si obbliga altresì a pagare, sino al saldo, Parte_1
l'importo dovuto a titolo di residuo mutuo gravante sull'unità immobiliare ubicata in Comiziano (Na) alla P.zza Marconi ad oggi di circa € 95.000,00 (rif.to precedente capo e).
7) L'avv. a sua volta per quanto concesso a parziale modificazione delle condizioni di Parte_1 separazioni, e fermo gli obblighi assunti per quanto indicato ai precedenti capi, si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) in successivi ratei mensili Parte_2
o annuali o in altre libere modalità.
8) Il trasferimento dell'immobile ubicato in Comiziano (Na) alla P.zza Marconi (rif. capo 4) è subordinato al versamento e saldo del residuo mutuo come indicato al precedente capo 6. Salvo diverso accordo tra le parti.
9) restano ferme e rato le ulteriori condizioni di cui alla separazione consensuale come omologata dal
Tribunale di Nola in data 26/02/2014 r.g. 4568/13, con espressa rinuncia della sig.ra Parte_2
a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti anche in sede di futuro divorzio.
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite possano essere recepite dal
Tribunale.
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Nola in data 26.02.2014 e relativo alla procedura recante r.g.n.
4568/2013 e dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi in tale sede integralmente richiamati e trascritti.
- Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
-Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
3 -Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Camera di Consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/05/2025 al n. 1371/2025 R.G. avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Nola (NA) alla Via Dei
Mille n. 7, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MOLARO FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21.05.2025, gli epigrafati ricorrenti instavano per la modifica delle disposizioni circa alcuni trasferimenti immobiliari di cui avevano dato impegno, trasfuse nel decreto di omologazione del 26.02.2014 emesso dal Tribunale di Nola e relativo alla procedura recante n. R.G. 4568/2013, stante il mutato assetto patrimoniale dei coniugi e chiedevano:
1) la sig.ra si obbliga a trasferire con separato atto notarile ed a titolo gratuito in Parte_2 favore del sig. la piena proprietà dell'unità abitativa sita in San Nicola Arcella (Cs) Parte_1 alla via del Telegrafo, località Dino, identificata al catasto fabbricati con fl. 11, p.lla 219 sub 3, cat.
A3, classe 1; piano T1-2, int. 8 fl.11, p.lla 219 sub. 13, cat. CO e fl. 11, p.lla 219 sub. 27 cat.
CO.
2) la sig.ra dichiara, e si obbliga, di rinunciare espressamente e senza riserva al Parte_2 trasferimento di proprietà in suo favore della quota del cinquanta (50) % del terreno ubicato alla via
Vicinale De Simone, identificato al Catasto Terreni del Comune di Comiziano al fl. 4, p.lla 6, a modifica di quanto previsto al capo 2 del ricorso di separazione omologato;
3) La sig.ra si obbliga a trasferire, all'avv. con separato atto Parte_2 Parte_1 notarile ed a titolo gratuito la quota di sua proprietà (pari al 50 (cinquanta) %) del terreno ubicato alla via Vicinale De Simone, identificato al Catasto Terreni del Comune di Comiziano al fl. 4, p.lla
6, come indicato al capo 2 del ricorso di separazione omologato;
4) La sig.ra si obbliga a trasferire con separato atto notarile ed a titolo gratuito al Parte_2 sig. l'unità immobiliare ubicata in Comiziano (Na) alla P.zza Marconi identificata Parte_1 al fl.1 p.lla 208 sub. 14, cat. A/4 , classe 1 piano 2 e p.lla 212 sub 3, giusto atto per notaio Per_1 del 22/02/2010 rep. 8736 Racc. 4552 registrato presso Agenzia delle Entrate di Nola in data
23/02/2010 al n. 514 serie 1 T.
5) A fronte delle concessioni-modificazioni di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, anche a modifica dei patti della separazione omologata, l'avv. rinuncia a chiedere in restituzione alla sig.ra Parte_1 Parte_3
[..
[...] ogni qualsiasi somma versata in nome e per suo conto per le causali di cui ai capi e, f, g, h del
[...] presente ricorso, qui da intendersi per ripetuti e trascritti, per un totale di circa € 133.437,65.
6) Per quanto al precedente capo 4 l'avv. si obbliga altresì a pagare, sino al saldo, Parte_1
l'importo dovuto a titolo di residuo mutuo gravante sull'unità immobiliare ubicata in Comiziano (Na) alla P.zza Marconi ad oggi di circa € 95.000,00 (rif.to precedente capo e).
7) L'avv. a sua volta per quanto concesso a parziale modificazione delle condizioni di Parte_1 separazioni, e fermo gli obblighi assunti per quanto indicato ai precedenti capi, si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) in successivi ratei mensili Parte_2
o annuali o in altre libere modalità.
8) Il trasferimento dell'immobile ubicato in Comiziano (Na) alla P.zza Marconi (rif. capo 4) è subordinato al versamento e saldo del residuo mutuo come indicato al precedente capo 6. Salvo diverso accordo tra le parti.
9) restano ferme e rato le ulteriori condizioni di cui alla separazione consensuale come omologata dal
Tribunale di Nola in data 26/02/2014 r.g. 4568/13, con espressa rinuncia della sig.ra Parte_2
a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti anche in sede di futuro divorzio.
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite possano essere recepite dal
Tribunale.
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Nola in data 26.02.2014 e relativo alla procedura recante r.g.n.
4568/2013 e dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi in tale sede integralmente richiamati e trascritti.
- Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
-Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
3 -Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Camera di Consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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