TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2116 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2116/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FISSORE PIER GIUSEPPE
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti OLIVERO FRANCESCA e CORDERO CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Emettere sentenza sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro e pertanto non vi sono pretese economiche di alcun genere, neppure di mantenimento;
- assegnare alla signora la casa coniugale, intestata alla signora sita in Bra, Via Monte Pt_2 Pt_2
Pasubio n. 6; in merito, il signor rinuncia a richiedere la quota parte del valore Parte_1 dell'immobile, rinunciando altresì ad ogni e qualsivoglia altra pretesa sul predetto immobile;
- autorizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A tg. GS349CM, oggi intestata alla signora e pagata in parti uguali dai due coniugi: essa sarà oggetto di permuta, Pt_2
con trasferimento della proprietà al signor entro e non oltre trenta giorni a far data dal Parte_1
provvedimento di separazione, con rinuncia della signora a qualsivoglia pretesa sul predetto Pt_2
bene;
- autorizzare i coniugi alla rinuncia reciproca al contributo di mantenimento;
- autorizzare inoltre i seguenti accordi economici:
a. le giacenze sui rispettivi conti correnti resteranno di proprietà e disponibilità di ciascun coniuge, senza nulla a pretendere reciprocamente;
b. al signor saranno consegnati i seguenti beni, ancora giacenti nell'abitazione coniugale, Parte_1
tramite accordo tra le parti assistite dai rispettivi difensori: - cassetta contenente articoli di ferramenta ricoverata all'interno dell'autorimessa; - pc portatile marca - effetti personali e capi di CP_1 abbigliamento del signor - cartella sanitaria (visite, analisi, esami, etc ...) del signor Parte_1
Parte_1
c. gli arredi tutti e i restanti beni presenti all'interno della casa coniugale resteranno nella disponibilità
e proprietà della signora”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], celebrato in POCAPAGLIA in data 05/12/1998,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno
1998, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2116/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FISSORE PIER GIUSEPPE
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti OLIVERO FRANCESCA e CORDERO CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Emettere sentenza sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro e pertanto non vi sono pretese economiche di alcun genere, neppure di mantenimento;
- assegnare alla signora la casa coniugale, intestata alla signora sita in Bra, Via Monte Pt_2 Pt_2
Pasubio n. 6; in merito, il signor rinuncia a richiedere la quota parte del valore Parte_1 dell'immobile, rinunciando altresì ad ogni e qualsivoglia altra pretesa sul predetto immobile;
- autorizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A tg. GS349CM, oggi intestata alla signora e pagata in parti uguali dai due coniugi: essa sarà oggetto di permuta, Pt_2
con trasferimento della proprietà al signor entro e non oltre trenta giorni a far data dal Parte_1
provvedimento di separazione, con rinuncia della signora a qualsivoglia pretesa sul predetto Pt_2
bene;
- autorizzare i coniugi alla rinuncia reciproca al contributo di mantenimento;
- autorizzare inoltre i seguenti accordi economici:
a. le giacenze sui rispettivi conti correnti resteranno di proprietà e disponibilità di ciascun coniuge, senza nulla a pretendere reciprocamente;
b. al signor saranno consegnati i seguenti beni, ancora giacenti nell'abitazione coniugale, Parte_1
tramite accordo tra le parti assistite dai rispettivi difensori: - cassetta contenente articoli di ferramenta ricoverata all'interno dell'autorimessa; - pc portatile marca - effetti personali e capi di CP_1 abbigliamento del signor - cartella sanitaria (visite, analisi, esami, etc ...) del signor Parte_1
Parte_1
c. gli arredi tutti e i restanti beni presenti all'interno della casa coniugale resteranno nella disponibilità
e proprietà della signora”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], celebrato in POCAPAGLIA in data 05/12/1998,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno
1998, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.