Articolo 40 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 39Articolo 41
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15 agosto 2009
Art. 40. (Elettrodotti aerei) 1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo della lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale, come modificata dalla presente legge:
«z) Elettrodotti «aerei» per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.».
Entrata in vigore il 15 agosto 2009