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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3791/2022 R.G. promossa da:
cf nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1956, rappresentato e difeso dall'AVV. PELLEGRINI PASQUALE contro cf nato a [...] [...] rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'AVV. GALOTA GABRIELE
e nei confronti di cod. fisc. , con sede in Roma, via Po n. Controparte_2 P.IVA_1
20, in persona del procuratore speciale dott. legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, giusta procura in Notaio di Bracciano del 05.06.2020 rep. n. 9961, Per_1
rappresentato e difeso dall'AVV. PIETRO ROMANO,
Avente ad oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza in trattazione scritta del
25/06/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il dott. e, dedotta la responsabilità Parte_1 CP_1
professionale di quest'ultimo per i danni subiti a seguito dell'errata gestione di una pagina 1 di 11 dermatosi riconducibile a leishmaniosi cutanea, ne ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti valutati complessivamente in Euro 15.210,00, nonché alla refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda l'attore ha riferito che, a seguito di un viaggio in Tunisia, aveva manifestato sul proprio corpo eruzioni cutanee puntiformi, rossastre e pruriginose,
inizialmente localizzate agli arti e successivamente diffuse anche ad altre zone;
che si era pertanto rivolto, nel novembre 2019, al proprio medico di base il quale gli prescriveva una pomata antibiotica;
che a seguito del peggioramento della sintomatologia ed in particolare dell'aumento delle dimensioni delle lesioni cutanee, sempre su consiglio del proprio medico di base, si era rivolto al dott. specialista dermatologo;
che il medico specialista, CP_1
dopo aver prescritto inizialmente un antibiotico (Zitromax), aveva tardato nell'approfondire la diagnosi, procedendo solo in un secondo momento alla biopsia cutanea;
che, anche dopo
Cont il riscontro di infezione da Leishmaniosi cutanea, il dott. aveva proseguito con un trattamento inadeguato, a base di Diflucan e Travosept;
che, a seguito dell'utilizzo di tali farmaci, le condizioni cutanee si erano ulteriormente aggravate, con incremento del volume e dell'eritema delle lesioni, accompagnato da accentuato prurito;
che, a causa di tale peggioramento, era stato costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Umberto I” di Siracusa, dove era stato disposto il ricovero presso l'Unità Operativa di
Malattie Infettive;
che, durante il ricovero, stante l'avanzato stato delle lesioni, era stato sottoposto a terapia specifica con infusione di Amfotericina B liposomiale (Ambisome), e che, al momento della dimissione, erano state programmate ulteriori tre sedute di infusione del medesimo farmaco al fine di completare il ciclo terapeutico;
che, nonostante tale trattamento, in data 14 aprile 2021 si era verificata una recidiva dei sintomi della patologia infettivo-dermatologica, che lo aveva costretto a un nuovo accesso al Pronto Soccorso del medesimo presidio ospedaliero, con successivo ricovero e secondo ciclo di terapia a base di
Amfotericina B liposomiale, comprendente otto sedute di infusione endovenosa protrattesi sino al 7 maggio 2021, data della dimissione;
che, dalla cartella clinica relativa al suddetto ricovero, risultava documentato un progressivo miglioramento del quadro cutaneo, con pagina 2 di 11 riduzione delle ulcere trofiche addominali e, al termine del trattamento, la scomparsa pressoché completa delle lesioni.
ha quindi sostenuto che il ritardo e l'errore terapeutico avessero consentito alla Parte_1
patologia di progredire, provocando un danno estetico lieve moderato non inferiore all'8-
9% oltre che un'incapacità temporanea di 46 giorni al 50%. Invocava, pertanto,
l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e della Legge 24/2017, e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 15.210,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando integralmente le deduzioni attoree ed CP_1
esponendo che il paziente si era presentato nel proprio ambulatorio solo in data 18 dicembre
2019, con lesioni già in stato avanzato e di incerta origine;
che egli aveva seguito un iter diagnostico corretto, prescrivendo dapprima antibiotico per le sovrainfezioni batteriche, poi esami ematochimici e biopsia cutanea;
che, ricevuto l'esito istologico recante diagnosi di leishmaniosi cutanea, il paziente si era sottoposto a nuova visita in data 17 gennaio 2020, all'esito della quale egli aveva prescritto una terapia con fluconazolo;
che, considerata la presenza di diabete mellito riferita dal paziente, aveva disposto ulteriori esami di laboratorio prima di iniziare il farmaco, invitando il a trasmetterne i risultati anche tramite Pt_1
messaggistica WhatsApp;
che i referti erano stati inviati solo dopo circa una settimana, determinando un ritardo nell'avvio della terapia;
che, una volta ricevuti gli esiti, il convenuto aveva confermato la prescrizione del fluconazolo, ritenendola adeguata e compatibile con le condizioni cliniche riscontrate;
che non aveva ritenuto opportuno prescrivere amfotericina B liposomiale, riservata all'ambiente ospedaliero per i possibili effetti collaterali e per la presenza di saccarosio nella soluzione, potenzialmente rischiosa nei pazienti diabetici;
che la scelta del fluconazolo rappresentava, secondo le conoscenze scientifiche e il profilo del paziente, una terapia appropriata e sicura;
che l'attore, poco dopo, aveva deciso di rivolgersi autonomamente al Pronto Soccorso, interrompendo il percorso terapeutico indicato.
pagina 3 di 11 Il convenuto negava, pertanto, qualsiasi profilo di colpa professionale e sosteneva che l'aggravamento delle lesioni era dovuto al ritardo con cui il paziente si era rivolto a specialista, e non alla propria condotta.
In via subordinata, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere garantito e manlevato da ogni eventuale Controparte_2
condanna risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituita in giudizio la Controparte_2
la quale ha contestato integralmente la fondatezza della domanda attorea e ha aderito
[...]
alle difese svolte dal proprio assicurato.
La compagnia ha rilevato che, già in sede di accertamento tecnico preventivo, i consulenti
Cont nominati avevano escluso qualsiasi profilo di colpa professionale a carico del dott. e negato il nesso causale tra la condotta del sanitario e gli esiti lamentati dall'attore; che la terapia prescritta risultava congrua e rispettosa delle linee guida, anche in considerazione della condizione diabetica del paziente;
e che le cicatrici riferite dal costituivano Pt_1
esito fisiologico della patologia e non conseguenza di errore medico.
ha quindi concluso per il rigetto integrale della domanda proposta Controparte_2
dall'attore, sostenendo la correttezza dell'operato del convenuto e la temerarietà dell'azione risarcitoria
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio è proseguito con la riammissione e il richiamo dei consulenti tecnici d'ufficio, già nominati in sede di accertamento tecnico preventivo, ai quali è stato conferito nuovo e più ampio incarico volto ad accertare la sussistenza e l'entità di eventuali postumi invalidanti o estetici, la riconducibilità causale degli esiti cicatriziali alla patologia o a un possibile errore o ritardo terapeutico, la congruità
del trattamento farmacologico adottato rispetto alle linee guida e alle condizioni cliniche del paziente, nonché le differenze prognostiche e di invalidità temporanea o permanente che si sarebbero potute verificare in caso di adozione di una terapia alternativa (in particolare con liposomiale). Parte_2
pagina 4 di 11 Espletata la consulenza e depositata la relazione tecnica integrativa la causa è giunta al naturale epilogo seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'attore debba essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui deve essere valutata la condotta del medico convenuto.
Nel caso di specie, il rapporto intercorso tra l'attore, , e il convenuto, dott. Parte_1
specialista dermatologo, si configura come rapporto di natura contrattuale, CP_1
riconducibile al contratto d'opera professionale disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
È infatti pacifico che il medico libero professionista, quando presta la propria attività
direttamente nei confronti del paziente, assume obblighi contrattuali, con conseguente applicazione delle norme dettate dagli artt. 1218 e 1176, secondo comma codice civile.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 577/2008), la responsabilità del medico verso il paziente è di tipo contrattuale, poiché si fonda sul vincolo obbligatorio che deriva dall'affidamento professionale o, in mancanza di un formale contratto, sul cosiddetto contatto sociale qualificato.
Ne consegue che il sanitario non è tenuto a garantire un risultato, bensì ad attuare tutte le cautele e scelte terapeutiche conformi alle regole dell'arte medica e allo stato delle conoscenze scientifiche del momento.
Il medico risponde quindi non dell'insuccesso terapeutico in sé, ma solo qualora la prestazione sia stata eseguita con negligenza, imprudenza o imperizia, e qualora sia dimostrato che tale condotta abbia costituito causa diretta e immediata del danno lamentato dal paziente.
In base ai principi generali della responsabilità contrattuale, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto professionale, il danno alla salute e il nesso di causalità tra l'attività sanitaria e l'evento lesivo;
incombe invece sul medico l'onere di dimostrare di pagina 5 di 11 avere agito con la diligenza qualificata richiesta dalla natura della prestazione e che il pregiudizio denunciato sia conseguenza di fattori estranei alla propria condotta.
La diligenza richiesta al professionista, come chiarito dall'art. 1176, secondo comma, c.c., non è quella del comune buon padre di famiglia, ma quella propria di chi esercita un'attività tecnica, da valutarsi in relazione al grado di specializzazione e alla complessità dell'intervento.
A sua volta, l'art. 2236 c.c. circoscrive la responsabilità del medico ai soli casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, è costante nel ritenere che tale limitazione operi soltanto per i casi di imperizia, e non anche quando il danno derivi da negligenza o imprudenza, per le quali il sanitario risponde anche a titolo di colpa lieve.
Cont Nel caso in esame, le prestazioni rese dal dott. consistenti nella diagnosi e nel trattamento farmacologico di una leishmaniosi cutanea in paziente affetto da diabete mellito, non presentavano particolare complessità tecnica, ma rientravano nell'ambito della normale diligenza richiesta a uno specialista in dermatologia.
Pertanto, la responsabilità del convenuto deve essere valutata secondo i criteri ordinari della colpa professionale, accertando se la condotta tenuta sia stata conforme alle regole della buona pratica clinica e se il peggioramento denunciato dall'attore sia effettivamente riconducibile, sotto il profilo causale, all'attività del medico o, invece, all'evoluzione naturale della patologia e alle condizioni personali del paziente.
Alla luce dei principi appena richiamati, il Tribunale osserva che l'accertamento della responsabilità del medico presuppone un rigoroso esame delle risultanze istruttorie e tecniche, volto a verificare se la condotta del sanitario sia stata conforme alla diligenza professionale richiesta e se il danno allegato dal paziente sia causalmente riconducibile a un errore diagnostico o terapeutico.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria il riparto dell'onere probatorio si fonda su criteri ormai consolidati.
pagina 6 di 11 Spetta al paziente provare non soltanto l'esistenza del rapporto professionale con il medico, ma anche il danno effettivamente subito e il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del sanitario.
Una volta forniti tali elementi, si presume l'inadempimento, e grava sul medico l'onere di dimostrare di avere adempiuto con la diligenza e la perizia proprie del professionista qualificato, oppure che l'evento dannoso sia derivato da una causa diversa, non imputabile alla propria condotta.
Tale verifica, nel contesto della responsabilità sanitaria, non può prescindere dalla consulenza tecnica d'ufficio, che rappresenta lo strumento attraverso cui il Giudice acquisisce la valutazione tecnico-scientifica indispensabile per comprendere la correttezza dell'operato del sanitario e la plausibilità causale tra condotta e danno.
La CTU, pertanto, non si limita a un ausilio meramente valutativo, ma assume una funzione decisiva ai fini dell'accertamento del fatto, in quanto consente di tradurre in termini giuridici le conoscenze specialistiche proprie della scienza medica.
Nel caso di specie, le risultanze della consulenza tecnica, espletata dai dottori e Persona_2
, già nominati in sede di accertamento tecnico preventivo e Persona_3
successivamente richiamati con ordinanza del 26 settembre 2023 per chiarimenti e integrazioni, hanno consentito di definire con precisione i punti controversi della vicenda.
Il Tribunale ritiene tali conclusioni chiare, logiche e coerenti con la documentazione sanitaria in atti e con la letteratura scientifica di riferimento, sicché possono essere integralmente recepite.
In particolare, già in sede di accertamento tecnico preventivo, i consulenti nominati, dott.
e dott. , avevano escluso la presenza di profili di colpa Persona_4 Persona_3
Cont professionale a carico del Dott.
Con l'ordinanza del 26 settembre 2023, questo Tribunale ha disposto un nuovo incarico di chiarimenti, volto a integrare la consulenza già espletata e a verificare, con maggiore approfondimento, l'adeguatezza della terapia adottata, la possibile incidenza di un ritardo diagnostico, l'eventuale nesso causale tra l'attività sanitaria e le cicatrici lamentate, nonché la sussistenza di postumi permanenti.
pagina 7 di 11 Nella relazione integrativa depositata il 27 novembre 2023, i consulenti hanno fornito risposte puntuali e approfondite a ciascun quesito.
In primo luogo, essi hanno richiamato le linee guida internazionali in tema di trattamento della leishmaniosi cutanea, precisando che “Il trattamento della leishmaniosi si basa sull'amfotericina B liposomale o sulla miltefosina a seconda della specie infettiva della
Leishmaniae e dell'area geografica di acquisizione. Alternative includono l'amfotericina B desossicolato e i composti di antimonio pentavalente di meglumina), se la malattia è stata acquisita in area in cui è probabile che le specie di siano suscettibili”. Per_5
Sulla base di tali riferimenti, i CTU hanno concluso che la terapia praticata dal convenuto, a base di fluconazolo 200 mg (Diflucan) e Travosept crema, non poteva considerarsi adeguata secondo i criteri scientifici di riferimento, affermando che “Il trattamento terapeutico in concreto prescelto dal convenuto con più probabilità che non, non è stato adeguato”.
Tuttavia, ed è questo il passaggio decisivo, gli stessi periti hanno escluso che tale inadeguatezza abbia prodotto conseguenze dannose o determinato un peggioramento del quadro clinico. Essi hanno evidenziato che la leishmaniosi cutanea presenta un decorso tendenzialmente autolimitante, che tende, cioè, alla guarigione spontanea, lasciando una cicatrice depressa, simile a una bruciatura. Tali esiti, nel caso di specie, sono stati qualificati come postumi ordinari della malattia, non come esiti patologici o aggravati da un errore medico.
I CTU hanno inoltre rilevato che il paziente era affetto da diabete mellito, patologia cronica che può interferire con i processi di cicatrizzazione cutanea, prolungando i tempi di guarigione.
Sul piano medico-legale, i consulenti hanno concluso che non sussiste alcuna invalidità
permanente né danno estetico giuridicamente apprezzabile, apparendo inevitabile l'evoluzione cicatriziale delle lesioni considerata nella fattispecie la patologia diabetica del paziente.
Il Tribunale condivide integralmente tali conclusioni, che appaiono coerenti, logiche e scientificamente fondate, e ne richiama il nucleo essenziale: la terapia adottata, pur non risultando perfettamente adeguata secondo le linee guida di settore, non ha cagionato alcun pagina 8 di 11 danno clinico, funzionale o estetico al paziente. In assenza di danno, viene meno anche il presupposto stesso della responsabilità risarcitoria, non potendosi configurare un illecito civile in mancanza di un pregiudizio concreto e causalmente riferibile alla condotta del soggetto agente.
Ne consegue che l'eventuale inadeguatezza terapeutica rimane clinicamente irrilevante, non avendo inciso sul decorso della patologia né prodotto conseguenze lesive apprezzabili.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la domanda attorea debba essere dichiarata infondata per difetto del danno conseguenza.
Cont L'attore, infatti, non ha dimostrato che dall'operato del dott. sia derivato un aggravamento delle proprie condizioni cliniche o un pregiudizio estetico permanente, avendo allegato esclusivamente la presenza di esiti cicatriziali che costituiscono l'evoluzione naturale della patologia.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 577/2008, in tema di responsabilità medica il paziente che agisce per il risarcimento del danno deve provare l'esistenza del rapporto professionale e l'insorgenza di un danno eziologicamente riferibile all'inadempimento del sanitario. Solo in presenza di tale prova sorge, a carico del medico,
l'onere di dimostrare di avere adempiuto diligentemente o che l'evento lesivo è dipeso da causa non imputabile.
Nel caso di specie, mancando in radice la prova di un danno effettivo, non può configurarsi alcun obbligo risarcitorio. Anche a voler ritenere che la terapia prescritta non fosse conforme alle linee guida di settore, la circostanza si rivela clinicamente e giuridicamente irrilevante, poiché non ha generato alcun effetto lesivo né aggravato la condizione del paziente.
Cont In definitiva, non essendo emerso alcun pregiudizio riconducibile alla condotta del dott. difetta il presupposto essenziale della responsabilità civile e la domanda attorea deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
Il rigetto della domanda principale comporta, per evidenti ragioni di consequenzialità logica, l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della pagina 9 di 11 non essendo venuta in rilievo alcuna condotta suscettibile di Controparte_2
generare obbligo di manleva.
Quanto al riparto delle spese di lite, occorre richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019,
Rv. 655979 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 – 01; Sez. 1,
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01)” (Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n.
6144 del 2024).
Nel caso di specie, la chiamata in garanzia della da parte del Controparte_2
convenuto risulta pienamente giustificata, essendo conseguenza diretta delle allegazioni formulate dall'attore in ordine alla pretesa responsabilità professionale del dott. CP_1
Pertanto, le spese di lite sostenute sia dal convenuto sia dal terzo, al pari delle spese di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'attore nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda attorea;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
Dott. spese che liquida in complessivi 5.077,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 3. Condanna altresì l'attore al pagamento, in favore della delle Controparte_2
spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Siracusa, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 11 di 11