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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT SS, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4644/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5770/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009804000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7529/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Caserta impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202300009804000 per il pagamento di euro 3.037,35, relativamente all'IRPEF dovuta per gli anni di imposta 2017 e 2018, eccependo:
erronea applicazione delle detrazioni per figli a carico;
violazione e/o falsa applicazione dell'art.12 del tuir.-;
decorso del termine di prescrizione quinquennale;
omessa notifica dell'avviso bonario.
L'agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 5770 emessa all'udienza del 4.12.2024 e depositata il 24.12.2024 accolse parzialmente il ricorso, con riferimento all'Irpef 2018 compensando le spese.
I primi giudici ritennero che l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017 fosse stato correttamente notificato il 23 dicembre 2022 con consegna a mani del destinatario, mentre non vi sarebbe prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2018.
La sentenza è stata appellata dall'agenzia delle entrate la quale ha chiesto che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso perché in primo grado la costituzione in giudizio del contribuente era avvenuta oltre il termine tassativo di 30 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 546/92.
Si è costituito in giudizio il Resistente_1 il quale ha chiesto la conferma della sentenza.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo collegio deve valutare preliminarmente l'ecccezione della inammissibilità del ricorso introduttivo, per violazione del termine di costituzione del ricorrente, sollevata già in primo grado dall'agenzia delle entrate e riproposta con i motivi di appello.
Rileva il collegio che la sequenza temporale è la seguente:
il 6 marzo 2024 il Resistente_1 notificò il ricorso, con istanza di reclamo mediazione ex art. 17 bis del decreto legislativo 546/92, all'agenzia delle entrate ed all'Ader;
il 2 luglio 2024 il ricorrente si costituì in giudizio. La tempestività o meno della costituzione dipende dalla decorrenza della abrogazione della procedura di reclamo mediazione prevista dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92.
L'articolo 2 c. 3 lettera a) del decreto legislativo ha abrogato l'articolo 17 bis ed ha previsto che la norma si applica ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto 220.
Il comma 2 dell'articolo 4 del suddetto decreto 220 prevede che le disposizioni previste dal decreto si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.
Quid per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, fino al 1° settembre 2024?
L'appellato sostiene che le due disposizioni – articolo 2 c. 3 e art. 4 c. 2 – debbano interpretarsi nel senso che l'istituto del reclamo mediazione non è applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1 settembre 2024, in quanto il comma 2 dell'articolo 4, con la previsione differita dell'entrata in vigore delle disposizioni al 1 settembre 2024, si applicherebbe anche all'abrogazione dell'articolo 17 bis.
Il collegio ritiene che la esegesi normativa sostenuta dall'appellato non sia corretta.
Essa, se accolta, porterebbe a sostenere che lo stesso decreto conterrebbe due disposizioni in contrasto tra loro, in quanto la decorrenza dell'abrogazione sarebbe stata prima limitata ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 e, nel comma successivo, a quelli notificati dopo l'1 settembre dello stesso anno, affermazione che potrebbe essere ritenuta corretta solo se non vi fosse una interpretazione diversa.
Tale lettura diversa può, ad avviso del collegio, essere data.
Posto che il discrimen è costituito dalla data di notifica del ricorso, il collegio ritiene che le due disposizioni possano essere coordinate tra loro.
Il decreto legislativo contiene all'articolo 1 una pluralità di modifiche al processo tributario.
Ne deriva che quando l'articolo 4 c. 2, disciplinando l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti, prevede che :” le disposizioni del presente decreto” si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo l'1 settembre 2024 fa riferimento a tutte le norme contenute nel decreto.
Questa decorrenza non riguarda l'abrogazione dell'articolo 17 bis per il quale l'entrata in vigore ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 è prevista, come eccezione, dall'articolo 2 c. 3 del decreto 220.
L'appello dell'agenzia va accolto e le spese del doppio grado per la novità della questione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT SS, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4644/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5770/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009804000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7529/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Caserta impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202300009804000 per il pagamento di euro 3.037,35, relativamente all'IRPEF dovuta per gli anni di imposta 2017 e 2018, eccependo:
erronea applicazione delle detrazioni per figli a carico;
violazione e/o falsa applicazione dell'art.12 del tuir.-;
decorso del termine di prescrizione quinquennale;
omessa notifica dell'avviso bonario.
L'agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 5770 emessa all'udienza del 4.12.2024 e depositata il 24.12.2024 accolse parzialmente il ricorso, con riferimento all'Irpef 2018 compensando le spese.
I primi giudici ritennero che l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017 fosse stato correttamente notificato il 23 dicembre 2022 con consegna a mani del destinatario, mentre non vi sarebbe prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2018.
La sentenza è stata appellata dall'agenzia delle entrate la quale ha chiesto che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso perché in primo grado la costituzione in giudizio del contribuente era avvenuta oltre il termine tassativo di 30 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 546/92.
Si è costituito in giudizio il Resistente_1 il quale ha chiesto la conferma della sentenza.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo collegio deve valutare preliminarmente l'ecccezione della inammissibilità del ricorso introduttivo, per violazione del termine di costituzione del ricorrente, sollevata già in primo grado dall'agenzia delle entrate e riproposta con i motivi di appello.
Rileva il collegio che la sequenza temporale è la seguente:
il 6 marzo 2024 il Resistente_1 notificò il ricorso, con istanza di reclamo mediazione ex art. 17 bis del decreto legislativo 546/92, all'agenzia delle entrate ed all'Ader;
il 2 luglio 2024 il ricorrente si costituì in giudizio. La tempestività o meno della costituzione dipende dalla decorrenza della abrogazione della procedura di reclamo mediazione prevista dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92.
L'articolo 2 c. 3 lettera a) del decreto legislativo ha abrogato l'articolo 17 bis ed ha previsto che la norma si applica ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto 220.
Il comma 2 dell'articolo 4 del suddetto decreto 220 prevede che le disposizioni previste dal decreto si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.
Quid per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, fino al 1° settembre 2024?
L'appellato sostiene che le due disposizioni – articolo 2 c. 3 e art. 4 c. 2 – debbano interpretarsi nel senso che l'istituto del reclamo mediazione non è applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1 settembre 2024, in quanto il comma 2 dell'articolo 4, con la previsione differita dell'entrata in vigore delle disposizioni al 1 settembre 2024, si applicherebbe anche all'abrogazione dell'articolo 17 bis.
Il collegio ritiene che la esegesi normativa sostenuta dall'appellato non sia corretta.
Essa, se accolta, porterebbe a sostenere che lo stesso decreto conterrebbe due disposizioni in contrasto tra loro, in quanto la decorrenza dell'abrogazione sarebbe stata prima limitata ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 e, nel comma successivo, a quelli notificati dopo l'1 settembre dello stesso anno, affermazione che potrebbe essere ritenuta corretta solo se non vi fosse una interpretazione diversa.
Tale lettura diversa può, ad avviso del collegio, essere data.
Posto che il discrimen è costituito dalla data di notifica del ricorso, il collegio ritiene che le due disposizioni possano essere coordinate tra loro.
Il decreto legislativo contiene all'articolo 1 una pluralità di modifiche al processo tributario.
Ne deriva che quando l'articolo 4 c. 2, disciplinando l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti, prevede che :” le disposizioni del presente decreto” si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo l'1 settembre 2024 fa riferimento a tutte le norme contenute nel decreto.
Questa decorrenza non riguarda l'abrogazione dell'articolo 17 bis per il quale l'entrata in vigore ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 è prevista, come eccezione, dall'articolo 2 c. 3 del decreto 220.
L'appello dell'agenzia va accolto e le spese del doppio grado per la novità della questione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese