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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE di APPELLO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere
Dottor Corrado Croci ConIGliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 247/25, promossa da:
, già amministratore unico e legale rappresentante di Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G.RISSO;
[...]
PARTE RECLAMANTE
Contro
Controparte_2
PARTE RECLAMATA
e nella qualità di CURATORE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE Controparte_3
GIUDIZIALE di Controparte_1
PARTE RECLAMATA
e in contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte Reclamante
pagina 1 di 6 Accertare l'assenza dei requisiti di legge in punto di liquidazione giudiziale di CP_1
e per l'effetto revocare la sentenza n. 35/2025 di apertura della liquidazione
[...] giudiziale.
Nulla sulle spese.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito del ricorso presentato da , con sentenza 30.1.2025 n. 35/2025 il Controparte_2
Tribunale di Torino ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
nominando Curatore il Dottor .
[...] Controparte_3
1.1.Con la predetta sentenza, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge in quanto:
• l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era sussistente alla soglia di cui all'art. 49 CCII
(oltre al debito nei confronti di parte ricorrente – pari ad euro 2.296,59 - dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione tributi erano emersi ulteriori crediti per euro 114.459,42);
• sussistevano quanto meno in via presuntiva i requisiti di cui all'art. 2 CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova della insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
• la sussistenza dello stato di insolvenza era desumibile dalle seguenti circostanze: (i) il mancato pagamento del credito della ricorrente portato da D.i. non opposto, neppure a seguito della notifica dell'atto di precetto;
(ii) la rilevante entità del debito tributario scaduto;
(iii) l'assenza, a quanto constava, di finanza o beni prontamente liquidabili con cui far fronte al notevole stock di debito maturato;
(iv) l'esito negativo dei tentativi di pignoramento;
(v) l'irreperibilità della convenuta presso la sede legale;
(vi) il mancato deposito dei bilanci di esercizio per gli anni successivi al 2017; (vii) il sostanziale disinteresse per le sorti del procedimento.
2. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo, la IG.ra , nella sua qualità di Parte_1
Amministratore Unico di chiedendo la revoca della liquidazione Controparte_1 giudiziale come riportato in epigrafe.
2.1. Parte reclamante rileva la non sussistenza dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla procedura di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII richiamando quanto segue:
• la società è stata costituita nel 2016 (soci, la ricorrente, il di lei marito, operativo come cuoco e pizzaiolo e quote minoritarie in favore di terzi) e ha rilevato in affitto il ramo di pagina 2 di 6 azienda già esercente l'attività di ristorante/pizzeria presso i locali siti in Moncalieri, C.so
Savona, 17:
• le gravi problematiche familiari successivamente intercorse tra la IG.ra e il suo Pt_1 coniuge hanno portato la società a perdere clienti e fatturato sino alla CP_4 cessazione definitiva di fatto della società in data 31.12.19;
• conseguentemente, con rogito 28.1.20, il contratto afferente il ramo d'azienda e relativa licenza è stato oggetto di risoluzione e l'attività restituita alla Parte_2
(doc. n.2);
[...]
• con comunicazione unica 29.1.20, la CCIAA e gli enti connessi venivano informati della cessazione di ogni attività impresa e della posizione previdenziale della IG.ra Pt_1 Con
• da tale data (2019) nessun reddito è stato prodotto (estratti conto bancari e
[...]
); CP_6
• coerentemente, nell'ultimo registro vendite, IV trimestre 2019 – doc. n. 6 – i ricavi sono stati ZERO, con evidenza fattuale della interruzione di ogni attività beni prima della sua formalizzazione;
• l'attivo patrimoniale (pochi elementi di cucina atteso che i beni di maggior valore erano ricompresi nel ramo oggetto di affitto) e il debito sono ampiamente inferiori le soglie di cui all'art. 2 CCII.
3. E' stata fissata udienza al giorno 13.5.25.
4. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso. La procedura e la IG.ra non si sono costituiti in giudizio. CP_2
5. All'esito dell'udienza del 13.5.25, presente solo parte reclamante, la Corte si è riservata di decidere.
6. Ritiene la Corte che il reclamo debba essere accolto per i motivi di seguito esposti.
6.1. Rileva in primo luogo la Corte che parte reclamante è, nella presente sede, legittimata a produrre tutti i documenti che ritiene utili o necessari per dimostrare la fondatezza delle proprie domande. L'art. 51 CCII prevede infatti che il reclamo contenga “l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”: il che implica la possibilità per il soggetto che propone il reclamo di produrre avanti alla Corte d'Appello ogni documento ritenuto utile, senza necessità che la relativa produzione sia già stata effettuata in primo grado e/o che si tratti di documenti sopravvenuti o assolutamente necessari ai fini del decidere.
pagina 3 di 6 Da quanto sopra deriva che i documenti prodotti da parte reclamante in questa sede sono ammissibili, rilevanti e utilizzabili ai fini del decidere.
6.2. Ora, dai documenti prodotti in questa sede risulta che non sussistono, in capo a
[...]
(la cui attività è iniziata nel marzo 2016 e cessata a fine 2019, come Controparte_1 risulta dalla risoluzione del contratto di affitto di azienda 28.1.20, restituzione azienda e licenza di cui al doc. n. 2 e dalla Comunicazione Unica del 29.1.20 alla CCIAA di cessazione dell'attività di impresa di cui al doc. n. 3), i requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
Per quanto riguarda il requisito dell'attivo patrimoniale (“un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore”), emerge infatti che ha un attivo patrimoniale Controparte_1 sostanzialmente nullo quanto a cespiti (i beni di maggior rilievo erano ricompresi nel contratto di Con affitto d'azienda oggetto di risoluzione), pari a zero sul conto corrente presso e pari a
17.300,00 sul conto ISP.
Analogamente i ricavi (“ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore”) e i debiti (“debiti, anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”) sono nettamente inferiori ai limiti di legge. Quanto ai primi, dal registro vendite iva risultano ricavi
Zero nell'ultimo trimestre del 2019 e ricavi pari ad euro 49.538,55, 47.792,78 e 31.161,72 nei trimestri precedenti;
quanto ai secondi, dagli atti risulta il credito della dipendente (euro CP_2
2.296,59) e debiti erariali (euro 114.459,42).
Non vi sono ragioni per dubitare nella presente sede delle veridicità dei dati – peraltro convergenti - riportati nella documentazione versata in atti da parte reclamante, dati che trovano inoltre indiretta conferma, ai fini che qui rilevano, nella circostanza che né la procedura, né la IG.ra si sono costituiti in giudizio per contrastarli. Controparte_2
Ritiene dunque la Corte che la reclamante in grado di appello abbia assolto l'onere di dimostrare che era una impresa minore e come tale non assoggettabile a Controparte_1 liquidazione giudiziale.
7. In accoglimento della domanda formulata in giudizio da parte reclamante, deve quindi essere revocata la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
8. Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del Curatore, rileva la Corte che l'art. 366 CCII ha modificato l'art. 147
pagina 4 di 6 T.U. 2002 n. 115 che disciplina il “Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”. La norma, nel testo attuale dispone che “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del Curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica se, con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che le spese della procedura e il compenso del Curatore debbano essere poste a carico di che, come già delineato, ha Controparte_1 omesso di costituirsi nella prima fase davanti al Tribunale, dando così causa all'apertura della procedura, apertura che avrebbe potuto invece evitare dimostrando, come era suo onere e come avvenuto in questa sede, i limiti dimensionali.
9. A norma dell'art. 53 CCII (“Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione”), dalla pubblicazione della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale e fino al momento in cui essa passa in giudicato, si determina uno spossessamento attenuato del debitore il quale, agendo sotto la vigilanza del curatore, può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione, necessitando di autorizzazione del
Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione;
il debitore è, altresì, soggetto ad obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, da definirsi dalla Corte d'appello, e di deposito, con la stessa periodicità, di relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Il contenuto degli obblighi informativi previsti dall'art. 53, co. 4, c.c.i.i. andrà evidentemente rapportato al caso concreto e nel caso di specie la Corte ritiene superfluo attivare il disposto della norma in questione atteso che l'attività è cessata a fine 2019 e il contratto di affitto d'azienda è stato risolto con restituzione al locatore della dotazione afferente l'esercizio dell'impresa.
10. Nulla in punto spese del procedimento.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto nel RGC al n.
247/25 in riforma della sentenza n. 35/2025 emessa in data 31.1.2025 dal Tribunale di Torino:
• revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
[...]
pagina 5 di 6 • pone le spese della procedura e il compenso del Curatore a carico di CP_1
[...]
• nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di conIGlio del
13.5.25
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE di APPELLO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere
Dottor Corrado Croci ConIGliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 247/25, promossa da:
, già amministratore unico e legale rappresentante di Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G.RISSO;
[...]
PARTE RECLAMANTE
Contro
Controparte_2
PARTE RECLAMATA
e nella qualità di CURATORE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE Controparte_3
GIUDIZIALE di Controparte_1
PARTE RECLAMATA
e in contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte Reclamante
pagina 1 di 6 Accertare l'assenza dei requisiti di legge in punto di liquidazione giudiziale di CP_1
e per l'effetto revocare la sentenza n. 35/2025 di apertura della liquidazione
[...] giudiziale.
Nulla sulle spese.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito del ricorso presentato da , con sentenza 30.1.2025 n. 35/2025 il Controparte_2
Tribunale di Torino ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
nominando Curatore il Dottor .
[...] Controparte_3
1.1.Con la predetta sentenza, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge in quanto:
• l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era sussistente alla soglia di cui all'art. 49 CCII
(oltre al debito nei confronti di parte ricorrente – pari ad euro 2.296,59 - dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione tributi erano emersi ulteriori crediti per euro 114.459,42);
• sussistevano quanto meno in via presuntiva i requisiti di cui all'art. 2 CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova della insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
• la sussistenza dello stato di insolvenza era desumibile dalle seguenti circostanze: (i) il mancato pagamento del credito della ricorrente portato da D.i. non opposto, neppure a seguito della notifica dell'atto di precetto;
(ii) la rilevante entità del debito tributario scaduto;
(iii) l'assenza, a quanto constava, di finanza o beni prontamente liquidabili con cui far fronte al notevole stock di debito maturato;
(iv) l'esito negativo dei tentativi di pignoramento;
(v) l'irreperibilità della convenuta presso la sede legale;
(vi) il mancato deposito dei bilanci di esercizio per gli anni successivi al 2017; (vii) il sostanziale disinteresse per le sorti del procedimento.
2. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo, la IG.ra , nella sua qualità di Parte_1
Amministratore Unico di chiedendo la revoca della liquidazione Controparte_1 giudiziale come riportato in epigrafe.
2.1. Parte reclamante rileva la non sussistenza dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla procedura di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII richiamando quanto segue:
• la società è stata costituita nel 2016 (soci, la ricorrente, il di lei marito, operativo come cuoco e pizzaiolo e quote minoritarie in favore di terzi) e ha rilevato in affitto il ramo di pagina 2 di 6 azienda già esercente l'attività di ristorante/pizzeria presso i locali siti in Moncalieri, C.so
Savona, 17:
• le gravi problematiche familiari successivamente intercorse tra la IG.ra e il suo Pt_1 coniuge hanno portato la società a perdere clienti e fatturato sino alla CP_4 cessazione definitiva di fatto della società in data 31.12.19;
• conseguentemente, con rogito 28.1.20, il contratto afferente il ramo d'azienda e relativa licenza è stato oggetto di risoluzione e l'attività restituita alla Parte_2
(doc. n.2);
[...]
• con comunicazione unica 29.1.20, la CCIAA e gli enti connessi venivano informati della cessazione di ogni attività impresa e della posizione previdenziale della IG.ra Pt_1 Con
• da tale data (2019) nessun reddito è stato prodotto (estratti conto bancari e
[...]
); CP_6
• coerentemente, nell'ultimo registro vendite, IV trimestre 2019 – doc. n. 6 – i ricavi sono stati ZERO, con evidenza fattuale della interruzione di ogni attività beni prima della sua formalizzazione;
• l'attivo patrimoniale (pochi elementi di cucina atteso che i beni di maggior valore erano ricompresi nel ramo oggetto di affitto) e il debito sono ampiamente inferiori le soglie di cui all'art. 2 CCII.
3. E' stata fissata udienza al giorno 13.5.25.
4. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso. La procedura e la IG.ra non si sono costituiti in giudizio. CP_2
5. All'esito dell'udienza del 13.5.25, presente solo parte reclamante, la Corte si è riservata di decidere.
6. Ritiene la Corte che il reclamo debba essere accolto per i motivi di seguito esposti.
6.1. Rileva in primo luogo la Corte che parte reclamante è, nella presente sede, legittimata a produrre tutti i documenti che ritiene utili o necessari per dimostrare la fondatezza delle proprie domande. L'art. 51 CCII prevede infatti che il reclamo contenga “l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”: il che implica la possibilità per il soggetto che propone il reclamo di produrre avanti alla Corte d'Appello ogni documento ritenuto utile, senza necessità che la relativa produzione sia già stata effettuata in primo grado e/o che si tratti di documenti sopravvenuti o assolutamente necessari ai fini del decidere.
pagina 3 di 6 Da quanto sopra deriva che i documenti prodotti da parte reclamante in questa sede sono ammissibili, rilevanti e utilizzabili ai fini del decidere.
6.2. Ora, dai documenti prodotti in questa sede risulta che non sussistono, in capo a
[...]
(la cui attività è iniziata nel marzo 2016 e cessata a fine 2019, come Controparte_1 risulta dalla risoluzione del contratto di affitto di azienda 28.1.20, restituzione azienda e licenza di cui al doc. n. 2 e dalla Comunicazione Unica del 29.1.20 alla CCIAA di cessazione dell'attività di impresa di cui al doc. n. 3), i requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
Per quanto riguarda il requisito dell'attivo patrimoniale (“un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore”), emerge infatti che ha un attivo patrimoniale Controparte_1 sostanzialmente nullo quanto a cespiti (i beni di maggior rilievo erano ricompresi nel contratto di Con affitto d'azienda oggetto di risoluzione), pari a zero sul conto corrente presso e pari a
17.300,00 sul conto ISP.
Analogamente i ricavi (“ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall' inizio dell'attività se di durata inferiore”) e i debiti (“debiti, anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”) sono nettamente inferiori ai limiti di legge. Quanto ai primi, dal registro vendite iva risultano ricavi
Zero nell'ultimo trimestre del 2019 e ricavi pari ad euro 49.538,55, 47.792,78 e 31.161,72 nei trimestri precedenti;
quanto ai secondi, dagli atti risulta il credito della dipendente (euro CP_2
2.296,59) e debiti erariali (euro 114.459,42).
Non vi sono ragioni per dubitare nella presente sede delle veridicità dei dati – peraltro convergenti - riportati nella documentazione versata in atti da parte reclamante, dati che trovano inoltre indiretta conferma, ai fini che qui rilevano, nella circostanza che né la procedura, né la IG.ra si sono costituiti in giudizio per contrastarli. Controparte_2
Ritiene dunque la Corte che la reclamante in grado di appello abbia assolto l'onere di dimostrare che era una impresa minore e come tale non assoggettabile a Controparte_1 liquidazione giudiziale.
7. In accoglimento della domanda formulata in giudizio da parte reclamante, deve quindi essere revocata la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
8. Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del Curatore, rileva la Corte che l'art. 366 CCII ha modificato l'art. 147
pagina 4 di 6 T.U. 2002 n. 115 che disciplina il “Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”. La norma, nel testo attuale dispone che “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del Curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica se, con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che le spese della procedura e il compenso del Curatore debbano essere poste a carico di che, come già delineato, ha Controparte_1 omesso di costituirsi nella prima fase davanti al Tribunale, dando così causa all'apertura della procedura, apertura che avrebbe potuto invece evitare dimostrando, come era suo onere e come avvenuto in questa sede, i limiti dimensionali.
9. A norma dell'art. 53 CCII (“Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione”), dalla pubblicazione della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale e fino al momento in cui essa passa in giudicato, si determina uno spossessamento attenuato del debitore il quale, agendo sotto la vigilanza del curatore, può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione, necessitando di autorizzazione del
Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione;
il debitore è, altresì, soggetto ad obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, da definirsi dalla Corte d'appello, e di deposito, con la stessa periodicità, di relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Il contenuto degli obblighi informativi previsti dall'art. 53, co. 4, c.c.i.i. andrà evidentemente rapportato al caso concreto e nel caso di specie la Corte ritiene superfluo attivare il disposto della norma in questione atteso che l'attività è cessata a fine 2019 e il contratto di affitto d'azienda è stato risolto con restituzione al locatore della dotazione afferente l'esercizio dell'impresa.
10. Nulla in punto spese del procedimento.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto nel RGC al n.
247/25 in riforma della sentenza n. 35/2025 emessa in data 31.1.2025 dal Tribunale di Torino:
• revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
[...]
pagina 5 di 6 • pone le spese della procedura e il compenso del Curatore a carico di CP_1
[...]
• nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di conIGlio del
13.5.25
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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