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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia
Occhipinti;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Spadaro;
RECLAMATA
IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
1 RECLAMATA CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 20/2024 del 24 ottobre 2024 il Tribunale di Caltagirone dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Controparte_3
Avverso la sentenza la società ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 51 CCII, sulla base di cinque motivi.
Si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale di , Controparte_3
resistendo al reclamo.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di in amministrazione giudiziaria, CP_2
siccome non costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo la reclamante assume che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio, non consentendo ad essa resistente di contestare adeguatamente la relazione del consulente tecnico: l'elaborato peritale, infatti, era stato depositato successivamente alla scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ed invero, con il provvedimento del 23 settembre 2024 il giudice, disponendo che l'udienza del 17 ottobre successivo fosse sostituita dal deposito di note scritte, concedeva alle parti termine perentorio fino alle ore 9 del 17 ottobre per effettuare tale adempimento,
e dal momento che il deposito della relazione di consulenza è avvenuto il giorno 11 ottobre
2024, la parte – che aveva partecipato appieno alle operazioni peritali, trasmettendo al c.t.u. le proprie osservazioni – aveva sei giorni per svolgere le ultime difese e contestare la relazione del consulente tecnico d'ufficio. Termine, questo, del quale non viene dedotta l'inadeguatezza e che, del resto, è stato pienamente utilizzato dalla controparte, che alla detta relazione ha prestato adesione.
2 Con il secondo motivo viene dedotta l'insussistenza del credito vantato dalla CP_2
[...]
La doglianza è inammissibile.
Ed invero, essa non si confronta affatto con il ragionamento del primo giudice, il quale sul punto ha osservato che secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, ai fini della – preliminare – verifica della legittimazione attiva del creditore che ricorra per la dichiarazione di fallimento del debitore insolvente (e oggi per l'apertura della liquidazione giudiziale) non è necessario che il credito sia stato accertato in via definitiva in sede giudiziale, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, rimanendo peraltro impregiudicata ogni valutazione in sede di accertamento del passivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., sent. n.1521 del 23/1/13; Cass. civ., Sez. I, ord. n.30827 del 28/11/18).
Il Tribunale ha altresì ritenuto che “in disparte ogni considerazione in ordine alla quantificazione del credito, sussiste prova adeguata, nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento, della legittimazione alla presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, tenuto conto della solo parziale contestazione del credito da parte della resistente e della genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto relativi alle fatture azionate a fronte della proposta di rateizzazione del credito prodotta dalla il 21/3/2024 recante la CP_2
sottoscrizione del legale rappresentante della . Controparte_3
Motivazione, questa, sulla quale la reclamante tace del tutto, troncante essendo la mancata contestazione di parte del credito vantato.
Con il terzo ed il quinto motivo, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, assume la reclamante l'insussistenza del presupposto soggettivo per l'assoggettamento alla procedura della liquidazione giudiziale, per avere essa CP_3
natura di impresa agricola.
[...]
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha in primo luogo riportato gli orientamenti consolidati della Suprema
Corte, così illustrandoli: a) sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova (essendo precluso al creditore l'accesso alle informazioni necessarie, perché interne allo svolgimento della vita aziendale: Cass. nn. 12023/2011,
16356/2004), mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi,
3 eventualmente, all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, l.fall., oggi art. 121 ccii), grava, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023,
3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, “soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” (Cass. n. 16614/2016, n. 1049/2021, n. 9353/2022, n.
9308/2023, n. 32977/2023); b) conseguentemente, qualora sia provato l'esercizio di attività propriamente commerciale da parte della società resistente non è onere della parte istante provare la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella agricola, quanto, piuttosto, della parte resistente fornire la prova concreta che l'attività connessa di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali ovvero che la fornitura di beni e servizi avvenga mediante il prevalente impiego di macchinari e attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola (cfr. in tal senso Cass. 1049/2021; Cass. 3647/2023), dovendosi escludere che lo svolgimento di un'attività agricola sia fatto di per sé impeditivo della soggezione al fallimento dell'impresa che svolga parallelamente un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 12215/2012); c) sebbene, in linea di principio, non osti alla qualificazione dell'impresa come agricola la circostanza che la stessa sia organizzata in forma societaria, in quanto “(…) ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare
l'impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta” (Cassazione civile sez. I, 13/07/2017, n.17343), trattandosi di ente costituito in forma di società di capitali, la natura commerciale è insita nella stessa natura dell'ente, in quanto le società commerciali acquistano la qualifica di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, differentemente dall'imprenditore individuale per il quale l'assunzione di tale qualifica avviene solo con l'esercizio effettivo dell'attività (Cass. 26 settembre 2018, n. 23157); d) essendo nella specie incontestato, oltre che comprovato dall'oggetto sociale riportato nell'allegata visura camerale e dalla natura delle forniture effettuate dalla creditrice istante, che la resistente, oltre all'attività agricola in senso stretto, svolge anche attività di natura commerciale, è onere di quest'ultima provare che tale attività sia connessa a quella agricola ex art. 2135 co.3 c.c. nonché la prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale nei termini di cui alla disposizione citata, rimanendo irrilevante ai fini
4 dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale l'iscrizione della società nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola (cfr. da ultimo Cass. civ. 5342/2019).
Il Tribunale ha indi ritenuto che “la resistente non ha fornito adeguata prova della natura agricola dell'attività e, per l'effetto, dell'assenza dei presupposti soggettivi per
l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti;
(…) in particolare, il Consulente tecnico d'Ufficio, dott. , - cui è stato conferito il seguente mandato: “letti gli Persona_1
atti di causa e la documentazione versata in atti dalle parti e acquisito ogni ulteriore documento necessario a riscontrare i dati riportati in bilancio (ivi comprese fatture, ordini di acquisto e quant'altro necessario a supportare le voci di bilancio, da indicarsi nella relazione), dica: a) quali siano le attività connesse esercitate dalla Controparte_3 CP_3
; b) se esse abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio
[...] dell'attività agricola essenziale;
c) quale sia l'incidenza, per le attività connesse, delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti da terzi;
d) se le attività connesse prevalgano, dal punto di vista economico, rispetto all'attività agricola essenziale;
e) se, sulla base dei riscontri effettuati, la Controparte_3
sia imprenditore agricolo escluso dalla assoggettabilità alla liquidazione giudiziale”
[...]
-, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla resistente in sede di costituzione in giudizio e nel corso del procedimento, ha concluso per la natura prevalentemente commerciale dell'attività esercitata, evidenziando, in particolare, che “(…) dalla analisi dei documenti contabili presi in visione e da una comparazione effettuata (…) tra le annualità
2020, 2021, 2022, si rileva che la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione del proprio fondo, risulta essere non prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti di provenienza da terzi. In particolare, la prevalenza dell'attività di puro commercio è espressa dalle seguenti percentuali: - 58,19% per il 2021;
- 53,82% per il 2022. Pertanto, risulta prevalente l'attività di commercializzazione di prodotti puramente “commercializzati” rispetto agli altri ricavi” (…) il CTU ha inoltre precisato di non aver potuto verificare “anche il superamento sotto il profilo quantitativo in quanto la Società non ha fornito gli elementi che permettano la verifica della prevalenza dell'attività di commercializzazione di prodotti propri rispetto a quelli acquistati”, ritenendo in ogni caso tale circostanza non ostativa alla qualificazione della società come commerciale, anche in considerazione degli oneri probatori incombenti sulla resistente;
(….) peraltro, in riscontro alle osservazioni del CT di parte resistente, il Consulente
d'Ufficio ha evidenziato che, anche in mancanza delle fatture, “il peso degli acquisti sul totale dei ricavi” evincibile dai bilanci allegati in atti (pari al 52% nel 2021 e al 49% nel
5 2022) “fornisce evidenza della prevalenza della commercializzazione rispetto alla coltivazione del fondo” considerato che “i ricavi dovrebbero coprire il costo della merce acquistata (al pari di quella prodotta dalla coltivazione del fondo) oltre al margine di ricarico nella rivendita” e che, invece, risultano inferiori ai costi pur tenendo conto nel loro calcolo anche della variazione delle rimanenze e dei lavori in corso (si veda a tale ultimo proposito la risposta del CTU all'osservazione n. 4 del CT della resistente)”.
Ha concluso il primo giudice per il difetto di prova della natura prevalentemente agricola dell'attività svolta, essendo onere dell'impresa “fornire elementi di prova idonei a supportare o meglio precisare i dati riportati in bilancio e, in particolare, a provare la prevalenza della coltivazione del fondo e dell'attività ad essa connessa sulla commercializzazione dei prodotti di terzi”, sicché correttamente il CTU aveva basato l'indagine sui dati contabili, i quali, peraltro, provenendo dallo stesso debitore, “assumono particolare efficacia probatoria qualora forniscano elementi di segno contrario alle difese da esso spiegate”.
A petto di tale compiuta motivazione, la reclamante deduce che: il CTU ha utilizzato il criterio solo qualitativo basato sui dati di bilancio, senza analizzare la natura effettiva delle operazioni;
non ha verificato se i prodotti acquistati appartenessero allo stesso comparto agronomico di quelli prodotti;
non ha accertato se i prodotti acquistati subissero lavorazione/trasformazione; non ha analizzato il rapporto quantitativo tra prodotti propri e acquistati;
non ha considerato che parte degli acquisti derivava da contratti di acquisto in blocco del frutto pendente;
non ha verificato la natura effettiva delle operazioni classificate come commercializzazione;
non ha considerato gli eventi calamitosi che hanno colpito il settore.
Siffatte deduzioni non tengono conto dell'onere probatorio incombente sulla reclamante medesima.
Non si tratta, qui, di verificare la prevalenza dell'attività agricola secondo criteri sostanziali, ma dell'onere, incombente sulla , di fornire la prova della prevalenza CP_3 dell'attività agricola su quella commerciale pacificamente esistente, comportando il mancato assolvimento del detto onere probatorio l'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione giudiziale.
Inoltre, rispondendo alle contestazioni della reclamante, va detto che: 1) il CTU non ha potuto utilizzare il criterio quantitativo perché la parte non ha fornito i dati necessari per poter effettuare tale raffronto;
2) quanto all'appartenenza dei prodotti acquistati allo stesso comparto di quelli prodotti e alla mancata verifica della trasformazione dei prodotti
6 acquistati, il CTU ha correttamente affermato che “non è sufficiente che i prodotti acquistati appartengano al medesimo comparto produttivo dei prodotti ottenuti sul fondo;
unitamente al fatto che i prodotti acquistati debbano subire, nell'ambito dell'azienda agricola, una lavorazione che possa rappresentare un processo di trasformazione o manipolazione (pulitura e confezionamento degli ortaggi). Il terzo requisito indicato nel paragrafo C (pag. 9) della relazione prevede, infatti, che i prodotti acquistati non devono essere prevalenti in confronto a quelli prodotti mediante coltivazione del proprio fondo. La prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con quella acquistata con il fine di verificare se l'attività di commercio (acquisto e vendita di prodotti agricoli da terzi) prevale su quella di coltivazione. La documentazione prodotta (le fatture di acquisto a campione) dimostra che la Società acquista prodotti. La Società resistente avrebbe dovuto dimostrare – in contrasto con quanto evincibile dalle situazioni contabili – che gli acquisti di frutta si riferiscono a quantitativi inferiori rispetto a quelli prodotti dalla coltivazione dei propri fondi ma tale dato non è ricavabile”; 3) quanto al fatto che parte degli acquisti derivava da contratti di acquisto in blocco del frutto pendente, va rilevato che, se per un verso la deduzione è eccessivamente generica e non è fornita la prova auspicata, per altro verso i dati disponibili rinvenienti dalla documentazione prodotta dalla società hanno consentito al CTU di accertare l'incidenza della mera commercializzazione sulla produzione nella misura sopra descritta, così come ricavabile dalle scritture contabili della società; 4) anche la deduzione in ordine alla mancata verifica della natura effettiva delle operazioni di commercializzazione è priva di pregio, incombendo sulla società
l'allegazione specifica e la prova dell'opposto.
Assume, ancora, la reclamante, che il CTU non avrebbe esaminato i bilanci depositati presso la Camera di commercio. Epperò, la documentazione esaminata è stata segnatamente quella prodotta dalla parte, la quale non ha neppure criticato quanto sostenuto dal Tribunale a proposito del fatto che i dati forniti avevano valore confessorio.
Fuori luogo, poi, è sostenere – come fa la reclamante – che “i documenti vanno analizzati in contraddittorio con il perito di controparte, ragion per cui, in assenza di un'espressa proroga, la San Luis Soc. Agr. S.r.l. non ha consegnato la documentazione richiesta”.
Infatti, il CTU ha fatto espressa richiesta alla società di produrre specifica documentazione entro il termine del 3/9/2024, di poi prorogato fino al 15/9/2024, senza che la parte producesse, in quella sede ovvero successivamente, gli ulteriori documenti richiesti.
7 Asserisce, inoltre, la reclamante che la prevalenza della commercializzazione è dipesa dalla siccità verificatasi 2022.
, non solo tale deduzione non è provata, ma, contrariamente a ciò, deve CP_4 osservarsi che la detta prevalenza sussisteva anche nel 2021, nell'annualità anteriore all'asserito verificarsi della calamità naturale.
Di nessun rilievo, inoltre, è il fatto che il CTU abbia omesso l'analisi del 2020, a fronte della comprovata prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola per due anni successivi, il 2021 ed il 2022, e del ridetto mandato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul reclamante.
Con il quarto motivo assume la reclamante che ha errato il primo giudice nel ritenere sussistente lo stato di insolvenza.
Anche tale doglianza è infondata.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto che fosse integrato il relativo presupposto
“dall'ingente esposizione debitoria esposta nei bilanci, risultando insufficiente a tal fine la difesa relativa al regolare ottemperamento alla rateizzazione dei debiti nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia dell'Entrate, tenuto conto del fatto che il debito nei confronti dell'Erario ammonta a circa € 300.000 a fronte di debiti iscritti nel bilancio del 2022 per oltre € 6.000.000,00 da presumersi scaduti in assenza di allegazioni di segno contrario da parte della resistente;
dall'ammontare del debito esistente nei confronti dell'istante e dall'inosservanza del piano di rateizzazione proposto;
dalle precedenti istanze di fallimento proposte nei confronti della resistente e dalle procedure esecutive mobiliari definite e pendenti innanzi a questo Ufficio (cfr. attestazioni di cancelleria acquisite il 29/5/2024)”.
A ciò la reclamante oppone che sta attraversando un periodo di temporanea illiquidità legata alla crisi del settore;
che sta adempiendo ai pagamenti rateali nei confronti dell'agenzia delle Entrate Riscossione;
che vanta un credito IVA di €. 138.064,49; che il mancato pagamento del debito non prova lo stato di decozione.
Difesa, questa, assolutamente inadeguata a contrastare la granitica motivazione adottata dal primo giudice, che ha correttamente desunto lo stato di insolvenza dai rilevantissimi debiti scaduti e dalla strutturale incapacità della reclamante di farvi fronte.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese relativamente al rapporto con la reclamata contumace.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Controparte_3
avverso la sentenza n. 20/2024 in data 24/10/2024 del Tribunale di
[...]
Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta il reclamo e condanna la reclamante a rifondere, in favore della reclamata costituita, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 5 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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