Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 336/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], , elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv.to GAGLIONE ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. VACCARO CIRO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
ricorrenti con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
interveniente necessario
CONCLUSIONI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 07/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 14/10/2006, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di San Giorgio a Cremano (al N.111, Parte II, serie A, anno 2006). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (ad Acerra il 14/03/2008), le parti Persona_1 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. Appare conforme agli interessi del figlio minore RO, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29
e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 14/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) i coniugi vivranno separatamente, a partire dalla data della pubblicazione della sentenza, liberi ciascuno di fissare la propria dimora e la propria residenza dove meglio credono, con obbligo per entrambi di comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
b) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi, con collocazione e dimora della stesso presso la madre;
2 c) la casa coniugale completa di tutti gli arredi, elettrodomestici e accessori attualmente esistenti al suo interno, è assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme al figlio e si accollerà le spese del canone di Parte_1 locazione e del condominio a partire dalla scadenza del contratto stesso segnatamente dal mese di febbraio 2025;
d) il sig. tuttavia, nel momento in cui lascerà la casa coniugale consegnerà le chiavi e non ne avrà più accesso Pt_2
e disponibilità ma porterà con sé il letto matrimoniale, la lavatrice, una TV segnatamente quella collocata nella camera adibita a salotto, la macchina da Caffè Frog, il ventilatore e una sedia a sdraio;
e) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del figlio minore, il padre vedrà il figlio ogni qualvolta lo vorrà data l'età del ragazzo (16 anni); durante le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il minore trascorrerà con padre quindici giorni consecutivi e non, previo accordo con l'altro genitore;
f) il sig. verserà un assegno mensile di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, Pt_2 entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con versamento alla madre;
g) il sig. verserà altresì il 50% dell'assegno unico percepito per il figlio;
Pt_2
h) il sig. provvederà, altresì, contribuirà, altresì, nella misura del 50% per il 50% pagamento delle spese Pt_2 mediche relative alla salute del figlio, nonché si impegna a versare il 50% delle spese scolastiche , nonché ol 50% delle spese extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
Il signor al fine di garantire al figlio il rispetto delle elementari esigenze di vita si impegna a contribuire per Pt_2 il 50% al pagamento delle spese mediche relative alla salute del figlio RO, nonché si impegna a versare il 50% delle somme che sono e saranno necessarie per l'istruzione dello stesso minore. Rientrano nell'assegno di mantenimento come sopra determinato le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione in cui vive il minore, il materiale scolastico e di cancelleria per scuola primaria, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il minore secondo Parte_2 il distinguo che segue:
I- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master e quanto altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per i figli;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 III -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche ,b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d)ticket sanitari;
IV - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese baby sitter;
c)viaggi e vacanze;
i) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/10/1980, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a San Giorgio a Cremano (NA) il 14/10/2006 (atto n. 111, Parte II,
Serie A, anno 2006);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
4 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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