Decreto cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/09/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2025, proposto da
Meraki società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B435200401, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante e Maria Caterina Inzillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vibo Valentia e Comune di LE, non costituiti in giudizio;
nei confronti
FU Scs società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione n. 14 del 21 gennaio 2025 di nomina della commissione giudicatrice adottata dal Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di LE;
b) della determinazione n. 129 del 4 febbraio 2025 della Provincia di Vibo Valentia di presa d’atto della determinazione n. 14 del 21 gennaio 2025 di nomina della commissione giudicatrice;
c) del verbale n. 1 del 7 febbraio 2025 (in seduta pubblica), con il quale la commissione giudicatrice ha preso atto della correttezza formale della documentazione richiesta e proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica;
d) del verbale n. 1 del 7 febbraio 2025 (in seduta riservata), con il quale la commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche prodotte dalle ditte ammesse di cui agli elementi valutativi per come indicati nel bando e disciplinare di gara, attribuendo i punteggi di cui alle schede allegate scaturite dai punteggi assegnati da ogni singolo commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione ed ha dichiarato conclusa la fase di gara in seduta riservata;
e) del verbale n. 2 del 7 febbraio 2025 (in seduta pubblica), con il quale la commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare l’affidamento dell’appalto dei servizi relativi al soggetto gestore per la prosecuzione del progetto di accoglienza e integrazione SAI (D.M. 18/11/2019) Prog..-207-Pr3 categoria ordinari a titolarità per gli anni 2024-2026 – Comune di LE (VV) – CIG B435200401, all’Operatore economico FU Scs con sede in Via Francesco Protettì 25 – Vibo Valentia (VV) – P.IVA 0352720797 – Punteggio attribuito 98,835;
f) della determinazione del SUA - Provincia di Vibo Valentia n. 397 del 14 marzo 2025 contenente l’approvazione dei verbali della gara e la proposta di aggiudicazione “ con il punteggio attribuito 98,835 punti e quindi per l’importo di € 868491,48, corrispondente al valore massimo delle prestazioni da erogare all’ Operatore Economico FU Scs con sede in Via Francesco Protettì 25 - Vibo Valentia (VV) – P. IVA 03525720797” ;
g) della determinazione n. 69 del 31 marzo 2025, con il quale il comune di LE ha aggiudicato la predetta gara alla società FU Scs, con il punteggio di 98,835;
h) di ogni atto comunque connesso ai provvedimenti impugnati, sia esso propedeutico, presupposto, endoprovvedimentale, incidentale, applicativo, anche obliquo modo ;
nonché per la condanna
della Stazione appaltante al risarcimento del danno nella forma della reintegrazione in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, previa dichiarazione di inefficacia del contratto se nelle more stipulato, con conseguente subentro nel servizio per la durata contrattuale originariamente prevista, con riserva di avvalersi solo in subordine del risarcimento del danno per equivalente con separato giudizio nei termini di cui all’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della FU Scs Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 aprile 2025 e depositato il successivo 5 maggio, la ricorrente ha impugnato gli atti emarginati in oggetto relativi alla gara indetta dal Comune di LE per la selezione del soggetto gestore per la prosecuzione del “ Progetto di accoglienza e integrazione SAI (D.M. 18/11/2019) per il biennio 2025-2026 ”, con i quali è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto alla FU società cooperativa sociale, controinteressata, chiedendone l’annullamento e domandando il risarcimento del danno da essi derivato, per le seguenti ragioni in diritto:
1.1. “ Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., 3 L. 7.8.1990, n. 241, art. 87 D.Lgs. 31.3.2023, n. 36, art. 17.1. del Disciplinare di gara. Violazione del sub-criterio b1 del PARAMETRO B. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Irragionevole e errata attribuzione dei punteggi relativamente al predetto sub-criterio. Difetto di motivazione e istruttoria ”;
1.2. “ Violazione degli artt. 16 e 17.1. del disciplinare di gara. Violazione dei sub-criteri d1 e d2 del parametro D. Violazione dell’art. 19, lettere f e k, all. A) DM 18.11.2019. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Irragionevole e errata attribuzione dei punteggi relativamente ai predetti sub-criterio. Eccesso di potere per illogicità manifesta nell’attribuzione del punteggio. Violazione dell’art. 20 del disciplinare di gara. Difetto di motivazione e istruttoria ”;
1.3. “ Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., 3 L. 7.8.1990, n. 241, art. 17.1. del disciplinare di gara Parametro E. Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’insufficienza della motivazione ”;
1.4. “ Illegittimità della determinazione n.14 del 21.1.2025 di nomina della commissione giudicatrice. Violazione e falsa applicazione degli artt.93 D.lgs. 31.3.2023, n. 36 e 18 del Disciplinare di gara. Erronea valutazione dei presupposti di fatto nella scelta dei componenti della commissione giudicatrice; irragionevolezza e illogicità manifesta difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione ”.
2. L’amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita.
3. Si è costituita la controinteressata, instando per il rigetto del ricorso.
4. Con decreto presidenziale n.207 del 7 maggio 2025, è stata respinta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.
5. All’udienza camerale del 21 maggio 2025, le parti hanno rinunciato alla domanda cautelare ed il Collegio ha fissato udienza pubblica per la trattazione del merito.
6. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025, il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.
7. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
8. Con il primo motivo, la ricorrente contesta la violazione della lex specialis della gara, sostenendo l’errata attribuzione del punteggio alla controinteressata rispetto al “ Parametro B – struttura organizzativa ”, in relazione al sub-criterio “ b2 ”, relativo al “ Personale con comprovata esperienza nell’attività di mediazione linguistica e culturale del quale si dimostra reale disponibilità ”, rispetto al quale, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, sono riconosciuti “ 0,5 punti per operatore fino ad un massimo di punti 5 ”.
In particolare, per l’attribuzione del punteggio in esame, contrariamente a quanto previsto dal disciplinare di gara, non sarebbe sufficiente che il personale sia dotato di “ comprovata esperienza ”, ma è altresì necessario che esso sia “ una figura professionale formata, in possesso di titoli riconosciuti da enti pubblici (per esempio università, regioni, enti locali) ”.
Ciò in quanto il bando ed il disciplinare di gara sono, sul punto, integrati dal capitolato speciale, il quale, agli artt.1 e 5, richiama il “ Manuale Operativo curato dal Servizio Centrale ”, ove, a sua volta, alla voce “ Presa in carico – Mediazione linguistica e culturale ”, è previsto che “ Vista l’importanza e la delicatezza del suo ruolo, il mediatore linguistico-culturale deve essere una figura professionale formata, in possesso di titoli riconosciuti da enti pubblici (per esempio università, regioni, enti locali), con una comprovata esperienza professionale nel settore e con attitudini quali l’empatia e la capacità di comunicare e di interagire con gli altri ”.
In forza di ciò, si sostiene che un mediatore interculturale deve essere specificamente formato da un percorso universitario di durata triennale o attraverso la frequenza di corsi di specializzazione organizzati da regione o enti locali, requisito che si aggiungerebbe a quello, previsto dal bando, della “ comprovata esperienza professionale ”.
Nel caso di specie, la FU scs ha indicato nella propria offerta la disponibilità di dieci operatori “ con comprovata esperienza nell’attività di mediazione linguistica e culturale ” ed ottenuto 5 punti (0,5x10).
La ricorrente, tuttavia, evidenzia che, dei dieci operatori indicati nell’offerta, solo tre risultano “ in possesso di attestato di mediatore ”, sicché alla controinteressata avrebbero dovuto essere riconosciuto il punteggio inferiore di 1,5, ciò che le avrebbe consentito di aggiudicarsi l’appalto, ottenendo un punteggio complessivo superiore.
8.1. L’aggiudicataria, costituitasi in giudizio, contesta l’esposta ricostruzione, richiamando la lettera della disposizione del disciplinare, la quale fa esclusivo riferimento alla “ comprovata esperienza ”, senza richiedere il possesso di un titolo.
Osserva, inoltre, che ancora oggi la figura del mediatore culturale non ha ancora trovato un assetto definitivo di formazione e qualificazione, mancando una legislazione organica che definisca tale professione, ragione per la quale anche i corsi di formazione organizzati da associazioni ed enti privati risultano privi di accreditamento preliminare qualificante.
Rileva, infine, che, in ogni caso, l’interpretazione offerta dalla ricorrente – la quale avrebbe ben potuto impugnare il disciplinare per presunto contrasto con il Manuale operativo – comporta la non consentita creazione di un parametro di punteggio del tutto differente da quello realmente fissato dal documento deputato al procedimento di gara.
8.2. Il motivo è, come detto, infondato.
La regola fissata dal disciplinare è chiara nel richiedere la esclusiva sussistenza del requisito della “ comprovata esperienza ” in capo all’operatore “mediatore linguistico-culturale”.
Il capitolato, per parte sua, non va ad incidere direttamente sul criterio in argomento, del quale non si occupa, ma si limita a richiamare il citato Manuale operativo, fra le cui numerose prescrizioni è contenuto il riferimento al possesso di un titolo da parte del mediatore linguistico-culturale.
Si tratta, pertanto, di una prescrizione non direttamente contenuta e nemmeno direttamente richiamata nel capitolato, posto che quest’ultimo contiene un riferimento all’intero Manuale operativo.
Riferimento che, peraltro, è operato non già al fine di precisare la disciplina di gara del bando e del disciplinare rispetto al parametro in argomento, bensì al fine di indirizzare le successiva esecuzione del “ servizio di accoglienza integrata ”, che, per l’appunto, “ deve essere prestato nel rispetto delle Linee guida per il funzionamento del sistema SAI (allegate al D.M. medesimo), del “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale” e del “Manuale unico di rendicontazione SPRAR”, a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito www.retesai ” (art.1).
Lo stesso è a dirsi rispetto al richiamo al Manuale operativo contenuto all’art.5 del Capitolato, pure invocato dalla ricorrente, laddove sono indicati i servizi minimi obbligatori da garantire “ facendo riferimento al “Manuale Operativo” curato dal Servizio Centrale ”. Anche in questo caso, il documento di gara non è volto ad integrare le regole del bando e del disciplinare in ordine alla valutazione del criterio in contestazione ma a prescrivere le regole per l’esercizio del servizio da parte dell’aggiudicatario dell’appalto.
D’altronde, ciò è conforme alla regola dettata dall’art.87 del d.l.gs. 31 marzo 2023, n.36, secondo cui “ 1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. 2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. 3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8 ”.
Alla luce delle esposte considerazioni, appare evidente che, nella vicenda in esame, le previsioni del capitolato richiamate dalla ricorrente non contengono alcuna prescrizione integrativa del bando e del disciplinare in ordine al contenuto del sub-criterio “ b2 ” in esame, che, pertanto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, deve ritenersi prescriva, in capo al mediatore linguistico-culturale, il solo requisito della “ comprovata esperienza ”.
9. Con il secondo motivo è contestata la valutazione del parametro “ D ubicazione strutture ”, rispetto al quale il disciplinare di gara prevede:
- al sub-criterio “ d1 ”, per le “ strutture centrali rispetto al centro cittadino e ai servizi di trasporto pubblico ”, punti 5 per singola struttura, per un massimo di n. 5 strutture;
- al sub-criterio “ d2 ”, per le “ strutture in periferia rispetto al centro cittadino e ai servizi di trasporto pubblico ”, punti 5 per singola struttura - per un massimo di n. 1 struttura.
9.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che, delle cinque strutture indicate dalla aggiudicataria in zona centrale (d1), due sarebbero in realtà ubicate in zona periferica e poco servita, in quanto situate non nel centro cittadino di LE bensì nella frazione di AT.
9.1.1. Sul punto, la controinteressata evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per “ centro cittadino ” non può intendersi il solo centro storico; richiamando, al tal fine, le linee guida ministeriali allegate al DM 18 novembre 2019, ove è previsto che “ le strutture utilizzate per l’accoglienza devono avere i seguenti requisiti: [...] i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati; j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata ” (art.19).
Rappresenta, inoltre, che AT è la frazione del Comune di LE più estesa ed ormai “ praticamente inglobata nel nucleo storico di LE ”.
9.1.2. La censura non può essere accolta.
In primo luogo, deve ritenersi che il parametro “ d1 ” non faccia esclusivo riferimento alle strutture ubicate nel centro storico ma, secondo quanto risulta dalla stessa lettera del disciplinare, richieda la loro centralità “ rispetto al centro cittadino ”.
In ogni caso, l’assunto in ordine alla collocazione periferica della frazione di AT appare smentito dall’esame della foto satellitare depositata dalla stessa ricorrente (cfr. all.24), che conferma quanto riferito dalla controinteressata secondo cui la detta frazione “ è ormai praticamente inglobata nel nucleo storico di LE considerando che tra gli ultimi edifici di LE ed i primi di AT c’è una distanza di poche centinaia di metri ”.
9.2. La ricorrente lamenta inoltre che l’aggiudicataria non ha depositato alcun elaborato che potesse consentire di individuare i luoghi rispetto al centro cittadino, limitandosi a produrre mere offerte di disponibilità di strutture tutte, genericamente, ubicate in LE con una sommaria indicazione dei soli dati catastali.
9.2.1. La censura non può essere condivisa.
L’istante richiama sul punto un recente arresto di questo Tribunale amministrativo, sezione distaccata di Reggio Calabria, di cui alla sentenza n.686 del 15 gennaio 2025, che, tuttavia, ha espresso un principio non applicabile alla vicenda in esame, essendo riferito ad una procedura nella quale la lex specialis prevedeva espressamente che l’offerta contenesse la “ Descrizione del contesto urbano di inserimento delle strutture di accoglienza: prossimità al contesto cittadino ed urbano, collegamenti attraverso i trasporti urbani ed extraurbani, vicinanza di strutture scolastiche, di cura e di socializzazione ”.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio, tale prescrizione è assente, sicché la carenza documentale denunciata dalla ricorrente non può comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per l’aggiudicataria.
9.3. La ricorrente si duole, poi, del fatto che la FU scs ha riferito la disponibilità di una struttura indicata anche dalla ricorrente, evidenziando che la propria offerta ha una data anteriore e rilevando, nel relativo contratto preliminare di locazione depositato dalla controinteressata, una sottoscrizione differente da parte del medesimo locatore. Ciò avrebbe imposto una istruttoria adeguata da parte della commissione, con richiesta di “ chiarimenti e integrazioni ad entrambi i partecipanti decidendo solo all’esito di eliminare la struttura per la società aggiudicataria ovvero per entrambi, motivandone le ragioni ”.
9.3.1. Anche tale rilievo è infondato.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, gli accordi relativi alle strutture da utilizzare per l’esecuzione del servizio oggetto di appalto depositati dalle parti sono contratti preliminari che espressamente sono stati condizionati all’aggiudicazione dell’appalto da parte del promittente conduttore, sicché l’indicazione della medesima struttura da parte di diversi concorrenti, unitamente al deposito di diversi contratti preliminari inerenti il medesimo bene immobile non impone alla commissione di procedere ad una attività istruttoria integrativa, chiedendo specifici chiarimenti e integrazioni documentali.
Né ha, poi, alcun rilievo giuridico la mera allegazione difensiva di asserite differenze fra le sottoscrizioni apposte dal locatore nei diversi contratti preliminari.
9.4. Sotto altro profilo, la società istante lamenta poi che “ la struttura indicata dalla società aggiudicataria, ubicata in LE, Via LE Vecchia (d2) contiene 21 posti (già peraltro accreditati dal Ministero) sui 30 necessari; tanto induce a ritenere che la proposta – id est l’offerta - non solo è sovradimensionata rispetto alle esigenze dei beneficiari ed antieconomica ma che le altre abitazioni sono state indicate solo ai fini di ottenere un maggiore punteggio ”.
9.4.1. La censura è infondata in quanto la circostanza dedotta non appare in contrasto con alcuna delle regole della gara.
9.5. È, da ultimo, parimenti infondato il rilievo per cui, nell’offerta della aggiudicataria, “ le strutture ubicate in AT (di Loiacono Gaetano, Via Carabiniere Fogliaro, 15/C), e nel centro di LE (di Cichello Antonino, in Via A. Gramsci) sono occupate da persone (anche interi nuclei familiari), che hanno ivi la residenza e, pertanto, verosimilmente non disponibili ”, in considerazione del fatto che ciò che rileva, ai fini della correttezza dell’offerta, è che la disponibilità dell’immobile sussista una volta aggiudicato l’appalto, ai fini della sua successiva esecuzione.
10. Il terzo motivo ha ad oggetto il parametro “ E – Migliorie, Servizi aggiuntivi e migliorie ”, rispetto al quale la commissione esaminatrice ha riconosciuto alla società aggiudicataria il punteggio di 3,835 su un massimo di 5, mediante applicazione del coefficiente 0,767.
La ricorrente lamenta che dal verbale n. 1 del 7 febbraio 2025 con il quale la commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche non è possibile rinvenire il percorso logico attraverso il quale la commissione giudicatrice è giunta alla determinazione del coefficiente previsto per l’attribuzione del punteggio indicato, contestando, in ogni caso, la valutazione espressa.
10.1. Il motivo è infondato.
Vengono in questione i temi dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della stazione appaltante e della sufficienza del punteggio espresso dalla commissione di gara in forma soltanto numerica.
In ordine al primo, occorre evidenziare che le valutazioni dell’offerta da parte della commissione di gara è espressione di discrezionalità tecnica, il cui sindacato, da parte del giudice amministrativo, si arresta ai profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, o al manifesto travisamento dei fatti o difetto di istruttoria, che, nella vicenda in esame, non si rinvengono.
Quanto alla questione della sufficienza o meno dell’attribuzione di un punteggio in forma soltanto numerica, deve ritenersi che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “ la distribuzione dei punteggi fra un minimo ed un massimo predeterminato […] non deve essere giustificata dalla Commissione con uno specifico giudizio circa le ragioni concrete poste a base della attribuzione dei punti, essendo all’uopo sufficiente il solo giudizio finale […] individuato dalla legge di gara in corrispondenza di ciascun punteggio […], utile di per sé a rendere trasparente e conoscibile dai partecipanti alla gara la valutazione dei singoli parametri; ciò, del resto, risponde al principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio […] i criteri di valutazione e questi prevedano un minimo ed un massimo di punteggio in corrispondenza di una griglia particolareggiata di giudizi, sì che gli uni coordinatamente con gli altri consentono al concorrente di ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico ” (Cons. Stato, V, 12 maggio 2016, n.1889).
Nel caso di specie, rispetto al parametro “ E-Migliorie – Servizi aggiuntivi, migliorie rispetto ai servizi da capitolato speciale ”, come previsto dal bando, il disciplinare di gara indica i criteri metodologici da seguire nell’attribuzione del coefficiente e, quindi, per la determinazione del punteggio, individuando quattro differenti giudizi, fra loro graduati, per ciascuno dei quali è dettagliatamente indicata la valutazione ad esso sottesa, sì da consentire al partecipante di conoscere le ragioni poste alla base del punteggio numerico attribuito.
11. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, sostenendo che i singoli commissari non risultino “ esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ”, in tal modo violando l’art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, e l’art.18 del disciplinare di gara.
11.1. Anche tale censura è infondata.
Sulla questione relativa alla composizione (e la competenza) della commissione di gara, come oggi disciplinata dall’art.93 del nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023, cit.), si è osservato che “ il requisito dell’esperienza, nello specifico settore oggetto del contratto, deve essere declinato in modo calibrato con la complessità delle competenze richieste per la complessiva prestazione e, dunque, avendo riguardo, non solo ad un criterio formale incentrato sulla singola professionalità, bensì in ragione di un approccio sistematico e contestualizzato. Così, a fronte di componenti con competenza nel settore “primario” […] ben possono esservene altri con competenze in settori “secondari” che interferiscono e intersecano il primo, ovvero muniti di competenza non soltanto di natura tecnica, ma amministrativa e gestionale (Consiglio di Stato, III, sent. 24 aprile 2019, n. 2638; in termini, Consiglio di Stato, III, 28 giugno 2019, n. 4458).
Si è, inoltre, rimarcato che “ non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea, tenuto conto, altresì, che la competenza tecnica non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo viceversa risultare anche da incarichi svolti e attività espletate (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3721; Cons. Stato, V, 2019, 17 giugno 2019, n. 4050).” (Cons. St. Sez. V, 16 maggio 2024 n. 4373).
Ciò precisato, dagli atti di causa emerge, invero, che la Commissione nel suo complesso abbia offerto le competenze necessarie per analizzare tutti gli aspetti necessari alla valutazione.
Invero, i profili professionali dei commissari designati nella gara de qua non risultano, nell’insieme, inappropriati, diversificandosi fra loro in funzione del carattere composito delle valutazioni da eseguire, essendo, due di essi, ingegneri, responsabili degli uffici tecnici dei rispettivi Comuni di appartenenza, con esperienza nella gestione amministrativa degli appalti pubblici e quale componente di commissione di gara, il terzo, istruttore amministrativo nel Comune di LE, addetto all’ufficio socio-scolastico, con esperienza che, pertanto, appare adeguata allo specifico settore della gara.
12. Alla infondatezza dei motivi di ricorso e, quindi, al rigetto della domanda demolitoria, consegue il rigetto di quella risarcitoria.
13. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato, giacché infondato.
14. Le spese fra le parti costituite sono regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
14.1. Nulla per le spese della Provincia di Vibo Valentia e del Comune di LE, giacché non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite della controinteressata, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nulla spese per le amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO