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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3734 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonietta Sartorio
CREDITRICE ATTRICE in RIASSUNZIONE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo;
DEBITORE CONVENUTO - OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Fornaro
TERZA CHIAMATA
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
- CONTUMACE Controparte_5
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.24 e atti ivi richiamati.
1 MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio, tempestivamente introdotto da – creditore procedente nell'espropriazione ex Parte_1
art. 543 cpc recante RGE 1917/22 – ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co.
2^ cpc proposta dal Ministero debitore esecutato, definita in sede cautelare con la sospensione dell'esecuzione nei limiti dell'importo di € 61.425,13, a fronte di un pignoramento di importo pari a
€ 254.305,63.
In particolare, il GE aveva ravvisato il fumus dell'eccezione di compensazione sollevata dal in forza del decreto n. 3747/14 di revoca delle agevolazioni previste dalla sottomisura 1.2 CP_1
Tutoraggio del Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale "2000-2006”, al quale aveva fatto seguito la procedura di riscossione coattiva per il complessivo importo di €
61.482,15, di cui € 49.500,00 in linea capitale, oltre oneri accessori, con importo residuo da pagare indicato in cartella in € 61.425,13.
Tanto premesso, la società (attrice in riassunzione) ha dedotto:
1) l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal ed opposta in compensazione, CP_1
essendo il decreto di revoca del finanziamento emesso in favore di altro soggetto (FOR.COM.) e carente la prova della pregressa erogazione pubblica in relazione al progetto n. 32193/13;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito opposto in compensazione in quanto il CP_1
avrebbe potuto esercitare il proprio potere di revoca della erogazione pubblica a partire dal 23/11/11 per effetto del D.D. n. 161249 del 23.11.2011 che ha disposto la revoca totale delle agevolazioni concesse con il decreto di concessione provvisoria n. 135551 del 20 dicembre 2004, mai notificato al pari degli atti del procedimento di riscossione coattiva;
3) l'insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito di cui all'art. 1243 c.c. e l'esistenza di un divieto di compensazione in forza della normativa prevista dal d. lgs. 159/2011;
4) in subordine, l'operatività della compensazione opposta nei limiti del solo capitale di € 49.500,00
(in tesi) erogato al per presunti servizi di tutoraggio resi alla , con Controparte_6 Pt_1
esclusione di oneri accessori e interessi.
Ha chiesto dunque: 1) dichiararsi l'infondatezza e/o l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dal esecutato nella procedura di CP_1
espropriazione mobiliare n. 1917/2022 di R.G.Es., rigettando, per l'effetto, tutte le domande spiegate in via principale e subordinata nel ricorso in opposizione;
2) dichiararsi il diritto della a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., n. cron. Parte_1
1844/2021 del 6.5.2021, per il recupero dell'intero credito precettato (ivi compreso l'importo di €
2 61.425,13 asseritamente vantato dal Ministero), oltre interessi legali maturandi sulla sorte fino all'effettivo soddisfo;
3) in subordine, accogliersi la domanda di compensazione di cui al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposto nella procedura di espropriazione mobiliare n. 1917/2022 di R.G.E., limitatamente alla somma di € 49.000,00 (in tesi) erogata al er presunti servizi di tutoraggio resi alla e non al maggiore importo Controparte_6 Pt_1 di € 61.425,13; 4) condannarsi il convenuto (già Controparte_1
) al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, Controparte_2
oltre agli oneri di legge.
*****
Il (già – Controparte_1 Controparte_2
costituitosi con comparsa di risposta del 22.03.2023 – ha chiesto invece, in via preliminare,
l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo , legittimata passiva Controparte_3 rispetto alle doglianze volte a far valere l'omessa notifica degli atti relativi alla procedura di riscossione coattiva;
nel merito l'accoglimento della propria opposizione e quindi la declaratoria di estinzione per compensazione del credito azionato nella misura già ritenuta in sede cautelare, con vittoria delle spese di lite.
*****
L (terza chiamata in causa), costituitasi con comparsa di Controparte_3
risposta del 22.9.23, ha dedotto la correttezza del proprio operato allegando di avere regolarmente effettuato la notifica della cartella all'origine del credito opposto in compensazione, pertanto esigibile.
Ha chiesto pertanto di accertare l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità e di tenerla indenne da ogni effetto conseguente ad una (ipotetica) pronuncia di condanna a favore della stessa Parte_1
Depositate le memorie ex art. 183 VI co. cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale -
è stata posta in decisione all'udienza del 25.9.24 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo;
va innanzitutto evidenziato che le allegazioni della società opponente (convenuta in riassunzione) in ordine alla mancata ricezione del contributo oggetto di revoca e alla mancata notifica della cartella emessa nell'ambito del procedimento di riscossione coattiva, sono smentite dalla produzione documentale effettuata dal e da CP_1
analiticamente richiamata, per quanto di interesse, nelle rispettive comparse. CP_7
Nel rinviare, per l'analitica individuazione di tutti i documenti, alla lettura di tali comparse;
è sufficiente evidenziare che dall'esame degli stessi emerge, per un verso che la società era stata
3 abbinata come tutor al , sicché quest'ultimo era tutt'altro che estraneo alla prima Controparte_6
ai fini della ricezione del contributo (e della successiva revoca) e, peraltro verso, che la notifica della cartella è stata ricevuta da un impiegato della società addetto alla ricezione atti, con conseguente inutilità della raccomandata informativa prescritta solo nell'ipotesi di cui all'art. 139 co. 4^ cpc, nonché infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, prima ancora, dell'allegata inesistenza originaria del credito opposto in compensazione.
****
Posto dunque che il credito opposto in compensazione è certo, liquido ed esigibile, si tratta allora di verificare se sia opponibile oppure no al creditore procedente che, nel caso di specie, è una società il cui capitale e il cui patrimonio sono oggetto di sequestro di prevenzione.
In proposito, va innanzitutto evidenziato che la disciplina contenuta nel Titolo IV del codice antimafia – pur precludendo procedure esecutive individuali sui beni colpiti da misura di prevenzione e devolvendo al Giudice delegato la verifica dei crediti – nulla dice sulla compensazione. Ne consegue che non v'è alcun impedimento, per il creditore di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, a eccepire la compensazione secondo le regole ordinarie, al fine di paralizzare la pretesa azionata nei suoi confronti.
Tanto chiarito, va a questo punto rammentato che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”
(cfr. Cass. 1^ civ. n. 9912/07).
Alla luce di tale principio, la compensazione opposta dal sarebbe inammissibile, visto che CP_1
il credito su cui si basa è sorto anteriormente al titolo giudiziale azionato.
Epperò, reputa questo Tribunale che proprio la sottoposizione del patrimonio della società creditrice al sequestro di prevenzione la rende ammissibile, così come la renderebbe ammissibile se la società creditrice fosse sottoposta a fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
*****
Invero, la sentenza della S.C. sopra richiamata, in motivazione giunge alla conclusione opposta, osservando che “la natura giudiziale del titolo esecutivo da cui sia assistito il credito del debitore
4 esecutato non priva di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante, perché non vale a estinguerne il credito. È vero d'altro canto che, come sostengono i ricorrenti, è inammissibile la domanda proposta nel giudizio ordinario per far valere in via riconvenzionale nei confronti del curatore del fallimento un credito verso il fallito, da accertare con il rito speciale di cui alla L.
Fall., art. 93 e ss. (Cass. Sez. Un., 10 dicembre 2004, n. 23077). Ma ciò non esclude che il credito vantato nei confronti del fallito possa essere dedotto in via di eccezione, al fine di paralizzare la domanda del curatore, "anche quando esso non sia stato accertato in sede di verificazione del passivo ed anche quando tale accertamento non sia stato neppure richiesto"
(Cass, Sez. I, 21 dicembre 2002, n. 18223), senza che al creditore "si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo,
o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva" (Cass. Sez. I,
21 gennaio 1999, n. 535,; Cass. Sez. I, 12 marzo 1994, n. 2423,; Cass. Sez. I, 29 settembre 2005,
n. 19045). Sicché l'Amministrazione Finanziaria avrebbe eccepire il proprio credito in compensazione nel giudizio promosso dalla società poi fallita e successivamente proseguito dal curatore;
e tale eccezione sarebbe stata ammissibile, quale che fosse la fase della verifica del credito dedotto in compensazione”.
Reputa, tuttavia, questo Tribunale di doversi discostare da tale conclusione.
Proprio in ragione dell'improcedibilità delle azioni esecutive individuali (prevista tanto nel caso del fallimento che nel caso della misura di prevenzione) e della inevitabile soggezione alla falcidia che discende dalla concorsualità, impedire al debitore del fallito/prevenuto che sia a sua volta titolare di un credito fondato su un titolo giudiziale, di opporre in compensazione tale credito al fallito/prevenuto che agisca esecutivamente contro di lui per paralizzarne la pretesa, comporterebbe un sacrificio irragionevole per tale soggetto, tanto più quando (come nel caso di specie) l'apertura della procedura concorsuale è successiva al giudizio nel quale si sarebbe dovuta opporre la compensazione.
E infatti, mentre chi non abbia eccepito la compensazione in sede di cognizione, pur non potendo bloccare l'esecuzione avviata dal suo creditore/debitore può, a sua volta, agire esecutivamente contro di lui e anche (in ipotesi) ottenere il medesimo effetto paralizzatorio mediante un'espropriazione ex art. 543 cpc presso sé stesso;
analoga possibilità è preclusa all'esecutato allorquando il suo debitore è soggetto a procedura concorsuale, senza che vi sia un contro interesse della procedura, se è vero come è vero (alla luce della giurisprudenza sopra richiamata) che paralizzare la pretesa del fallito non è lesivo della par condicio creditorum.
*****
5 Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione del va accolta e il credito azionato CP_1 esecutivamente dichiarato estinto per compensazione nei limiti dell'importo indicato nell'ordinanza cautelare sulla scorta della cartella.
In considerazione della particolarità della questione e della difformità della soluzione rispetto ai precedenti sul punto, sussistono tuttavia i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione parziale del credito azionato da per Parte_1
compensazione con quello di cui al decreto di revoca n. 3747 del 19.9.2014 relativo al Tutoraggio per il prog. n. 32193/13, pari al minore importo di € 61.425,13.
Compensa le spese
Palermo, lì 5.3.25
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3734 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonietta Sartorio
CREDITRICE ATTRICE in RIASSUNZIONE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo;
DEBITORE CONVENUTO - OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Fornaro
TERZA CHIAMATA
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
- CONTUMACE Controparte_5
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.24 e atti ivi richiamati.
1 MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio, tempestivamente introdotto da – creditore procedente nell'espropriazione ex Parte_1
art. 543 cpc recante RGE 1917/22 – ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co.
2^ cpc proposta dal Ministero debitore esecutato, definita in sede cautelare con la sospensione dell'esecuzione nei limiti dell'importo di € 61.425,13, a fronte di un pignoramento di importo pari a
€ 254.305,63.
In particolare, il GE aveva ravvisato il fumus dell'eccezione di compensazione sollevata dal in forza del decreto n. 3747/14 di revoca delle agevolazioni previste dalla sottomisura 1.2 CP_1
Tutoraggio del Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale "2000-2006”, al quale aveva fatto seguito la procedura di riscossione coattiva per il complessivo importo di €
61.482,15, di cui € 49.500,00 in linea capitale, oltre oneri accessori, con importo residuo da pagare indicato in cartella in € 61.425,13.
Tanto premesso, la società (attrice in riassunzione) ha dedotto:
1) l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal ed opposta in compensazione, CP_1
essendo il decreto di revoca del finanziamento emesso in favore di altro soggetto (FOR.COM.) e carente la prova della pregressa erogazione pubblica in relazione al progetto n. 32193/13;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito opposto in compensazione in quanto il CP_1
avrebbe potuto esercitare il proprio potere di revoca della erogazione pubblica a partire dal 23/11/11 per effetto del D.D. n. 161249 del 23.11.2011 che ha disposto la revoca totale delle agevolazioni concesse con il decreto di concessione provvisoria n. 135551 del 20 dicembre 2004, mai notificato al pari degli atti del procedimento di riscossione coattiva;
3) l'insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito di cui all'art. 1243 c.c. e l'esistenza di un divieto di compensazione in forza della normativa prevista dal d. lgs. 159/2011;
4) in subordine, l'operatività della compensazione opposta nei limiti del solo capitale di € 49.500,00
(in tesi) erogato al per presunti servizi di tutoraggio resi alla , con Controparte_6 Pt_1
esclusione di oneri accessori e interessi.
Ha chiesto dunque: 1) dichiararsi l'infondatezza e/o l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dal esecutato nella procedura di CP_1
espropriazione mobiliare n. 1917/2022 di R.G.Es., rigettando, per l'effetto, tutte le domande spiegate in via principale e subordinata nel ricorso in opposizione;
2) dichiararsi il diritto della a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., n. cron. Parte_1
1844/2021 del 6.5.2021, per il recupero dell'intero credito precettato (ivi compreso l'importo di €
2 61.425,13 asseritamente vantato dal Ministero), oltre interessi legali maturandi sulla sorte fino all'effettivo soddisfo;
3) in subordine, accogliersi la domanda di compensazione di cui al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposto nella procedura di espropriazione mobiliare n. 1917/2022 di R.G.E., limitatamente alla somma di € 49.000,00 (in tesi) erogata al er presunti servizi di tutoraggio resi alla e non al maggiore importo Controparte_6 Pt_1 di € 61.425,13; 4) condannarsi il convenuto (già Controparte_1
) al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, Controparte_2
oltre agli oneri di legge.
*****
Il (già – Controparte_1 Controparte_2
costituitosi con comparsa di risposta del 22.03.2023 – ha chiesto invece, in via preliminare,
l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo , legittimata passiva Controparte_3 rispetto alle doglianze volte a far valere l'omessa notifica degli atti relativi alla procedura di riscossione coattiva;
nel merito l'accoglimento della propria opposizione e quindi la declaratoria di estinzione per compensazione del credito azionato nella misura già ritenuta in sede cautelare, con vittoria delle spese di lite.
*****
L (terza chiamata in causa), costituitasi con comparsa di Controparte_3
risposta del 22.9.23, ha dedotto la correttezza del proprio operato allegando di avere regolarmente effettuato la notifica della cartella all'origine del credito opposto in compensazione, pertanto esigibile.
Ha chiesto pertanto di accertare l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità e di tenerla indenne da ogni effetto conseguente ad una (ipotetica) pronuncia di condanna a favore della stessa Parte_1
Depositate le memorie ex art. 183 VI co. cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale -
è stata posta in decisione all'udienza del 25.9.24 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo;
va innanzitutto evidenziato che le allegazioni della società opponente (convenuta in riassunzione) in ordine alla mancata ricezione del contributo oggetto di revoca e alla mancata notifica della cartella emessa nell'ambito del procedimento di riscossione coattiva, sono smentite dalla produzione documentale effettuata dal e da CP_1
analiticamente richiamata, per quanto di interesse, nelle rispettive comparse. CP_7
Nel rinviare, per l'analitica individuazione di tutti i documenti, alla lettura di tali comparse;
è sufficiente evidenziare che dall'esame degli stessi emerge, per un verso che la società era stata
3 abbinata come tutor al , sicché quest'ultimo era tutt'altro che estraneo alla prima Controparte_6
ai fini della ricezione del contributo (e della successiva revoca) e, peraltro verso, che la notifica della cartella è stata ricevuta da un impiegato della società addetto alla ricezione atti, con conseguente inutilità della raccomandata informativa prescritta solo nell'ipotesi di cui all'art. 139 co. 4^ cpc, nonché infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, prima ancora, dell'allegata inesistenza originaria del credito opposto in compensazione.
****
Posto dunque che il credito opposto in compensazione è certo, liquido ed esigibile, si tratta allora di verificare se sia opponibile oppure no al creditore procedente che, nel caso di specie, è una società il cui capitale e il cui patrimonio sono oggetto di sequestro di prevenzione.
In proposito, va innanzitutto evidenziato che la disciplina contenuta nel Titolo IV del codice antimafia – pur precludendo procedure esecutive individuali sui beni colpiti da misura di prevenzione e devolvendo al Giudice delegato la verifica dei crediti – nulla dice sulla compensazione. Ne consegue che non v'è alcun impedimento, per il creditore di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, a eccepire la compensazione secondo le regole ordinarie, al fine di paralizzare la pretesa azionata nei suoi confronti.
Tanto chiarito, va a questo punto rammentato che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”
(cfr. Cass. 1^ civ. n. 9912/07).
Alla luce di tale principio, la compensazione opposta dal sarebbe inammissibile, visto che CP_1
il credito su cui si basa è sorto anteriormente al titolo giudiziale azionato.
Epperò, reputa questo Tribunale che proprio la sottoposizione del patrimonio della società creditrice al sequestro di prevenzione la rende ammissibile, così come la renderebbe ammissibile se la società creditrice fosse sottoposta a fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
*****
Invero, la sentenza della S.C. sopra richiamata, in motivazione giunge alla conclusione opposta, osservando che “la natura giudiziale del titolo esecutivo da cui sia assistito il credito del debitore
4 esecutato non priva di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante, perché non vale a estinguerne il credito. È vero d'altro canto che, come sostengono i ricorrenti, è inammissibile la domanda proposta nel giudizio ordinario per far valere in via riconvenzionale nei confronti del curatore del fallimento un credito verso il fallito, da accertare con il rito speciale di cui alla L.
Fall., art. 93 e ss. (Cass. Sez. Un., 10 dicembre 2004, n. 23077). Ma ciò non esclude che il credito vantato nei confronti del fallito possa essere dedotto in via di eccezione, al fine di paralizzare la domanda del curatore, "anche quando esso non sia stato accertato in sede di verificazione del passivo ed anche quando tale accertamento non sia stato neppure richiesto"
(Cass, Sez. I, 21 dicembre 2002, n. 18223), senza che al creditore "si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo,
o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva" (Cass. Sez. I,
21 gennaio 1999, n. 535,; Cass. Sez. I, 12 marzo 1994, n. 2423,; Cass. Sez. I, 29 settembre 2005,
n. 19045). Sicché l'Amministrazione Finanziaria avrebbe eccepire il proprio credito in compensazione nel giudizio promosso dalla società poi fallita e successivamente proseguito dal curatore;
e tale eccezione sarebbe stata ammissibile, quale che fosse la fase della verifica del credito dedotto in compensazione”.
Reputa, tuttavia, questo Tribunale di doversi discostare da tale conclusione.
Proprio in ragione dell'improcedibilità delle azioni esecutive individuali (prevista tanto nel caso del fallimento che nel caso della misura di prevenzione) e della inevitabile soggezione alla falcidia che discende dalla concorsualità, impedire al debitore del fallito/prevenuto che sia a sua volta titolare di un credito fondato su un titolo giudiziale, di opporre in compensazione tale credito al fallito/prevenuto che agisca esecutivamente contro di lui per paralizzarne la pretesa, comporterebbe un sacrificio irragionevole per tale soggetto, tanto più quando (come nel caso di specie) l'apertura della procedura concorsuale è successiva al giudizio nel quale si sarebbe dovuta opporre la compensazione.
E infatti, mentre chi non abbia eccepito la compensazione in sede di cognizione, pur non potendo bloccare l'esecuzione avviata dal suo creditore/debitore può, a sua volta, agire esecutivamente contro di lui e anche (in ipotesi) ottenere il medesimo effetto paralizzatorio mediante un'espropriazione ex art. 543 cpc presso sé stesso;
analoga possibilità è preclusa all'esecutato allorquando il suo debitore è soggetto a procedura concorsuale, senza che vi sia un contro interesse della procedura, se è vero come è vero (alla luce della giurisprudenza sopra richiamata) che paralizzare la pretesa del fallito non è lesivo della par condicio creditorum.
*****
5 Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione del va accolta e il credito azionato CP_1 esecutivamente dichiarato estinto per compensazione nei limiti dell'importo indicato nell'ordinanza cautelare sulla scorta della cartella.
In considerazione della particolarità della questione e della difformità della soluzione rispetto ai precedenti sul punto, sussistono tuttavia i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione parziale del credito azionato da per Parte_1
compensazione con quello di cui al decreto di revoca n. 3747 del 19.9.2014 relativo al Tutoraggio per il prog. n. 32193/13, pari al minore importo di € 61.425,13.
Compensa le spese
Palermo, lì 5.3.25
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
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