Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 25/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche composta dai magistrati:
dott. LT CA EL OS Presidente dott. Guido RI Consigliere- relatore dott. Federico Lorenzini Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23934 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 46908, reso per l’esercizio finanziario 2020 da SE UR, in qualità di “consegnatario di beni mobili”, in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto (AP);
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Guido RI e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa MA TA; non comparso l’agente BI.
FATTO
1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall’agente
BI SE UR.
Con la relazione n. 350/2025 il magistrato istruttore, rilevata
SENTENZA NR.
244/2025 l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico in favore dell’agente BI, ha deferito all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 46908 reso da SE UR, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di San Benedetto del Tronto (AP)- Settore Polizia LocaleNucleo Operativo di Porto d’Ascoli.
Il magistrato istruttore ha riferito che il SE ha trasmesso il conto all’Amministrazione in data 10/5/2021 e, dunque, oltre i termini previsti dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. 267/2000; l’Ente lo ha, poi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in data 8 luglio 2021, rispettando i termini previsti.
È stato, altresì, rilevato che il SE ha apposto la firma quale sub consegnatario e che il conto reca il visto di regolarità da parte del responsabile del Servizio Finanziario, dott. Antonio Rosati.
Il magistrato istruttore ha osservato che il conto risulta privo della relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrebbe acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.
2. ELineato il quadro normativo di riferimento sull’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne espressamente gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per “il tesoriere ed ogni altro agente BI che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.
La chiara formulazione letterale fa riferimento, da un lato, alla
“gestione” (non solo alla “custodia” o alla “consegna”) e, dall’altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione
(Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015, Sez. Piemonte, sent. n.
278/2021, Sez. Veneto, sent. n. 37/2014).
Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che “non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (Sez. Friuli, sent. n. 17/2014, Sez.
Piemonte, sent. n. 86/2016).
3. Esaminato il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1°
gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.
Tale conto, tuttavia, non può essere qualificato tecnicamente, ad avviso del magistrato istruttore, come conto giudiziale, dato che la gestione in esso ricompresa non riguarda, all'evidenza, beni mobili o materie, per i quali il SE avesse un “debito di custodia”, bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio dell’Ufficio di pertinenza.
Infatti, il conto ricomprende: attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, automezzi, in uso presso il comune di San Benedetto del Tronto.
Nel conto sono indicati n. 60 beni e per ciascuno di essi viene fornita una breve descrizione e vengono indicati gli estremi dell’inventario
(categoria e numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).
Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l’atto depositato dal SE come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2018, Sez.
Liguria, sent. n. 38/2018), essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente BI e da esso custoditi e gestiti.
4. In data 16 ottobre 2025 il SE ha depositato memoria con la quale ha preso atto che per i beni affidati, destinati al normale uso per il funzionamento degli uffici e dei servizi a lui assegnati, non configurandosi un debito di custodia, non era dovuta la redazione del conto giudiziale; pertanto, ha così concluso: “ Qualora codesta Spettabile Corte non ravvisi la necessità di una rendicontazione puntuale da parte dei consegnatari, come individuati dal Comune di San Benedetto del Tronto, per la gestione dei beni loro affidati per lo svolgimento delle ordinarie attività, perché i ruoli così definiti non hanno le caratteristiche delineate dal quadro normativo di riferimento, il Comune si allineerà a questa indicazione”.
5. All’odierna udienza, il P.M. ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
DIRITTO
1. Il giudizio di conto in esame è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario con debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente BI.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.
Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il “debito di custodia”
presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il “debito di vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, la conservazione e la somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione BI, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni giacenti presso i singoli uffici e quelli costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).
In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, dunque, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.
2. Ciò premesso, nel caso in esame risulta che, come confermato dal SE, i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non già custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravasse su SE UR un mero obbligo di “vigilanza”
ma non quello di “custodia “in senso tecnico, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante SE UR, consegnatario in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto nell’anno 2020.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Guido RI LT CA EL OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 25/11/2025 Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)