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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3535/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA ROSA CROCITTI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso dai dott.ri MASSIMILIANO MURA, PASQUALE MEDURI, ALBERTO
CUZZOCREA, DONATELLA CALABRO', Parte_2 CP_2 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] opponendosi all'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 524/2023, notificatagli il 19.10.2023, emessa in forza del verbale unico di accertamento n. 2022-199396/83 del 04.11.2022 e con la quale veniva a lui ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 4.860,00 per aver impiegato, senza regolare contratto di pagina1 di 7
lavoro, in violazione degli artt. 3, commi 3 e 3 ter Persona_1
DL 12/2002.
A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/1981 per essere stato il verbale unico di accertamento n. 2022-199396/83 notificatogli in data 14.11.2022 (e spedito l'11.11.2022) oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento ispettivo, avvenuto il 10.08.2022.
Nel merito ha evidenziato di aver provveduto, già nel mese di agosto del 2022, ad inoltrare alla Direzione territoriale del lavoro il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore, la comunicazione di assunzione dal 10.08.2022, nonché prova del pagamento delle retribuzioni, del versamento dei contributi e delle sanzioni irrogate, ritenendo, pertanto, frutto di un errore la contestazione, nella diffida di cui all'art. 13 L. 124/2004, del mancato assolvimento degli obblighi impartiti al datore di lavoro.
Ha, altresì, contestato, alla luce delle violazioni amministrative contestate, la non intellegibilità della quantificazione della sanzione in misura pari ad euro 4.320,00.
Ha, altresì, chiesto, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 11 L.
689/1981 la riduzione della sanzione inflitta.
Ha, infine, ritenuto illegittima la maggiorazione del 20%, applicata in ragione dell'art. 1, comma 445, lett. d), L. 145/2018 per aver impiegato un lavoratore beneficiario di reddito di cittadinanza, seppur esso ricorrente non fosse a conoscenza della circostanza che l' Per_1 fosse percettore di detto emolumento.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l'
[...]
ha chiesto il Controparte_6 rigetto del ricorso, contestando specificamente i motivi ivi posti a sostegno della domanda.
2.- Il ricorso è infondato.
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3.- Preliminarmente, si ritiene infondata, l'eccezione di decadenza, sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 14 L. 689/1981.
I primi due commi di detta disposizione prevedono che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Com'è noto, “Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n.
689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies
a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del
1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.” (C. 29068/2023).
“Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in
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accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, Sent.n. 26734 del 2011, Sez. 2, Sent. n. 9311 del
2007)” (C. 27405/2019).
3.1.- Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma 2, L. 689/1981 non può individuarsi nella data del primo accesso ispettivo, avvenuto il
10.08.2022, non potendo ritenersi detta data il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, in ragione del termine concesso al all'esito di Pt_1 detto accesso, per la consegna della “seguente documentazione, riferita al periodo dal 01/08/2022 al 08/08/2022”: 1) comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro consegnate ai lavoratori;
3) copia dei contratti stipulati;
4)Delega al professionista o all'associazione di categoria, ex art. 40, comma 1,
L. 133/2008; 5) Visita medica preventiva dei lavoratori;
6) Verbali di informazioni dei lavoratori;
7) Corsi di formazione del personale.
In particolare, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di
[...]
assegnava al ricorrente il termine del 05.09.2022 per il CP_1 deposito della predetta documentazione, potendo, pertanto, solo dalla scadenza di detto termine iniziare a decorrere i 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, L. 689/1981.
Ne consegue la tempestività della notificazione del verbale unico di accertamento, avvenuta il 14.11.2022.
4.- Deve ritenersi, altresì, infondata l'ulteriore eccezione di adempimento, in ragione dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione e dell'avvenuto pagamento delle sanzioni, evidenziandosi che dalla documentazione depositata in atti emerge che, a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento, sia stato effettuato un unico pagamento, del complessivo importo di euro 1.800,00 (cfr. mod.
F23 del 24.11.2022, allegato al ricorso introduttivo), afferente, come pagina4 di 7
correttamente evidenziato da parte resistente, alla sola posizione di
, come desumibile dall'importo che ex art. 13, comma 3, L. Parte_3
124/2004 il è stato chiamato a corrispondere con il predetto Pt_1 verbale in relazione alle violazioni contestate in merito alla posizione di detto lavoratore.
Al contrario, gli ulteriori versamenti effettuati dal ricorrente, documentati dallo stesso con il proprio ricorso introduttivo erano funzionali all'estinzione, ex art. 21 D.Lgs. 758/1994, delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro in relazione alla violazione degli artt. 18, comma 1, lett. g) e 37, comma
1, D.Lgs. 81/2008, così come desumibile dal confronto fra gli importi ed i codici tributo riportati sul verbale ispettivo per gli accertamenti di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro n. 12/12 del 20.09.2022 con gli importi ed i codici tributo di cui ai modelli F23 (cfr. All. 3 al ricorso introduttivo).
Ciò è desumibile anche dalla circostanza che i pagamenti sono stati effettuati nel mese di settembre del 2022, cioè prima della notificazione del verbale di accertamento.
Pertanto, detti pagamenti, effettuati a titolo di sanzione, attengono a distinte violazioni rispetto a quelle oggetto dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
5.- In ordine alle contestazioni relative alla quantificazione dell'importo oggetto di ingiunzione, deve, in via preliminare, rigettarsi la contestazione circa la non intellegibilità del calcolo operato dall'amministrazione resistente, atteso che all'interno dell'ordinanza ingiunzione sono specificate le norme di legge violate,
l'ammontare delle sanzioni amministrative per ciascuna violazione, nonché la percentuale relativa alle maggiorazioni.
5.1.- Con riferimento alla contestazione circa l'avvenuta maggiorazione del 20% della sanzione per aver esso ricorrente violato l'art. 3, commi 3 e 3 ter DL 12/2002 in relazione a lavoratore percettore del reddito di cittadinanza, si osserva che, contrariamente pagina5 di 7
a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la disposizione che comporta detta maggiorazione nell'ipotesi di lavoratore beneficiante del reddito di cittadinanza, non è l'art. 1, comma 445, lett. d), n.
1, L. 145/2018, quanto il comma 3 quater dell'art 3 DL 12/2002, che, così come modificato dall'art. 7, comma 15 bis, DL 4/2019, dispone che
“Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa
o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Il ricorrente ha contestato detta maggiorazione, evidenziando di non essere stato a conoscenza della circostanza che il lavoratore fosse beneficiario del reddito di cittadinanza ed invocando, pertanto,
l'esimente della buona fede.
Il rilievo non è pregevole, atteso che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n.
689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.” (C. 20219/2018)
Nell'ipotesi di specie, non è emerso alcun elemento idoneo ad ingenerare detto convincimento.
5.2.- Anche le generiche contestazioni mosse in ordine alla determinazione del quantum, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 11 L. 689/1981, non posso ritenersi pregevoli, posto che nell'ipotesi di specie, l'importo ingiunto, pari ad euro 4.860,00, risulta di gran lunga inferiore al massimo editale, pari ad euro 12.960,00, stabilito dall'art. 3, comma 1, DL 12/2002.
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6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2024, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'art. 9 D.Lgs. 149/2015.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 682,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Palmi, 22/12/2025
Il giudice
LU CO
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