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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2174/2020 R.G., cui risulta riunito quello iscritto al n. 3533/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio dell'Avv.
AR BO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 nel giudizio iscritto al n. 2174/2020 R.G. dall'avv. Roberto Aime e nel giudizio iscritto al n. 3533/2022 R.G. dagli avv.ti Maria Lupoli e Antonello Monoriti, giuste procure generali indicate in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2017, indennità di malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.2020 la ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nel 2017 per complessivi 102 giorni alle dipendenze della ditta
AZ MA EB.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato il 30.01.2020 non riscontrato da parte dell' . CP_1
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione del 06.10.2021 CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, supportata dagli esiti del verbale di accertamento n. 2018007974/DDL del 04.07.2019 e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con altro ricorso, depositato il 06.10.2022 ed iscritto al n. 3533/2022 R.G.,
adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante Parte_1 agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2017 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta AZ MA EB e chiedeva la corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 02.01.2018 al 05.02.2018, dal
20.02.2018 al 15.03.2018, dal 10.04.2018 al 29.04.2018, dal 10.05.2018 al
29.05.2018 e dal 12.06.2018 al 01.07.2018 (come da certificazione medica).
Lamentava che l' , con provvedimenti del 29.04.2022, pervenuti in data CP_1
notevolmente successiva, aveva comunicato che:
1. “… la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 02.01.2018 al
05.02.2018, presentata in data 02.01.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”;
2. “… la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 20.02.2018 al
15.03.2018, presentata in data 20.02.2018 non può essere accolta per il seguente
2 motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”;
3. “… la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 10.04.2018 al
29.04.2018, presentata in data 10.04.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”;
4. “… la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 10.05.2018 al
29.05.2018, presentata in data 10.05.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”;
5. “… la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 12.06.2018 al
01.07.2018, presentata in data 12.06.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”.
Chiedeva, pertanto, previa istanza di riunione con il fascicolo n. 2174/2020
R.G., la condanna dell' alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici per CP_1
l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 02.01.2018 al 05.02.2018, dal
20.02.2018 al 15.03.2018, dal 10.04.2018 al 29.04.2018, dal 10.05.2018 al
29.05.2018 e dal 12.06.2018 al 01.07.2018 con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
Successivamente veniva riassegnata allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il
D.P. n. 50/2022.
All'udienza del 20.03.2024, veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo iscritto al n. 3533/2022 R.G.
In data odierna la causa viene decisa.
L'azione risulta promossa tempestivamente e non sussiste nessun problema di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione. Parte ricorrente, difatti, ha
3 fornito valida prova della presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione degli elenchi per l'anno 2017.
Non si pongono, altresì, problemi di decadenza essendo stati rispettatati i relativi termini. Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per l'annualità dedotta. E' stata prodotta ricevuta di un ricorso amministrativo, tempestivo, del 30 gennaio 2020. In applicazione del termine ex art. 22 DL 7/70 nonché delle sospensioni c.d. covid, il ricorso appare tempestivo.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non trova fondamento alcuno.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta AZ MA EB.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova Parte_1 CP_1 fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell' , avente ad oggetto la CP_2
ditta AZ MA EB al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività attuata dall'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo n.
2018007974 del 04.07.2019, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori CP_1
e in cui si dà atto di operazioni di Persona_1 Persona_2
accertamento, sull'azienda in questione.
Può adesso procedersi al vaglio del compendio istruttorio.
4 Come detto, l' ha disconosciuto/cancellato le giornate lavorative in CP_1
agricoltura della ricorrente sulla scorta del verbale ispettivo sopra citato.
Ora, a fronte dei riscontri, consacrati in un verbale redatto e sottoscritto da pubblici funzionari, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta AZ MA EB.
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo sopra menzionato, infatti, la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Parte_1
AZ MA EB.
In effetti i testi e hanno reso Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni molto dettagliate, che appaiono a questo decidente credibili ed attendibili, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta AZ MA EB, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente (raccolta di nocciole, pulitura dei terreni, pulitura e potatura delle piante), come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come
5 venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, spesso presente sui luoghi, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti,
l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Tali deduzioni possono essere anche poste a supporto del giudizio di attendibilità dei testi, hanno reso delle dichiarazioni concordi tra loro e che, comunque, non si pongono neanche in astratto contrasto con le conclusioni del verbale ispettivo.
In quest'ultimo, infatti, appare che il disconoscimento sia dovuto alla sproporzione dei dati relativi alla ditta, in particolar modo tra terreni denunciati e prodotto agricolo venduto (per una correlazione di 1 a 3). Tuttavia, detto elemento
è utile nella valutazione della struttura dell'azienda e non anche quando all'esame
è l'effettivo o meno svolgimento di attività lavorativa da parte di un singolo bracciante.
Infatti, se si può concordare sulla sproporzione tra quanto i terreni potevano produrre e quanto è stato veduto, ciò non comporta automaticamente che non ci sia stata alcuna attività agricola svolta da quantomeno parte dei dipendenti della ditta.
Sarebbe, dunque, onere di parte ricorrente dimostrare di essere stato tra quelli che effettivamente hanno svolto attività lavorativa. E ciò senza il limite delle dichiarazioni che gli stessi lavoratori (tra cui non emerge in modo chiaro quella di parte ricorrente) hanno fornito agli ispettori: sia perché superabile dalla prova testimoniale assunta sia perché comunque dichiarazioni che possono rivestire il carattere di argomenti di prova e non di testimonianze indirette
(considerato anche che farebbe prova fino a querela di falso l'audizione e ciò che sia avvenuto durante l'audizione, non anche il contenuto delle dichiarazioni).
Comunque, il verbale di raccolta delle dichiarazioni non è stato depositato.
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura agricola – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta AZ MA EB per l'anno 2017.
6 In considerazione di quanto sopra, la domanda risulta fondata e va accolta: va dichiarato che ha lavorato alle dipendenze della ditta AZ Parte_1
MA EB nel 2017 per 102 giornate annue e l' va condannato ad CP_1
effettuare la reiscrizione della ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati.
L'accoglimento di detta domanda porta all'accoglimento anche della domanda di impugnazione della reiezione della domanda per la corresponsione dell'indennità di malattia relativa ai periodi dal 02.01.2018 al 05.02.2018, dal
20.02.2018 al 15.03.2018, dal 10.04.2018 al 29.04.2018, dal 10.05.2018 al
29.05.2018 e dal 12.06.2018 al 01.07.2018, comunicati con nota del CP_1
29.04.2022.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del
29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati. Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., Avv.
AR BO.
Stante la quasi coincidenza delle difese e dell'oggetto, si procede ad una liquidazione unitaria del compenso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' con ricorso depositato il 07.07.2020, cui è riunito il giudizio CP_1
7 iscritto al n. 3533/2022 R.G. (depositato in data 06.10.2022), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha lavorato Parte_1
nel 2017 per 102 giornate alle dipendenze della ditta AZ MA
EB;
- Dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia relativa ai periodi dal 02.01.2018 al 05.02.2018, dal 20.02.2018 al
15.03.2018, dal 10.04.2018 al 29.04.2018, dal 10.05.2018 al 29.05.2018 e dal 12.06.2018 al 01.07.2018, comunicati con nota del 29.04.2022; CP_1
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. AR BO.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 21 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Carmelo Proiti)
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