Articolo 3 della Legge 27 maggio 1985, n. 236
Articolo 2
Versione
22 giugno 1985
Art. 3.
Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'utilizzo del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge ed in particolare sui criteri adottati per l'assegnazione delle borse di studio, sui risultati didattici ed educativi raggiunti dal collegio, sullo sviluppo dei rapporti tra comunita' studentesca e le popolazioni locali.

Entrata in vigore il 22 giugno 1985