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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa FL IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.r.g.
1557/2023 – fascicolo assegnato a questo Giudice in data 3.07.2025 – discussa all'udienza dell'11.11.2025, vertente
TRA
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del L.R.P.T., , C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , Parte_3 C.F._2 Parte_4
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
, , C.F. , C.F._4 Parte_6 C.F._5 elettivamente domiciliati a L'Aquila, Via Antica Arischia n. 185/E, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTI
E
C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
RI EL NT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a L'Aquila, via Australia n.13 Pal.A1.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera. CONCLUSIONI: le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 11.11.2025, riportandosi agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Ing. ha adito il Controparte_1
Tribunale di L'Aquila per ottenere il pagamento della somma di € 72.542,53, oltre interessi legali dal 18.01.2021 ed interessi sul capitale ex art. 1284, comma 4, c.c., dal da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con vincolo solidale, Parte_4 Parte_5 Parte_6 oltre spese e competenze del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha affermato di aver eseguito il progetto relativo alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, nonché la direzione dei lavori sull'immobile del e di essere pertanto Parte_1 creditore nei confronti degli ingiunti per la somma si € 67.872,88, oltre contributo previdenziale per € 2.714,92 ed IVA per € 15.529,31, per complessivi € 72.542,53.
Egli ha dedotto, poi, di aver iniziato i lavori in data 27.9.2018 e di averli terminati in data 18.01.2021 ma di non aver ricevuto il pagamento del proprio compenso, nonostante i solleciti rivolti all'Amministratore uscente (Sig. , Controparte_2
all'Amministratore che lo ha sostituito ( ed ai condomini Controparte_3
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
. Parte_6
Con decreto ingiuntivo n. 247/2023, emesso, nell'ambito del procedimento n. 1136/2023, in data 14.06.2023 e pubblicato il giorno 15.06.2023, il Tribunale ha ingiunto al ad , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ciascuno in
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido con il Condominio, il pagamento della somma di € 72.542,53, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria.
2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ” (di seguito anche “ ), Parte_1 Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Pag. 2 di 10 , hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir revocare il Parte_6 decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti hanno premesso che in data 30.1.23 l'assemblea condominiale aveva revocato l'amministratore in carica a causa della sua mala gestione e ne aveva nominato un altro;
le pratiche conseguenti all'avvicendamento dei due amministratori, compreso la consegna dei documenti, avevano subito ritardi a causa dell'inadempimento dell'amministratore uscente. Hanno quindi fondato l'opposizione su tre motivi di opposizione, di cui solo uno è stato coltivato sino alla fine del giudizio, ossia l'inadempienza dell'Ing. che non avrebbe depositato CP_1 la fattura relativa alle competenze liquidate con il contributo pubblico sul portale
SMART SAL, così impendendo al di autorizzare il pagamento Parte_7 del compenso a lui dovuto e, dunque, al di pagare. Parte_1
L'opposto si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 ricostruzione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso. Quanto al motivo di opposizione coltivato in giudizio ha dedotto che né le attività professionali descritte nel ricorso per ingiunzione né la quantificazione del credito sono state contestate dagli opponenti;
l'inadempimento del precedente amministratore del Condominio, inoltre, non può essere a lui opponibile in quanto in forza di quanto previsto nel contratto d'opera intercorso tra le parti il Condominio committente avrebbe dovuto corrispondere al professionista il compenso convenuto a fronte dell'attività professionale commissionata e svolta;
in ogni caso, l'esistenza di un finanziamento pubblico sottostante costituisce una circostanza estranea al contratto d'opera professionale. Infine, ha affermato che al credito richiesto nel procedimento monitorio deve essere aggiunta la somma di € 13.574,58 a titolo di ritenuta di acconto IRPEF.
La causa è stata istruita con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con l'interrogatorio formale dell'ing. e con l'escussione dei testi ammessi. CP_1
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento della fattura oggetto di contestazione in favore dell'opposto per cui sul punto è stata dichiarata la cessata materia del contendere.
Pag. 3 di 10 All'udienza dell'11.11.2025, fissata ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., le parti hanno discusso la causa e, all'esito, il giudice si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 11.11.2025 le parti hanno dato atto che in data 2.2024 il
Condominio aveva pagato il compenso spettante all'Ing. per i lavori di CP_1 progettazione eseguiti sull'immobile del giusta Parte_1 fattura n. 8 del 2.10.2023.
Pertanto, con riguardo a tale aspetto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua controversia in punto di debenza degli interessi legali maturati sul compenso in favore dell'Ing. a far data dalla fine dei lavori fino al CP_1 pagamento e sulle spese legali del giudizio monitorio. Le parti, inoltre, hanno chiesto che la causa venga decisa anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Pertanto, al fine di valutare sia la fondatezza delle domande accessorie sia la soccombenza virtuale in relazione alla domanda principale per cui è cessata la materia del contendere, occorre esaminare il merito della controversia.
Ebbene, con ricorso monitorio, l'Ing. ha dedotto che, con CP_1 determinazione dirigenziale prot. n. 411338 del 16.07.2014, il Parte_7 riconosceva al un contributo per la riparazione Parte_1 dei danni subiti dall'edificio condominiale a seguito del sisma del 06.04.2009 ai sensi dell'Ordinanza del PCM n. 3790 del 2009 pari ad € 972.475,92, in virtù del progetto e del computo metrico redatti dal professionista sull'immobile condominiale, sito a
L'Aquila, Piazza Tommaso da Celano n.
1. I lavori iniziavano il 27.9.2018 e terminavano il 18.1.2021, con regolare consegna del nuovo fabbricato. Per le attività di progettazione e direzione lavori, nonché per le attività propedeutiche, annesse e conseguenziali, l'Ing. dopo avere inutilmente atteso il pagamento del CP_1 proprio compenso, chiedeva all'intestato Tribunale di emettere l'ingiunzione per complessivi € 67.872,88 (come da parcella vidimata dall'Ordine Professionale in
Pag. 4 di 10 data 14.4.2022), oltre contributo previdenziale per € 2.714,92 ed IVA per €
15.529,31, per complessivi € 72.542,53.
Avverso detto decreto, il Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, hanno tempestivamente proposto opposizione formulando eccezione di
[...] inadempimento ex art. 1460 c.c. in ragione del fatto che il mancato pagamento della somma ingiunta fosse dipeso dalla mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione necessaria per il pagamento del credito richiesto, così impedendone al l'invio al ai fini della liquidazione Parte_1 Parte_7 di quanto dovuto. In altre parole, la mancata produzione della corretta documentazione contabile, necessaria al pagamento delle competenze professionali, ha impedito il pagamento da parte del prestazione, finanziata con Parte_8 fondi pubblici.
Tanto premesso, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso
- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di
Pag. 5 di 10 provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n.
13674/2006; Cass. 8615/2006).
Al medesimo criterio di riparto deve farsi ricorso qualora il convenuto si avvalga dell'eccezione dell'art. 1460 c.c. per contrastare il diritto dell'altra parte.
L'eccezione di inadempimento integra, infatti, un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. 29719/2023). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, all'istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Ai fini del presente giudizio, occorre dunque verificare, in primo luogo, se l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, ha dato prova dell'esistenza al momento della proposizione del ricorso monitorio del diritto di credito e, in secondo luogo, occorrerà verificare se gli opponenti, in quanto convenuti in senso sostanziale, abbiano provato di aver adempiuto l'obbligazione ovvero la esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, il creditore ha allegato il contratto d'opera e la parcella vagliata dall'ordine degli ingegneri attestante il proprio diritto al compenso per l'attività eseguita. Né il diritto di credito né il quantum, peraltro, sono stati oggetto di contestazione.
E' pacifico che l'incarico d'opera sia stato conferito all'ing. per CP_1
l'esecuzione di lavori finanziati con il contributo statale stanziato per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 06.04.2009.
Pag. 6 di 10 In base alla normativa disciplinante la modalità di pagamento degli Stati di
Avanzamento Lavori relativi a tali lavori, ossia l'art. 11, comma 5 bis, del D.L. n.
78/2015, conv. con L. n. 125/2015, “…Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione.
Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo;
per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi
SAL estratti per verifica amministrativa…”.
Dalla lettura della disposizione si comprende che, ai fini della liquidazione dei S.A.L., è necessario che il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmetta gli atti contabili al beneficiario del contributo e quest'ultimo, a sua volta, provveda, entro sette giorni dalla predetta trasmissione, a depositarli presso l'ufficio per la ricostruzione. Il entro quaranta giorni, deve formalizzare il pagamento Pt_7
del SAL: in assenza di tale provvedimento, non è possibile per il beneficiario disporre il pagamento delle fatture relative allo specifico SAL.
Dunque, perché il credito fosse liquido ed esigibile occorreva che l'ing. trasmettesse la documentazione necessaria al Condominio, il quale a sua CP_1 volta doveva depositarla presso il Comune per poi procedere al pagamento. In buona sostanza, rientrava nell'ambito delle obbligazioni dell'ing la CP_1 prestazione accessoria di fornire tutta la documentazione utile ai fini del pagamento.
Tanto chiarito, dirimente è verificare se l'ing. alla data di CP_1 proposizione del ricorso monitorio, avesse trasmesso all'amministratore condominiale la documentazione prevista dalla legge, così da mettere il
Condominio nella condizione di adempiere la propria obbligazione.
Pag. 7 di 10 Ora, i documenti prodotti in atti dall'opposto risalgono all'anno 2023.
Prima di quella data, infatti, nella propria comparsa, l'ing. afferma CP_1 di aver trasmesso la documentazione contabile all'amministratore di condominio del tempo, senza che quest'ultimo abbia provveduto a dar corso all'iter amministrativo di cui si è detto ovvero a pagare alla fattura;
tuttavia, non sono presenti in atti elementi di prova atti a suffragare l'affermazione.
Il primo documento in ordine cronologico depositato dall'opposto è la pec del 30.1.23, inviata all'amministratore di ed ai singoli Parte_1 condomini, con cui l'Ing sollecitava il pagamento delle competenze, CP_1 evidenziando che le fatture erano state caricate sul portale del e inviate Pt_7 senza successo all'indirizzo pec dell'amministratore, risultato non attivo.
Nella comparsa di costituzione si legge altresì che quella mail era stata inviata in riscontro ad una precedente pec del 30.1.2023, con cui l'Amministratore di condominio sollecitava l'Ing. a “caricare” la sua CP_1 fattura sul portale SMART SAL”, senza richiedergli l'emissione della fattura né la produzione di altri documenti (cfr. pag. 5).
Risulta poi dai documenti allegati che con pec del 4.5.2023 il professionista, a mezzo del suo procuratore, intimava al il Parte_1 pagamento della parcella per i lavori eseguiti oltre ad una somma a titolo di rimborso spese legali. In riscontro a tale missiva, il nuovo amministratore di
Condominio chiedeva “la documentazione comprovante i crediti richiesti, affinché il
Condominio possa accelerare i tempi per un fattivo riscontro alla Tua ultima”.
Il 6.6.2023 veniva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nelle more del procedimento, in data 2.10.2023 l'opposto emetteva la fattura relativa al compenso dovuto a titolo di prestazione d'opera; sulla copia in formato PDF della fattura elettronica n.8 del 2.10.2023, in calce si legge la seguente nota: Data Messa a Disposizione: 2023-10-10 Descrizione: La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'.
Con pec del 11.10.2023, il Condominio, per il tramite del proprio amministratore, riferiva all'Ing. “come indicato anche nell'opposizione, e fermi i motivi ivi indicati CP_1 come le relative conclusioni, in Comune hanno riferito al Tecnico incaricato dal Condominio che
Lei, come il precedente amministratore, non ha mai provveduto ad inoltrare al citato Ente la
Pag. 8 di 10 fattura per l'incarico relativo ai lavori oggetto di contributo. Con la presente, quindi, si chiede di avere copia della detta fattura in modo tale che, finalmente, a fronte della Sua inerzia - e del precedente amministratore -, si possa procedere alla chiusura della pratica nei limiti di quanto autorizzando da parte del .” (cfr. doc. n. 16 seconda memoria 171 Parte_7 ter c.p.c. parte opponente).
La fattura veniva trasmessa formalmente dall'ingegnere al Condominio il
15.12.2023. In data 2.2.24 veniva pagata, previa autorizzazione del Parte_7
L'Aquila.
Orbene, alla luce di quanto precede, non risulta provato che, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'ing. abbia trasmesso al CP_1
la documentazione necessaria per il pagamento. Parte_1
Di una tale trasmissione di documentazione non vi è traccia negli atti e nei documenti allegati. Gli unici elementi che si evincono con certezza dalla cronistoria è che la fattura per il pagamento del compenso è stata emessa dall'ingegnere in data 2.10.2023, quindi molto tempo dopo il deposito del ricorso monitorio. Appare verosimile ritenere, come ammesso anche dal , Parte_1 sulla tempistica del pagamento abbia inciso anche la cattiva gestione del
, perdurata fino al 30.1.23, data di nomina del nuovo amministratore, Parte_1 cui è seguito un periodo di incertezza gestionale dovuto alla mancanza di documentazione.
Alla luce di quanto detto, osservato che l'ing. non ha provato di CP_1 aver fornito al , anteriormente alla proposizione del ricorso Parte_1 monitorio, la documentazione necessaria al pagamento della parcella;
pertanto, è meritevole di accoglimento l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dagli opponenti.
Alla luce di quanto detto, non può riconoscersi in capo all'opposto il diritto al pagamento degli interessi richiesti sulla fattura dalla data di ultimazione dei lavori sino al soddisfo.
Parimenti non spetta all'opposto la refusione delle spese del procedimento monitorio.
Pag. 9 di 10 Quanto alle spese del giudizio, osservato che il ritardo nell'adempimento da parte del è causato dall'inadempimento della parte creditrice, su Parte_1 cui ha inciso la male gestio del condominio, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al pagamento del credito ingiunto per sorte capitale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande di condanna al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio monitorio formulate dell'opposto;
- spese compensate.
L'Aquila, 21.11.2025
Il Giudice
FL IE
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa FL IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.r.g.
1557/2023 – fascicolo assegnato a questo Giudice in data 3.07.2025 – discussa all'udienza dell'11.11.2025, vertente
TRA
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del L.R.P.T., , C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , Parte_3 C.F._2 Parte_4
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
, , C.F. , C.F._4 Parte_6 C.F._5 elettivamente domiciliati a L'Aquila, Via Antica Arischia n. 185/E, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTI
E
C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
RI EL NT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a L'Aquila, via Australia n.13 Pal.A1.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera. CONCLUSIONI: le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 11.11.2025, riportandosi agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Ing. ha adito il Controparte_1
Tribunale di L'Aquila per ottenere il pagamento della somma di € 72.542,53, oltre interessi legali dal 18.01.2021 ed interessi sul capitale ex art. 1284, comma 4, c.c., dal da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con vincolo solidale, Parte_4 Parte_5 Parte_6 oltre spese e competenze del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha affermato di aver eseguito il progetto relativo alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, nonché la direzione dei lavori sull'immobile del e di essere pertanto Parte_1 creditore nei confronti degli ingiunti per la somma si € 67.872,88, oltre contributo previdenziale per € 2.714,92 ed IVA per € 15.529,31, per complessivi € 72.542,53.
Egli ha dedotto, poi, di aver iniziato i lavori in data 27.9.2018 e di averli terminati in data 18.01.2021 ma di non aver ricevuto il pagamento del proprio compenso, nonostante i solleciti rivolti all'Amministratore uscente (Sig. , Controparte_2
all'Amministratore che lo ha sostituito ( ed ai condomini Controparte_3
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
. Parte_6
Con decreto ingiuntivo n. 247/2023, emesso, nell'ambito del procedimento n. 1136/2023, in data 14.06.2023 e pubblicato il giorno 15.06.2023, il Tribunale ha ingiunto al ad , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ciascuno in
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido con il Condominio, il pagamento della somma di € 72.542,53, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria.
2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ” (di seguito anche “ ), Parte_1 Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Pag. 2 di 10 , hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir revocare il Parte_6 decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti hanno premesso che in data 30.1.23 l'assemblea condominiale aveva revocato l'amministratore in carica a causa della sua mala gestione e ne aveva nominato un altro;
le pratiche conseguenti all'avvicendamento dei due amministratori, compreso la consegna dei documenti, avevano subito ritardi a causa dell'inadempimento dell'amministratore uscente. Hanno quindi fondato l'opposizione su tre motivi di opposizione, di cui solo uno è stato coltivato sino alla fine del giudizio, ossia l'inadempienza dell'Ing. che non avrebbe depositato CP_1 la fattura relativa alle competenze liquidate con il contributo pubblico sul portale
SMART SAL, così impendendo al di autorizzare il pagamento Parte_7 del compenso a lui dovuto e, dunque, al di pagare. Parte_1
L'opposto si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 ricostruzione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso. Quanto al motivo di opposizione coltivato in giudizio ha dedotto che né le attività professionali descritte nel ricorso per ingiunzione né la quantificazione del credito sono state contestate dagli opponenti;
l'inadempimento del precedente amministratore del Condominio, inoltre, non può essere a lui opponibile in quanto in forza di quanto previsto nel contratto d'opera intercorso tra le parti il Condominio committente avrebbe dovuto corrispondere al professionista il compenso convenuto a fronte dell'attività professionale commissionata e svolta;
in ogni caso, l'esistenza di un finanziamento pubblico sottostante costituisce una circostanza estranea al contratto d'opera professionale. Infine, ha affermato che al credito richiesto nel procedimento monitorio deve essere aggiunta la somma di € 13.574,58 a titolo di ritenuta di acconto IRPEF.
La causa è stata istruita con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con l'interrogatorio formale dell'ing. e con l'escussione dei testi ammessi. CP_1
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento della fattura oggetto di contestazione in favore dell'opposto per cui sul punto è stata dichiarata la cessata materia del contendere.
Pag. 3 di 10 All'udienza dell'11.11.2025, fissata ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., le parti hanno discusso la causa e, all'esito, il giudice si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 11.11.2025 le parti hanno dato atto che in data 2.2024 il
Condominio aveva pagato il compenso spettante all'Ing. per i lavori di CP_1 progettazione eseguiti sull'immobile del giusta Parte_1 fattura n. 8 del 2.10.2023.
Pertanto, con riguardo a tale aspetto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua controversia in punto di debenza degli interessi legali maturati sul compenso in favore dell'Ing. a far data dalla fine dei lavori fino al CP_1 pagamento e sulle spese legali del giudizio monitorio. Le parti, inoltre, hanno chiesto che la causa venga decisa anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Pertanto, al fine di valutare sia la fondatezza delle domande accessorie sia la soccombenza virtuale in relazione alla domanda principale per cui è cessata la materia del contendere, occorre esaminare il merito della controversia.
Ebbene, con ricorso monitorio, l'Ing. ha dedotto che, con CP_1 determinazione dirigenziale prot. n. 411338 del 16.07.2014, il Parte_7 riconosceva al un contributo per la riparazione Parte_1 dei danni subiti dall'edificio condominiale a seguito del sisma del 06.04.2009 ai sensi dell'Ordinanza del PCM n. 3790 del 2009 pari ad € 972.475,92, in virtù del progetto e del computo metrico redatti dal professionista sull'immobile condominiale, sito a
L'Aquila, Piazza Tommaso da Celano n.
1. I lavori iniziavano il 27.9.2018 e terminavano il 18.1.2021, con regolare consegna del nuovo fabbricato. Per le attività di progettazione e direzione lavori, nonché per le attività propedeutiche, annesse e conseguenziali, l'Ing. dopo avere inutilmente atteso il pagamento del CP_1 proprio compenso, chiedeva all'intestato Tribunale di emettere l'ingiunzione per complessivi € 67.872,88 (come da parcella vidimata dall'Ordine Professionale in
Pag. 4 di 10 data 14.4.2022), oltre contributo previdenziale per € 2.714,92 ed IVA per €
15.529,31, per complessivi € 72.542,53.
Avverso detto decreto, il Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, hanno tempestivamente proposto opposizione formulando eccezione di
[...] inadempimento ex art. 1460 c.c. in ragione del fatto che il mancato pagamento della somma ingiunta fosse dipeso dalla mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione necessaria per il pagamento del credito richiesto, così impedendone al l'invio al ai fini della liquidazione Parte_1 Parte_7 di quanto dovuto. In altre parole, la mancata produzione della corretta documentazione contabile, necessaria al pagamento delle competenze professionali, ha impedito il pagamento da parte del prestazione, finanziata con Parte_8 fondi pubblici.
Tanto premesso, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso
- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di
Pag. 5 di 10 provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n.
13674/2006; Cass. 8615/2006).
Al medesimo criterio di riparto deve farsi ricorso qualora il convenuto si avvalga dell'eccezione dell'art. 1460 c.c. per contrastare il diritto dell'altra parte.
L'eccezione di inadempimento integra, infatti, un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. 29719/2023). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, all'istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Ai fini del presente giudizio, occorre dunque verificare, in primo luogo, se l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, ha dato prova dell'esistenza al momento della proposizione del ricorso monitorio del diritto di credito e, in secondo luogo, occorrerà verificare se gli opponenti, in quanto convenuti in senso sostanziale, abbiano provato di aver adempiuto l'obbligazione ovvero la esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, il creditore ha allegato il contratto d'opera e la parcella vagliata dall'ordine degli ingegneri attestante il proprio diritto al compenso per l'attività eseguita. Né il diritto di credito né il quantum, peraltro, sono stati oggetto di contestazione.
E' pacifico che l'incarico d'opera sia stato conferito all'ing. per CP_1
l'esecuzione di lavori finanziati con il contributo statale stanziato per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 06.04.2009.
Pag. 6 di 10 In base alla normativa disciplinante la modalità di pagamento degli Stati di
Avanzamento Lavori relativi a tali lavori, ossia l'art. 11, comma 5 bis, del D.L. n.
78/2015, conv. con L. n. 125/2015, “…Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione.
Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo;
per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi
SAL estratti per verifica amministrativa…”.
Dalla lettura della disposizione si comprende che, ai fini della liquidazione dei S.A.L., è necessario che il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmetta gli atti contabili al beneficiario del contributo e quest'ultimo, a sua volta, provveda, entro sette giorni dalla predetta trasmissione, a depositarli presso l'ufficio per la ricostruzione. Il entro quaranta giorni, deve formalizzare il pagamento Pt_7
del SAL: in assenza di tale provvedimento, non è possibile per il beneficiario disporre il pagamento delle fatture relative allo specifico SAL.
Dunque, perché il credito fosse liquido ed esigibile occorreva che l'ing. trasmettesse la documentazione necessaria al Condominio, il quale a sua CP_1 volta doveva depositarla presso il Comune per poi procedere al pagamento. In buona sostanza, rientrava nell'ambito delle obbligazioni dell'ing la CP_1 prestazione accessoria di fornire tutta la documentazione utile ai fini del pagamento.
Tanto chiarito, dirimente è verificare se l'ing. alla data di CP_1 proposizione del ricorso monitorio, avesse trasmesso all'amministratore condominiale la documentazione prevista dalla legge, così da mettere il
Condominio nella condizione di adempiere la propria obbligazione.
Pag. 7 di 10 Ora, i documenti prodotti in atti dall'opposto risalgono all'anno 2023.
Prima di quella data, infatti, nella propria comparsa, l'ing. afferma CP_1 di aver trasmesso la documentazione contabile all'amministratore di condominio del tempo, senza che quest'ultimo abbia provveduto a dar corso all'iter amministrativo di cui si è detto ovvero a pagare alla fattura;
tuttavia, non sono presenti in atti elementi di prova atti a suffragare l'affermazione.
Il primo documento in ordine cronologico depositato dall'opposto è la pec del 30.1.23, inviata all'amministratore di ed ai singoli Parte_1 condomini, con cui l'Ing sollecitava il pagamento delle competenze, CP_1 evidenziando che le fatture erano state caricate sul portale del e inviate Pt_7 senza successo all'indirizzo pec dell'amministratore, risultato non attivo.
Nella comparsa di costituzione si legge altresì che quella mail era stata inviata in riscontro ad una precedente pec del 30.1.2023, con cui l'Amministratore di condominio sollecitava l'Ing. a “caricare” la sua CP_1 fattura sul portale SMART SAL”, senza richiedergli l'emissione della fattura né la produzione di altri documenti (cfr. pag. 5).
Risulta poi dai documenti allegati che con pec del 4.5.2023 il professionista, a mezzo del suo procuratore, intimava al il Parte_1 pagamento della parcella per i lavori eseguiti oltre ad una somma a titolo di rimborso spese legali. In riscontro a tale missiva, il nuovo amministratore di
Condominio chiedeva “la documentazione comprovante i crediti richiesti, affinché il
Condominio possa accelerare i tempi per un fattivo riscontro alla Tua ultima”.
Il 6.6.2023 veniva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nelle more del procedimento, in data 2.10.2023 l'opposto emetteva la fattura relativa al compenso dovuto a titolo di prestazione d'opera; sulla copia in formato PDF della fattura elettronica n.8 del 2.10.2023, in calce si legge la seguente nota: Data Messa a Disposizione: 2023-10-10 Descrizione: La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'.
Con pec del 11.10.2023, il Condominio, per il tramite del proprio amministratore, riferiva all'Ing. “come indicato anche nell'opposizione, e fermi i motivi ivi indicati CP_1 come le relative conclusioni, in Comune hanno riferito al Tecnico incaricato dal Condominio che
Lei, come il precedente amministratore, non ha mai provveduto ad inoltrare al citato Ente la
Pag. 8 di 10 fattura per l'incarico relativo ai lavori oggetto di contributo. Con la presente, quindi, si chiede di avere copia della detta fattura in modo tale che, finalmente, a fronte della Sua inerzia - e del precedente amministratore -, si possa procedere alla chiusura della pratica nei limiti di quanto autorizzando da parte del .” (cfr. doc. n. 16 seconda memoria 171 Parte_7 ter c.p.c. parte opponente).
La fattura veniva trasmessa formalmente dall'ingegnere al Condominio il
15.12.2023. In data 2.2.24 veniva pagata, previa autorizzazione del Parte_7
L'Aquila.
Orbene, alla luce di quanto precede, non risulta provato che, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'ing. abbia trasmesso al CP_1
la documentazione necessaria per il pagamento. Parte_1
Di una tale trasmissione di documentazione non vi è traccia negli atti e nei documenti allegati. Gli unici elementi che si evincono con certezza dalla cronistoria è che la fattura per il pagamento del compenso è stata emessa dall'ingegnere in data 2.10.2023, quindi molto tempo dopo il deposito del ricorso monitorio. Appare verosimile ritenere, come ammesso anche dal , Parte_1 sulla tempistica del pagamento abbia inciso anche la cattiva gestione del
, perdurata fino al 30.1.23, data di nomina del nuovo amministratore, Parte_1 cui è seguito un periodo di incertezza gestionale dovuto alla mancanza di documentazione.
Alla luce di quanto detto, osservato che l'ing. non ha provato di CP_1 aver fornito al , anteriormente alla proposizione del ricorso Parte_1 monitorio, la documentazione necessaria al pagamento della parcella;
pertanto, è meritevole di accoglimento l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dagli opponenti.
Alla luce di quanto detto, non può riconoscersi in capo all'opposto il diritto al pagamento degli interessi richiesti sulla fattura dalla data di ultimazione dei lavori sino al soddisfo.
Parimenti non spetta all'opposto la refusione delle spese del procedimento monitorio.
Pag. 9 di 10 Quanto alle spese del giudizio, osservato che il ritardo nell'adempimento da parte del è causato dall'inadempimento della parte creditrice, su Parte_1 cui ha inciso la male gestio del condominio, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al pagamento del credito ingiunto per sorte capitale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande di condanna al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio monitorio formulate dell'opposto;
- spese compensate.
L'Aquila, 21.11.2025
Il Giudice
FL IE
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