Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25634/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giambattista Masini, presso il cui studio in Pescopagano (PZ) alla via Sotto Santa Maria
n. 9 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Generoso Romano, presso il cui studio in Napoli alla via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale - Is. G8 elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, innanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva Parte_1 ricorso in opposizione con funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n.
071/2022/0082372565/000, per l'importo complessivo di € 6.922,78, notificata dall' in data 29.8.2022 ed emessa a fronte del mancato Controparte_3 pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal Controparte_2
1
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione sostanziale, con richiesta di essere manlevata dalla potenziale condanna alle spese in caso di accoglimento della domanda.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 23157/2023, emessa in data 4.5.2023 e pubblicata in data 5.5.2023, il
Giudice di Pace di Napoli accoglieva nel merito la domanda, annullando la cartella di pagamento n. 071/2022/0082372565/000, e compensava le spese di lite fra le parti.
ha proposto appello unicamente avverso la parte della sentenza in cui Parte_1 il giudice di prime cure così provvedeva: “La natura della causa e il suo poco grado di complessità sono giustificati motivi per compensare, per intero, tra le parti, le spese del processo”, con richiesta di riformarla con la condanna delle parti al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
L'appellante ha, in particolare, eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite, per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, comma 2 c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Nello specifico, il ha eccepito l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed Pt_1 insufficiente motivazione addotta dal giudice di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca e considerato che l'opposizione è stata accolta nel merito e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
L'appellante ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e la conseguente condanna degli appellati al pagamento delle stesse del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' ribadendo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione/responsabilità sostanziale a fronte dell'accoglimento del ricorso sulla base di eccezioni attinenti ai verbali di accertamento presupposti, di esclusiva responsabilità nonché competenza sostanziale e processuale dell'Ente impositore.
Il ha, quindi, concluso chiedendo di essere esonerato dall'eventuale CP_4 condanna alle spese in caso di accoglimento del gravame.
2 Il seppur regolarmente citato, non si è costituito nel giudizio di Controparte_2 appello e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Lette le note di trattazione scritta, depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione
3 del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre
2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che per tanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al ruolo esattoriale, nonché sulla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha successivamente determinato l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Altresì, la mancata costituzione del anche nel presente giudizio denota Controparte_2 la reiterata condotta omissiva dell'Ente impositore volta a recuperare, mediante cartella di pagamento, un credito erariale sulla base di titoli esecutivi inesistenti, e, in ogni caso, mai provati.
Va disattesa la richiesta dell' di essere manlevata Controparte_3 dall'eventuale condanna alle spese in caso di accoglimento del gravame, poichè quest'ultima, in ossequio al principio della solidarietà, è parimenti responsabile anche in ordine al governo delle spese di lite di concerto con l'Ente impositore, il quale ne risponde nei rapporti interni con l'Agente della riscossione.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione Civile con la recentissima ordinanza n.
7716/2022 ha affermato il seguente principio di diritto:“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' Controparte_1
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla
[...] cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della
4 solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, con applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna dell' Controparte_1
e del in solido, al rimborso delle spese e liquidazione
[...] Controparte_2 degli onorari di difesa in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della causa, della relativa semplicità della vicenda trattata e dell'attività effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv.to Giambattista Masini, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Napoli n. 23157/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 23157/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 4.5.2023 e pubblicata il 5.5.2023, condanna l' e il al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
€ 1.523,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Giambattista Masini dichiaratosi anticipatario;
c) condanna l' ed il al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.082,00, di cui € 382,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Giambattista Masini dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 20.2.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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