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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. US De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3969 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. LE Parte 1 (C.F.
Bolognese, in virtù di procura in atti
Appellante
E
C.F. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 (C.F.
NN Forte, in virtù di procura in atti
Appellata
E
C.F. 3 1) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 (C.F.
NN Forte, in virtù di procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di 1. Parte 2 e Parte 1
TA RI AP TE, Controparte 1
Deducevano:
che il primo era l'usufruttuario ed il secondo il proprietario dell'immobile in AP alla via
Giardini s.n.c., costituito da un fabbricato ed un terreno agricolo, confinante con detta via,
Persona 1 in catasto al foglio 34, mappale 130,beni CP 3 CP 4 ed eredi sub 1 - sub 2 - sub 3 - sub 4 e sub 5, mappale 2024, 131, 368, 369, 382, 5122, 211 (ex p.lle 130 106 - 131); Parte 2 Pt 1i beni erano pervenuti parte per successione dal genitore che a e parte per acquisto dal coerede Persona 2
[...]
che a seguito del giudizio di divisione giudiziale innanzi al tribunale di S. M.C.V, iscritto al n.r.g. 884/1955, accettata l'ipotesi di divisione del CTU Per 3 si convenne che a) a ' Parte 2 fosse attribuita la quota di are 53,26 (ex p.lle 130 – 106 – 131 più mq. 110 per compensazione ex p.lla 105), con un fronte strada su via Giardini di mt. 19,25; b) al dante causa del confinante CP_1 il lotto di are 25,63 (ex p.lle 154b – 155b – 156b - parte 105a); veniva anche definito il confine tra i fondi a partire da via Giardini "tirando una linea retta per m. 94 fino ad incontrare l'altra dividente che tira dritto fino al fiume come da frazionamento allegato"; che nella relazione periziale del geom. Per 3 si dava atto che sul suolo acquistato dall' CP_1 a confine con quello degli attori, esistevano solo macerie di un fabbricato distrutto per gli eventi bellici;
che Persona_1 aveva sconfinato a partire dal fronte strada che per i Pt 2 non era più di m. 19,25, occupando lungo tutto il confine, per una lunghezza variabile, non meno di complessivi circa m. 150;
che negli anni 1968 e 1976, dopo avere apportato unilateralmente una variazione catastale, edificava due corpi di fabbrica ed un forno, sconfinando anche nellaPersona 1 proprietà 'in spregio delle distanze legali e delle previsioni del PRG;
Pt 2
- in un apposito giudizio promosso nel 1982 dinanzi al tribunale di che Parte 2
TA RI AP TE - chiedeva la restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente occupate da Persona 1 (avendo quest'ultimo sconfinato nella proprietà dei Pt 2 )
e l'abbattimento dei manufatti per le parti realizzate in dispregio della normativa sulle distanze legali;
che nelle more, Persona 1 decedeva lasciando eredi la moglie CP 5 e le
Controparte 1 , i quali si costituivano nell'anzidetto rispettive figlie Parte 3 e processo, il quale poi appellato e definito con declaratoria di estinzione;
che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1016 del 21.3.2012, aveva dichiarato estinto il giudizio;
che gli attori intendevano rivendicare i propri diritti nei confronti di Controparte_1 la quale '
(con atto per Notaio Persona 4 del 31.7.2007 - rep. 27321/9630) aveva acquisito i diritti, le azioni, le ragioni e le quote di pertinenza delle coeredi sulla proprietà. Che a seguito delle variazioni era riportata al catasto fabbricati del comune di AP al foglio 34, p.lla 105, sub 1, sub 2 e catasto terreni al foglio 34, p.lle 190, 105, 191, 348, 363.
Così concludevano:
"accertata la fondatezza delle ragioni degli attori anche a mezzo di CTU, ordinare a) la restituzione della porzione di fondo di loro proprietà illegittimamente da lei occupata, b)
l'abbattimento delle porzioni dei corpi di fabbrica realizzati in parte sconfinando e per il resto a distanza illegale;
c) a risarcire il danno;
vittoria si spese e competenze legali.".
2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
Deduceva che:
-in via preliminare, l'atto di citazione risultava inammissibile, in quanto carente di requisiti (in particolare, ex art. 163, co. 2, n. 3 cpc);
-data l'insussistenza in merito a quanto rappresentato dagli attori (perché non provato da alcun valido elemento a sostegno) e dato il pacifico possesso sui beni in contestazione goduto dalla medesima e dai suoi aventi causa sin dal 1962, si eccepiva l'intervenuta usucapione dei beni rivendicati;
- ogni riferimento al giudizio estinto non poteva ritenersi influente;
-in subordine, ritenendosi certo il confine tra i due fondi, si riteneva rendere palese il confine tra le proprietà apponendovi segni materiali di identificazione. così concludeva:Ebbene, alla luce di quanto suddetto, Controparte_1
"Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis, I) in via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citazione per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma secondo n. 3) inerenti la determinazione della cosa oggetto della domanda;
II) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
III) sempre nel merito, si dichiari l'intervenuta usucapione dei beni contestati in favore della parte convenuta;
IV) in via riconvenzionale, si condanni l'attore alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno per ogni illegittima alterazione dello stato dei luoghi, occupazione, realizzazione non ancora eliminate, e per la violazione delle distanze legali, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
V) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda, si condanni l'attore alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, alla riduzione di ogni e qualsiasi violazione delle distanze di vicinato, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
VI) In estremo subordine, ristabilire i termini tra i fondi, di rispettiva proprietà degli attori e del convenuto, siti in AP come meglio specificati dai documenti agli atti, a spese comuni tra le parti stesse;
VII) In ogni caso, si condanni l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.".
3. In data 22.4.2015, su istanza degli attori, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 in quanto coniuge in regime di comunione dei beni della Controparte_1 4. Controparte_2 si costituiva in giudizio.
Nella comparsa:
-in via preliminare, rilevava l'inammissibilità, l'improponibilità e la tardività dell'atto di citazione con il quale era stato citato. Difatti, trattandosi di azione di restituzione, si sarebbe dovuto rilevare un difetto di interesse ad agire degli attori e, finanche, una propria carenza di legittimazione passiva. Per cui: non configurandosi alcun litisconsorzio necessario con il convenuto, qualsivoglia domanda nei confronti di quest'ultimo andava rigettata;
-in via subordinata, nel merito, contestava integralmente la domanda attorea, in quanto sprovvista di presupposti necessari per l'accoglimento della stessa. Inoltre, quanto detenuto dalla CP_1 risultava conforme alla successione dei titoli di proprietà, stante l'insussistenza di un diritto restitutorio in capo agli attori;
-le vicende trascorse gli avevano provocato uno stato di sofferenza (sia fisica che morale);
-la domanda attorea risultava infondata, dal momento che erano stati gli stessi attori ad occupare il fondo CP 1 ;
-atteso l'accertato confine tra i due fondi (come da apposita documentazione), eccepiva, in via riconvenzionale, di doversi procedere alla mera ricognizione delle proprietà e, inoltre, chiedeva, in via istruttoria, di doversi procedere alla nomina di un CTU, tale da potersi apporre una chiara linea di confine tra i due fondi. Ciò dedotto, Controparte_2 così concludeva:
"Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis, I) in via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività dell'atto di citazione;
II) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di interesse ad agire degli attori nonché la carenza di legittimazione passiva del convenuto, con ogni conseguenza di legge;
III) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IV) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con riserva di ogni altra azione, diritto o credito.".
5. Con sentenza n. 2283, pubblicata il 02.07.2021, il Tribunale di TA RI AP
TE, così statuiva:
"1) in parziale accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la diminuzione di superficie complessiva di 139 mq. impropriamente attribuita ai Sigg.ri Controparte 1 e
,li condanna alla restituzione in favore dei Sigg.ri Parte 2 eControparte_2
Parte 1 dei terreni contraddistinti nel N.C.T. del Comune di AP al foglio 34, e "
precisamente: delle ex p.lle 155/e di 43 mq e 154/c di 10 mg, oggi porzioni della p.lla 5238
(ex p.lla 190), inglobate erroneamente nella maggiore consistenza della stessa di proprietà CP 1 e della ex p.lla 363, oggi p.lla 5241, di 86 mg, di proprietà Pt 2 '
impropriamente attribuita agli eredi senza titolo nella dichiarazione di Persona 1
successione di quest'ultimo e poi trasferita con l'atto di vendita del 31/07/2007 a favore di
Controparte_2 ; 2) condanna i Sigg.ri Controparte 1 e CP_2 Controparte_1 e di
[...] a non esercitare la veduta dal terrazzo di copertura del proprio fabbricato, con ordine di apporre un pannello opaco dal prospetto lungo l'asse sud-ovest, a confine con i
Pt 2 ; 3) condanna altresì gli stessi a rimuovere il forno ed a regolarizzare le aperture A,
B, C, e la veduta D poste sulla parete del fabbricato ovest dei convenuti a confine con i secondo quanto accertato e dichiarato in C.T.U.; 4) respinge le altre domande di Pt 2
parte attrice;
5) respinge le eccezioni e la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
6) condanna i Sigg.ri Controparte_1 e Controparte_2 alla refusione delle spese di giudizio, spese che liquida nell'importo di € 660,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, nonché quelle di C.T.U.".
In motivazione, deduceva che:
-dalla perizia del C.T.U., Ing. Persona 5 , depositata in data 06/05/2019 si desumevano i seguenti elementi rilevanti ai fini della decisione della causa: a) a seguito di tutti gli accertamenti effettuati sia catastali che dei titoli, si era appurato che il fondo Pt 2 nel corso degli anni aveva visto diminuita impropriamente la sua superficie catastale di complessivi 139 mq, di cui: 53 mq gli furono tolti per errore del Catasto (a seguito di verificazione periodica del 1967 approvata il 15/02/1971). Conseguenzialmente le p.lle
155/c di 43 mq e 154/c di 10 mq, di proprietà Parte 1 fu CP_2 , furono inglobate erroneamente nella maggiore consistenza della p.lla 190 di proprietà Persona 1 ; la p.lla 363 di 86 mq, di proprietà di Parte 2 e LE, gli fu tolta impropriamente dagli eredi Persona 1 che non l'aveva acquistata con l'atto di compravendita del '
31/10/1962; alla sua morte, i suoi eredi nella dichiarazione successione impropriamente se la annettevano senza alcun titolo, pur appartenendo a Parte_2 e successivamente era oggetto dell'atto di vendita del 31/07/2007 a favore degli odierni convenuti CP 1
[...] e di Controparte_2 ; era divenuta p.lla 5241 e risultava in ditta di Controparte_1
pertanto, per titoli la ex p.lla 106/b di 86 mq. — già particella 363 ed oggi particella 5241, solo
-
formalmente di proprietà CP_1 - si apparteneva al fondo degli attori;
b) con riguardo alla veduta esercitata dal terrazzo di copertura, era necessario, per l'area di riferimento,
l'esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l'esercizio della veduta (es. la collocazione di un pannello); c) la pratica a cui fare riferimento per la verifica della legittimità del forno e delle luci e vedute di parte convenuta era la Concessione in Sanatoria n.
100/1990, in quanto nell'autorizzazione edilizia approvata in data 16/05/1995, in primis non veniva chiarita l'epoca di realizzazione del forno e delle aperture poste sulla parete del fabbricato ovest a confine con Pt 2 (tali aperture non erano riportate nella pratica di condono delle opere abusive presentata in data 24/03/1986 ed approvata in data
18/06/1991 con Concessione in Sanatoria n. 100) e poi, essendo già in vigore il P.R.G. di
AP (26/10/1976), tali opere risultavano non conformi allo strumento urbanistico vigente e, quindi, il forno andava rimosso, in particolare, con il ripristino della linea di confine, mentre la persistenza delle luci A, B, C, e della veduta D necessitava di essere legittimata alla luce delle norme urbanistiche del P.R.G. del Comune di AP e/o artt. 905 e 906 c.c.; d) il fabbricato dei convenuti era stato edificato sui ruderi di un preesistente edificio rurale, in posizione obliqua rispetto all'attuale confine tra i due fondi;
esso era stato costruito in due fasi: il primo corpo in muratura con autorizzazione n. 845 del 1966, ultimato nell'aprile del
1968, mentre il secondo corpo in cemento armato è stato realizzato abusivamente ed ultimato nell'agosto del 1976, per poi essere regolarizzato con Concessione in Sanatoria n.
100 approvata in data 24/03/1986; orbene, effettuati gli opportuni accertamenti, nel periodo di costruzione di entrambi i corpi di fabbrica, il CP 6 di AP era sprovvisto di P.R.G., essendo stato approvato tale strumento urbanistico il 26/10/1976, con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3889, pertanto per la verifica della rispondenza del fabbricato convenuto alle norme vigenti all'epoca in tema di distanze dal fabbricato dal confine si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 873, 874, 875 e 877 del
Codice Civile, a cui il fabbricato è conforme;
-alla luce degli accertamenti sia catastali che sulla titolarità dei beni contestati (come appurato da perizia del CTU ing. Persona 5 , depositata in data 6.5.2019, risultava infondato quanto preteso dai convenuti;
-in base a quanto provato in via documentale, non risultava essersi maturata alcuna usucapione sui beni oggetto di contestazione;
aveva acquistato il terreno a confine con quello degli attori con atto del Persona 1
31.10.1962;
--in data 25.11.1968 veniva contestato -a mezzo di lettera raccomandata al dante causa dei convenuti la realizzazione di un muro di cinta senza alcuna definizione di contraddittorio,
oltre all'apertura di luci ed altre realizzazioni in dispregio della distanza legale, tale da addivenirsi ad un apposito giudizio terminato in secondo grado innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 21.3.2012;
-la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta risultava infondata, stante l'irrealizzato sconfinamento da parte degli attori ai danni dei convenuti, avendo di contro subito una diminuzione catastale per una superficie pari a 139 mq ed, inoltre, alcuna attività istruttoria era stata avanzata per provare la fondatezza della detta domanda;
-risultava parzialmente fondato quanto preteso da parte attrice in merito alla restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente occupate dai convenuti e di regolarizzazione delle vedute irregolari, mentre alcun accoglimento meritava la domanda volta all'arretramento delle costruzioni del fabbricato dei convenuti, essendo conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione;
-attesa la soccombenza in capo alla parte convenuta, le spese di giudizio andavano attribuite in capo ad Controparte_1 e Controparte_2
― divenuto nelle more pieno proprietario, per intervenuto decesso 6. Parte 1
Parte 2del genitore,
- propone appello.
L'appellante asserisce che il giudice di prime cure ha, erratamente, motivato.
In particolare, in merito a quanto già detto per il primo corpo di fabbrica di CP 1
(occupante con uno spigolo l'area di proprietà dell'odierno appellante) e per il secondo corpo in cemento armato (realizzato abusivamente), si rileva che – in base a quanto dedotto dal
CTU e dai testi in merito all'ultimazione dei lavori oppure volendo ritenere veritiero quanto dichiarato dall' CP 1 nella domanda di sanatoria le norme di salvaguardia (che avrebbero imposto una distanza di mt. 5) sono state e continuano ad essere operative a decorrere dall'adozione del P.R.G., ad opera del Consiglio Comunale, risalente all'anno
1973.
Inoltre, essendo stata riconosciuta in capo al Pt 2 la proprietà della ex p.lla 363 - oggi p.lla 5241 del foglio 34 si sarebbe dovuto accertare che, con il secondo intervento di- ampliamento, una porzione del fabbricato CP 1 era stata realizzata oltre il confine, in
Pt 2 e che, inoltre, esistevano delle modo da occupare parte del terreno in proprietà di vedute prospicienti il terreno da restituire ai Pt 2 Ragion per cui, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare ai coniugi Parte 4 l'arretramento delle loro costruzioni per quelle porzioni violative di distanze legali, con conseguente chiusura delle vedute aperte
- illegittimamente - sul detto terreno.
Chiede:
"Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. RI
C.V. n. 2283/2021, pubblicata il 02.07.2021, accogliere il presente gravame e per l'effetto, accertata la fondatezza delle motivazioni rese, condannare i coniugi Controparte_1 e all'arretramento del primo corpo di fabbrica a mt. 1,50 dal confine nella Controparte_2
parte in cui non rispetta tale distanza ed all'arretramento del secondo corpo di fabbrica, oggetto di ampliamento, a mt. 5 dai confini, il tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia all'epoca rispettivamente della loro realizzazione;
condannarli altresì alla chiusura delle vedute irregolari. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.".
spiegando appello incidentale per l'integrale 7. Si costituisce Controparte_1
riforma della suindicata sentenza.
In particolare, deduce che:
-il motivo di gravame è privo di pregio, dato quanto disposto dal giudice di prime cure in base alla consulenza tecnica d'ufficio attestante l'assenza di qualsivoglia violazione urbanistica o edilizia, ovvero di alcuna violazione di distanze legali tra edifici. Inoltre, in merito al piccolo forno, si rileva la sua pacifica preesistenza (come da allegato materiale probatorio nella prima fase del giudizio); -il tribunale ha travisato quanto reso dal CTU, avendole attribuito un'inesistente animus spoliandi, tale da ritenersi erroneamente configurata un'azione di restituzione, trattandosi, piuttosto, di azione di rivendica, stante la richiesta da parte dei Pt 2 di un appezzamento di terreno attribuito nell'anno 1956 con apposita divisione giudiziale.
Inoltre, in via incidentale, l'appellato lamenta che:
-la sentenza di prime cure deve essere riformata, non contenendo alcuna motivazione sull'accertamento di presunti sconfinamenti, dei quali parte appellante - mediante carente atto introduttivo - sosteneva la sussistenza;
-in base a quanto accertato in sede di CTU, ovvero dell'avvenuto sconfinamento da parte attrice, la sentenza appellata - non avendo motivato alcunchè in merito - debba riformarsi,
finanche in punto di spese;
--il tribunale non ravvisando quanto effettivamente accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio ha errato nell'ascrivere in capo all'odierna appellata una volontà progressiva di appropriarsi di un bene altrui, avendo ricevuto in successione un bene consolidatosi successivamente alla divisione giudiziale del 1956;
-in merito all'avanzata domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione ventennale decorrente dall'anno 1956 sino all'anno 1982 (configuratasi per accessione del possesso ex art. 1146 cc), il giudice di prime cure l'ha rigettata senza alcuna valida osservazione giuridica, tale da doversi riformare quanto statuito in prime cure;
-in merito alle particelle 155/c e 154/c, il tribunale non avvedendosi degli accertamenti peritali - non ha appurato il già ripreso possesso delle predette particelle da parte appellante e, inoltre, che ha erroneamente non considerato lo sconfinamento attuato da controparte;
-in base a quanto reso dal CTU (ovvero che il bene dell' CP 1 non abbia comportato alcuna violazione di distanze legali) non si è rilevato alcuno sconfinamento da parte della stessa;
-non può ritenersi condivisibile quanto concluso dal CTU in materia di luci e vedute, ritenendosi conformi alle previste disposizioni normative (come confermato da relazione di
CTP e da sentenza di prime cure n. 1153/05, il cui procedimento è stato dichiarato estinto nella seconda fase del giudizio).
Così conclude:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettare l'appello presentato dal sig. Parte 1 e, in riforma della sentenza n. 2283/2021
emessa dal Tribunale di TA RI AP TE, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
Carmela Sorgente, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3857/2012, pubblicata in data 02/07/2032, accogliere l'appello in via incidentale e, per l'effetto, 1) In via pregiudiziale disporre, stante l'urgenza e la palese fondatezza nel merito dell'appello proposto,
l'immediata sospensione, con decreto inaudita altera parte, dell'esecuzione della sentenza n. 2283/2021, emessa e depositata dal Tribunale di TA RI AP TE (nella persona della Dott.ssa Carmela Sorgente) in data 02/07/2021, notificata a mezzo pec, fissando la relativa udienza di comparizione delle parti;
II in via di appello incidentale dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citazione per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma secondo n. 3) inerenti la determinazione della cosa oggetto della domanda;
III) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata rigettando tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IV) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni contestati in favore della parte convenuta;
V) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e condannare l'attore alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno per ogni illegittima alterazione dello stato dei luoghi, occupazione, realizzazione non ancora eliminate, e per la violazione delle distanze legali, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
VI) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda, condannare comunque l'appellante alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, alla riduzione di ogni e qualsiasi violazione delle distanze di vicinato, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
VII) Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con la più ampia riserva di ogni altra azione, diritto o credito nonché delle attività processuali ed istruttorie così come articolate in atti e reiterate in udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.". 8. Si costituisce Controparte_2 spiegando appello incidentale per l'integrale riforma della suindicata sentenza.
Deduce che:
- il motivo di gravame sia privo di pregio, dato quanto disposto dal giudice di prime in base alla consulenza tecnica d'ufficio attestante l'assenza di qualsivoglia violazione urbanistica o edilizia, ovvero di alcuna violazione di distanze legali tra edifici. Inoltre, in merito al piccolo forno, si rileva la sua pacifica preesistenza (come da allegato materiale probatorio nella prima fase del giudizio); -in base a quanto già rappresentato in prime cure, ovvero non trattandosi di litisconsorzio necessario, il tribunale abbia errato nell'emettere il provvedimento di integrazione del contraddittorio, dal momento che avrebbe dovuto considerare l'atto introduttivo inammissibile. Difatti, stante l'omessa pronuncia da parte del tribunale su quanto eccepito in prime cure, ne consegue che la sentenza impugnata vada riformata;
-il tribunale abbia travisato quanto reso dal CTU, avendo attribuito un'inesistente animus spoliandi, tale da ritenersi erroneamente configurata un'azione di restituzione, trattandosi, piuttosto, di azione di rivendica, stante la richiesta da parte dei Pt 2 di un appezzamento di terreno attribuito nell'anno 1956 con apposita divisione giudiziale.
Inoltre, in via incidentale, l'appellato deduce che:
-in base a quanto accertato in sede di CTU, ovvero dell'avvenuto sconfinamento da parte attrice, la sentenza appellata - non avendo motivato alcunchè in merito - debba riformarsi,
finanche in punto di spese;
- il tribunale - non ravvisando quanto effettivamente accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio - abbia errato nell'ascrivere in capo all'odierna appellata una volontà progressiva di appropriarsi di un bene altrui, avendo ricevuto in successione un bene consolidatosi successivamente alla divisione giudiziale del 1956;
-non possa ritenersi condivisibile quanto concluso dal CTU in materia di luci e vedute, ritenendosi conformi alle previste disposizioni normative (come da relazione di CTP e da sentenza di prime cure n. 1153/05, il cui procedimento è stato dichiarato estinto nella seconda fase del giudizio).
Così dedotto, conclude:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettare l'appello presentato dal sig. Parte 1 e, in riforma della sentenza n. 2283/2021
emessa dal Tribunale di TA RI AP TE, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
Carmela Sorgente, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3857/2012, pubblicata in data
02/07/2032, accogliere l'appello in via incidentale e, per l'effetto, In via pregiudiziale disporre, stante l'urgenza e la palese fondatezza nel merito dell'appello proposto,
l'immediata sospensione, con decreto inaudita altera parte, dell'esecuzione della sentenza n. 2283/2021, emessa e depositata dal Tribunale di TA RI AP TE (nella persona della Dott.ssa Carmela Sorgente) in data 02/07/2021, notificata a mezzo pec, fissando la relativa udienza di comparizione delle parti;
II) in via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività dell'atto di citazione;
II) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di interesse ad agire degli attori nonché la carenza di legittimazione passiva del convenuto, con ogni conseguenza di legge;
III) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IV) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con la più ampia riserva di ogni altra azione, diritto o credito nonché delle attività processuali ed istruttorie così come articolate in atti e reiterate in udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va analizzata l'eccezione sollevata dagli appellati con l'appello incidentale secondo cui il tribunale non avrebbe correttamente qualificato la domanda avanzata da Pt 2 .
Sostengono che mentre il tribunale ha qualificato la domanda come di restituzione di immobili, in effetti si tratta di una domanda di rivendica. Alla luce della corretta qualificazione della domanda, CP_1 e CP 2 contestano che Pt 2 abbia fornito sufficiente prova della sua proprietà.
L'eccezione non è fondata.
1.1.La giurisprudenza di legittimità, in plurimi arresti, ha delineato la differenza tra azione personale di restituzione e azione reale di rivendica: "Il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa" (v. Cass. 14135/2005);
"l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo" (v. Cass. 25052/2018); "la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione” (v. Cass. 18050/2023).
1.2. Nella specie, i Pt 2 non hanno mai allegato l'esistenza di alcun titolo contrattuale in
CP 1 , sia base al quale il possesso del terreno a confine, occupato attualmente da
CP 1 abbia occupato stato trasferito a questa;
piuttosto, hanno sempre dedotto come in maniera abusiva parte del terreno in proprietà di Pt 2 Pertanto, la domanda formulata dai Pt 2 , di restituzione del terreno occupato da CP_1 non può che essere qualificata quale domanda reale di rivendicazione.
2. Ai sensi dell'art. 948 c.c. il soggetto che agisca in rivendica deve provare il suo diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (c.d. probatio diabolica).
Il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (v. Cass. 28865/2021).
La Corte di cassazione ha anche precisato che "nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (v. Cass. 4547/2025; 25793/2016) e che “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)" (v. Cass. 1569/2022).
2.1. Nella specie, CP 1 ha sempre sostenuto che il terreno da ella occupato riconosciuto, alla luce della CTU, come indentificato dalle particelle 106/b, 155/c e 154/c - le era pervenuto nel seguente modo:
-EN CP 2 fu CP_2 , con atto di donazione del 12.12.1931 lasciò a Parte 1 fu CP 2 (padre di Parte 2 parte del presente giudizio) alcune particelle (partt. '
130, 106, 131, ½ di 105) ed a Parte_2 CP 2 altre particelle (partt. 155, 154, fu
156 e 12 di parte. 105),
-con divisione giudiziaria n. 884 del 1956 tra gli eredi Pt 2 e con la successiva sentenza Persona 6 iln. 875 del 17.11.1958 (divisione ereditaria effettuata dal CTU geom.
23.6.1956, divenuta esecutiva con verbale del G.I. del 6.11.1956 e con verbale del G.I. del
14.12.1956) furono assegnate le quote sorteggiate.
Parte 1 fu CP 2 (padre dell'attore Parte 2 1) la superficie di n. 5326 A
mq;
fu LE (cugino di Parte 1
), la superficie di mq 2563; a Parte_2
ai germani Pt 2 fu US la superficie di mq 2763.
Persona 2 fossero comprese la sostiene che nella quota assegnata a La CP 1
part. 106/b, e le partt. 154/ce 155/c; Parte 2 (fu LE) trasferì la sua quota ad
- con atto di vendita del 31.10.1962,
Benchè il CTU abbia evidenziato che nell'atto di vendita non sia Persona 1
menzionata la particella 106/b, Controparte_1 sostiene che, invece, alla luce della nel 1956, la particella 106/b - come anche le partt. divisione tracciata dal CTU Per 3
ad Persona_1 154/c e 155/c - fosse compresa nella quota trasferita da Persona_2
[...] ;
- a seguito del decesso di Persona 1 avvenuto il 19.4.1991, i terreni passarono in '
successione alla moglie CP 7 ed alle figlie ' Pt 3 e CP 1; poi, Persona_7
Persona 4 gli eredi con atto del 31.07.2007, a rogito del notaio " CP 1 hanno venduto il fondo ad Controparte 1 e Controparte_2
2.2. Secondo la prospettazione di Controparte 1 dunque, il terreno da essa occupato le '
è giunto, attraverso successione e atti di vendita, direttamente da fu Controparte_8
CP_2 , proprietario nel 1931 dell'intero compendio, poi diviso tra i figli. riconosciuto un dante cause, incontestatamente proprietario Pertanto, avendo la CP 1
Parte 2originario dei terreni fu CP 2 ), comune anche a 'Parte 1
perché questi fornisca prova di essere proprietario delle particelle 106/b, 105/a e 105/c
(probatio diabolica) è sufficiente che dimostri l'esistenza di una serie continua di atti di trasferimento, aventi ad oggetto queste particella, serie che parta da Parte_2 fu
CP 2 , proprietario nel 1931, e termini proprio con (odierno appellante). Parte 1
ripropongono l'eccezione di inammissibilità della chiamata 3. CP 1 e CP 2
CP 2 , quale litisconsorte necessario. in causa, in primo grado, di
L'eccezione è infondata.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel giudizio in cui si chiede l'arretramento di un fabbricato, perché costruito in violazione delle distanze legali, sono legittimi e necessari contraddittori tutti i comproprietari dell'immobile, in quanto l'eventuale pronunzia di accoglimento della domanda non potrebbe essere eseguita nei confronti dei comproprietari che non abbiano partecipato al giudizio (v. Cass. 2936/1979; v. anche Cass.
9902/2010; 10208/2011; 6622/2016; 7040/2020).
Ha anche statuito che legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo, sul quale, ai fini del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, incombe l'onere di provare la legittimità del possesso o della detenzione relativi allo stesso bene (v. per es.
Cass. 13973/2006).
3.2. Nella specie, Pt 2 ha avanzato domanda di rivendica nei confronti di soggetti che possiedono le particelle rivendicate. CP_2 non ha mai contestato di essere compossessore o codetentore del terreno in questione;
ha solo contestato di non essere legittimato passivo di una domanda attorea asseritamente di mera restituzione. Pertanto, a fronte di una domanda di rivendica, doveva essere evocato in giudizio anche CP 2 '
comproprietario, insieme ad CP 1 in forza della comunione legale dei beni con questa.
Inoltre, Pt 2 ha anche avanzato domande di arretramento degli edifici in proprietà di
CP_1 e CP_2 nonché di chiusura di vedute, in quanto realizzate in violazione della '
normativa sulle distanze legali. A fronte di tali domande che, ove accolte, avrebbero imposto un facere ai proprietari degli immobili da arretrare e delle vedute da chiudere, era necessario evocare in giudizio anche
CP_2 , comproprietario dei terreni e del fabbricato, insieme alla CP 1 in forza, come '
detto, dell'atto del 2007, essendo egli in regime di comunione legale di beni con la moglie
CP_1
4. AP e CP 2 sostengono che Pt 2 non abbia fornito la prova della sua proprietà. In particolare, assumono che il tribunale sia giunto a ritenere provata la proprietà delle partt. 106/b in ragione di una errata lettura della CTU espletata nel giudizio di primo grado;
aggiungono che le partt. 154/c e 155/c risultano annesse alla proprietà di CP 1 per un mero errore catastale, al quale la stessa CP 1 non ha partecipato.
Gli assunti sono infondati.
4.1. Nella CTU redatta in primo grado, dall'ing Persona_5 si legge quanto segue: ' Nel sottostante FI A.3
è sintetizzata la situazione catastale a seguito della Divisione Giudiziaria n°884 del 1956 tra gli eredi EN e della definitiva Sentenza n°875/59 del 17/11/1959 (divisione ereditaria effettuata dal CTU Geom. Graziano Secondino il 23/06/1956, divenuta esecutiva con verbale del G.I. del 16/11/1956 e con verbale del G.I. del 14/12/1956 furono assegnate le quote sorteggiate) (Cfr.: Allegato A.3).
Il progetto di divisione redatto dal CTU Secondino si basava sulla determinazione di una complessiva superficie misurata di 10.652mq e stabiliva di dividere l'originario compendio immobiliare (di estensione catastale pari a 10.571mq) in tre lotti. Si stabiliva di attribuire:
- a EN DR fu IO (30/11/1901) 19.25 mt.
(padre dell'attore EN IO) la superficie di 5.326mq;
130
a EN IO fu LE (cugino di
EN DR) la superficie di 2.563mq; 105/a
105/b ai germani EN fu US la superficie 106/b di 2.763mq.
106/a
Inoltre, per l'intero compendio immobiliare veniva indicato un fronte strada di 38,50m, mentre per i due lotti principali veniva indicato un fronte strada pari a 19,25m.
La linea di confine tra i due fondi principali, a
156/a partire da Via Giardini, veniva definita... "tirando
131 una linea retta per 94,00m fino ad incontrare l'altra dividente che tira dritto fino al fiume".
fondo EN DR fu IO/
fondo EN IO fu LE
fondo germani EN fu US Grafico A.3 Poiché la presente ricostruzione degli antecedenti catastali effettuata con i titoli di provenienza è stata svolta tenendo in considerazione solo le superfici catastali delle varie particelle costituendi i fondi, di seguito si riportano, le dimensioni di ogni lotto derivanti dagli accertamenti catastali effettuati:
- il fondo di EN DR fu IO aveva una superficie catastale pari a
5.293mq ed era costituito dalle particelle:
130 di estensione catastale pari a 640mq
155/c di estensione catastale pari a 43mq
106/a di estensione catastale pari a 3.290mq 154/c di estensione catastale pari a 10mq
131 di estensione catastale pari a 1.200mq 105/b di estensione catastale pari a 25mq
106/b di estensione catastale pari a 86mq
il fondo di EN IO fu LE aveva una superficie catastale pari a
2.545mq ed era costituito dalle particelle: 154/b di estensione catastale pari a 1.390mq 155/b di estensione catastale pari a 550mq
156/b di estensione catastale pari a 490mq
105/a di estensione catastale pari a 115mq
il fondo dei germani EN fu US aveva una superficie catastale pari a
2.732mq ed era costituito dalle particelle: 680mq155/a di estensione catastale pari a
154/a di estensione catastale pari a 1.522m
156/a di estensione catastale pari a 530mq.
Da quanto sopra riportato si deduce che il C.T.U. Secondino, nell'assegnare le quote ai condividenti, ha tenuto in considerazione la superficie misurata dell'intero compendio originario (che nel corso del tempo si è modificata per eventi naturali) e non la superficie catastale delle particelle costituendi il suo fondo.
Infatti, dal confronto risulta che:
la quota assegnata da Secondino a EN DR fu IO è di 5.326mq, quindi > di 5.293mq, ossia della complessiva superficie catastale;
quella assegnata a EN IO fu LE è di 2.563mq > di 2.545mq
(complessiva superficie catastale); quella assegnata ai germani EN fu US è di 2.763mq >di 2.732mq
(complessiva superficie catastale).
Si rileva, inoltre, che nella quota attribuita a EN IO fu LE non viene menzionata la p.lla 106/b di 86 mq, anche se, come si evince dal FI A.3, la dividente
Secondino frazionava la p.lla 106/b e la inglobava nella porzione di terreno attribuita a
EN IO fu LE, ma, di fatto, tale particella veniva assegnata al fondo di
EN DR fu IO (ossia la sua superficie catastale -86 mq- viene attribuita al fondo di EN DR fu IO).
Questa situazione è derivata dal fatto che all'atto della divisione giudiziaria, pur essendo stata tracciata una linea di divisione tra i due fondi, non fu attuato frazionamento catastale che permettesse di quantificare le porzioni di particelle derivanti da quelle originarie (divise dalla dividente) e che dovevano essere trasferite ai condividenti, in attuazione della stessa divisione giudiziaria.
La stessa particella 106/b venne costituita con il frazionamento redatto il 06/04/1963 dal
Geom. Secondino a rettifica di quello presentato il 23/06/1956.
Il frazionamento del 1963, materializzava catastalmente quanto stabilito nella divisione ereditaria del 1955, creando ed assegnando un nome alle particelle catastali nascenti dal tracciamento della dividente Secondino. Nel sottostante FI A.5
è riportata la situazione dei fondi agli atti catastali a seguito di verifica periodica eseguita dal
Catasto nel 1967 ed approvata in data 15/02/1971 con note di variazione n°252 e n°379 (Cfr.:
Allegato A.5).
A seguito di tale variazione:
130
- il fondo di EN DR fu IO (30/11/1901)
risulta avere una superficie catastale pari a 5.241mq e costituito dalle particelle:
130 di estensione catastale pari a 640mq 105106 di estensione catastale pari a 3.290mq
131 di estensione catastale pari a 1.200mq 105/b 105/b di estensione catastale pari a 25mq
363ex 106/b di estensione catastale pari a 86mq 363
154
- mentre il fondo di AP AR risulta avere 190 106 una superficie catastale pari a 2.598mq e costituito dalle particelle:
190 di estensione catastale pari a 1.993mq
191 di estensione catastale pari a 490mq di estensione catastale pari a 115mq. 105
FI A.5
156
131
A seguito della variazione catastale sopra descritta, le p.lle
1
9
1
155/c di 43mq e 154/c di 10mq, entrambe di proprietà
EN DR fu IO, vengono inglobate impropriamente nella maggiore consistenza della costituita p.lla 190 di proprietà di AP AR, trascurando quanto sancito nella sentenza n.875/59. Conseguenzialmente il fondo di EN
DR viene ridotto di complessivi 53mq (43mq+10mq) e quello di AP AR maggiorato della stessa superficie.
Inoltre, alla p.lla 106/b viene attribuito l'identificativo catastale di 363.
Essa risulta di proprietà EN DR fu IO (30/11/1901) e quindi, ancora facente parte della consistenza del suo appezzamento. Successivamente al decesso (29/06/1971) di EN DR fu IO, il fondo di sua proprietà di superficie catastale pari a 5.241mq passa in successione alla moglie LL
AD (usufrutto uxorio) ed ai figli EN IO e LE.
Nel sottostante FI A.6,
è sintetizzata la situazione catastale dei fondi a seguito di verificazione periodica eseguita dal
Catasto nel 1972 ed approvata in data 16/04/1973 con nota di variazione n°108 (Cfr.: Allegato
A.6).
130 Con tale variazione alla p.lla 105/b di proprietà
EN DR fu IO viene attribuito l'identificativo catastale di 211.
Il fondo di proprietà di AP AR non 105 subisce variazioni;
211 lo stesso per il fondo di proprietà di LI.
363
154
190106
156
131
FI A.6 Nel FI A.4
è sintetizzata la situazione catastale dei lotti in esame nel 1962 (Cfr.: Allegato A.4),
dalla cui analisi risulta che:
FI A.4
➤ EN DR fu IO (30/11/1901) è
ancora proprietario delle quote di terreno 130 assegnatogli a seguito di divisione giudiziaria del
1956 pari a 5.326mq (ma di superficie catastale b
/
5
minore, pari a 5.293mq).
5
1
a
/
5
5
1
105
➤ Le quote appartenenti a EN IO fu 105/b Michele, con atto di compravendita del
106/b 31/10/1962 a rogito del notaio Ermanno Bosco, vengono trasferite ad AP AR.
106/a Ad AP AR viene trasferito il fondo b
/
derivante dal giudizio di divisione del 1956
4
5
1
costituito dalle particelle: 155/b, 154/b, 156/b e
105/a, di estensione pari a 2.563mq (ma di superficie catastale minore, pari a 2.545mq).
Si evidenzia, inoltre, che nella compravendita la particella 106/b non è menzionata, quindi non è 156/a alienata (anche perché ancora non è stato redatto 131 il frazionamento del 06/04/1963 dal Geom.
Secondino a rettifica di quello presentato il
23/06/1956, ove la particella sarà costituita).
Le quote appartenenti ai germani EN fu
US (derivante dal giudizio di divisione del 1956) vengono trasferite a LI
AB con atto di compravendita del 13/01/1962 a rogito del notaio Ermanno
Bosco. Nel successivo FI A.7
è schematizzata la situazione catastale dei fondi a seguito della successione di LL
AD (23/04/82) e della successione di AP AR (19/04/1991) (Cfr.: Allegato
A.7).
Il fondo EN, a seguito del decesso di LL AD (23/04/1982), moglie
EN DR fu IO, diventa di proprietà, per la quota indivisa di ½, dei figli
EN IO e LE, e come da frazionamento n°4 del 31/01/1975 risulta diviso nelle seguenti particelle:
130 di estensione catastale pari a 640mq
367 ex 106 di estensione catastale pari a 600mq
368 ex 106 di estensione catastale pari a 600mq
106 ex 106 di estensione catastale pari a 358mq 211 di estensione catastale pari a 25mq
369 ex 106 di estensione catastale pari a 866mq
381 ex 106 di estensione catastale pari a 866mq 131 di estensione catastale pari a 600mq
382 ex 131 di estensione catastale pari a 600mq per un totale di superficie catastale pari a 5.155mq
Il fondo AP, a seguito del decesso di AP AR (il 19/04/1991), passa prima in successione alla moglie Di AI RI ed alle figlie AP Caterina,
LI e LA, poi, con atto del 31/07/2007 a rogito del notaio RI Marzano rep.
27321, gli eredi AP vendono il fondo ad AP LA ed a IU
IO. Esso risulta costituito dalle particelle:
190 di estensione catastale pari a 1.993mq
191 di estensione catastale pari a 490mq
105 di estensione catastale pari a 115mq
363 di estensione catastale pari a 86mq
348 di estensione catastale pari a 3mq
2.687mq per un totale di superficie catastale pari a Da quanto sopra riportato si deduce un aumento di superficie catastale del fondo
AP (+89,00mq 3mq+86mq) e una diminuzione di catastale del fondo
-
EN (-86,00mq).
L'aumento di superficie catastale del fondo AP è dovuto ai seguenti motivi:
a) a seguito di uno sconfinamento sul vicino terreno di proprietà LI
AB, dovuto alll'ampliamento del fabbricato Apollonio, il fondo convenuto si incrementata di 3,00mq per l'acquisto della p.lla 348 di proprietà
LI AB:
b) a seguito di decesso di AP AR, nella denuncia di successione del de cuius 130 apertasi il 19/04/1991, viene dichiarata impropriamente la p.lla 363 di 86mq che, 367 invece, era di proprietà di EN IO e 105 211 LE, a seguito di successione.
348 Successivamente, tale particella viene anche 368 venduta dagli eredi Apollonio ad AP 6 154
0
1
LA ed a IU IO con atto del
190 31/07/2007 a rogito del notaio RI
Marzano rep. 27321 (Cfr.: Allegato 1- visure
369 catastali p.lla 363). 381
Di conseguenza, il fondo EN subisce una diminuzione catastale di 86,00mq di superficie.
156 131
Per quando riguarda il fondo LI (oggi di 382
1
9
1
EN LU), esso presenta una superficie catastale pari a 2.729mq, diminuzione dovuta alla vendita della p.lla 348 di 3,00mq ad AP con atto del 17/12/1982 rep.21292 rogato dal notaio
DA UM.
FI A.7 A conclusione di tutto quanto suddetto, nel FI A.8
è riportata l'attuale situazione catastale dei due fondi in esame (Cfr.: Allegato A.8).
A seguito del verbale di transazione n°2446 del 19/12/2006 (avente ad oggetto la transazione della lite pendente presso il Tribunale di S. RI C.V. R.G.6093/91),
EN IO diviene proprietario dell'intero fondo di superficie catastale pari a
5.155mq.
Con successivo di atto di donazione del 10/10/2008 n°64861 rogato dal notaio IO
Decimo, EN IO dona il compendio al figlio DR che a seguito del decesso del padre, verificatosi in fase di stesura della presente relazione tecnica, diventa unico proprietario del fondo.
Il fondo EN risulta avere una superficie catastale pari a 5.155mq e costituito dalle particelle: 130 di estensione catastale pari a 640mq
5025 ex 367 di estensione catastale pari a 600mq di estensione catastale pari a 600mq 368 di estensione catastale pari a 106 358mq di estensione catastale pari a 211 25mq di estensione catastale pari a 866mq 369 di estensione catastale pari a 866mq 381 di estensione catastale pari a 600mq 131 di estensione catastale pari a 600mq. 382
Il fondo AP risulta avere una superficie catastale pari a 2.687mq e costituito dalle particelle (frazionamento del 13/01/2014):
5238 ex190 di estensione catastale pari 750mq 105 di estensione catastale pari a 171mq
5237 di estensione catastale pari a 7mq
5236 di estensione catastale pari a 24mq 5241 di estensione catastale pari a 84mq
5239 ex190 di estensione catastale pari 1.161mq
191 di estensione catastale pari a 490mq.
Attualmente, come sopra riportato, il fondo EN presenta un'estensione catastale pari a 5.155mq.
Confrontando l'attuale superficie catastale del fondo EN (5.155mq) con quella rappresentata e riportata nell'Allegato A.3, si evince che, all'epoca della divisione giudiziaria del 1956, il fondo presentava una superficie catastale maggiore pari a 5.293mq. Nel corso degli anni, come sopra descritto e rappresentato nei vari allegati grafici di ricostruzione degli antecedenti catastali, il fondo EN ha subito, impropriamente, una diminuzione di superficie di complessivi 139mq (86mq+53mq).
Tale superficie, invece, è stata, impropriamente, attribuita al fondo AP.
Nel successivo FI A.8, rappresentativo dello stato attuale delle particelle costituendi i due fondi in esame, inoltre, si ipotizzano, in forma schematica, le indicazioni delle correzioni da apportare, in ottemperanza a quanto sancito dalla Sentenza n°875/59, affinché al fondo
EN vengono restituiti i 53mq, corrispondenti alla somma delle superfici appartenenti alle ex p.lle 155/c e 154/c di proprietà EN DR fu IO, che gli sono stati sottratti erroneamente dal Catasto nel 1967 con variazione approvata in data 15/02/1971 n°252 e n°379, come riportato nel FI A4.
Si ipotizza, quindi, di operare nel seguente 130 modo: ex p.lle/154/c e 155/c dalla p.lla 5238 di estensione catastale pari 5238
5025
750mq, in ditta AP LA, va sottratta 105 211 una superficie totale pari a 53mq 5236
corrispondente alla somma delle superfici 368
appartenenti alle ex p.lle 155/c e 154/c.
1
154
4
2
6
5
0
1
7
3
Per cui, la superficie catastale risulterà essere:
2
5
pari a 5.208mq per il fondo EN;
pari a 2.634mq per il fondo 369 381 5239
AP.
Si allegano visure catastali delle particelle
(Cfr.: Allegato 2). 131 156
382 -4.2. Dalla Ctu emerge che il terreno corrispondente alla part. 106/b sorta con il frazionamento del 1963 -, di mq. 86, a seguito della divisione del 1956, è stata assegnata a
Parte 1 fu CP_2 . Con il decesso di questi, le particelle passarono in proprietà di
Controparte_9 e dei figli Parte 2 e Persona_2 . A seguito del decesso di
Controparte_9 la particella passò in proprietà indivisa dei figli Parte 2 e '
CP 10 al figlio LE. Con l'atto del 10.10.2008, la particella venne donata da Pt 1 (parte del giudizio).
Invece, con la vendita del 31.10.1962 ad Persona 1 venne trasferita la quota di
Parte 2 fu LE (partt. 144/b, 154/b, 156/b e 105/a); la part. 106/b non era menzionata (anche perché, come detto, non era stato ancora redatto il frazionamento del
6.4.1963).
Con la variazione catastale del 1967, la part. 106/b divenne part. 363.
Nella dichiarazione di successione a seguito del decesso di Persona 1 venne indicata la part. 363; in seguito, tale part. Venne indicata nell'atto di compravendita del 31.07.2007
a favore di Controparte_1 e Controparte_2 .
4.3. La proprietà della part. 106/b (poi 363), dunque, è stata assegnata, in sede di divisione giudiziale, a Parte 1 fu CP 2 ingiustificatamente è stata indicata nella dichiarazione di successione di Persona 1 e altrettanto ingiustificatamente risulta trasferita nel 2007 a Controparte_1 e Controparte 2
4.4. Dalla documentazione prodotta, dunque, risulta che la proprietà del terreno corrispondente alla part. 106/b (poi 363) è passata dall'originario proprietario Pt 2
(parte del presente giudizio).[...] fu CP 2 , a Parte 1
Pertanto, può affermarsi che Parte_1 abbia fornito la prova di essere proprietario della particella 106/b (ora 363).
4.5. A seguito della variazione catastale del 1967, le partt. 155/c di 43 mq e 154/c di mq 10, assegnate in sede di divisione a Parte 1 fu CP_2 , vennero inglobate nella part. 190, di proprietà di Persona 1 in violazione della divisone contenuta nella sentenza '
n. 875/1959.
ha contestato che tali due particelle siano state assegnate, a seguito Neanche la CP_1
CP_2 per cui, come per la dell'atto di divisione del 1956/1959, a Parte 1 fu particella 106/b, anche per queste due particelle può dirsi che vi è prova che sono giunte in proprietà di Parte 1 (parte del presente giudizio).
4.6. La circostanza che a causa di una variazione catastale siano state inglobate nella particella 190, di proprietà di non ha rilevanza, atteso che tale variazionePersona_1
non è atto che possa comportare il trasferimento di proprietà.
Né ha alcune rilevanza l'atteggiamento psicologico degli CP 1 in relazione alla variazione catastale. conoscenza o meno dell'errore.
4.7. Posto che le tre particelle di cui si discute sono state assegnate in proprietà a Pt 1
[...]] , fu CP 2 nel 1956/1959 e che, poi, attraverso vari atti traslativi, sono giunte a
(parte del giudizio), Controparte_1 potrebbe vantare la proprietà sulle Parte 1
stesse solo ove avesse dato prova di un acquisto a titolo originario (usucapione).
La domanda di usucapione, avanzata dalla CP 1 in primo grado, è stata rigettata dal tribunale e, avverso tale statuizione, la CP_1 non ha interposto gravame;
pertanto, deve ritenersi formatosi il giudicato sul rigetto della domanda di usucapione.
4.8. Alla fine, dunque, deve accertarsi che Parte 1 è proprietario delle particelle
106/b (ora 363), 155/c e 154/c. Pertanto, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato e Controparte_2 alla restituzione delle Controparte_1
particelle in questione.
CP 1 e CP 2 , con l'appello incidentale, hanno contestato la correttezza 5.
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la violazione delle distanze legali nella realizzazione delle luci e delle vedute.
La censura è inammissibile, per violazione dell'art. 342 cpc.
5.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nello statuire che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico." (Cass.
12280/2016) ed anche che "la cognizione del giudice (d'appello, n.d.r.) resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (v. Cass. 21566/2017).
5.2. Nella specie, il motivo di censura in esame così è stato formulato da CP 1 e
CP 2 nell'atto di costituzione:
"6) In via incidentale. Sulla violazione delle luci e vedute.
L'operato del CTU è stato criticato dal CTP di parte convenuta per le frettolose conclusioni in merito alle luci ed alle vedute. Il CTU non ha, infatti, verificato opportunamente le luci e le vedute e la sentenza, su questa base, ha stabilito un violazione di norme per luci e vedute.
Le conclusioni del CTU non sono condivisibili, in primo luogo perché le luci sono tutte a norma, come confermato dalla relazione del CTP di parte convenuta, e come confermato anche dalla sentenza di primo grado 1153/05 (cfr. pag 10 doc. 7 produzione convenuto, versato in atti anche dall'attore), il cui procedimento è stato dichiarato estinto dalla Corte di
Appello" (v. pg. 11 della comparsa di costituzione).
5.3. Nel motivo di appello non vi è alcuna critica argomentata alla statuizione del giudice di primo grado;
gli appellanti incidentali si limitano ad affermare che quanto accertato dal CTU
è contrario a quanto, invece, accertato dal loro perito di parte;
inoltre, aggiungono che le luci sono a norma, senza dire a quale norma sarebbero conformi e perché sarebbero conformi.
Quanto alla sentenza n. 1153/2005, non fa alcuno stato nel presente giudizio, atteso che il processo nel quale è stata pronunciata è stato dichiarato estinto in appello, per nullità della notifica dell'atto introduttivo.
6. Parte 1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la violazione delle distanze legali nella realizzazione dei due corpi di fabbrica presenti nella proprietà di CP 1 e CP 2 .
In particolare, ha evidenziato che:
-il primo corpo di fabbrica viola le distanze previste dagli artt. 873 e ss. c.c., in quanto a) lo spigolo occupa la proprietà di Pt 2 e b) la linea esterna ha un andamento obliquo ed una parte del fronte non rispetta la distanza di m. 1,50; -il secondo corpo di fabbrica è stato completato dopo l'agosto del 1976, per cui deve essere sottoposto alle norme del PRG in tema di distanze (m. 5 dal confine); in ogni caso, anche ove fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore del PRG, le norme di salvaguardia dovrebbero applicarsi nel caso di specie, in quanto già adottate;
-infine, dato che la part. 363 è di proprietà di Pt_2
, il secondo fabbricato è stato realizzato oltre il confine, occupando parte della proprietà di Pt 2 con vedute poste a distanza non '
legale.
Il motivo di doglianza è infondato sotto ogni profilo di censura.
6.1. Secondo il principio della prevenzione, è consentito al soggetto che costruisca per primo di operare la scelta fra il costruire alla distanza legale e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine. Per cui, il soggetto che prima edifica, può costruire anche in obliquo sul suo terreno, e spingere la fabbrica fino al confine con il terreno contiguo, imponendo così al soggetto prevenuto di adeguarsi (v. Cass. 3638/2007)
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41 · quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150
-
(aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); ne deriva, pertanto, che, quando il fabbricato del preveniente si trovi a una distanza dal confine inferiore alla metà del distacco tra fabbricati prescritto dalla citata norma speciale, il prevenuto ha, ai sensi dell'art. 875 cod. civ., la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro (v.
Cass. SSUU 11489/2002).
6.2. Nella specie, premesso che l'edificio insistente in origine sulla particella 105 è andato distrutto in periodo bellico, CP 1 , nel ricostruire, ha edificato il primo corpo di fabbrica in obliquo e tale scelta non è censurabile, in quanto ha scelto di rispettare in parte la distanza di tre metri dal confine in parte di edificare a distanza minore, fino a situare lo spigolo dell'edificio sul confine con la proprietà Pt 2 .
Va chiarito che lo spigolo dell'edificio di CP 1 si trova sul confine con il terreno di
e non sconfina sul terreno di quest'ultimo. Il CTU ha rilevato quale fosse il confine Pt 2
tra le due proprietà contigue ed ha verificato che l'edificio di AP raggiunge il confine con la proprietà Pt 2 , ma non lo travalica.
6.3. Quanto alle norme di salvaguardia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
"poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter" previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono a integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 della I. n. 1902 del 1952 e 3 della
I. n. 675 del 1967 (che ha integrato l'art. 10 della I. n. 1150 del 1942), atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati” (v. Cass. 22374/2018) e che "in tema di distanze fra costruzioni, le prescrizioni di piano regolatore acquistano efficacia di norme giuridiche integrative dell'art. 873 cod. civ. solo con l'approvazione del piano medesimo, mentre non rileva a tal fine che le stesse prescrizioni, in pendenza di quell'approvazione, si traducano in misure di salvaguardia adottate dal Sindaco o dal Prefetto atteso che l'operatività di questi provvedimenti si esaurisce nel rapporto fra le predette autorità ed i rispettivi destinatari” (v.
Cass. 19822/2004).
6.4. La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che l'onere di provare che una normativa sulle distanze più rigorosa sia entrata in vigore prima del completamento dell'opera grava sul soggetto che invoca la demolizione o l'arretramento. Per altro, il soggetto onerato deve dimostrare che prima della entrata in vigore della nuova normativa non fossero stati realizzati gli elementi strutturali essenziali, rilevanti per l'altezza e la cubatura (v. Cass. 141/1998; 14354/2000; 6265/1987; 4511/1985).
6.5. Nella specie, Pt 2 sostiene che, alla luce delle dichiarazioni dei testi Testimone 1 Tes 2 sia emerso che il secondo corpo di fabbrica sia stato completato dalla e dopo l'entrata in vigore del nuovo PRG, cioè dopo l'ottobre del 1976. Invero, CP 1
Pt 2 non ha mai precisato quale fosse lo stato di realizzazione dell'edifico di CP_1 al momento della entrata in vigore del PRG, né dagli atti emerge se l'edificio in questione fosse stato o meno già edificato nei suoi elementi essenziali al momento che interessa;
inoltre, si tratta di dichiarazioni assai generiche da cui non emerge in quale stadio di realizzazione si trovasse l'immobile.
Pertanto, in ragione della insufficienza della prova offerta, deve ritenersi non provato che il secondo corpo di fabbrica sia stato realizzato dalla CP 1 sotto la vigenza del nuovo
PRG e che, quindi, fosse sottoposto all'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel
Piano.
6.6. Quanto alle norme di salvaguardia, è del tutto irrilevante che fossero state adottate nel
1973, atteso che le stesse, come detto, non hanno alcuna efficacia vincolante nei rapporti tra privati, fino al momento della adozione del PRG.
6.7. Infine, va osservato che, posto che la part. 363 deve essere riconosciuta in proprietà di
Pt 2 , l'edificio della CP 1 è costruito sul confine - tanto emerge dai grafici allegati alla relazione del CTU e sopra riportati. Pertanto, atteso che la CP_1 poteva edificare sul confine, quale soggetto preveniente, non vi è alcuna violazione delle distanze legali.
6.8. Quanto alla domanda di chiusura delle vedute poste sul confine con la part. 363, si tratta di domanda nuova, mai avanzata in primo grado, che va pertanto dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cpc.
La domanda relativa alla veduta esercitabile dal terrazzo di CP 1 - unica domanda proposta in primo grado – è stata affrontata e risolta dal tribunale nella sentenza.
7. Alla luce del rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
8. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, second comma, cpc attesa la reciproca soccombenza.
9. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
Parte 1 e l'appello incidentale proposto a) rigetta l'appello principale proposto da
Controparte 1 e Controparte 2 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale da di TA RI AP TE n. 2283, pubblicata il 2.7.2021;
b) compensa le spese del secondo grado di giudizio;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale Parte 1 e della parte appellante incidentale Controparte 1 e Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di "
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Presidente
Dott. US De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. US De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3969 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. LE Parte 1 (C.F.
Bolognese, in virtù di procura in atti
Appellante
E
C.F. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 (C.F.
NN Forte, in virtù di procura in atti
Appellata
E
C.F. 3 1) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 (C.F.
NN Forte, in virtù di procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di 1. Parte 2 e Parte 1
TA RI AP TE, Controparte 1
Deducevano:
che il primo era l'usufruttuario ed il secondo il proprietario dell'immobile in AP alla via
Giardini s.n.c., costituito da un fabbricato ed un terreno agricolo, confinante con detta via,
Persona 1 in catasto al foglio 34, mappale 130,beni CP 3 CP 4 ed eredi sub 1 - sub 2 - sub 3 - sub 4 e sub 5, mappale 2024, 131, 368, 369, 382, 5122, 211 (ex p.lle 130 106 - 131); Parte 2 Pt 1i beni erano pervenuti parte per successione dal genitore che a e parte per acquisto dal coerede Persona 2
[...]
che a seguito del giudizio di divisione giudiziale innanzi al tribunale di S. M.C.V, iscritto al n.r.g. 884/1955, accettata l'ipotesi di divisione del CTU Per 3 si convenne che a) a ' Parte 2 fosse attribuita la quota di are 53,26 (ex p.lle 130 – 106 – 131 più mq. 110 per compensazione ex p.lla 105), con un fronte strada su via Giardini di mt. 19,25; b) al dante causa del confinante CP_1 il lotto di are 25,63 (ex p.lle 154b – 155b – 156b - parte 105a); veniva anche definito il confine tra i fondi a partire da via Giardini "tirando una linea retta per m. 94 fino ad incontrare l'altra dividente che tira dritto fino al fiume come da frazionamento allegato"; che nella relazione periziale del geom. Per 3 si dava atto che sul suolo acquistato dall' CP_1 a confine con quello degli attori, esistevano solo macerie di un fabbricato distrutto per gli eventi bellici;
che Persona_1 aveva sconfinato a partire dal fronte strada che per i Pt 2 non era più di m. 19,25, occupando lungo tutto il confine, per una lunghezza variabile, non meno di complessivi circa m. 150;
che negli anni 1968 e 1976, dopo avere apportato unilateralmente una variazione catastale, edificava due corpi di fabbrica ed un forno, sconfinando anche nellaPersona 1 proprietà 'in spregio delle distanze legali e delle previsioni del PRG;
Pt 2
- in un apposito giudizio promosso nel 1982 dinanzi al tribunale di che Parte 2
TA RI AP TE - chiedeva la restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente occupate da Persona 1 (avendo quest'ultimo sconfinato nella proprietà dei Pt 2 )
e l'abbattimento dei manufatti per le parti realizzate in dispregio della normativa sulle distanze legali;
che nelle more, Persona 1 decedeva lasciando eredi la moglie CP 5 e le
Controparte 1 , i quali si costituivano nell'anzidetto rispettive figlie Parte 3 e processo, il quale poi appellato e definito con declaratoria di estinzione;
che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1016 del 21.3.2012, aveva dichiarato estinto il giudizio;
che gli attori intendevano rivendicare i propri diritti nei confronti di Controparte_1 la quale '
(con atto per Notaio Persona 4 del 31.7.2007 - rep. 27321/9630) aveva acquisito i diritti, le azioni, le ragioni e le quote di pertinenza delle coeredi sulla proprietà. Che a seguito delle variazioni era riportata al catasto fabbricati del comune di AP al foglio 34, p.lla 105, sub 1, sub 2 e catasto terreni al foglio 34, p.lle 190, 105, 191, 348, 363.
Così concludevano:
"accertata la fondatezza delle ragioni degli attori anche a mezzo di CTU, ordinare a) la restituzione della porzione di fondo di loro proprietà illegittimamente da lei occupata, b)
l'abbattimento delle porzioni dei corpi di fabbrica realizzati in parte sconfinando e per il resto a distanza illegale;
c) a risarcire il danno;
vittoria si spese e competenze legali.".
2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
Deduceva che:
-in via preliminare, l'atto di citazione risultava inammissibile, in quanto carente di requisiti (in particolare, ex art. 163, co. 2, n. 3 cpc);
-data l'insussistenza in merito a quanto rappresentato dagli attori (perché non provato da alcun valido elemento a sostegno) e dato il pacifico possesso sui beni in contestazione goduto dalla medesima e dai suoi aventi causa sin dal 1962, si eccepiva l'intervenuta usucapione dei beni rivendicati;
- ogni riferimento al giudizio estinto non poteva ritenersi influente;
-in subordine, ritenendosi certo il confine tra i due fondi, si riteneva rendere palese il confine tra le proprietà apponendovi segni materiali di identificazione. così concludeva:Ebbene, alla luce di quanto suddetto, Controparte_1
"Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis, I) in via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citazione per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma secondo n. 3) inerenti la determinazione della cosa oggetto della domanda;
II) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
III) sempre nel merito, si dichiari l'intervenuta usucapione dei beni contestati in favore della parte convenuta;
IV) in via riconvenzionale, si condanni l'attore alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno per ogni illegittima alterazione dello stato dei luoghi, occupazione, realizzazione non ancora eliminate, e per la violazione delle distanze legali, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
V) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda, si condanni l'attore alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, alla riduzione di ogni e qualsiasi violazione delle distanze di vicinato, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
VI) In estremo subordine, ristabilire i termini tra i fondi, di rispettiva proprietà degli attori e del convenuto, siti in AP come meglio specificati dai documenti agli atti, a spese comuni tra le parti stesse;
VII) In ogni caso, si condanni l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.".
3. In data 22.4.2015, su istanza degli attori, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 in quanto coniuge in regime di comunione dei beni della Controparte_1 4. Controparte_2 si costituiva in giudizio.
Nella comparsa:
-in via preliminare, rilevava l'inammissibilità, l'improponibilità e la tardività dell'atto di citazione con il quale era stato citato. Difatti, trattandosi di azione di restituzione, si sarebbe dovuto rilevare un difetto di interesse ad agire degli attori e, finanche, una propria carenza di legittimazione passiva. Per cui: non configurandosi alcun litisconsorzio necessario con il convenuto, qualsivoglia domanda nei confronti di quest'ultimo andava rigettata;
-in via subordinata, nel merito, contestava integralmente la domanda attorea, in quanto sprovvista di presupposti necessari per l'accoglimento della stessa. Inoltre, quanto detenuto dalla CP_1 risultava conforme alla successione dei titoli di proprietà, stante l'insussistenza di un diritto restitutorio in capo agli attori;
-le vicende trascorse gli avevano provocato uno stato di sofferenza (sia fisica che morale);
-la domanda attorea risultava infondata, dal momento che erano stati gli stessi attori ad occupare il fondo CP 1 ;
-atteso l'accertato confine tra i due fondi (come da apposita documentazione), eccepiva, in via riconvenzionale, di doversi procedere alla mera ricognizione delle proprietà e, inoltre, chiedeva, in via istruttoria, di doversi procedere alla nomina di un CTU, tale da potersi apporre una chiara linea di confine tra i due fondi. Ciò dedotto, Controparte_2 così concludeva:
"Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis, I) in via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività dell'atto di citazione;
II) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di interesse ad agire degli attori nonché la carenza di legittimazione passiva del convenuto, con ogni conseguenza di legge;
III) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IV) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con riserva di ogni altra azione, diritto o credito.".
5. Con sentenza n. 2283, pubblicata il 02.07.2021, il Tribunale di TA RI AP
TE, così statuiva:
"1) in parziale accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la diminuzione di superficie complessiva di 139 mq. impropriamente attribuita ai Sigg.ri Controparte 1 e
,li condanna alla restituzione in favore dei Sigg.ri Parte 2 eControparte_2
Parte 1 dei terreni contraddistinti nel N.C.T. del Comune di AP al foglio 34, e "
precisamente: delle ex p.lle 155/e di 43 mq e 154/c di 10 mg, oggi porzioni della p.lla 5238
(ex p.lla 190), inglobate erroneamente nella maggiore consistenza della stessa di proprietà CP 1 e della ex p.lla 363, oggi p.lla 5241, di 86 mg, di proprietà Pt 2 '
impropriamente attribuita agli eredi senza titolo nella dichiarazione di Persona 1
successione di quest'ultimo e poi trasferita con l'atto di vendita del 31/07/2007 a favore di
Controparte_2 ; 2) condanna i Sigg.ri Controparte 1 e CP_2 Controparte_1 e di
[...] a non esercitare la veduta dal terrazzo di copertura del proprio fabbricato, con ordine di apporre un pannello opaco dal prospetto lungo l'asse sud-ovest, a confine con i
Pt 2 ; 3) condanna altresì gli stessi a rimuovere il forno ed a regolarizzare le aperture A,
B, C, e la veduta D poste sulla parete del fabbricato ovest dei convenuti a confine con i secondo quanto accertato e dichiarato in C.T.U.; 4) respinge le altre domande di Pt 2
parte attrice;
5) respinge le eccezioni e la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
6) condanna i Sigg.ri Controparte_1 e Controparte_2 alla refusione delle spese di giudizio, spese che liquida nell'importo di € 660,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, nonché quelle di C.T.U.".
In motivazione, deduceva che:
-dalla perizia del C.T.U., Ing. Persona 5 , depositata in data 06/05/2019 si desumevano i seguenti elementi rilevanti ai fini della decisione della causa: a) a seguito di tutti gli accertamenti effettuati sia catastali che dei titoli, si era appurato che il fondo Pt 2 nel corso degli anni aveva visto diminuita impropriamente la sua superficie catastale di complessivi 139 mq, di cui: 53 mq gli furono tolti per errore del Catasto (a seguito di verificazione periodica del 1967 approvata il 15/02/1971). Conseguenzialmente le p.lle
155/c di 43 mq e 154/c di 10 mq, di proprietà Parte 1 fu CP_2 , furono inglobate erroneamente nella maggiore consistenza della p.lla 190 di proprietà Persona 1 ; la p.lla 363 di 86 mq, di proprietà di Parte 2 e LE, gli fu tolta impropriamente dagli eredi Persona 1 che non l'aveva acquistata con l'atto di compravendita del '
31/10/1962; alla sua morte, i suoi eredi nella dichiarazione successione impropriamente se la annettevano senza alcun titolo, pur appartenendo a Parte_2 e successivamente era oggetto dell'atto di vendita del 31/07/2007 a favore degli odierni convenuti CP 1
[...] e di Controparte_2 ; era divenuta p.lla 5241 e risultava in ditta di Controparte_1
pertanto, per titoli la ex p.lla 106/b di 86 mq. — già particella 363 ed oggi particella 5241, solo
-
formalmente di proprietà CP_1 - si apparteneva al fondo degli attori;
b) con riguardo alla veduta esercitata dal terrazzo di copertura, era necessario, per l'area di riferimento,
l'esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l'esercizio della veduta (es. la collocazione di un pannello); c) la pratica a cui fare riferimento per la verifica della legittimità del forno e delle luci e vedute di parte convenuta era la Concessione in Sanatoria n.
100/1990, in quanto nell'autorizzazione edilizia approvata in data 16/05/1995, in primis non veniva chiarita l'epoca di realizzazione del forno e delle aperture poste sulla parete del fabbricato ovest a confine con Pt 2 (tali aperture non erano riportate nella pratica di condono delle opere abusive presentata in data 24/03/1986 ed approvata in data
18/06/1991 con Concessione in Sanatoria n. 100) e poi, essendo già in vigore il P.R.G. di
AP (26/10/1976), tali opere risultavano non conformi allo strumento urbanistico vigente e, quindi, il forno andava rimosso, in particolare, con il ripristino della linea di confine, mentre la persistenza delle luci A, B, C, e della veduta D necessitava di essere legittimata alla luce delle norme urbanistiche del P.R.G. del Comune di AP e/o artt. 905 e 906 c.c.; d) il fabbricato dei convenuti era stato edificato sui ruderi di un preesistente edificio rurale, in posizione obliqua rispetto all'attuale confine tra i due fondi;
esso era stato costruito in due fasi: il primo corpo in muratura con autorizzazione n. 845 del 1966, ultimato nell'aprile del
1968, mentre il secondo corpo in cemento armato è stato realizzato abusivamente ed ultimato nell'agosto del 1976, per poi essere regolarizzato con Concessione in Sanatoria n.
100 approvata in data 24/03/1986; orbene, effettuati gli opportuni accertamenti, nel periodo di costruzione di entrambi i corpi di fabbrica, il CP 6 di AP era sprovvisto di P.R.G., essendo stato approvato tale strumento urbanistico il 26/10/1976, con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3889, pertanto per la verifica della rispondenza del fabbricato convenuto alle norme vigenti all'epoca in tema di distanze dal fabbricato dal confine si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 873, 874, 875 e 877 del
Codice Civile, a cui il fabbricato è conforme;
-alla luce degli accertamenti sia catastali che sulla titolarità dei beni contestati (come appurato da perizia del CTU ing. Persona 5 , depositata in data 6.5.2019, risultava infondato quanto preteso dai convenuti;
-in base a quanto provato in via documentale, non risultava essersi maturata alcuna usucapione sui beni oggetto di contestazione;
aveva acquistato il terreno a confine con quello degli attori con atto del Persona 1
31.10.1962;
--in data 25.11.1968 veniva contestato -a mezzo di lettera raccomandata al dante causa dei convenuti la realizzazione di un muro di cinta senza alcuna definizione di contraddittorio,
oltre all'apertura di luci ed altre realizzazioni in dispregio della distanza legale, tale da addivenirsi ad un apposito giudizio terminato in secondo grado innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 21.3.2012;
-la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta risultava infondata, stante l'irrealizzato sconfinamento da parte degli attori ai danni dei convenuti, avendo di contro subito una diminuzione catastale per una superficie pari a 139 mq ed, inoltre, alcuna attività istruttoria era stata avanzata per provare la fondatezza della detta domanda;
-risultava parzialmente fondato quanto preteso da parte attrice in merito alla restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente occupate dai convenuti e di regolarizzazione delle vedute irregolari, mentre alcun accoglimento meritava la domanda volta all'arretramento delle costruzioni del fabbricato dei convenuti, essendo conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione;
-attesa la soccombenza in capo alla parte convenuta, le spese di giudizio andavano attribuite in capo ad Controparte_1 e Controparte_2
― divenuto nelle more pieno proprietario, per intervenuto decesso 6. Parte 1
Parte 2del genitore,
- propone appello.
L'appellante asserisce che il giudice di prime cure ha, erratamente, motivato.
In particolare, in merito a quanto già detto per il primo corpo di fabbrica di CP 1
(occupante con uno spigolo l'area di proprietà dell'odierno appellante) e per il secondo corpo in cemento armato (realizzato abusivamente), si rileva che – in base a quanto dedotto dal
CTU e dai testi in merito all'ultimazione dei lavori oppure volendo ritenere veritiero quanto dichiarato dall' CP 1 nella domanda di sanatoria le norme di salvaguardia (che avrebbero imposto una distanza di mt. 5) sono state e continuano ad essere operative a decorrere dall'adozione del P.R.G., ad opera del Consiglio Comunale, risalente all'anno
1973.
Inoltre, essendo stata riconosciuta in capo al Pt 2 la proprietà della ex p.lla 363 - oggi p.lla 5241 del foglio 34 si sarebbe dovuto accertare che, con il secondo intervento di- ampliamento, una porzione del fabbricato CP 1 era stata realizzata oltre il confine, in
Pt 2 e che, inoltre, esistevano delle modo da occupare parte del terreno in proprietà di vedute prospicienti il terreno da restituire ai Pt 2 Ragion per cui, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare ai coniugi Parte 4 l'arretramento delle loro costruzioni per quelle porzioni violative di distanze legali, con conseguente chiusura delle vedute aperte
- illegittimamente - sul detto terreno.
Chiede:
"Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. RI
C.V. n. 2283/2021, pubblicata il 02.07.2021, accogliere il presente gravame e per l'effetto, accertata la fondatezza delle motivazioni rese, condannare i coniugi Controparte_1 e all'arretramento del primo corpo di fabbrica a mt. 1,50 dal confine nella Controparte_2
parte in cui non rispetta tale distanza ed all'arretramento del secondo corpo di fabbrica, oggetto di ampliamento, a mt. 5 dai confini, il tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia all'epoca rispettivamente della loro realizzazione;
condannarli altresì alla chiusura delle vedute irregolari. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.".
spiegando appello incidentale per l'integrale 7. Si costituisce Controparte_1
riforma della suindicata sentenza.
In particolare, deduce che:
-il motivo di gravame è privo di pregio, dato quanto disposto dal giudice di prime cure in base alla consulenza tecnica d'ufficio attestante l'assenza di qualsivoglia violazione urbanistica o edilizia, ovvero di alcuna violazione di distanze legali tra edifici. Inoltre, in merito al piccolo forno, si rileva la sua pacifica preesistenza (come da allegato materiale probatorio nella prima fase del giudizio); -il tribunale ha travisato quanto reso dal CTU, avendole attribuito un'inesistente animus spoliandi, tale da ritenersi erroneamente configurata un'azione di restituzione, trattandosi, piuttosto, di azione di rivendica, stante la richiesta da parte dei Pt 2 di un appezzamento di terreno attribuito nell'anno 1956 con apposita divisione giudiziale.
Inoltre, in via incidentale, l'appellato lamenta che:
-la sentenza di prime cure deve essere riformata, non contenendo alcuna motivazione sull'accertamento di presunti sconfinamenti, dei quali parte appellante - mediante carente atto introduttivo - sosteneva la sussistenza;
-in base a quanto accertato in sede di CTU, ovvero dell'avvenuto sconfinamento da parte attrice, la sentenza appellata - non avendo motivato alcunchè in merito - debba riformarsi,
finanche in punto di spese;
--il tribunale non ravvisando quanto effettivamente accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio ha errato nell'ascrivere in capo all'odierna appellata una volontà progressiva di appropriarsi di un bene altrui, avendo ricevuto in successione un bene consolidatosi successivamente alla divisione giudiziale del 1956;
-in merito all'avanzata domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione ventennale decorrente dall'anno 1956 sino all'anno 1982 (configuratasi per accessione del possesso ex art. 1146 cc), il giudice di prime cure l'ha rigettata senza alcuna valida osservazione giuridica, tale da doversi riformare quanto statuito in prime cure;
-in merito alle particelle 155/c e 154/c, il tribunale non avvedendosi degli accertamenti peritali - non ha appurato il già ripreso possesso delle predette particelle da parte appellante e, inoltre, che ha erroneamente non considerato lo sconfinamento attuato da controparte;
-in base a quanto reso dal CTU (ovvero che il bene dell' CP 1 non abbia comportato alcuna violazione di distanze legali) non si è rilevato alcuno sconfinamento da parte della stessa;
-non può ritenersi condivisibile quanto concluso dal CTU in materia di luci e vedute, ritenendosi conformi alle previste disposizioni normative (come confermato da relazione di
CTP e da sentenza di prime cure n. 1153/05, il cui procedimento è stato dichiarato estinto nella seconda fase del giudizio).
Così conclude:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettare l'appello presentato dal sig. Parte 1 e, in riforma della sentenza n. 2283/2021
emessa dal Tribunale di TA RI AP TE, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
Carmela Sorgente, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3857/2012, pubblicata in data 02/07/2032, accogliere l'appello in via incidentale e, per l'effetto, 1) In via pregiudiziale disporre, stante l'urgenza e la palese fondatezza nel merito dell'appello proposto,
l'immediata sospensione, con decreto inaudita altera parte, dell'esecuzione della sentenza n. 2283/2021, emessa e depositata dal Tribunale di TA RI AP TE (nella persona della Dott.ssa Carmela Sorgente) in data 02/07/2021, notificata a mezzo pec, fissando la relativa udienza di comparizione delle parti;
II in via di appello incidentale dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citazione per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma secondo n. 3) inerenti la determinazione della cosa oggetto della domanda;
III) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata rigettando tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IV) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni contestati in favore della parte convenuta;
V) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e condannare l'attore alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno per ogni illegittima alterazione dello stato dei luoghi, occupazione, realizzazione non ancora eliminate, e per la violazione delle distanze legali, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
VI) in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda, condannare comunque l'appellante alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, alla riduzione di ogni e qualsiasi violazione delle distanze di vicinato, con condanna al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivantene;
VII) Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con la più ampia riserva di ogni altra azione, diritto o credito nonché delle attività processuali ed istruttorie così come articolate in atti e reiterate in udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.". 8. Si costituisce Controparte_2 spiegando appello incidentale per l'integrale riforma della suindicata sentenza.
Deduce che:
- il motivo di gravame sia privo di pregio, dato quanto disposto dal giudice di prime in base alla consulenza tecnica d'ufficio attestante l'assenza di qualsivoglia violazione urbanistica o edilizia, ovvero di alcuna violazione di distanze legali tra edifici. Inoltre, in merito al piccolo forno, si rileva la sua pacifica preesistenza (come da allegato materiale probatorio nella prima fase del giudizio); -in base a quanto già rappresentato in prime cure, ovvero non trattandosi di litisconsorzio necessario, il tribunale abbia errato nell'emettere il provvedimento di integrazione del contraddittorio, dal momento che avrebbe dovuto considerare l'atto introduttivo inammissibile. Difatti, stante l'omessa pronuncia da parte del tribunale su quanto eccepito in prime cure, ne consegue che la sentenza impugnata vada riformata;
-il tribunale abbia travisato quanto reso dal CTU, avendo attribuito un'inesistente animus spoliandi, tale da ritenersi erroneamente configurata un'azione di restituzione, trattandosi, piuttosto, di azione di rivendica, stante la richiesta da parte dei Pt 2 di un appezzamento di terreno attribuito nell'anno 1956 con apposita divisione giudiziale.
Inoltre, in via incidentale, l'appellato deduce che:
-in base a quanto accertato in sede di CTU, ovvero dell'avvenuto sconfinamento da parte attrice, la sentenza appellata - non avendo motivato alcunchè in merito - debba riformarsi,
finanche in punto di spese;
- il tribunale - non ravvisando quanto effettivamente accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio - abbia errato nell'ascrivere in capo all'odierna appellata una volontà progressiva di appropriarsi di un bene altrui, avendo ricevuto in successione un bene consolidatosi successivamente alla divisione giudiziale del 1956;
-non possa ritenersi condivisibile quanto concluso dal CTU in materia di luci e vedute, ritenendosi conformi alle previste disposizioni normative (come da relazione di CTP e da sentenza di prime cure n. 1153/05, il cui procedimento è stato dichiarato estinto nella seconda fase del giudizio).
Così dedotto, conclude:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettare l'appello presentato dal sig. Parte 1 e, in riforma della sentenza n. 2283/2021
emessa dal Tribunale di TA RI AP TE, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
Carmela Sorgente, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3857/2012, pubblicata in data
02/07/2032, accogliere l'appello in via incidentale e, per l'effetto, In via pregiudiziale disporre, stante l'urgenza e la palese fondatezza nel merito dell'appello proposto,
l'immediata sospensione, con decreto inaudita altera parte, dell'esecuzione della sentenza n. 2283/2021, emessa e depositata dal Tribunale di TA RI AP TE (nella persona della Dott.ssa Carmela Sorgente) in data 02/07/2021, notificata a mezzo pec, fissando la relativa udienza di comparizione delle parti;
II) in via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività dell'atto di citazione;
II) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di interesse ad agire degli attori nonché la carenza di legittimazione passiva del convenuto, con ogni conseguenza di legge;
III) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IV) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con la più ampia riserva di ogni altra azione, diritto o credito nonché delle attività processuali ed istruttorie così come articolate in atti e reiterate in udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va analizzata l'eccezione sollevata dagli appellati con l'appello incidentale secondo cui il tribunale non avrebbe correttamente qualificato la domanda avanzata da Pt 2 .
Sostengono che mentre il tribunale ha qualificato la domanda come di restituzione di immobili, in effetti si tratta di una domanda di rivendica. Alla luce della corretta qualificazione della domanda, CP_1 e CP 2 contestano che Pt 2 abbia fornito sufficiente prova della sua proprietà.
L'eccezione non è fondata.
1.1.La giurisprudenza di legittimità, in plurimi arresti, ha delineato la differenza tra azione personale di restituzione e azione reale di rivendica: "Il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa" (v. Cass. 14135/2005);
"l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo" (v. Cass. 25052/2018); "la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione” (v. Cass. 18050/2023).
1.2. Nella specie, i Pt 2 non hanno mai allegato l'esistenza di alcun titolo contrattuale in
CP 1 , sia base al quale il possesso del terreno a confine, occupato attualmente da
CP 1 abbia occupato stato trasferito a questa;
piuttosto, hanno sempre dedotto come in maniera abusiva parte del terreno in proprietà di Pt 2 Pertanto, la domanda formulata dai Pt 2 , di restituzione del terreno occupato da CP_1 non può che essere qualificata quale domanda reale di rivendicazione.
2. Ai sensi dell'art. 948 c.c. il soggetto che agisca in rivendica deve provare il suo diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (c.d. probatio diabolica).
Il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (v. Cass. 28865/2021).
La Corte di cassazione ha anche precisato che "nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (v. Cass. 4547/2025; 25793/2016) e che “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)" (v. Cass. 1569/2022).
2.1. Nella specie, CP 1 ha sempre sostenuto che il terreno da ella occupato riconosciuto, alla luce della CTU, come indentificato dalle particelle 106/b, 155/c e 154/c - le era pervenuto nel seguente modo:
-EN CP 2 fu CP_2 , con atto di donazione del 12.12.1931 lasciò a Parte 1 fu CP 2 (padre di Parte 2 parte del presente giudizio) alcune particelle (partt. '
130, 106, 131, ½ di 105) ed a Parte_2 CP 2 altre particelle (partt. 155, 154, fu
156 e 12 di parte. 105),
-con divisione giudiziaria n. 884 del 1956 tra gli eredi Pt 2 e con la successiva sentenza Persona 6 iln. 875 del 17.11.1958 (divisione ereditaria effettuata dal CTU geom.
23.6.1956, divenuta esecutiva con verbale del G.I. del 6.11.1956 e con verbale del G.I. del
14.12.1956) furono assegnate le quote sorteggiate.
Parte 1 fu CP 2 (padre dell'attore Parte 2 1) la superficie di n. 5326 A
mq;
fu LE (cugino di Parte 1
), la superficie di mq 2563; a Parte_2
ai germani Pt 2 fu US la superficie di mq 2763.
Persona 2 fossero comprese la sostiene che nella quota assegnata a La CP 1
part. 106/b, e le partt. 154/ce 155/c; Parte 2 (fu LE) trasferì la sua quota ad
- con atto di vendita del 31.10.1962,
Benchè il CTU abbia evidenziato che nell'atto di vendita non sia Persona 1
menzionata la particella 106/b, Controparte_1 sostiene che, invece, alla luce della nel 1956, la particella 106/b - come anche le partt. divisione tracciata dal CTU Per 3
ad Persona_1 154/c e 155/c - fosse compresa nella quota trasferita da Persona_2
[...] ;
- a seguito del decesso di Persona 1 avvenuto il 19.4.1991, i terreni passarono in '
successione alla moglie CP 7 ed alle figlie ' Pt 3 e CP 1; poi, Persona_7
Persona 4 gli eredi con atto del 31.07.2007, a rogito del notaio " CP 1 hanno venduto il fondo ad Controparte 1 e Controparte_2
2.2. Secondo la prospettazione di Controparte 1 dunque, il terreno da essa occupato le '
è giunto, attraverso successione e atti di vendita, direttamente da fu Controparte_8
CP_2 , proprietario nel 1931 dell'intero compendio, poi diviso tra i figli. riconosciuto un dante cause, incontestatamente proprietario Pertanto, avendo la CP 1
Parte 2originario dei terreni fu CP 2 ), comune anche a 'Parte 1
perché questi fornisca prova di essere proprietario delle particelle 106/b, 105/a e 105/c
(probatio diabolica) è sufficiente che dimostri l'esistenza di una serie continua di atti di trasferimento, aventi ad oggetto queste particella, serie che parta da Parte_2 fu
CP 2 , proprietario nel 1931, e termini proprio con (odierno appellante). Parte 1
ripropongono l'eccezione di inammissibilità della chiamata 3. CP 1 e CP 2
CP 2 , quale litisconsorte necessario. in causa, in primo grado, di
L'eccezione è infondata.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel giudizio in cui si chiede l'arretramento di un fabbricato, perché costruito in violazione delle distanze legali, sono legittimi e necessari contraddittori tutti i comproprietari dell'immobile, in quanto l'eventuale pronunzia di accoglimento della domanda non potrebbe essere eseguita nei confronti dei comproprietari che non abbiano partecipato al giudizio (v. Cass. 2936/1979; v. anche Cass.
9902/2010; 10208/2011; 6622/2016; 7040/2020).
Ha anche statuito che legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo, sul quale, ai fini del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, incombe l'onere di provare la legittimità del possesso o della detenzione relativi allo stesso bene (v. per es.
Cass. 13973/2006).
3.2. Nella specie, Pt 2 ha avanzato domanda di rivendica nei confronti di soggetti che possiedono le particelle rivendicate. CP_2 non ha mai contestato di essere compossessore o codetentore del terreno in questione;
ha solo contestato di non essere legittimato passivo di una domanda attorea asseritamente di mera restituzione. Pertanto, a fronte di una domanda di rivendica, doveva essere evocato in giudizio anche CP 2 '
comproprietario, insieme ad CP 1 in forza della comunione legale dei beni con questa.
Inoltre, Pt 2 ha anche avanzato domande di arretramento degli edifici in proprietà di
CP_1 e CP_2 nonché di chiusura di vedute, in quanto realizzate in violazione della '
normativa sulle distanze legali. A fronte di tali domande che, ove accolte, avrebbero imposto un facere ai proprietari degli immobili da arretrare e delle vedute da chiudere, era necessario evocare in giudizio anche
CP_2 , comproprietario dei terreni e del fabbricato, insieme alla CP 1 in forza, come '
detto, dell'atto del 2007, essendo egli in regime di comunione legale di beni con la moglie
CP_1
4. AP e CP 2 sostengono che Pt 2 non abbia fornito la prova della sua proprietà. In particolare, assumono che il tribunale sia giunto a ritenere provata la proprietà delle partt. 106/b in ragione di una errata lettura della CTU espletata nel giudizio di primo grado;
aggiungono che le partt. 154/c e 155/c risultano annesse alla proprietà di CP 1 per un mero errore catastale, al quale la stessa CP 1 non ha partecipato.
Gli assunti sono infondati.
4.1. Nella CTU redatta in primo grado, dall'ing Persona_5 si legge quanto segue: ' Nel sottostante FI A.3
è sintetizzata la situazione catastale a seguito della Divisione Giudiziaria n°884 del 1956 tra gli eredi EN e della definitiva Sentenza n°875/59 del 17/11/1959 (divisione ereditaria effettuata dal CTU Geom. Graziano Secondino il 23/06/1956, divenuta esecutiva con verbale del G.I. del 16/11/1956 e con verbale del G.I. del 14/12/1956 furono assegnate le quote sorteggiate) (Cfr.: Allegato A.3).
Il progetto di divisione redatto dal CTU Secondino si basava sulla determinazione di una complessiva superficie misurata di 10.652mq e stabiliva di dividere l'originario compendio immobiliare (di estensione catastale pari a 10.571mq) in tre lotti. Si stabiliva di attribuire:
- a EN DR fu IO (30/11/1901) 19.25 mt.
(padre dell'attore EN IO) la superficie di 5.326mq;
130
a EN IO fu LE (cugino di
EN DR) la superficie di 2.563mq; 105/a
105/b ai germani EN fu US la superficie 106/b di 2.763mq.
106/a
Inoltre, per l'intero compendio immobiliare veniva indicato un fronte strada di 38,50m, mentre per i due lotti principali veniva indicato un fronte strada pari a 19,25m.
La linea di confine tra i due fondi principali, a
156/a partire da Via Giardini, veniva definita... "tirando
131 una linea retta per 94,00m fino ad incontrare l'altra dividente che tira dritto fino al fiume".
fondo EN DR fu IO/
fondo EN IO fu LE
fondo germani EN fu US Grafico A.3 Poiché la presente ricostruzione degli antecedenti catastali effettuata con i titoli di provenienza è stata svolta tenendo in considerazione solo le superfici catastali delle varie particelle costituendi i fondi, di seguito si riportano, le dimensioni di ogni lotto derivanti dagli accertamenti catastali effettuati:
- il fondo di EN DR fu IO aveva una superficie catastale pari a
5.293mq ed era costituito dalle particelle:
130 di estensione catastale pari a 640mq
155/c di estensione catastale pari a 43mq
106/a di estensione catastale pari a 3.290mq 154/c di estensione catastale pari a 10mq
131 di estensione catastale pari a 1.200mq 105/b di estensione catastale pari a 25mq
106/b di estensione catastale pari a 86mq
il fondo di EN IO fu LE aveva una superficie catastale pari a
2.545mq ed era costituito dalle particelle: 154/b di estensione catastale pari a 1.390mq 155/b di estensione catastale pari a 550mq
156/b di estensione catastale pari a 490mq
105/a di estensione catastale pari a 115mq
il fondo dei germani EN fu US aveva una superficie catastale pari a
2.732mq ed era costituito dalle particelle: 680mq155/a di estensione catastale pari a
154/a di estensione catastale pari a 1.522m
156/a di estensione catastale pari a 530mq.
Da quanto sopra riportato si deduce che il C.T.U. Secondino, nell'assegnare le quote ai condividenti, ha tenuto in considerazione la superficie misurata dell'intero compendio originario (che nel corso del tempo si è modificata per eventi naturali) e non la superficie catastale delle particelle costituendi il suo fondo.
Infatti, dal confronto risulta che:
la quota assegnata da Secondino a EN DR fu IO è di 5.326mq, quindi > di 5.293mq, ossia della complessiva superficie catastale;
quella assegnata a EN IO fu LE è di 2.563mq > di 2.545mq
(complessiva superficie catastale); quella assegnata ai germani EN fu US è di 2.763mq >di 2.732mq
(complessiva superficie catastale).
Si rileva, inoltre, che nella quota attribuita a EN IO fu LE non viene menzionata la p.lla 106/b di 86 mq, anche se, come si evince dal FI A.3, la dividente
Secondino frazionava la p.lla 106/b e la inglobava nella porzione di terreno attribuita a
EN IO fu LE, ma, di fatto, tale particella veniva assegnata al fondo di
EN DR fu IO (ossia la sua superficie catastale -86 mq- viene attribuita al fondo di EN DR fu IO).
Questa situazione è derivata dal fatto che all'atto della divisione giudiziaria, pur essendo stata tracciata una linea di divisione tra i due fondi, non fu attuato frazionamento catastale che permettesse di quantificare le porzioni di particelle derivanti da quelle originarie (divise dalla dividente) e che dovevano essere trasferite ai condividenti, in attuazione della stessa divisione giudiziaria.
La stessa particella 106/b venne costituita con il frazionamento redatto il 06/04/1963 dal
Geom. Secondino a rettifica di quello presentato il 23/06/1956.
Il frazionamento del 1963, materializzava catastalmente quanto stabilito nella divisione ereditaria del 1955, creando ed assegnando un nome alle particelle catastali nascenti dal tracciamento della dividente Secondino. Nel sottostante FI A.5
è riportata la situazione dei fondi agli atti catastali a seguito di verifica periodica eseguita dal
Catasto nel 1967 ed approvata in data 15/02/1971 con note di variazione n°252 e n°379 (Cfr.:
Allegato A.5).
A seguito di tale variazione:
130
- il fondo di EN DR fu IO (30/11/1901)
risulta avere una superficie catastale pari a 5.241mq e costituito dalle particelle:
130 di estensione catastale pari a 640mq 105106 di estensione catastale pari a 3.290mq
131 di estensione catastale pari a 1.200mq 105/b 105/b di estensione catastale pari a 25mq
363ex 106/b di estensione catastale pari a 86mq 363
154
- mentre il fondo di AP AR risulta avere 190 106 una superficie catastale pari a 2.598mq e costituito dalle particelle:
190 di estensione catastale pari a 1.993mq
191 di estensione catastale pari a 490mq di estensione catastale pari a 115mq. 105
FI A.5
156
131
A seguito della variazione catastale sopra descritta, le p.lle
1
9
1
155/c di 43mq e 154/c di 10mq, entrambe di proprietà
EN DR fu IO, vengono inglobate impropriamente nella maggiore consistenza della costituita p.lla 190 di proprietà di AP AR, trascurando quanto sancito nella sentenza n.875/59. Conseguenzialmente il fondo di EN
DR viene ridotto di complessivi 53mq (43mq+10mq) e quello di AP AR maggiorato della stessa superficie.
Inoltre, alla p.lla 106/b viene attribuito l'identificativo catastale di 363.
Essa risulta di proprietà EN DR fu IO (30/11/1901) e quindi, ancora facente parte della consistenza del suo appezzamento. Successivamente al decesso (29/06/1971) di EN DR fu IO, il fondo di sua proprietà di superficie catastale pari a 5.241mq passa in successione alla moglie LL
AD (usufrutto uxorio) ed ai figli EN IO e LE.
Nel sottostante FI A.6,
è sintetizzata la situazione catastale dei fondi a seguito di verificazione periodica eseguita dal
Catasto nel 1972 ed approvata in data 16/04/1973 con nota di variazione n°108 (Cfr.: Allegato
A.6).
130 Con tale variazione alla p.lla 105/b di proprietà
EN DR fu IO viene attribuito l'identificativo catastale di 211.
Il fondo di proprietà di AP AR non 105 subisce variazioni;
211 lo stesso per il fondo di proprietà di LI.
363
154
190106
156
131
FI A.6 Nel FI A.4
è sintetizzata la situazione catastale dei lotti in esame nel 1962 (Cfr.: Allegato A.4),
dalla cui analisi risulta che:
FI A.4
➤ EN DR fu IO (30/11/1901) è
ancora proprietario delle quote di terreno 130 assegnatogli a seguito di divisione giudiziaria del
1956 pari a 5.326mq (ma di superficie catastale b
/
5
minore, pari a 5.293mq).
5
1
a
/
5
5
1
105
➤ Le quote appartenenti a EN IO fu 105/b Michele, con atto di compravendita del
106/b 31/10/1962 a rogito del notaio Ermanno Bosco, vengono trasferite ad AP AR.
106/a Ad AP AR viene trasferito il fondo b
/
derivante dal giudizio di divisione del 1956
4
5
1
costituito dalle particelle: 155/b, 154/b, 156/b e
105/a, di estensione pari a 2.563mq (ma di superficie catastale minore, pari a 2.545mq).
Si evidenzia, inoltre, che nella compravendita la particella 106/b non è menzionata, quindi non è 156/a alienata (anche perché ancora non è stato redatto 131 il frazionamento del 06/04/1963 dal Geom.
Secondino a rettifica di quello presentato il
23/06/1956, ove la particella sarà costituita).
Le quote appartenenti ai germani EN fu
US (derivante dal giudizio di divisione del 1956) vengono trasferite a LI
AB con atto di compravendita del 13/01/1962 a rogito del notaio Ermanno
Bosco. Nel successivo FI A.7
è schematizzata la situazione catastale dei fondi a seguito della successione di LL
AD (23/04/82) e della successione di AP AR (19/04/1991) (Cfr.: Allegato
A.7).
Il fondo EN, a seguito del decesso di LL AD (23/04/1982), moglie
EN DR fu IO, diventa di proprietà, per la quota indivisa di ½, dei figli
EN IO e LE, e come da frazionamento n°4 del 31/01/1975 risulta diviso nelle seguenti particelle:
130 di estensione catastale pari a 640mq
367 ex 106 di estensione catastale pari a 600mq
368 ex 106 di estensione catastale pari a 600mq
106 ex 106 di estensione catastale pari a 358mq 211 di estensione catastale pari a 25mq
369 ex 106 di estensione catastale pari a 866mq
381 ex 106 di estensione catastale pari a 866mq 131 di estensione catastale pari a 600mq
382 ex 131 di estensione catastale pari a 600mq per un totale di superficie catastale pari a 5.155mq
Il fondo AP, a seguito del decesso di AP AR (il 19/04/1991), passa prima in successione alla moglie Di AI RI ed alle figlie AP Caterina,
LI e LA, poi, con atto del 31/07/2007 a rogito del notaio RI Marzano rep.
27321, gli eredi AP vendono il fondo ad AP LA ed a IU
IO. Esso risulta costituito dalle particelle:
190 di estensione catastale pari a 1.993mq
191 di estensione catastale pari a 490mq
105 di estensione catastale pari a 115mq
363 di estensione catastale pari a 86mq
348 di estensione catastale pari a 3mq
2.687mq per un totale di superficie catastale pari a Da quanto sopra riportato si deduce un aumento di superficie catastale del fondo
AP (+89,00mq 3mq+86mq) e una diminuzione di catastale del fondo
-
EN (-86,00mq).
L'aumento di superficie catastale del fondo AP è dovuto ai seguenti motivi:
a) a seguito di uno sconfinamento sul vicino terreno di proprietà LI
AB, dovuto alll'ampliamento del fabbricato Apollonio, il fondo convenuto si incrementata di 3,00mq per l'acquisto della p.lla 348 di proprietà
LI AB:
b) a seguito di decesso di AP AR, nella denuncia di successione del de cuius 130 apertasi il 19/04/1991, viene dichiarata impropriamente la p.lla 363 di 86mq che, 367 invece, era di proprietà di EN IO e 105 211 LE, a seguito di successione.
348 Successivamente, tale particella viene anche 368 venduta dagli eredi Apollonio ad AP 6 154
0
1
LA ed a IU IO con atto del
190 31/07/2007 a rogito del notaio RI
Marzano rep. 27321 (Cfr.: Allegato 1- visure
369 catastali p.lla 363). 381
Di conseguenza, il fondo EN subisce una diminuzione catastale di 86,00mq di superficie.
156 131
Per quando riguarda il fondo LI (oggi di 382
1
9
1
EN LU), esso presenta una superficie catastale pari a 2.729mq, diminuzione dovuta alla vendita della p.lla 348 di 3,00mq ad AP con atto del 17/12/1982 rep.21292 rogato dal notaio
DA UM.
FI A.7 A conclusione di tutto quanto suddetto, nel FI A.8
è riportata l'attuale situazione catastale dei due fondi in esame (Cfr.: Allegato A.8).
A seguito del verbale di transazione n°2446 del 19/12/2006 (avente ad oggetto la transazione della lite pendente presso il Tribunale di S. RI C.V. R.G.6093/91),
EN IO diviene proprietario dell'intero fondo di superficie catastale pari a
5.155mq.
Con successivo di atto di donazione del 10/10/2008 n°64861 rogato dal notaio IO
Decimo, EN IO dona il compendio al figlio DR che a seguito del decesso del padre, verificatosi in fase di stesura della presente relazione tecnica, diventa unico proprietario del fondo.
Il fondo EN risulta avere una superficie catastale pari a 5.155mq e costituito dalle particelle: 130 di estensione catastale pari a 640mq
5025 ex 367 di estensione catastale pari a 600mq di estensione catastale pari a 600mq 368 di estensione catastale pari a 106 358mq di estensione catastale pari a 211 25mq di estensione catastale pari a 866mq 369 di estensione catastale pari a 866mq 381 di estensione catastale pari a 600mq 131 di estensione catastale pari a 600mq. 382
Il fondo AP risulta avere una superficie catastale pari a 2.687mq e costituito dalle particelle (frazionamento del 13/01/2014):
5238 ex190 di estensione catastale pari 750mq 105 di estensione catastale pari a 171mq
5237 di estensione catastale pari a 7mq
5236 di estensione catastale pari a 24mq 5241 di estensione catastale pari a 84mq
5239 ex190 di estensione catastale pari 1.161mq
191 di estensione catastale pari a 490mq.
Attualmente, come sopra riportato, il fondo EN presenta un'estensione catastale pari a 5.155mq.
Confrontando l'attuale superficie catastale del fondo EN (5.155mq) con quella rappresentata e riportata nell'Allegato A.3, si evince che, all'epoca della divisione giudiziaria del 1956, il fondo presentava una superficie catastale maggiore pari a 5.293mq. Nel corso degli anni, come sopra descritto e rappresentato nei vari allegati grafici di ricostruzione degli antecedenti catastali, il fondo EN ha subito, impropriamente, una diminuzione di superficie di complessivi 139mq (86mq+53mq).
Tale superficie, invece, è stata, impropriamente, attribuita al fondo AP.
Nel successivo FI A.8, rappresentativo dello stato attuale delle particelle costituendi i due fondi in esame, inoltre, si ipotizzano, in forma schematica, le indicazioni delle correzioni da apportare, in ottemperanza a quanto sancito dalla Sentenza n°875/59, affinché al fondo
EN vengono restituiti i 53mq, corrispondenti alla somma delle superfici appartenenti alle ex p.lle 155/c e 154/c di proprietà EN DR fu IO, che gli sono stati sottratti erroneamente dal Catasto nel 1967 con variazione approvata in data 15/02/1971 n°252 e n°379, come riportato nel FI A4.
Si ipotizza, quindi, di operare nel seguente 130 modo: ex p.lle/154/c e 155/c dalla p.lla 5238 di estensione catastale pari 5238
5025
750mq, in ditta AP LA, va sottratta 105 211 una superficie totale pari a 53mq 5236
corrispondente alla somma delle superfici 368
appartenenti alle ex p.lle 155/c e 154/c.
1
154
4
2
6
5
0
1
7
3
Per cui, la superficie catastale risulterà essere:
2
5
pari a 5.208mq per il fondo EN;
pari a 2.634mq per il fondo 369 381 5239
AP.
Si allegano visure catastali delle particelle
(Cfr.: Allegato 2). 131 156
382 -4.2. Dalla Ctu emerge che il terreno corrispondente alla part. 106/b sorta con il frazionamento del 1963 -, di mq. 86, a seguito della divisione del 1956, è stata assegnata a
Parte 1 fu CP_2 . Con il decesso di questi, le particelle passarono in proprietà di
Controparte_9 e dei figli Parte 2 e Persona_2 . A seguito del decesso di
Controparte_9 la particella passò in proprietà indivisa dei figli Parte 2 e '
CP 10 al figlio LE. Con l'atto del 10.10.2008, la particella venne donata da Pt 1 (parte del giudizio).
Invece, con la vendita del 31.10.1962 ad Persona 1 venne trasferita la quota di
Parte 2 fu LE (partt. 144/b, 154/b, 156/b e 105/a); la part. 106/b non era menzionata (anche perché, come detto, non era stato ancora redatto il frazionamento del
6.4.1963).
Con la variazione catastale del 1967, la part. 106/b divenne part. 363.
Nella dichiarazione di successione a seguito del decesso di Persona 1 venne indicata la part. 363; in seguito, tale part. Venne indicata nell'atto di compravendita del 31.07.2007
a favore di Controparte_1 e Controparte_2 .
4.3. La proprietà della part. 106/b (poi 363), dunque, è stata assegnata, in sede di divisione giudiziale, a Parte 1 fu CP 2 ingiustificatamente è stata indicata nella dichiarazione di successione di Persona 1 e altrettanto ingiustificatamente risulta trasferita nel 2007 a Controparte_1 e Controparte 2
4.4. Dalla documentazione prodotta, dunque, risulta che la proprietà del terreno corrispondente alla part. 106/b (poi 363) è passata dall'originario proprietario Pt 2
(parte del presente giudizio).[...] fu CP 2 , a Parte 1
Pertanto, può affermarsi che Parte_1 abbia fornito la prova di essere proprietario della particella 106/b (ora 363).
4.5. A seguito della variazione catastale del 1967, le partt. 155/c di 43 mq e 154/c di mq 10, assegnate in sede di divisione a Parte 1 fu CP_2 , vennero inglobate nella part. 190, di proprietà di Persona 1 in violazione della divisone contenuta nella sentenza '
n. 875/1959.
ha contestato che tali due particelle siano state assegnate, a seguito Neanche la CP_1
CP_2 per cui, come per la dell'atto di divisione del 1956/1959, a Parte 1 fu particella 106/b, anche per queste due particelle può dirsi che vi è prova che sono giunte in proprietà di Parte 1 (parte del presente giudizio).
4.6. La circostanza che a causa di una variazione catastale siano state inglobate nella particella 190, di proprietà di non ha rilevanza, atteso che tale variazionePersona_1
non è atto che possa comportare il trasferimento di proprietà.
Né ha alcune rilevanza l'atteggiamento psicologico degli CP 1 in relazione alla variazione catastale. conoscenza o meno dell'errore.
4.7. Posto che le tre particelle di cui si discute sono state assegnate in proprietà a Pt 1
[...]] , fu CP 2 nel 1956/1959 e che, poi, attraverso vari atti traslativi, sono giunte a
(parte del giudizio), Controparte_1 potrebbe vantare la proprietà sulle Parte 1
stesse solo ove avesse dato prova di un acquisto a titolo originario (usucapione).
La domanda di usucapione, avanzata dalla CP 1 in primo grado, è stata rigettata dal tribunale e, avverso tale statuizione, la CP_1 non ha interposto gravame;
pertanto, deve ritenersi formatosi il giudicato sul rigetto della domanda di usucapione.
4.8. Alla fine, dunque, deve accertarsi che Parte 1 è proprietario delle particelle
106/b (ora 363), 155/c e 154/c. Pertanto, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato e Controparte_2 alla restituzione delle Controparte_1
particelle in questione.
CP 1 e CP 2 , con l'appello incidentale, hanno contestato la correttezza 5.
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la violazione delle distanze legali nella realizzazione delle luci e delle vedute.
La censura è inammissibile, per violazione dell'art. 342 cpc.
5.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nello statuire che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico." (Cass.
12280/2016) ed anche che "la cognizione del giudice (d'appello, n.d.r.) resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (v. Cass. 21566/2017).
5.2. Nella specie, il motivo di censura in esame così è stato formulato da CP 1 e
CP 2 nell'atto di costituzione:
"6) In via incidentale. Sulla violazione delle luci e vedute.
L'operato del CTU è stato criticato dal CTP di parte convenuta per le frettolose conclusioni in merito alle luci ed alle vedute. Il CTU non ha, infatti, verificato opportunamente le luci e le vedute e la sentenza, su questa base, ha stabilito un violazione di norme per luci e vedute.
Le conclusioni del CTU non sono condivisibili, in primo luogo perché le luci sono tutte a norma, come confermato dalla relazione del CTP di parte convenuta, e come confermato anche dalla sentenza di primo grado 1153/05 (cfr. pag 10 doc. 7 produzione convenuto, versato in atti anche dall'attore), il cui procedimento è stato dichiarato estinto dalla Corte di
Appello" (v. pg. 11 della comparsa di costituzione).
5.3. Nel motivo di appello non vi è alcuna critica argomentata alla statuizione del giudice di primo grado;
gli appellanti incidentali si limitano ad affermare che quanto accertato dal CTU
è contrario a quanto, invece, accertato dal loro perito di parte;
inoltre, aggiungono che le luci sono a norma, senza dire a quale norma sarebbero conformi e perché sarebbero conformi.
Quanto alla sentenza n. 1153/2005, non fa alcuno stato nel presente giudizio, atteso che il processo nel quale è stata pronunciata è stato dichiarato estinto in appello, per nullità della notifica dell'atto introduttivo.
6. Parte 1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la violazione delle distanze legali nella realizzazione dei due corpi di fabbrica presenti nella proprietà di CP 1 e CP 2 .
In particolare, ha evidenziato che:
-il primo corpo di fabbrica viola le distanze previste dagli artt. 873 e ss. c.c., in quanto a) lo spigolo occupa la proprietà di Pt 2 e b) la linea esterna ha un andamento obliquo ed una parte del fronte non rispetta la distanza di m. 1,50; -il secondo corpo di fabbrica è stato completato dopo l'agosto del 1976, per cui deve essere sottoposto alle norme del PRG in tema di distanze (m. 5 dal confine); in ogni caso, anche ove fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore del PRG, le norme di salvaguardia dovrebbero applicarsi nel caso di specie, in quanto già adottate;
-infine, dato che la part. 363 è di proprietà di Pt_2
, il secondo fabbricato è stato realizzato oltre il confine, occupando parte della proprietà di Pt 2 con vedute poste a distanza non '
legale.
Il motivo di doglianza è infondato sotto ogni profilo di censura.
6.1. Secondo il principio della prevenzione, è consentito al soggetto che costruisca per primo di operare la scelta fra il costruire alla distanza legale e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine. Per cui, il soggetto che prima edifica, può costruire anche in obliquo sul suo terreno, e spingere la fabbrica fino al confine con il terreno contiguo, imponendo così al soggetto prevenuto di adeguarsi (v. Cass. 3638/2007)
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41 · quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150
-
(aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); ne deriva, pertanto, che, quando il fabbricato del preveniente si trovi a una distanza dal confine inferiore alla metà del distacco tra fabbricati prescritto dalla citata norma speciale, il prevenuto ha, ai sensi dell'art. 875 cod. civ., la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro (v.
Cass. SSUU 11489/2002).
6.2. Nella specie, premesso che l'edificio insistente in origine sulla particella 105 è andato distrutto in periodo bellico, CP 1 , nel ricostruire, ha edificato il primo corpo di fabbrica in obliquo e tale scelta non è censurabile, in quanto ha scelto di rispettare in parte la distanza di tre metri dal confine in parte di edificare a distanza minore, fino a situare lo spigolo dell'edificio sul confine con la proprietà Pt 2 .
Va chiarito che lo spigolo dell'edificio di CP 1 si trova sul confine con il terreno di
e non sconfina sul terreno di quest'ultimo. Il CTU ha rilevato quale fosse il confine Pt 2
tra le due proprietà contigue ed ha verificato che l'edificio di AP raggiunge il confine con la proprietà Pt 2 , ma non lo travalica.
6.3. Quanto alle norme di salvaguardia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
"poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter" previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono a integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 della I. n. 1902 del 1952 e 3 della
I. n. 675 del 1967 (che ha integrato l'art. 10 della I. n. 1150 del 1942), atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati” (v. Cass. 22374/2018) e che "in tema di distanze fra costruzioni, le prescrizioni di piano regolatore acquistano efficacia di norme giuridiche integrative dell'art. 873 cod. civ. solo con l'approvazione del piano medesimo, mentre non rileva a tal fine che le stesse prescrizioni, in pendenza di quell'approvazione, si traducano in misure di salvaguardia adottate dal Sindaco o dal Prefetto atteso che l'operatività di questi provvedimenti si esaurisce nel rapporto fra le predette autorità ed i rispettivi destinatari” (v.
Cass. 19822/2004).
6.4. La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che l'onere di provare che una normativa sulle distanze più rigorosa sia entrata in vigore prima del completamento dell'opera grava sul soggetto che invoca la demolizione o l'arretramento. Per altro, il soggetto onerato deve dimostrare che prima della entrata in vigore della nuova normativa non fossero stati realizzati gli elementi strutturali essenziali, rilevanti per l'altezza e la cubatura (v. Cass. 141/1998; 14354/2000; 6265/1987; 4511/1985).
6.5. Nella specie, Pt 2 sostiene che, alla luce delle dichiarazioni dei testi Testimone 1 Tes 2 sia emerso che il secondo corpo di fabbrica sia stato completato dalla e dopo l'entrata in vigore del nuovo PRG, cioè dopo l'ottobre del 1976. Invero, CP 1
Pt 2 non ha mai precisato quale fosse lo stato di realizzazione dell'edifico di CP_1 al momento della entrata in vigore del PRG, né dagli atti emerge se l'edificio in questione fosse stato o meno già edificato nei suoi elementi essenziali al momento che interessa;
inoltre, si tratta di dichiarazioni assai generiche da cui non emerge in quale stadio di realizzazione si trovasse l'immobile.
Pertanto, in ragione della insufficienza della prova offerta, deve ritenersi non provato che il secondo corpo di fabbrica sia stato realizzato dalla CP 1 sotto la vigenza del nuovo
PRG e che, quindi, fosse sottoposto all'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel
Piano.
6.6. Quanto alle norme di salvaguardia, è del tutto irrilevante che fossero state adottate nel
1973, atteso che le stesse, come detto, non hanno alcuna efficacia vincolante nei rapporti tra privati, fino al momento della adozione del PRG.
6.7. Infine, va osservato che, posto che la part. 363 deve essere riconosciuta in proprietà di
Pt 2 , l'edificio della CP 1 è costruito sul confine - tanto emerge dai grafici allegati alla relazione del CTU e sopra riportati. Pertanto, atteso che la CP_1 poteva edificare sul confine, quale soggetto preveniente, non vi è alcuna violazione delle distanze legali.
6.8. Quanto alla domanda di chiusura delle vedute poste sul confine con la part. 363, si tratta di domanda nuova, mai avanzata in primo grado, che va pertanto dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cpc.
La domanda relativa alla veduta esercitabile dal terrazzo di CP 1 - unica domanda proposta in primo grado – è stata affrontata e risolta dal tribunale nella sentenza.
7. Alla luce del rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
8. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, second comma, cpc attesa la reciproca soccombenza.
9. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
Parte 1 e l'appello incidentale proposto a) rigetta l'appello principale proposto da
Controparte 1 e Controparte 2 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale da di TA RI AP TE n. 2283, pubblicata il 2.7.2021;
b) compensa le spese del secondo grado di giudizio;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale Parte 1 e della parte appellante incidentale Controparte 1 e Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di "
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Presidente
Dott. US De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini