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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg 14547 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14547 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARIANO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PRINCIPATO
ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2024 - premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in NAPOLI il 11/04/1994 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(22.11.1994) maggiorenne ed economicamente autosufficiente - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi reciprocamente consentono a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile familiare in comproprietà tra i coniugi sito in Napoli alla Via S. Rosa 58 piano 4 int.
11 resterà nella disponibilità della IG.ra che ne avrà il diritto in uso ed abitazione Parte_1 esclusivamente in proprio ed unitamente alla figlia con tassativa esclusione della Persona_2 possibilità di ospitare nell'abitazione terze persone, sia pure legate da vincoli di parentela e/o affinità con la IG.ra ;
3. Sempre con riferimento all'immobile familiare, tra le parti si precisa Parte_1 che la IG.ra a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione Parte_1 provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze (elettrica, idrica, gas, etc.) e si farà carico del relativo pagamento, nonché del pagamento di tutti gli oneri condominiali di natura ordinaria e la propria residenza;
4. il IG. trasferirà altrove il proprio domicilio e porterà via le sue cose a far data dalla CP_1 omologa della separazione;
5. Il sig. verserà a titolo di mero contributo al mantenimento della IG.ra la CP_1 Parte_1 somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico sul c/c avente il seguente IBAN [...] intestato alla IG.ra
. Tale somma sarà annualmente aggiornata in misura pari alla variazione accertata Parte_1 dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese in cui avrà luogo l'udienza Presidenziale.
6. Viceversa tra i coniugi si stabilisce espressamente che nessuna somma dovrà versare il IG.
quale contributo al mantenimento della figlia essendo la medesima sia Controparte_1 Per_1 maggiorenne che economicamente autosufficiente;
ciò in quanto, in caso di eventuali necessita economiche della figlia, il IG. provvederà direttamente in favore della medesima”. Controparte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.523, parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 1994);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino