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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3267/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ER ER, giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Giuliani, giusta procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE/OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/09/2018, l' ricorrente ha premesso che il Tribunale di Castrovillari, Pt_2 con sentenza n. 142/16 del 5/02/2016, notificata in data 17/02/2016, condannava l'istituto al pagamento, in favore dell'odierno resistente, dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1, L.
222/1984, con decorrenza dal 22/07/2014; che il creditore notificava atto di precetto il 22/06/2016; che, in data 18/07/2016, l'odierno resistente notificava atto di pignoramento presso terzi al fine di ottenere il pagamento della somma di € 13.522,19; che, con provvedimento del 2/07/2018, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione, assegnando termine sino al 15/09/2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
L' , con il presente atto introduttivo del giudizio di merito, ha adito l'intestato Tribunale Pt_2 chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'esecuzione intrapresa, deducendo la non debenza della somma richiesta avendo l'istituto provveduto all'erogazione, per il titolo di cui alla suddetta sentenza, in favore dell'odierno resistente, della somma lorda di € 13.073,00, con decorrenza da agosto 2014; che, su tale importo lordo, oltre alle trattenute fiscali, è stata trattenuta la somma di €
3.813,65 per indennità non spettanti in quanto divenute incompatibili con la prestazione erogata, come specificato nella comunicazione del 6/06/2016.
Costituitosi in giudizio il resistente , ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo Controparte_1 di non aver mai ricevuto la missiva del 6/06/2016, né altra comunicazione relativa alle trattenute per indennità non spettanti indicate dall' ; ha rilevato che nessuna prova è stata fornita circa il diritto Pt_2 dell' di trattenere le somme menzionate, riconoscendo di aver percepito la somma di € 7.065,10 Pt_2
e rivendicando di aver diritto alla differenza, rispetto all'importo indicato nel precetto (€ 13.522,19) di € 6.457,09, o alla somma ritenuta di giustizia.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, l' fonda l'opposizione sull'avvenuto pagamento. Pt_2
In particolare, l'ente ricorrente ritiene di aver adempiuto alla corresponsione della somma dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo lordo di € 13.073,00 e l'importo erogato al netto delle trattenute fiscali, nonché della trattenuta di € 3.813,65 per indennità non spettanti, in quanto divenute incompatibili con la prestazione erogata;
l' sostiene, altresì, di aver informato la parte resistente Pt_2 specificando, nella comunicazione del 6/06/2016, le detrazioni effettuate.
Il resistente conferma di aver percepito dall' la somma di € 7.065,10 e sostiene di aver diritto Pt_2 alla differenza di € 6.457,09 rispetto all'importo indicato nel precetto, pari complessivamente ad €
13.522,19 (importo assegnato, a totale soddisfo del credito precettato, dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi, con l'ordinanza del 22/02/2019). Relativamente alla prova del pagamento, avendo l' allegato esclusivamente la schermata del cassetto previdenziale Pt_2 del cittadino, che è atto interno e non dimostra con certezza l'avvenuta percezione dell'importo ivi indicato (nella specie, € 7.832,65, disposto il 1/08/2016), che nel caso di specie non risulta pacifico, in assenza di quietanza dei pagamenti effettuati al creditore, deve ritenersi pagata dall' solo la Pt_2 somma di € 7.065,10, che è stata riconosciuta dalla parte resistente.
Come dedotto dall' nel proprio atto introduttivo e come risulta dalla documentazione in atti, il Pt_2 titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione è la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di
Castrovillari, n. 142/16, pubblicata il 5/02/2016, notificata all' in data 17/02/2016, che Pt_2 condannava l'istituto al pagamento, in favore dell'odierno resistente, dei ratei dell'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, L. 222/1984, con decorrenza dal 22/07/2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il creditore, in data 22/06/2016, notificava all' atto di precetto (con Pt_2 sorte capitale pari ad € 13.008,00, oltre alle competenze del precetto) e, in data 18/07/2016, notificava atto di pignoramento presso terzi (la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione, a totale soddisfo del credito precettato, è pari ad € 13.522,19).
Invero, è da rilevare che, relativamente alla comunicazione del 6/06/2016 (v. fascicolo ), con Pt_2 modello TE08 allegato, non v'è prova che la missiva sia stata ricevuta dal resistente;
inoltre, relativamente al contenuto della comunicazione, non risulta con chiarezza quali siano le indennità non spettanti (sul prospetto vengono indicate genericamente somme non dovute e trattenute:
Recupero per disoccupazione e mobilità non spettanti, Recupero per indennità non spettante).
Peraltro, l'ente previdenziale, neppure nella presente opposizione ha analiticamente e puntualmente esposto le detrazioni/trattenute/compensazioni effettuate che giustificherebbero come satisfattiva per la parte resistente la corresponsione dell'importo netto di € € 7.065,10, anziché' di € 13.522,19
(importo assegnato, a totale soddisfo del credito precettato, dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi, con l'ordinanza del 22/02/2019).
Pertanto, deve concludersi che le trattenute effettuate da devono ritenersi illegittime in quanto Pt_2
l'istituto previdenziale non può agire con l'odierna opposizione per il recupero di prestazioni e/o posizioni debitorie (peraltro non comunicate dall'ente al resistente, né chiarite in modo puntuale ed esaustivo) verso l' dell'interessato. Pt_2
Ferma la somma corrisposta dall' e riconosciuta come ricevuta dal resistente per il titolo in Pt_2 oggetto, pari ad € 7.065,10 (che figura come importo netto corrisposto unitamente al primo rateo nel modello TE08 dell'ente), le trattenute/detrazioni effettuate dall'istituto sulle somme riconosciute alla parte resistente dalla sentenza ut supra, con decorrenza dal 22/07/2014, sono da considerarsi illegittime. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- conferma la legittimità dell'esecuzione e dell'ordinanza di assegnazione del 22/02/2019;
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme Pt_2 illegittimamente detratte o trattenute, per il titolo in oggetto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle trattenute all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente Pt_2 giudizio, che liquida in € 1.865,00, a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ER ER, giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Giuliani, giusta procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE/OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/09/2018, l' ricorrente ha premesso che il Tribunale di Castrovillari, Pt_2 con sentenza n. 142/16 del 5/02/2016, notificata in data 17/02/2016, condannava l'istituto al pagamento, in favore dell'odierno resistente, dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1, L.
222/1984, con decorrenza dal 22/07/2014; che il creditore notificava atto di precetto il 22/06/2016; che, in data 18/07/2016, l'odierno resistente notificava atto di pignoramento presso terzi al fine di ottenere il pagamento della somma di € 13.522,19; che, con provvedimento del 2/07/2018, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione, assegnando termine sino al 15/09/2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
L' , con il presente atto introduttivo del giudizio di merito, ha adito l'intestato Tribunale Pt_2 chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'esecuzione intrapresa, deducendo la non debenza della somma richiesta avendo l'istituto provveduto all'erogazione, per il titolo di cui alla suddetta sentenza, in favore dell'odierno resistente, della somma lorda di € 13.073,00, con decorrenza da agosto 2014; che, su tale importo lordo, oltre alle trattenute fiscali, è stata trattenuta la somma di €
3.813,65 per indennità non spettanti in quanto divenute incompatibili con la prestazione erogata, come specificato nella comunicazione del 6/06/2016.
Costituitosi in giudizio il resistente , ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo Controparte_1 di non aver mai ricevuto la missiva del 6/06/2016, né altra comunicazione relativa alle trattenute per indennità non spettanti indicate dall' ; ha rilevato che nessuna prova è stata fornita circa il diritto Pt_2 dell' di trattenere le somme menzionate, riconoscendo di aver percepito la somma di € 7.065,10 Pt_2
e rivendicando di aver diritto alla differenza, rispetto all'importo indicato nel precetto (€ 13.522,19) di € 6.457,09, o alla somma ritenuta di giustizia.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, l' fonda l'opposizione sull'avvenuto pagamento. Pt_2
In particolare, l'ente ricorrente ritiene di aver adempiuto alla corresponsione della somma dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo lordo di € 13.073,00 e l'importo erogato al netto delle trattenute fiscali, nonché della trattenuta di € 3.813,65 per indennità non spettanti, in quanto divenute incompatibili con la prestazione erogata;
l' sostiene, altresì, di aver informato la parte resistente Pt_2 specificando, nella comunicazione del 6/06/2016, le detrazioni effettuate.
Il resistente conferma di aver percepito dall' la somma di € 7.065,10 e sostiene di aver diritto Pt_2 alla differenza di € 6.457,09 rispetto all'importo indicato nel precetto, pari complessivamente ad €
13.522,19 (importo assegnato, a totale soddisfo del credito precettato, dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi, con l'ordinanza del 22/02/2019). Relativamente alla prova del pagamento, avendo l' allegato esclusivamente la schermata del cassetto previdenziale Pt_2 del cittadino, che è atto interno e non dimostra con certezza l'avvenuta percezione dell'importo ivi indicato (nella specie, € 7.832,65, disposto il 1/08/2016), che nel caso di specie non risulta pacifico, in assenza di quietanza dei pagamenti effettuati al creditore, deve ritenersi pagata dall' solo la Pt_2 somma di € 7.065,10, che è stata riconosciuta dalla parte resistente.
Come dedotto dall' nel proprio atto introduttivo e come risulta dalla documentazione in atti, il Pt_2 titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione è la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di
Castrovillari, n. 142/16, pubblicata il 5/02/2016, notificata all' in data 17/02/2016, che Pt_2 condannava l'istituto al pagamento, in favore dell'odierno resistente, dei ratei dell'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, L. 222/1984, con decorrenza dal 22/07/2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il creditore, in data 22/06/2016, notificava all' atto di precetto (con Pt_2 sorte capitale pari ad € 13.008,00, oltre alle competenze del precetto) e, in data 18/07/2016, notificava atto di pignoramento presso terzi (la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione, a totale soddisfo del credito precettato, è pari ad € 13.522,19).
Invero, è da rilevare che, relativamente alla comunicazione del 6/06/2016 (v. fascicolo ), con Pt_2 modello TE08 allegato, non v'è prova che la missiva sia stata ricevuta dal resistente;
inoltre, relativamente al contenuto della comunicazione, non risulta con chiarezza quali siano le indennità non spettanti (sul prospetto vengono indicate genericamente somme non dovute e trattenute:
Recupero per disoccupazione e mobilità non spettanti, Recupero per indennità non spettante).
Peraltro, l'ente previdenziale, neppure nella presente opposizione ha analiticamente e puntualmente esposto le detrazioni/trattenute/compensazioni effettuate che giustificherebbero come satisfattiva per la parte resistente la corresponsione dell'importo netto di € € 7.065,10, anziché' di € 13.522,19
(importo assegnato, a totale soddisfo del credito precettato, dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi, con l'ordinanza del 22/02/2019).
Pertanto, deve concludersi che le trattenute effettuate da devono ritenersi illegittime in quanto Pt_2
l'istituto previdenziale non può agire con l'odierna opposizione per il recupero di prestazioni e/o posizioni debitorie (peraltro non comunicate dall'ente al resistente, né chiarite in modo puntuale ed esaustivo) verso l' dell'interessato. Pt_2
Ferma la somma corrisposta dall' e riconosciuta come ricevuta dal resistente per il titolo in Pt_2 oggetto, pari ad € 7.065,10 (che figura come importo netto corrisposto unitamente al primo rateo nel modello TE08 dell'ente), le trattenute/detrazioni effettuate dall'istituto sulle somme riconosciute alla parte resistente dalla sentenza ut supra, con decorrenza dal 22/07/2014, sono da considerarsi illegittime. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- conferma la legittimità dell'esecuzione e dell'ordinanza di assegnazione del 22/02/2019;
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme Pt_2 illegittimamente detratte o trattenute, per il titolo in oggetto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle trattenute all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente Pt_2 giudizio, che liquida in € 1.865,00, a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021