TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 15020/2023 R.G. introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Controparte_1 [...]
Parte_1
,
[...] minore rappresentato in giudizio dai genitori e Controparte_2 Controparte_3
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo;
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ruoppolo del Foro di Napoli contro
resistente contumace Controparte_4
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in CP_4 quanto discendenti di , nato il [...] a [...], che emi- Persona_1 grato in Brasile ivi contraeva matrimonio, in data 22/07/1889, con e dalla cui Per_2 unione ebbe origine l'odierna discendenza. Il SI. mai si naturalizzava cit- Persona_1 tadino brasiliano.
Il è rimasto contumace. Controparte_4
1 Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa è passata in decisione in data 23.06.2025 sulle conclusioni precisate da parte ri- corrente con nota di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con
2 la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va innanzitutto osservato che l'avo nacque a Fonzaso (BL) il Persona_1
04/07/1851 e quindi prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia (avvenuta il
22.10.1866), mentre non è possibile – sulla scorta di quanto in atti – avere contezza del fatto che comunque l'espatrio sia avvenuto in epoca successiva, talché si pone la que- stione in ordine alla sussistenza o meno della cittadinanza italiana in capo al medesimo.
Orbene. Al riguardo si osserva innanzitutto come, al fine di poter fondare l'esito positi- vo di una tale valutazione, non appaia in sé risolutore né pienamente soddisfacente il ri- chiamo alle previsioni di cui al Codice Civile del 1865 (artt.4-15) in materia di cittadinan- za e la circostanza che tali disposizioni fossero tratte dal precedente Codice Civile del
Regno di Sardegna (Statuto Albertino del 1848). Per quanto quest'ultimo riconoscesse, infatti, i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli e le rela- tive statuizioni del Cod. Civ. del 1865 (contenute negli artt. 4-15) li riprendessero, resta da considerare che non appaiono in essi rinvenibili norme da cui, direttamente o indiret- tamente, potersi ricavare il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana in ca- po a coloro che erano emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno di Italia
(1861) e, nello specifico dei territori Veneti, prima dell'annessione al Regno di Italia
(22.10.1866).
Del pari, non appaiono in tal senso chiarificatrici neppure la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.1.1901 – che, stante la vastità dello stesso, andava a disciplinare il fenomeno dell'emigrazione, con specifiche disposizioni in particolare in ordine all'emigrazione ver- so i paesi transoceanici – e successivamente la legge n. 217 del 17.5.1906.
Certo si dà atto, come riconosciuto anche da varia giurisprudenza di merito, di come - a fronte di un fenomeno di tale vastità - si determinò un ampio ed articolato dibattito po- litico, che evidentemente andò ad incidere sul riconoscimento della cittadinanza (pur so- lo parzialmente modificandone la disciplina).
In tale contesto si inserisce, a parere di questo giudicante, l'interpretazione delle norme che ha inteso portare al positivo riconoscimento della cittadinanza italiana anche a colo- ro che erano emigrati in epoca anteriore all'ingresso nel Regno d'Italia dello stato preu- nitario di appartenenza.
3 Tale orientamento è consolidato in sede amministrativa e basato sostanzialmente sulla considerazione di “non esclusione” – nel Cod. Civ. del 1865 - della fattispecie:
“ ... l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del
1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n.
555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno
D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza ita- liana …” (così in “Io cittadino- Regole per la Cittadinanza, Controparte_5
civili Direzione Centrale per i diritti civili, la
[...] Controparte_6 cittadinanza e le minoranze. E negli stessi termini “Il massimario per l'ufficiale di stato civile”, ed. 2012).
Il discrimine è dunque individuato in due presupposti: (1) l'essere stato (o meno) il sog- getto ancora in vita, seppur all'estero, al momento dell'ingresso dello Stato preunitario di appartenenza nel Regno d'Italia; (2) non aver a tale data (volontariamente) acquisito la cittadinanza dello stato estero.
Dovendosi condividere tale interpretazione, appare argomento in tal senso ulteriormen- te idoneo a fondare la valutazione positiva il principio di uguaglianza – sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana – da cui non può che ricavarsi il principio per cui per tutti gli individui nati in uno degli Stati preunitari deve essere adottata la stessa solu- zione, non potendosi distinguere i nati nel Regno Sabaudo da coloro che erano prove- nienti dagli altri regni o territori (tra cui i veneti provenienti dall'Impero Austroungari- co), confluiti nel Regno di Italia in tempi diversi.
Per le ragioni esposte, si deve pertanto ritenere che , nato prima Persona_1 dell'annessione del Veneto al Regno di Italia il 22 ottobre 1866, abbia acquisito la citta- dinanza italiana in seguito all'unificazione.
E' altresì documentato che , emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai Persona_1 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché aven-
4 do sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta tra- smessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capa- cità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengo- no”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamen- te che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civi- le del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinan- za in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
5 Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
In particolare, quanto all'avo capostipite la produzione della copia del Persona_1 certificato di Battesimo della Parrocchia della Natività di Maria SS.ma di Fonzaso (BL), rilasciata dalla Diocesi di Padova con l'autentica della Curia Vescovile di Padova,va rite- nuta pacificamente ammissibile ai fini della prova in ragione del fatto che alla data di na- scita dello stesso (11.08.1835) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici comu- nali dello stato civile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero au- stro-ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata ai parroci: sistema che venne a cessare il 31.08.1871 quando entrò in vigore il sistema di stato civile del Regno di Italia (dal
01.09.1871).
La discendenza vede alcuni passaggi generazionali per linea materna a partire da quello attraverso la figlia dell'antenato capostipite, SI.ra (n. 22/04/1889), e la Persona_3 figlia della stessa, SI.ra , nata l'[...] e dunque in epoca anteriore alla Persona_4 promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della trasmis- sione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 - Disposi- zioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di
6 madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La SInora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_3 ai figli nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi parte degli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenu- to che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gra- vissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del ma- trimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni "transito- rie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20: “Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si mo- difica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo
7 risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data an- teriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola
8 non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenato capostipite non si fosse mai naturalizzato cittadino brasiliano e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di segui- to nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrati- va.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati di nascita, debitamente tradotti e apostillati, non risulta vice- versa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento Controparte_4 interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto
9 di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_4
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
, nato ad [...] /SC (Brasile) il 06.04.1991 (CPF n. Parte_2
), residente in [...], n. 214, Ap.to 101, Balneario Cam- C.F._1 boriu/SC, Brasile;
, nato a [...]/SC (Brasile) il Parte_1
21.04.2005 (CPF n. ), residente in [...], n. 214, Ap.to C.F._2
101, Balneario Camboriu/SC, Brasile;
nato a [...]/SC (Brasile) il 28.10.2010 Parte_1
(CPF. 097.170.629-86), tutti e tre residenti in [...], n. 214, Ap.to 101, Balneario Camboriu/SC,
Brasile; sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
10 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 24 Giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
11