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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza 5.12.2025, promossa ex art. 1 comma 51 legge 92/2012 da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. P. Rizzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. D. Fazzi Controparte_1
Resistente
Oggetto: impugnativa di licenziamento - opposizione ad ordinanza ex art. 1 co. 49 l.
92/2012
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 28.12.2022, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza comunicata in data 30.11.2022, con la quale il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda formulata dall'odierno convenuto, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato in data 15.3.2022, disponendo la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegra nonché al versamento della relativa contribuzione.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
1) l'operatività della specifica disciplina prevista, per le ipotesi di cambio d'appalto, dagli artt. 25, 26 e 27 CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata in luogo di quella contemplata dalla legge 223/91;
1 2) il fatto che il convenuto era stato “riassunto, seppur in ritardo di qualche settimana, dal raggruppamento temporaneo di imprese ”, con adibizione CP_2 CP_3 all'appalto di Brindisi;
3) l'individuazione del convenuto quale lavoratore da licenziare, stante l'esubero di 3 Parte unità in seguito alla cessazione dell'appalto presso l' di Brindisi, sulla base dei principi di correttezza e buona fede.
Concludeva pertanto per la riforma dell'impugnata ordinanza.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti ribadendo di essere Controparte_1 sempre stato adibito, in maniera prevalente, presso la centrale Federico II di Cerano e non Part presso l' i Brindisi, sicché la ricorrente non avrebbe dovuto inserire il suo nominativo Parte nell'elenco degli aventi diritto al passaggio nell'appalto Insisteva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza resa in occasione dell'udienza del 7.11.2023, il magistrato ab origine assegnatario del fascicolo, “ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta da parte opponente”, rinviava la causa per la discussione.
Con provvedimento del 16.6.2025, la causa è stata assegnata alla scrivente e, previo espletamento del tentativo di conciliazione, all'odierna udienza è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti.
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Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n.
19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L.,
12.11.2020, ordinanza n. 25625).
Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso
2 costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto come evidenziato nella nota congiunta depositata in data
1.12.2025, “considerata la conciliazione intervenuta in sede sindacale in data
13.12.2024, congiuntamente, insistono per la cessazione della materia del contendere”.
Pertanto, come richiesto concordemente dalle parti anche in occasione dell'odierna udienza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante l'accordo raggiunto anche con riferimento alla regolamentazione delle spese della presente fase- accordo che il Tribunale non ha motivo di disattendere- le stesse vanno poste a carico della ricorrente nella misura concordata sì come indicata nella nota dell'1.12.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 1 comma 51 legge 92/2012 proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del procuratore costituito del convenuto, delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, comprensiva degli accessori di legge.
Brindisi, 5.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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