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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
Dott. Caterina Greco Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/24 R.G.L., promossa in grado di appello
D A
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudia Spotorno, domiciliato nel suo studio in piazza Chopin n. 13, Palermo.
- Appellante - C O N T R O
CP_1
Rappresentato e difeso dall' Avvocato Salvatore Cacioppo, domiciliato nell'ufficio legale in viale del Fante n. 58/D, Palermo
- Appellato – All'udienza del giorno 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. Fatto e motivi della decisione Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il giorno 1/6/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza n.1996/24, del Parte_1
1 Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la sua domanda di accertamento della natura professionale della malattia sofferta (Asbestosi e/o BPCO), e ne ha chiesto la riforma;
precisato che l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale che, sulla base delle conclusioni del CTU, aveva statuito il difetto di prova dell'esposizione a;
precisato che l , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame;
CP_1 ritenuto che il CTU nominato in questo grado, sulla base della documenta- zione medica in atti e degli accertamenti medici descritti nella relazione, ha concluso, rispondendo al quesito ( accertare: la sussistenza del nesso ezio- logico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta;
in caso posi- tivo, la percentuale di danno biologico che ne deriva) che L'analisi della documentazione sanitaria e la valutazione clinica dimostrano la presenza di una pleuropatia benigna, asbesto correlata, che produce una menoma- zione dell'integrità psico-fisica del 4 (quattro)%>; ritenuto che le suddette conclusioni vanno condivise e non risultano incri- nate dai rilievi critici dell'appellante cui il CTU ha compiutamente risposto ( p. 7 e 8 rel.); considerato che il danno accertato è inferiore a quello indennizzabile e che pertanto, con la diversa motivazione qui esposta, la impugnata sentenza va confermata, precisato che alla soccombenza non segue la condanna dell'appellante alle spese processuali stante la dichiarazione di reddito utili per l'esonero (art. 152 dis. Att. Cpc) e che, per la stessa ragione, le spese di ctu restano a cari- co dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1996/24 del Tribunale di Palermo. Dichiara l'appellante non è tenuto al pagamento delle spese processuali. Pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Palermo 20 febbraio 2025
Il Presidente Estensore Maria G. Di Marco
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