Versione
14 gennaio 1965
14 gennaio 1965
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.